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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CECCARELLI NATALIA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16241/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via V. Lamberti 8110 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039744964 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21958/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, la cartella di pagamento n. 02820250039744964 notificata in data 22.07.2025, portante la pretesa di pagamento dell'importo di euro 377,86, preteso per recupero tassa auto annualità 2020, deducendone la nullità per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e conseguente prescrizione.
Radicatasi la lite, si è costituita ADER, resistendo al ricorso e allegando documentazione.
L'ente impositore Regione Campania è rimasto contumace, benchè ritualmente evocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Nella contumacia dell'ente impositore non è dato verificare la rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella (avviso di accertamento n. 064132142508 presuntivamente notificato il 10/07/2023).
Ne deriva l'insuperabile incertezza in ordine alla ritualità procedurale e alla tempestività della cartella in contestazione.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CECCARELLI NATALIA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16241/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via V. Lamberti 8110 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039744964 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21958/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, la cartella di pagamento n. 02820250039744964 notificata in data 22.07.2025, portante la pretesa di pagamento dell'importo di euro 377,86, preteso per recupero tassa auto annualità 2020, deducendone la nullità per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e conseguente prescrizione.
Radicatasi la lite, si è costituita ADER, resistendo al ricorso e allegando documentazione.
L'ente impositore Regione Campania è rimasto contumace, benchè ritualmente evocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Nella contumacia dell'ente impositore non è dato verificare la rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella (avviso di accertamento n. 064132142508 presuntivamente notificato il 10/07/2023).
Ne deriva l'insuperabile incertezza in ordine alla ritualità procedurale e alla tempestività della cartella in contestazione.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.