Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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N.B. - La pianta planimetrica di cui sopra sara' pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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N.B. - La pianta planimetrica di cui sopra sara' pubblicata nella Raccolta ufficiale.