Decreto cautelare 14 aprile 2025
Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 25/11/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03823/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Murdaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione
della Revoca Nulla Osta rilasciato Prefettura di Milano, relativo alla domanda di assunzione per lavoro subordinato, Decreto Flussi 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 il dott. ZI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- in relazione agli elementi di causa sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
- la ricorrente ha impugnato il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale l’amministrazione ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore di un lavoratore extracomunitario, rilevando che: a) in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod., il datore di lavoro non possiede una capacità economica adeguata a sostenere l’accoglimento della richiesta; b) trattandosi della quinta istanza in ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro, sulla base del reddito imponibile e del fatturato al netto degli acquisti risultante dalle dichiarazioni fiscali presenti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, anche valorizzando la consistenza del capitale sociale versato, non possiede la capacità economica sufficiente per sostenere i costi diretti e indiretti dell’ulteriore lavoratore richiesto;
- con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il 16.05.2025, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare presentata dalla società ricorrente, disponendo il riesame della fattispecie, sospendendo nelle more il provvedimento impugnato;
Rilevato che:
- l’amministrazione ha eseguito solo parzialmente il riesame, atteso che ha prodotto in giudizio un nuovo parere, sempre negativo, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro senza adottare nuove determinazioni provvedimentali;
- il nuovo parere ribadisce che l’analisi si è basata sulle risultanze del Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria dal quale emergerebbe, per il periodo d’imposta 2022, un reddito imponibile pari ad euro 41.515 e un fatturato al netto degli acquisti di segno negativo, pari ad euro – 33.246 (fatturato 2.232.352 – acquisti 2.265.598); per il periodo d’imposta 2023, invece, la società ha dichiarato un reddito imponibile pari ad euro 12.466 ed un fatturato al netto degli acquisti, ancora di segno negativo, pari ad euro – 313.490 (fatturato pari ad euro 1.468.065 – acquisti 1.781.555); per il 2021 l’Anagrafe alla data del 24/11/2022 riporta un reddito imponibile pari ad euro 9.810;
- tali valori vengono ritenuti insufficienti sul piano della capacità reddituale della società a fronte delle richieste di nulla osta già avanzate dall’operatore per altri lavoratori;
- il parere disattende quanto riferito dalla società che ha fatto valere l’esistenza, per il periodo d’imposta 2021, di un reddito imponibile pari ad euro 981.191, “che sarebbe stato sufficiente a sostenere l’accoglimento di tutte le richieste presentate”;
Ritenuta la fondatezza delle censure tese a contestare il difetto di motivazione e la carenza istruttoria, in quanto:
- il comma 4, dell’art. 9 del d.m. 27/5/2020, nel prefigurare una possibile concomitanza di plurime istanze da parte dello stesso datore di lavoro, come nel caso di specie, affida all’Ispettorato territoriale del lavoro (cui la Prefettura, per legge, affida l’istruttoria, ma non il potere di provvedere), il giudizio sulla “congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate” e quindi la verifica sulla loro accoglibilità, che non si risolve in una mera operazione matematica (cfr. sul punto Tar Sicilia-Catania, sez. IV, 159/2022);
- la società ricorrente ha depositato in giudizio le dichiarazioni dei redditi presentate all’Agenzia delle Entrate, con le relative attestazioni di ricevimento, dalle quali emerge per l’anno 2021 un reddito di 968.191,00 euro, per l’anno 2022 un reddito di 1.098.739,00 euro, per l’anno 2023 un reddito di 1.198.452,00 euro;
- ne deriva, in ragione della documentazione prodotta in giudizio, che l’amministrazione ha espresso delle valutazioni centrate su dati reddituali non corrispondenti a quelli emergenti dalle dichiarazioni presentate dalla società all’Agenzia delle Entrate per le annualità suindicate e tanto basta per evidenziare la fondatezza delle censure di carenza di istruttoria e di difetto motivazionale dedotte dalla ricorrente;
- le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidandole in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA SO, Presidente
ZI TA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI TA | HA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.