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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Rosanna Scillone G.O., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2787/2022 R.G.A.C./A, trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025, e vertente TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
NO NT NISTICO'; CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p. t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco ROSS;
FATTO e DIRITTO Il Tribunale di Catanzaro, su ricorso per ingiunzione, proposto da Parte_2
ha emesso, in data 19/04/2017, Decreto Ingiuntivo n. 388/2017, con il
[...] quale ha disposto:
“...INGIUNGE a in solido con il Controparte_2 Parte_1 pagamento in favore della parte ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, per la causale di cui al ricorso, della somma di 33.473,00, oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del presente procedimento che liquida in complessivi euro 1591,00, di cui euro 286,00 per esborsi ed euro 1305,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA”. In data 18 aprile 2019, l'opposta ha notificato a atto di Controparte_2 precetto per la complessiva somma di € 47.563,08, così determinata: Sorte di cui al decreto € 33.473,00 – Successivi interessi di mora nella misura contrattualmente prevista dalla data della domanda giudiziale alla data del presente atto € 11.846,15 – Compenso professionale liquidato in decreto ex D.M. N° 55 del 10 marzo 2014 € 1.305,00 – Spese forfettarie € 195,75 – Spese liquidate in decreto € 286,00 – Compenso precetto € 315,00 – Spese forfettarie € 47,25 – Spese notifica € 94,93. Successivamente, in data 4 aprile 2019, ha notificato Controparte_1
a atto di pignoramento presso terzi, fino alla concorrenza della Controparte_2 somma precettata di € 71.344,62 aumentata della metà ai sensi dell'art. 546, 1° comma, c.p.c. In data 20 dicembre 2019 (procedimento n. 6329/2019 R.G.E.), è stata emessa ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, per la somma complessiva di € 50.063,08. Sempre per lo stesso titolo (D. I. n. 388/2017, emesso in data 19/04/2017), controparte, in data 10 giugno 2019, ha notificato a atto Parte_1 di precetto, per la complessiva somma di € 45.059,96, così determinata: Sorte di cui al decreto € 33.473,00 – Successivi interessi di mora nella misura contrattualmente prevista dalla data della domanda giudiziale alla data del presente atto € 9.343,03 – Compenso professionale liquidato in decreto ex D.M. N° 55 del 10 marzo 2014 € 1.305,00 – Spese forfettarie € 195,75 – Spese liquidate in decreto € 286,00 – Compenso precetto € 315,00 – Spese forfettarie € 47,25 – Spese notifica € 94,93. In data 04 giugno 2019, ha notificato a Controparte_1 [...]
atto di pignoramento presso terzi, fino alla concorrenza della Parte_1 somma precettata di € 67.589,94 aumentata della metà ai sensi dell'art. 546, 1° comma, c.p.c.. Nel procedimento esecutivo (n. 7583/2019 R.G.E.), ha Parte_1 proposto opposizione all'esecuzione, contestando il diritto di Controparte_1 di procedere ad esecuzione. Il G. E. “rilevato che l'opposizione formulata
[...] non è accoglibile in quanto il titolo sotteso alla presente non è revocato o sospeso”, ha assegnato la somma pignorata. Quindi, in data 14 aprile 2022, è stata emessa ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, per la complessiva somma di € 47.049,96. Secondo la prospettazione attorea il G. E. ha assegnato una somma maggiore di quella dovuta da Il G. E., nel suddetto provvedimento, ha fissato Parte_1 il termine perentorio di giorni 90, “...decorrenti dalla data odierna per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata, previa iscrizione a ruolo secondo le indicazioni di cui all'art. 616 cpc nel rispetto di cui all'art. 163 bis cpc ridotti della metà”. Perciò, è stato introdotto, nei termini assegnati, il giudizio di merito a cura di con la costituzione di parte convenuta. Parte_1
Detta parte, ha contestato tutte le eccezioni sollevate e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Senza alcuna attività istruttoria la causa all'udienza del 28 gennaio 2025 è stata trattenuta in decisione. Secondo l'opponente, rifacendosi anche a pronunce di merito e di cassazione prevalente, l'obbligazione del coobbligato-garante deve essere inquadrata nella fattispecie della fideiussione. I contratti di finanziamento o prestiti personali prevedono sempre, in luogo del garante, un soggetto coobbligato inteso quale secondo debitore obbligato in via solidale alla stessa stregua del soggetto finanziato. La figura del coobbligato, tipica del diritto tributario, non trova alcuna corrispondenza nelle obbligazioni civili. L'opponente rileva che si evince chiaramente che richiedente il finanziamento è e che è “coobbligato” e anche se Controparte_2 Parte_1 ha sottoscritto il contratto, ciò non lo rende parte del Parte_1 contratto di finanziamento. Il ruolo di è quello del garante, e quindi di fideiubente, Parte_1 con conseguente applicazione della relativa disciplina, che non risulta derogata da diversa volontà pattizia. Vi è da aggiungere che il creditore non solo deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, ma le deve altresì continuare con diligenza. Non è sufficiente cioè iniziare l'azione giudiziale, ma essa deve essere e diligentemente coltivata.
Tutti i motivi posti alla base dell'opposizione sono infondati e devono essere rigettati, in quanto basati su un'errata interpretazione del vincolo di solidarietà passiva (art. 1292 del Codice Civile).
L'argomentazione centrale dell'opponente, secondo cui ad “egli non si può imputare la responsabilità del mancato pagamento" del debitore principale, attiene esclusivamente ai rapporti interni tra i condebitori (disciplinati dall'art. 1298 c.c.), non al rapporto esterno con il creditore procedente.
Nel rapporto con il creditore: Il vincolo solidale attribuisce al creditore la facoltà
(cd. beneficium electionis) di scegliere a quale dei debitori richiedere l'intera prestazione, senza alcun ordine di preferenza o preventiva escussione (salvo patto contrario inesistente nel caso di specie).
L'inadempimento del debitore principale si ripercuote ipso iure sulla posizione del coobbligato solidale, rendendo l'intera obbligazione esigibile anche nei confronti di quest'ultimo. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ribadire che l'azione esecutiva basata su un titolo valido che attesti la solidarietà è legittima nei confronti di qualsiasi condebitore finché l'obbligazione non è estinta (cfr. mutatis mutandis Cass. Civ., Sez. III, n. 12531 del 2013).
In tema di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), l'onere della prova segue le ordinarie regole civilistiche di cui all'art. 2697 c.c.: spetta al creditore dimostrare l'esistenza del titolo e del credito, mentre spetta all'opponente dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato.
L'opponente non ha fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'integrale estinzione del debito per adempimento (art. 1180 c.c.) o l'esistenza di un valido pactum de non petendo o del beneficio di preventiva escussione. La mera deduzione di non essere la causa dell'inadempimento altrui non assolve a tale onere probatorio.
Si parla di solidarietà passiva, quando più soggetti sono obbligati in solido e, il creditore ha la facoltà di chiedere l'intera prestazione a ciascuno di essi, indistintamente. La responsabilità del coobbligato non è sussidiaria o subordinata all'inadempimento del debitore principale. È una responsabilità diretta e paritaria nei confronti del creditore.
Irrilevanza del "chi ha causato il mancato pagamento": Nel rapporto esterno tra creditore e coobbligato, non rileva chi sia stato materialmente inadempiente.
L'unica cosa che conta è che il debito complessivo non sia stato saldato.
Mancanza del Beneficio di Escussione: Il coobbligato non ha fornito la prova
(l'onere era a suo carico) dell'esistenza di un beneficio di escussione pattuito contrattualmente. Il beneficio di escussione è una clausola specifica che obbliga il creditore ad agire prima contro il patrimonio del debitore principale e solo successivamente, in caso di incapienza, contro il garante o il coobbligato. In assenza di tale patto, vale la regola generale della solidarietà. Azione di Regresso (Rapporti Interni): La circostanza che il coobbligato non sia la causa del mancato pagamento attiene esclusivamente ai rapporti interni tra i debitori. Se il coobbligato dovesse pagare l'intero debito al creditore, avrebbe successivamente il diritto di agire in regresso (art. 1299 c.c.) contro il debitore principale per recuperare quanto versato. Questo, tuttavia, è un diritto separato che non sospende né impedisce l'azione esecutiva del creditore. Pertanto,
l'argomentazione del coobbligato non costituisce un valido motivo di opposizione all'esecuzione, poiché la sua obbligazione verso il creditore permane intatta finché il debito non viene estinto per intero, indipendentemente dalla condotta del debitore principale.
Ne discende il rigetto della opposizione. Le spese seguono la soccombenza. Nella presente pronuncia s'intendono assorbite tutte le altre questioni.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così decide: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.734,00 per compensi, oltre accessori di legge. Catanzaro li 9 dicembre 2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
NO NT NISTICO'; CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p. t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco ROSS;
FATTO e DIRITTO Il Tribunale di Catanzaro, su ricorso per ingiunzione, proposto da Parte_2
ha emesso, in data 19/04/2017, Decreto Ingiuntivo n. 388/2017, con il
[...] quale ha disposto:
“...INGIUNGE a in solido con il Controparte_2 Parte_1 pagamento in favore della parte ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, per la causale di cui al ricorso, della somma di 33.473,00, oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del presente procedimento che liquida in complessivi euro 1591,00, di cui euro 286,00 per esborsi ed euro 1305,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA”. In data 18 aprile 2019, l'opposta ha notificato a atto di Controparte_2 precetto per la complessiva somma di € 47.563,08, così determinata: Sorte di cui al decreto € 33.473,00 – Successivi interessi di mora nella misura contrattualmente prevista dalla data della domanda giudiziale alla data del presente atto € 11.846,15 – Compenso professionale liquidato in decreto ex D.M. N° 55 del 10 marzo 2014 € 1.305,00 – Spese forfettarie € 195,75 – Spese liquidate in decreto € 286,00 – Compenso precetto € 315,00 – Spese forfettarie € 47,25 – Spese notifica € 94,93. Successivamente, in data 4 aprile 2019, ha notificato Controparte_1
a atto di pignoramento presso terzi, fino alla concorrenza della Controparte_2 somma precettata di € 71.344,62 aumentata della metà ai sensi dell'art. 546, 1° comma, c.p.c. In data 20 dicembre 2019 (procedimento n. 6329/2019 R.G.E.), è stata emessa ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, per la somma complessiva di € 50.063,08. Sempre per lo stesso titolo (D. I. n. 388/2017, emesso in data 19/04/2017), controparte, in data 10 giugno 2019, ha notificato a atto Parte_1 di precetto, per la complessiva somma di € 45.059,96, così determinata: Sorte di cui al decreto € 33.473,00 – Successivi interessi di mora nella misura contrattualmente prevista dalla data della domanda giudiziale alla data del presente atto € 9.343,03 – Compenso professionale liquidato in decreto ex D.M. N° 55 del 10 marzo 2014 € 1.305,00 – Spese forfettarie € 195,75 – Spese liquidate in decreto € 286,00 – Compenso precetto € 315,00 – Spese forfettarie € 47,25 – Spese notifica € 94,93. In data 04 giugno 2019, ha notificato a Controparte_1 [...]
atto di pignoramento presso terzi, fino alla concorrenza della Parte_1 somma precettata di € 67.589,94 aumentata della metà ai sensi dell'art. 546, 1° comma, c.p.c.. Nel procedimento esecutivo (n. 7583/2019 R.G.E.), ha Parte_1 proposto opposizione all'esecuzione, contestando il diritto di Controparte_1 di procedere ad esecuzione. Il G. E. “rilevato che l'opposizione formulata
[...] non è accoglibile in quanto il titolo sotteso alla presente non è revocato o sospeso”, ha assegnato la somma pignorata. Quindi, in data 14 aprile 2022, è stata emessa ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, per la complessiva somma di € 47.049,96. Secondo la prospettazione attorea il G. E. ha assegnato una somma maggiore di quella dovuta da Il G. E., nel suddetto provvedimento, ha fissato Parte_1 il termine perentorio di giorni 90, “...decorrenti dalla data odierna per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata, previa iscrizione a ruolo secondo le indicazioni di cui all'art. 616 cpc nel rispetto di cui all'art. 163 bis cpc ridotti della metà”. Perciò, è stato introdotto, nei termini assegnati, il giudizio di merito a cura di con la costituzione di parte convenuta. Parte_1
Detta parte, ha contestato tutte le eccezioni sollevate e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Senza alcuna attività istruttoria la causa all'udienza del 28 gennaio 2025 è stata trattenuta in decisione. Secondo l'opponente, rifacendosi anche a pronunce di merito e di cassazione prevalente, l'obbligazione del coobbligato-garante deve essere inquadrata nella fattispecie della fideiussione. I contratti di finanziamento o prestiti personali prevedono sempre, in luogo del garante, un soggetto coobbligato inteso quale secondo debitore obbligato in via solidale alla stessa stregua del soggetto finanziato. La figura del coobbligato, tipica del diritto tributario, non trova alcuna corrispondenza nelle obbligazioni civili. L'opponente rileva che si evince chiaramente che richiedente il finanziamento è e che è “coobbligato” e anche se Controparte_2 Parte_1 ha sottoscritto il contratto, ciò non lo rende parte del Parte_1 contratto di finanziamento. Il ruolo di è quello del garante, e quindi di fideiubente, Parte_1 con conseguente applicazione della relativa disciplina, che non risulta derogata da diversa volontà pattizia. Vi è da aggiungere che il creditore non solo deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, ma le deve altresì continuare con diligenza. Non è sufficiente cioè iniziare l'azione giudiziale, ma essa deve essere e diligentemente coltivata.
Tutti i motivi posti alla base dell'opposizione sono infondati e devono essere rigettati, in quanto basati su un'errata interpretazione del vincolo di solidarietà passiva (art. 1292 del Codice Civile).
L'argomentazione centrale dell'opponente, secondo cui ad “egli non si può imputare la responsabilità del mancato pagamento" del debitore principale, attiene esclusivamente ai rapporti interni tra i condebitori (disciplinati dall'art. 1298 c.c.), non al rapporto esterno con il creditore procedente.
Nel rapporto con il creditore: Il vincolo solidale attribuisce al creditore la facoltà
(cd. beneficium electionis) di scegliere a quale dei debitori richiedere l'intera prestazione, senza alcun ordine di preferenza o preventiva escussione (salvo patto contrario inesistente nel caso di specie).
L'inadempimento del debitore principale si ripercuote ipso iure sulla posizione del coobbligato solidale, rendendo l'intera obbligazione esigibile anche nei confronti di quest'ultimo. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ribadire che l'azione esecutiva basata su un titolo valido che attesti la solidarietà è legittima nei confronti di qualsiasi condebitore finché l'obbligazione non è estinta (cfr. mutatis mutandis Cass. Civ., Sez. III, n. 12531 del 2013).
In tema di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), l'onere della prova segue le ordinarie regole civilistiche di cui all'art. 2697 c.c.: spetta al creditore dimostrare l'esistenza del titolo e del credito, mentre spetta all'opponente dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato.
L'opponente non ha fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'integrale estinzione del debito per adempimento (art. 1180 c.c.) o l'esistenza di un valido pactum de non petendo o del beneficio di preventiva escussione. La mera deduzione di non essere la causa dell'inadempimento altrui non assolve a tale onere probatorio.
Si parla di solidarietà passiva, quando più soggetti sono obbligati in solido e, il creditore ha la facoltà di chiedere l'intera prestazione a ciascuno di essi, indistintamente. La responsabilità del coobbligato non è sussidiaria o subordinata all'inadempimento del debitore principale. È una responsabilità diretta e paritaria nei confronti del creditore.
Irrilevanza del "chi ha causato il mancato pagamento": Nel rapporto esterno tra creditore e coobbligato, non rileva chi sia stato materialmente inadempiente.
L'unica cosa che conta è che il debito complessivo non sia stato saldato.
Mancanza del Beneficio di Escussione: Il coobbligato non ha fornito la prova
(l'onere era a suo carico) dell'esistenza di un beneficio di escussione pattuito contrattualmente. Il beneficio di escussione è una clausola specifica che obbliga il creditore ad agire prima contro il patrimonio del debitore principale e solo successivamente, in caso di incapienza, contro il garante o il coobbligato. In assenza di tale patto, vale la regola generale della solidarietà. Azione di Regresso (Rapporti Interni): La circostanza che il coobbligato non sia la causa del mancato pagamento attiene esclusivamente ai rapporti interni tra i debitori. Se il coobbligato dovesse pagare l'intero debito al creditore, avrebbe successivamente il diritto di agire in regresso (art. 1299 c.c.) contro il debitore principale per recuperare quanto versato. Questo, tuttavia, è un diritto separato che non sospende né impedisce l'azione esecutiva del creditore. Pertanto,
l'argomentazione del coobbligato non costituisce un valido motivo di opposizione all'esecuzione, poiché la sua obbligazione verso il creditore permane intatta finché il debito non viene estinto per intero, indipendentemente dalla condotta del debitore principale.
Ne discende il rigetto della opposizione. Le spese seguono la soccombenza. Nella presente pronuncia s'intendono assorbite tutte le altre questioni.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così decide: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.734,00 per compensi, oltre accessori di legge. Catanzaro li 9 dicembre 2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone