Articolo 37 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 36Articolo 38
Versione
29 gennaio 1929
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Versione
10 aprile 1969
Art. 37.

Il decreto contiene:

1° le generalita' dell'imputato, e, quando ne sia il caso, della persona o dell'ente civilmente obbligato al pagamento dell'ammenda;
2° la enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti o diminuenti;

3° la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione;

4° il dispositivo con l'indicazione degli articoli della legge applicata;

5° la data e la sottoscrizione dell'intendente.
((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 10 aprile 1969
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