TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 8694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8694 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice ER AR ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18965 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
C.F. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con gli Avv.ti CANFORA MAURIZIO e MEO GIORGIO
PARTE OPPONENTE
e
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti SCHIONA LAMBERTO e FARINA
MA
PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, cod.proc.civ.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Richiamando integralmente tutti i precedenti scritti difensivi, in ossequio al provvedimento reso dall'Ill.mo G.U. all'udienza del 13.11.2024 la società opponente insiste ai fini dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo, che si ritrascrivono (ad eccezione delle domande relative alla
“sospensione” dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 5800/2024 provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Milano, su cui il G.U. si è già pronunciato), rifiutando espressamente il contraddittorio su eventuali domande nuove di parte opposta: Dichiarare, con qualsiasi statuizione, che la non ha diritto di CP_2
Con procedere ad esecuzione forzata nei confronti della in concordato preventivo per i motivi esposti. Con vittoria di spese ed onorari”; per parte opposta: “Ogni contraria istanza, domanda, richiesta, produzione documentale, difesa ed eccezione disattese, voglia l'intestato Tribunale ⎯ in via principale, per le ragioni di cui in atti, previa revoca dell'ordinanza cron. n. 4072/2024 assunta in data 17 luglio 2024 a definizione del sub-procedimento R.G. n. 18965- 1/2024, rigettare l'opposizione avversaria con conseguente conferma del diritto dell'esponente a porre in esecuzione il decreto ingiuntivo n. 5800/2024 emesso dal
Tribunale di Milano nel procedimento monitorio recante R.G. n. 13236/2024 in data 24 aprile 2024, come successivamente emendato con decreto correttivo-integrativo in data
29 aprile 2024, anche tenuto conto della dichiarazione confessoria operata all'Attore-
Opponente nelle note di trattazione scritta depositate in data 2 Parte_1
luglio 2024 nel sub-procedimento cautelare R.G. n. 18965-1/2024, ove si legge che
“l'opponente ha riconosciuto come dovuto l'importo oggetto di riconciliazione, e correttamente inserito lo stesso nel Piano concordatario, con la previsione della corresponsione dell'intera somma prevista” (pag. 4 – enfasi aggiunta) ove “l'importo
[...] correttamente inserito [...] nel Piano concordatario” è esattamente quello azionato dall'esponente in via monitoria e oggetto della presente azione esecutiva;
⎯ in subordine, dare atto della disponibilità dell'esponente a limitare l'esecuzione all'importo di “euro 10.417.889,84 oltre interessi maturandi fino alla data di effettivo pagamento”, come da doc. avv. n. 4, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno e, al contrario, con espressa riserva di contestazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto, confermare il diritto di a procedere, Controparte_1 allo stato, a esecuzione forzata limitatamente a detto importo;
⎯ in ulteriore subordine, per le ragioni di cui in atti, modificare l'ordinanza cron. n. 4072/2024 assunta dall'intestato Tribunale in data 17 luglio 2024 a definizione del sub-procedimento R.G.
n. 18965-1/2024, nel senso di prevedere il diritto di a Controparte_1 procedere, allo stato, a esecuzione individuale per l'importo di euro 3.448.284,83 maturato in data successiva alla presentazione, da parte di della Parte_1
domanda di ammissione al concordato preventivo (come da doc. avv. n. 4, pag. 4); ⎯ nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenesse l'art. 168 l.f. ostativo all'esecuzione in forma individuale del diritto della Convenuta-Opposta a vedersi restituire una somma equivalente agli incassi della cartolarizzazione non restituiti, sollevare questione di legittimità costituzionale nei termini di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata dall'esponente in data 12 luglio 2024, paragrafo 120, da intendersi qui trascritto;
⎯ in via istruttoria, ove ritenuto, previa acquisizione del consenso scritto da parte dell'avv. Giorgio Meo e ove occorrer possa
Pag. 2 di 9 degli Ordini degli Avvocati competenti (se necessaria), autorizzare l'esponente al deposito della corrispondenza scambiata col legale avversario sotto il vincolo di riservatezza ex art. 48 del Codice deontologico forense, alla quale si fa riferimento nei paragrafi 23 ss. della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'esponente in data 12 luglio 2024; ⎯ in ogni caso, con vittoria di compenso e spese del presente giudizio (fase cautelare e di merito). Ove ritenuto, si chiede che l'intestato Tribunale voglia disporre la trasmissione degli atti del presente giudizio al PM (già investito della procedura di concordato preventivo a carico di ai sensi dell'art. Parte_1
71, co. 2, c.p.c. perché possa intervenire ex art. 70, co. 3, c.p.c. in relazione: (i) alle dichiarazioni confessorie rese da nell'Opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. circa l'incertezza sul mantenimento (da parte della medesima Parte_1
della segregazione patrimoniale degli incassi rispetto al proprio patrimonio
[...] generale in violazione dell'art. 3, co.
2-ter, legge 130/1999; e (ii) alla mancata restituzione degli incassi alla Convenuta Opposta perdurante dall'11 novembre 2021
(data di deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo), in violazione dell'art. 3, co.
2-ter, legge 130/1999. Con espresso rifiuto del contraddittorio su eventuali domande, richieste, eccezioni, istanze, difese e produzioni documentali che fossero operate per la prima volta dall'Attore-Opponente in sede di precisazione delle conclusioni e/o negli scritti difensivi conclusivi”.
FATTO - In data 30 aprile 2024, la ha notificato alla Controparte_1
il ricorso per decreto ingiuntivo e relativo decreto n. Parte_1
5800/2024 con il quale il Tribunale di Milano ingiungeva a quest'ultima di pagare
“immediatamente e senza dilazioni” in favore della ricorrente la somma complessiva di
€ 11.111.300,88 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio liquidate in € 6.500,00 per compensi ed € 870,00 per spese oltre oneri accessori come per legge. Detto decreto ingiuntivo veniva notificato alla Parte_1
unitamente ad atto di precetto con cui le veniva intimato il pagamento, entro dieci giorni dalla notifica, della somma di € 11.122.462,46 con l'avvertimento che in mancanza di pagamento entro il termine indicato la società istante avrebbe proceduto in executivis nei confronti della intimata. La ha proposto sia una Parte_1
opposizione a D.I. (davanti al Tribunale di Milano – RG 18255/24) sia la presente
Pag. 3 di 9 opposizione a precetto, chiedendo in entrambi i casi – ricorrendone i gravi motivi – di ottenere immediatamente e in via di urgenza un provvedimento di sospensione della efficacia del titolo esecutivo, deducendo, in particolare:
I) la pendenza di una procedura di concordato preventivo in cui si trova
[...]
dall'11.11.21, in relazione alla quale deve necessariamente Parte_1 applicarsi il disposto di cui all'art. 168 L.F. che impedisce di intraprendere qualsivoglia azione esecutiva individuale sul patrimonio della società sottoposta a procedura concorsuale e non ammette eccezioni;
II) il fatto impeditivo del diniego del Giudice Delegato alla procedura concordataria rispetto alla volontà di pagamento di – in favore Parte_1
della opposta – della somma di Euro 10.390.579,00, ritenuta dovuta a seguito di riconciliazione con la stessa per effetto del Controparte_1 contratto inter partes di Sub-Servicing, per il quale, nell'ambito della più complessa operazione di “cartolarizzazione” dei crediti commerciali, l'odierna opponente era anche “Tesoriera” e, quindi, depositaria delle somme incassate dai debitori ceduti e destinate a Controparte_1
Tanto premesso, la ha chiesto l'accogliento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) In via preliminare
Sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla CP_2
e costituito dal decreto ingiuntivo n. 5800/2024 provvisoriamente esecutivo del
Tribunale di Milano per le ragioni sopra esposte. 2) In via preliminare subordinata
Sentite le parti, e previa fissazione di apposita udienza, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla e costituito dal decreto ingiuntivo n. 5800/2024 del CP_2
Tribunale di Milano provvisoriamente esecutivo, per le ragioni sopra esposte. 3) Nel merito Dichiarare, con qualsiasi statuizione, che la non ha diritto di procedere CP_2
Con ad esecuzione forzata nei confronti della in concordato preventivo per i motivi esposti in narrativa. Con riserva di precisare le domande ed articolare richieste istruttorie nei termini di legge, anche in relazione alle difese avversarie. Con vittoria di spese ed onorari”.
Si è costituita in giudizio la opposta la quale h così Controparte_1 conclusi: “Ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattese, - in via principale, per
Pag. 4 di 9 le ragioni di cui in narrativa rigettarsi l'opposizione avversaria e, con essa, l'istanza di sospensione della esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo n. 5800/2024 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento monitorio recante R.G. n. 13236/2024 in data 24 aprile 2024, come successivamente emendato con decreto correttivo-integrativo in data 29 aprile 2024, con conseguente conferma del diritto dell'esponente a porre in esecuzione il Titolo Esecutivo per il suo intero importo anche sulla base della dichiarazione confessoria operata all'opponente nelle note di trattazione scritta depositate in data 2 luglio 2024 nel sub-procedimento cautelare R.G. n. 18965-1/2024, ove si legge che “l'opponente ha riconosciuto come dovuto l'importo oggetto di riconciliazione, e correttamente inserito lo stesso nel Piano concordatario, con la previsione della corresponsione dell'intera somma prevista” (pag. 4 – enfasi aggiunta) ove “l'importo [...] correttamente inserito [...] nel Piano concordatario” è esattamente quello azionato dall'esponente in via monitoria;
- in subordine, darsi atto della disponibilità dell'esponente a limitare l'esecuzione all'importo di “euro 10.417.889,84 oltre interessi maturandi fino alla data di effettivo pagamento”, come da doc. avv. n. 4, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno e, al contrario, con espressa riserva di contestazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto, confermarsi il diritto di a procedere, allo stato, a esecuzione Controparte_1
forzata limitatamente a detto importo;
- in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenesse l'art. 168 l.f. ostativo all'esecuzione in forma individuale del diritto sostanziale del Veicolo a vedersi restituire una somma equivalente agli incassi della cartolarizzazione non retrocessi, si chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in narrativa;
- in via istruttoria, ove ritenuto, si chiede che l'Ill.mo Tribunale, previa acquisizione del consenso scritto da parte dell'avv. Giorgio Meo e ove occorrer possa degli Ordini degli Avvocati competenti, voglia autorizzare l'esponente al deposito della corrispondenza scambiata col legale avversario sotto il vincolo di riservatezza ex art. 48 del Codice deontologico forense, alla quale si fa riferimento nei paragrafi 23 ss. del presente atto;
⎯ in ogni caso, con vittoria di compenso e spese del presente procedimento. Ove ritenuto da codesto Ill.mo Tribunale, si chiede la trasmissione degli atti del presente giudizio al PM (già investito della procedura di concordato preventivo
Pag. 5 di 9 a carico di ai sensi dell'art. 71, co. 2, c.p.c. perché possa Parte_1
intervenire ex art. 70, co. 3, c.p.c. in relazione: (i) alle dichiarazioni confessorie rese da nell'Opposizione ex art. 615 c.p.c. circa l'incertezza sul Parte_1
mantenimento (da parte della medesima della segregazione Parte_1
patrimoniale degli incassi rispetto al proprio patrimonio generale;
e (ii) alla mancata restituzione degli incassi al Veicolo perdurante dall'11 novembre 2021 (data di deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo)”.
All'udienza del 26/02/2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, cod.proc.civ..
DIRITTO – L'opposizione a precetto può ritenersi accoglibile.
In relazione alla questione afferente al divieto legislativo di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell'impresa in concordato (art. 168 L.F.), come avviene per la sospensione o la caducazione del titolo esecutivo, anche l'ammissione alla procedura concordataria non richiede una formale opposizione da parte dell'imprenditore– debitore, dovendo (anzi) il giudice provvedere ex art. 168 L.F. sulla scorta della semplice allegazione dell'avvio della procedura concorsuale (e, come nel caso di difetto di titolo, non vi è motivo di distinguere tra una procedura già avviata e una soltanto minacciata col precetto). Tanto premesso, va rilevato che è documentata l'ammissione della opponente alla procedura di concordato preventivo e a riguardo si osserva che l'art. 168 L.F. sancisce il divieto di intraprendere azioni esecutive pure se è vero che alla parte creditrice non è preclusa la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria per munirsi di un titolo o per far accertare il proprio credito nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura concorsuale. Tuttavia, la menzionata disposizione (peraltro da leggersi unitamente all'art. 184 L.F.) impedisce al creditore anteriore all'apertura della procedura di concordato preventivo di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell'impresa in concordato (il divieto concerne anche la minaccia di tali azioni se la stessa è avanzata col precetto, intimazione che ha un quid pluris rispetto a qualsivoglia altra intimazione stragiudiziale;
sul punto, Trib. Reggio Emilia, 7/11/2012 n. 1863).
In altre parole, la conseguibilità di un titolo esecutivo non può certo essere revocata in dubbio;
principio, questo, che emerge dall'intero tessuto della materia fallimentare per cui le azioni esecutive, quelle soltanto, non possono essere iniziate o proseguite dopo la
Pag. 6 di 9 dichiarazione di fallimento o il deposito del ricorso per Concordato Preventivo, restando di certo possibile che il creditore acquisisca, quanto meno, il diritto a veder consolidato il proprio credito.
Inoltre, va rammentato:
✓ che lo scopo dell'art. 168 L.F. è quello di distinguere i debiti contratti dall'imprenditore (soggetti al divieto de quo e al vincolo della proposta concordataria) da quelli contratti sotto il controllo del commissario giudiziale e per l'attuazione del concordato stesso;
questi ultimi, proprio per le loro caratteristiche, sono da considerare come debiti concorsuali (della massa dei creditori) e, conseguentemente, essi soltanto – in quanto originati nella procedura – non soggiacciono al divieto sopra menzionato;
✓ che l'art. 168 L.F. non riguarda soltanto i crediti per “titolo” anteriore ma anche quelli per “causa” anteriore e che “nel concetto di causa … [deve] essere incluso ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito, al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore” (così Cass. 16737/2007);
✓ che il credito vantato dalla parte opposta può essere considerato anteriore all'apertura della procedura.
Ulteriormente, va considerato il diniego del Giudice Delegato alla richiesta dell'odierna opponente di essere autorizzata al versamento delle somme dovute a
[...]
Ciò costituisce un fatto impeditivo che vieta, in pendenza della Controparte_1
procedura concordataria, il pagamento fuori dalla medesima procedura. Invero il G.D. in data 30. 11. 2023, ha così esplicitamente previsto “non autorizza la proponente al pagamento immediato in favore di dell'importo di euro Controparte_1
10.417.889,84 oltre interessi maturandi, oggetto della nota informativa ed istanza del
10 11 2023”. Orbene, proprio in quanto tale importo è quello di cui al decreto ingiuntivo, deve ritenersi paralizzata l'esecuzione individuale, in pendenza della procedura concordataria, anche se si ritesse che parte del credito di cui al monitorio sia maturato successivamente all'ammissione alla procedura esecutiva.
Pag. 7 di 9 Pertanto, il diniego del G.D. al pagamento fuori dalla procedura, e il fatto che il credito vantato sia stato incluso nella proposta concordataria, sono elementi che rafforzano la paralisi dell'esecuzione individuale in pendenza della procedura concordataria.
Va ulteriormente considerato che nessuna manifesta questione di incostituzionalità si ritiene rinvenibile nel caso di specie, in quanto la Suprema Corte ha rilevato come la previsione normativa di cui al richiamato art. 168 della legge fallimentare configura la sua ratio nell'intento di preservare l'integrità del patrimonio dell'imprenditore-istante e, quindi, di garantire il rispetto della par condicio creditorum durante l'espletamento della procedura concordataria e fino al decreto di omologa (vds. Corte di Cassazione n.13831 del 03 maggio 2022).
In particolare, non può ritenersi manifestamente fondata la questione di costituzionalità relativa alla circostanza che l'art. 168 L.Fall. non espliciti una riserva, rispetto al principio generale ivi contenuto, per le fattispecie di legge, come quella di cui all'art. 3, co.
2-ter, Legge 130/1999, in quanto:
1) il diritto vantato ben può trovare tutela e applicazione all'interno della dinamica concorsuale (si noti che nel detto provvedimento del G.D. è esplicitamente previsto che “l'esposizione debitoria derivante da tale operazione è stata inclusa nella proposta e nel piano di concordato per il quale ancora pendono i termini per il deposito della relazione ex art 172 l.f. e dunque per la manifestazione del voto”);
2) l'art. 3, comma 2, L. n. 190/1999 ha la funzione di tutelare esclusivamente i portatori dei titoli emessi poiché prevede che i crediti oggetto di cessione, pur divenendo formalmente di proprietà della società veicolo, non entrino a far parte del patrimonio di quest'ultima, ma di un patrimonio separato, aggredibile solo da detti portatori dei titoli derivanti dal processo di cartolarizzazione. Tale separazione patrimoniale non ha, quindi, la funzione di limitare la responsabilità della società veicolo bensì di creare un meccanismo di garanzia patrimoniale per i portatori dei titoli emessi i quali, pertanto, sono gli unici soggetti tutelati dal patrimonio alimentato dai flussi di cassa generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati.
Pag. 8 di 9 3) nel caso in esame, infine, permarrebbe il divieto di cui sopra posto dal G.D. (ciò assume rilievo sotto il profilo della rilevanza ai fini della decisione della presente causa).
Esistono giusti motivi, considerata la difficoltà interpretativa del quadro normativo di riferimento, per compensare le spese di lite anche relative alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione ex art. 615, comma 1, cod.proc.civ. e dichiara che la on ha diritto di procedere a esecuzione forzata Controparte_1
individuale nei confronti della in pendenza della Parte_1
procedura di concordato cui quest'ultima è stata ammessa;
- compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 11/06/2025
Il Giudice
ER AR
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice ER AR ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18965 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
C.F. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con gli Avv.ti CANFORA MAURIZIO e MEO GIORGIO
PARTE OPPONENTE
e
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti SCHIONA LAMBERTO e FARINA
MA
PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, cod.proc.civ.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Richiamando integralmente tutti i precedenti scritti difensivi, in ossequio al provvedimento reso dall'Ill.mo G.U. all'udienza del 13.11.2024 la società opponente insiste ai fini dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo, che si ritrascrivono (ad eccezione delle domande relative alla
“sospensione” dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 5800/2024 provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Milano, su cui il G.U. si è già pronunciato), rifiutando espressamente il contraddittorio su eventuali domande nuove di parte opposta: Dichiarare, con qualsiasi statuizione, che la non ha diritto di CP_2
Con procedere ad esecuzione forzata nei confronti della in concordato preventivo per i motivi esposti. Con vittoria di spese ed onorari”; per parte opposta: “Ogni contraria istanza, domanda, richiesta, produzione documentale, difesa ed eccezione disattese, voglia l'intestato Tribunale ⎯ in via principale, per le ragioni di cui in atti, previa revoca dell'ordinanza cron. n. 4072/2024 assunta in data 17 luglio 2024 a definizione del sub-procedimento R.G. n. 18965- 1/2024, rigettare l'opposizione avversaria con conseguente conferma del diritto dell'esponente a porre in esecuzione il decreto ingiuntivo n. 5800/2024 emesso dal
Tribunale di Milano nel procedimento monitorio recante R.G. n. 13236/2024 in data 24 aprile 2024, come successivamente emendato con decreto correttivo-integrativo in data
29 aprile 2024, anche tenuto conto della dichiarazione confessoria operata all'Attore-
Opponente nelle note di trattazione scritta depositate in data 2 Parte_1
luglio 2024 nel sub-procedimento cautelare R.G. n. 18965-1/2024, ove si legge che
“l'opponente ha riconosciuto come dovuto l'importo oggetto di riconciliazione, e correttamente inserito lo stesso nel Piano concordatario, con la previsione della corresponsione dell'intera somma prevista” (pag. 4 – enfasi aggiunta) ove “l'importo
[...] correttamente inserito [...] nel Piano concordatario” è esattamente quello azionato dall'esponente in via monitoria e oggetto della presente azione esecutiva;
⎯ in subordine, dare atto della disponibilità dell'esponente a limitare l'esecuzione all'importo di “euro 10.417.889,84 oltre interessi maturandi fino alla data di effettivo pagamento”, come da doc. avv. n. 4, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno e, al contrario, con espressa riserva di contestazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto, confermare il diritto di a procedere, Controparte_1 allo stato, a esecuzione forzata limitatamente a detto importo;
⎯ in ulteriore subordine, per le ragioni di cui in atti, modificare l'ordinanza cron. n. 4072/2024 assunta dall'intestato Tribunale in data 17 luglio 2024 a definizione del sub-procedimento R.G.
n. 18965-1/2024, nel senso di prevedere il diritto di a Controparte_1 procedere, allo stato, a esecuzione individuale per l'importo di euro 3.448.284,83 maturato in data successiva alla presentazione, da parte di della Parte_1
domanda di ammissione al concordato preventivo (come da doc. avv. n. 4, pag. 4); ⎯ nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenesse l'art. 168 l.f. ostativo all'esecuzione in forma individuale del diritto della Convenuta-Opposta a vedersi restituire una somma equivalente agli incassi della cartolarizzazione non restituiti, sollevare questione di legittimità costituzionale nei termini di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata dall'esponente in data 12 luglio 2024, paragrafo 120, da intendersi qui trascritto;
⎯ in via istruttoria, ove ritenuto, previa acquisizione del consenso scritto da parte dell'avv. Giorgio Meo e ove occorrer possa
Pag. 2 di 9 degli Ordini degli Avvocati competenti (se necessaria), autorizzare l'esponente al deposito della corrispondenza scambiata col legale avversario sotto il vincolo di riservatezza ex art. 48 del Codice deontologico forense, alla quale si fa riferimento nei paragrafi 23 ss. della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'esponente in data 12 luglio 2024; ⎯ in ogni caso, con vittoria di compenso e spese del presente giudizio (fase cautelare e di merito). Ove ritenuto, si chiede che l'intestato Tribunale voglia disporre la trasmissione degli atti del presente giudizio al PM (già investito della procedura di concordato preventivo a carico di ai sensi dell'art. Parte_1
71, co. 2, c.p.c. perché possa intervenire ex art. 70, co. 3, c.p.c. in relazione: (i) alle dichiarazioni confessorie rese da nell'Opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. circa l'incertezza sul mantenimento (da parte della medesima Parte_1
della segregazione patrimoniale degli incassi rispetto al proprio patrimonio
[...] generale in violazione dell'art. 3, co.
2-ter, legge 130/1999; e (ii) alla mancata restituzione degli incassi alla Convenuta Opposta perdurante dall'11 novembre 2021
(data di deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo), in violazione dell'art. 3, co.
2-ter, legge 130/1999. Con espresso rifiuto del contraddittorio su eventuali domande, richieste, eccezioni, istanze, difese e produzioni documentali che fossero operate per la prima volta dall'Attore-Opponente in sede di precisazione delle conclusioni e/o negli scritti difensivi conclusivi”.
FATTO - In data 30 aprile 2024, la ha notificato alla Controparte_1
il ricorso per decreto ingiuntivo e relativo decreto n. Parte_1
5800/2024 con il quale il Tribunale di Milano ingiungeva a quest'ultima di pagare
“immediatamente e senza dilazioni” in favore della ricorrente la somma complessiva di
€ 11.111.300,88 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio liquidate in € 6.500,00 per compensi ed € 870,00 per spese oltre oneri accessori come per legge. Detto decreto ingiuntivo veniva notificato alla Parte_1
unitamente ad atto di precetto con cui le veniva intimato il pagamento, entro dieci giorni dalla notifica, della somma di € 11.122.462,46 con l'avvertimento che in mancanza di pagamento entro il termine indicato la società istante avrebbe proceduto in executivis nei confronti della intimata. La ha proposto sia una Parte_1
opposizione a D.I. (davanti al Tribunale di Milano – RG 18255/24) sia la presente
Pag. 3 di 9 opposizione a precetto, chiedendo in entrambi i casi – ricorrendone i gravi motivi – di ottenere immediatamente e in via di urgenza un provvedimento di sospensione della efficacia del titolo esecutivo, deducendo, in particolare:
I) la pendenza di una procedura di concordato preventivo in cui si trova
[...]
dall'11.11.21, in relazione alla quale deve necessariamente Parte_1 applicarsi il disposto di cui all'art. 168 L.F. che impedisce di intraprendere qualsivoglia azione esecutiva individuale sul patrimonio della società sottoposta a procedura concorsuale e non ammette eccezioni;
II) il fatto impeditivo del diniego del Giudice Delegato alla procedura concordataria rispetto alla volontà di pagamento di – in favore Parte_1
della opposta – della somma di Euro 10.390.579,00, ritenuta dovuta a seguito di riconciliazione con la stessa per effetto del Controparte_1 contratto inter partes di Sub-Servicing, per il quale, nell'ambito della più complessa operazione di “cartolarizzazione” dei crediti commerciali, l'odierna opponente era anche “Tesoriera” e, quindi, depositaria delle somme incassate dai debitori ceduti e destinate a Controparte_1
Tanto premesso, la ha chiesto l'accogliento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) In via preliminare
Sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla CP_2
e costituito dal decreto ingiuntivo n. 5800/2024 provvisoriamente esecutivo del
Tribunale di Milano per le ragioni sopra esposte. 2) In via preliminare subordinata
Sentite le parti, e previa fissazione di apposita udienza, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla e costituito dal decreto ingiuntivo n. 5800/2024 del CP_2
Tribunale di Milano provvisoriamente esecutivo, per le ragioni sopra esposte. 3) Nel merito Dichiarare, con qualsiasi statuizione, che la non ha diritto di procedere CP_2
Con ad esecuzione forzata nei confronti della in concordato preventivo per i motivi esposti in narrativa. Con riserva di precisare le domande ed articolare richieste istruttorie nei termini di legge, anche in relazione alle difese avversarie. Con vittoria di spese ed onorari”.
Si è costituita in giudizio la opposta la quale h così Controparte_1 conclusi: “Ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattese, - in via principale, per
Pag. 4 di 9 le ragioni di cui in narrativa rigettarsi l'opposizione avversaria e, con essa, l'istanza di sospensione della esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo n. 5800/2024 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento monitorio recante R.G. n. 13236/2024 in data 24 aprile 2024, come successivamente emendato con decreto correttivo-integrativo in data 29 aprile 2024, con conseguente conferma del diritto dell'esponente a porre in esecuzione il Titolo Esecutivo per il suo intero importo anche sulla base della dichiarazione confessoria operata all'opponente nelle note di trattazione scritta depositate in data 2 luglio 2024 nel sub-procedimento cautelare R.G. n. 18965-1/2024, ove si legge che “l'opponente ha riconosciuto come dovuto l'importo oggetto di riconciliazione, e correttamente inserito lo stesso nel Piano concordatario, con la previsione della corresponsione dell'intera somma prevista” (pag. 4 – enfasi aggiunta) ove “l'importo [...] correttamente inserito [...] nel Piano concordatario” è esattamente quello azionato dall'esponente in via monitoria;
- in subordine, darsi atto della disponibilità dell'esponente a limitare l'esecuzione all'importo di “euro 10.417.889,84 oltre interessi maturandi fino alla data di effettivo pagamento”, come da doc. avv. n. 4, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno e, al contrario, con espressa riserva di contestazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto, confermarsi il diritto di a procedere, allo stato, a esecuzione Controparte_1
forzata limitatamente a detto importo;
- in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenesse l'art. 168 l.f. ostativo all'esecuzione in forma individuale del diritto sostanziale del Veicolo a vedersi restituire una somma equivalente agli incassi della cartolarizzazione non retrocessi, si chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in narrativa;
- in via istruttoria, ove ritenuto, si chiede che l'Ill.mo Tribunale, previa acquisizione del consenso scritto da parte dell'avv. Giorgio Meo e ove occorrer possa degli Ordini degli Avvocati competenti, voglia autorizzare l'esponente al deposito della corrispondenza scambiata col legale avversario sotto il vincolo di riservatezza ex art. 48 del Codice deontologico forense, alla quale si fa riferimento nei paragrafi 23 ss. del presente atto;
⎯ in ogni caso, con vittoria di compenso e spese del presente procedimento. Ove ritenuto da codesto Ill.mo Tribunale, si chiede la trasmissione degli atti del presente giudizio al PM (già investito della procedura di concordato preventivo
Pag. 5 di 9 a carico di ai sensi dell'art. 71, co. 2, c.p.c. perché possa Parte_1
intervenire ex art. 70, co. 3, c.p.c. in relazione: (i) alle dichiarazioni confessorie rese da nell'Opposizione ex art. 615 c.p.c. circa l'incertezza sul Parte_1
mantenimento (da parte della medesima della segregazione Parte_1
patrimoniale degli incassi rispetto al proprio patrimonio generale;
e (ii) alla mancata restituzione degli incassi al Veicolo perdurante dall'11 novembre 2021 (data di deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo)”.
All'udienza del 26/02/2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, cod.proc.civ..
DIRITTO – L'opposizione a precetto può ritenersi accoglibile.
In relazione alla questione afferente al divieto legislativo di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell'impresa in concordato (art. 168 L.F.), come avviene per la sospensione o la caducazione del titolo esecutivo, anche l'ammissione alla procedura concordataria non richiede una formale opposizione da parte dell'imprenditore– debitore, dovendo (anzi) il giudice provvedere ex art. 168 L.F. sulla scorta della semplice allegazione dell'avvio della procedura concorsuale (e, come nel caso di difetto di titolo, non vi è motivo di distinguere tra una procedura già avviata e una soltanto minacciata col precetto). Tanto premesso, va rilevato che è documentata l'ammissione della opponente alla procedura di concordato preventivo e a riguardo si osserva che l'art. 168 L.F. sancisce il divieto di intraprendere azioni esecutive pure se è vero che alla parte creditrice non è preclusa la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria per munirsi di un titolo o per far accertare il proprio credito nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura concorsuale. Tuttavia, la menzionata disposizione (peraltro da leggersi unitamente all'art. 184 L.F.) impedisce al creditore anteriore all'apertura della procedura di concordato preventivo di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell'impresa in concordato (il divieto concerne anche la minaccia di tali azioni se la stessa è avanzata col precetto, intimazione che ha un quid pluris rispetto a qualsivoglia altra intimazione stragiudiziale;
sul punto, Trib. Reggio Emilia, 7/11/2012 n. 1863).
In altre parole, la conseguibilità di un titolo esecutivo non può certo essere revocata in dubbio;
principio, questo, che emerge dall'intero tessuto della materia fallimentare per cui le azioni esecutive, quelle soltanto, non possono essere iniziate o proseguite dopo la
Pag. 6 di 9 dichiarazione di fallimento o il deposito del ricorso per Concordato Preventivo, restando di certo possibile che il creditore acquisisca, quanto meno, il diritto a veder consolidato il proprio credito.
Inoltre, va rammentato:
✓ che lo scopo dell'art. 168 L.F. è quello di distinguere i debiti contratti dall'imprenditore (soggetti al divieto de quo e al vincolo della proposta concordataria) da quelli contratti sotto il controllo del commissario giudiziale e per l'attuazione del concordato stesso;
questi ultimi, proprio per le loro caratteristiche, sono da considerare come debiti concorsuali (della massa dei creditori) e, conseguentemente, essi soltanto – in quanto originati nella procedura – non soggiacciono al divieto sopra menzionato;
✓ che l'art. 168 L.F. non riguarda soltanto i crediti per “titolo” anteriore ma anche quelli per “causa” anteriore e che “nel concetto di causa … [deve] essere incluso ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito, al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore” (così Cass. 16737/2007);
✓ che il credito vantato dalla parte opposta può essere considerato anteriore all'apertura della procedura.
Ulteriormente, va considerato il diniego del Giudice Delegato alla richiesta dell'odierna opponente di essere autorizzata al versamento delle somme dovute a
[...]
Ciò costituisce un fatto impeditivo che vieta, in pendenza della Controparte_1
procedura concordataria, il pagamento fuori dalla medesima procedura. Invero il G.D. in data 30. 11. 2023, ha così esplicitamente previsto “non autorizza la proponente al pagamento immediato in favore di dell'importo di euro Controparte_1
10.417.889,84 oltre interessi maturandi, oggetto della nota informativa ed istanza del
10 11 2023”. Orbene, proprio in quanto tale importo è quello di cui al decreto ingiuntivo, deve ritenersi paralizzata l'esecuzione individuale, in pendenza della procedura concordataria, anche se si ritesse che parte del credito di cui al monitorio sia maturato successivamente all'ammissione alla procedura esecutiva.
Pag. 7 di 9 Pertanto, il diniego del G.D. al pagamento fuori dalla procedura, e il fatto che il credito vantato sia stato incluso nella proposta concordataria, sono elementi che rafforzano la paralisi dell'esecuzione individuale in pendenza della procedura concordataria.
Va ulteriormente considerato che nessuna manifesta questione di incostituzionalità si ritiene rinvenibile nel caso di specie, in quanto la Suprema Corte ha rilevato come la previsione normativa di cui al richiamato art. 168 della legge fallimentare configura la sua ratio nell'intento di preservare l'integrità del patrimonio dell'imprenditore-istante e, quindi, di garantire il rispetto della par condicio creditorum durante l'espletamento della procedura concordataria e fino al decreto di omologa (vds. Corte di Cassazione n.13831 del 03 maggio 2022).
In particolare, non può ritenersi manifestamente fondata la questione di costituzionalità relativa alla circostanza che l'art. 168 L.Fall. non espliciti una riserva, rispetto al principio generale ivi contenuto, per le fattispecie di legge, come quella di cui all'art. 3, co.
2-ter, Legge 130/1999, in quanto:
1) il diritto vantato ben può trovare tutela e applicazione all'interno della dinamica concorsuale (si noti che nel detto provvedimento del G.D. è esplicitamente previsto che “l'esposizione debitoria derivante da tale operazione è stata inclusa nella proposta e nel piano di concordato per il quale ancora pendono i termini per il deposito della relazione ex art 172 l.f. e dunque per la manifestazione del voto”);
2) l'art. 3, comma 2, L. n. 190/1999 ha la funzione di tutelare esclusivamente i portatori dei titoli emessi poiché prevede che i crediti oggetto di cessione, pur divenendo formalmente di proprietà della società veicolo, non entrino a far parte del patrimonio di quest'ultima, ma di un patrimonio separato, aggredibile solo da detti portatori dei titoli derivanti dal processo di cartolarizzazione. Tale separazione patrimoniale non ha, quindi, la funzione di limitare la responsabilità della società veicolo bensì di creare un meccanismo di garanzia patrimoniale per i portatori dei titoli emessi i quali, pertanto, sono gli unici soggetti tutelati dal patrimonio alimentato dai flussi di cassa generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati.
Pag. 8 di 9 3) nel caso in esame, infine, permarrebbe il divieto di cui sopra posto dal G.D. (ciò assume rilievo sotto il profilo della rilevanza ai fini della decisione della presente causa).
Esistono giusti motivi, considerata la difficoltà interpretativa del quadro normativo di riferimento, per compensare le spese di lite anche relative alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione ex art. 615, comma 1, cod.proc.civ. e dichiara che la on ha diritto di procedere a esecuzione forzata Controparte_1
individuale nei confronti della in pendenza della Parte_1
procedura di concordato cui quest'ultima è stata ammessa;
- compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 11/06/2025
Il Giudice
ER AR
Pag. 9 di 9