Sentenza breve 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 23/12/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00785/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2025, proposto dalla società Sea Servizi Ecologici Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG B7AA4532A4, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Bernava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maropati, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Iamundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Unione dei Comuni del Versante Ionico, non costituita in giudizio;
nei confronti
società Pentagono Costruzioni e Servizi S.r.l.s., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva “Determina n. 194 del 28.10.2025”, con cui la C.U.C. Unione dei Comuni del Versante Ionico ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati con il sistema porta a porta per anni tre, Comune di Maropati - CIG: B7AA4532A4 - CUP: B49I25001160004” in favore della società “Pentagono Costruzioni e Servizi S.r.l.s.”;
- di tutti i verbali di gara e in particolare:
- del Verbale di gara (seduta riservata) n. 2 del 26.09.2025 (e di tutti gli altri verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso e valutato l'offerta della controinteressata;
- del Verbale di verifica congruità dell'offerta e verbale proposta di aggiudicazione entrambi del 09.10.2025 (All. n. 17), con cui il RUP ha ritenuto congrua l'offerta della controinteressata;
-della comunicazione del 30.09.2025 laddove a seguito dell’apertura dell'offerta economica la CUC richiedeva alla società “Pentagono costruzione e servizi s.r.l.s.” le giustificazioni per l'offerta presentata ai sensi dell'art. 110 ed art. 41 del D.lgs. 36/2023 procedendo in ogni caso all’ammissione della stessa;
-della graduatoria finale di gara, pubblicata sul portale “tuttogare”, nella parte in cui colloca al primo posto la società “Pentagono Costruzioni e Servizi S.r.l.s.” e al secondo posto la società odierna ricorrente;
- di tutti gli atti istruttori e le valutazioni – ove esistenti – poste in essere la Stazione Appaltante a confermare dell’ammissione della società controinteressata e della successiva aggiudicazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, i verbali di gara, compresi quelli delle sedute riservate, e, in particolare la comunicazione di avvio del procedimento di verifica dell'anomalia del 30.09.2025, la successiva valutazione positiva delle giustificazioni fornite;
e per la declaratoria
- di inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e nel contratto;
in via subordinata
- per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente monetario, da liquidarsi in corso di causa, per la mancata aggiudicazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Maropati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa ER MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente ha premesso di essersi collocata al secondo posto (punti 68.242) della graduatoria relativa alla procedura ad evidenza pubblica bandita, il 10.07.2025, dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Unione dei Comuni del Versante Ionico per l'affidamento del “ Servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati con il sistema porta a porta per anni tre ”, in favore del Comune di Maropati, (CIG: B7AA4532A4), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo a base di gara, soggetto a ribasso, era fissato era in € 388.093,86, di cui € 226.075,20 per costi della manodopera, oltre a € 6.996,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Quale seconda graduata, la ricorrente ha impugnato la determina di aggiudicazione della commessa in favore della Pentagono Costruzioni e Servizi S.r.l.s., collocatasi al primo posto (punti 80,87), e tutti i prodromici atti di gara, fin dall’ammissione dell’offerta economica da quest’ultima presentata.
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “ 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA (LEX SPECIALIS). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 101 DEL D.LGS. 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI “PAR CONDICIO COMPETITORUM”, AUTO-RESPONSABILITÀ, IMMODIFICABILITÀ E SEGRETEZZA DELL’OFFERTA;
1. Sulla violazione della “lex specialis” e l'insanabilità dell'offerta – violazione del principio dell’autovincolo. 2. Sulla centralità del ribasso percentuale. 3. Sull'illegittimo ricorso al soccorso istruttorio - Distinzione tra Soccorso Istruttorio e correzione di errore materiale ”;
La società aggiudicataria avrebbe presentato un’offerta economica incompleta e, per ciò stesso, indeterminata giacché priva dell’indicazione del ribasso percentuale e ciò in spregio alla previsione escludente di cui all’art. 17 del disciplinare di gara, secondo cui “ L’offerta economica […] deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) ribasso percentuale al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze”.
La concorrente avrebbe, dunque, dovuto essere immediatamente espulsa dalla competizione.
Sul presupposto dell’intervenuta presentazione di un ribasso anomalo, induttivamente calcolato nella misura del 67% in ragione delle grandezze numeriche contenute nell’offerta de qua (“OFFERTA ECONOMICA: € 127.995,000; ONERI SICUREZZA AZIENDALE: € 6.996,250; COSTO DELLA MANODOPERA: € 178.599,410”), l’amministrazione, invece di escluderla de plano , l’avrebbe illegittimamente invitata a fornire le proprie giustificazioni, ai sensi dell’art. 110 D.lgs. n. 36/2023.
In sede di giustificazione dell’anomalia, la Pentagono Costruzioni e Servizi S.r.l.s. evidenziava di essere incorsa in un errore nel compilare il modulo. Più precisamente, in corrispondenza della voce OFFERTA ECONOMICA, anziché indicare il ribasso percentuale unico complessivo offerto, è stato inserito il prezzo dei servizi (€ 127.995,00), già ribassato. Tuttavia, il ribasso percentuale avrebbe comunque potuto essere identificato nella misura del 20,99% e non già nella misura percentuale in origine ipotizzata dalla Commissione di gara (67%).
Accettando siffatte “giustificazioni”, determinanti un prezzo complessivo offerto pari ad € 313.590,66 (“ desumibile dalla sommatoria dei valori indicati nell’offerta economica e non dal ribasso sull’importo a base di asta ”, così nel verbale di verifica dell’anomalia), la Stazione appaltante avrebbe, di fatto, consentito all’aggiudicataria di correggere la propria offerta economica, in palese violazione del principio dell’immodificabilità della stessa e del divieto di soccorso istruttorio avuto riguardo ai componenti dell’offerta in questione (art. 101, comma 1 lett. b D.lgs. n. 36/2023).
Le ragioni esposte dall’amministrazione (provvedimento del 14.11.2025, prot. n. 6244) a sostegno del rigetto dell’istanza di annullamento di autotutela del provvedimento di aggiudicazione, inoltrato dalla ricorrente in data 11.11.2025, non sarebbero, dunque, condivisibili.
In particolare, l’amministrazione evidenziava che:
- la causa escludente di cui all’art. 17 del disciplinare, si riferirebbe non già alla mera indicazione del ribasso percentuale, ma alla mancanza del valore offerto dal concorrente, dei costi della sicurezza aziendali nonché dei costi della manodopera;
- la richiesta di giustificazione dell’anomalia, a fronte di un ribasso percentuale ipotizzato del 67%, si sarebbe resa necessaria non per la mancata indicazione della percentuale di ribasso ma per accertare la reale intenzione dell'offerente, desumibile esclusivamente dai dati già indicati nell'offerta, in piena adesione a quanto disposto dall’art. 101 comma 3 Codice appalti;
- l’aggiudicazione della commessa in favore della controinteressata sarebbe rispondente ai principi del risultato, fiducia, tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione di cui agli artt. 1 e ss. Codice Appalti.
Siffatte giustificazioni, a detta della ricorrente, non sarebbero condivisibili in quanto, per un verso, renderebbero inutiliter data l’inequivocabile previsione espulsiva di cui all’art. 17 del disciplinare, e, per altro verso, nella sostanza, sganciandosi dal dato percentuale del ribasso, quale indefettibile elemento dell’offerta economica, legittimerebbero la presentazione di offerte generiche ed indeterminate, così avallando operazioni ermeneutiche sananti da parte dell’amministrazione, in spregio al divieto di cui all’art. 101 citato Codice Appalti ed in violazione del principio della par condicio competitorum .
“- 2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 41, COMMA 14, E 110 DEL D.LGS. 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA CONGRUITÀ DEL COSTO DELLA MANODOPERA ”;
Le valutazioni espresse dalla Stazione Appaltante in ordine alla congruità del costo della manodopera, stimato dall’aggiudicataria in un importo inferiore (€ 178.599,410, corrispondente ad un ribasso di oltre il 20% rispetto a quello previsto in sede di indizione della procedura (€ 226.075,20), sarebbero superficiali e inadeguate.
Ciò in assenza di una rigorosa verifica circa le generiche giustificazioni (richiami a "know-how specialistico", "economie di scala", "personale già in servizio presso Comuni limitrofi" e "flotta aziendale già disponibile"), prive di qualsivoglia documentazione a supporto, all’uopo rese dalla controinteressata, in assenza di una rigorosa analisi critica ed approfondita dei costi.
3. Il Comune di Maropati ha resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
4. La Pentagono Costruzioni e Servizi S.r.l.s. e la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Unione dei Comuni del Versante Ionico, benché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
5. In occasione della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria di replica, auditi i procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione, con avvertenza della possibile definizione della stessa in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a.
6. Il ricorso, nella sostanza rivolto anche al provvedimento del 14.11.2025, prot. n. 6244 (doc. all. 28 al ricorso; citato a pag. 9) con cui il Responsabile del procedimento ha motivatamente rigettato la domanda di annullamento dell’aggiudicazione, acquisita al prot. n. 6181 del 12.11.2025, è fondato e, come tale, deve accolto.
7. Ciò in adesione all’assorbente censura tesa a contestare l’illegittimità dell’ agere pubblico consistente:
- nella mancata immediata espulsione della controinteressata dalla competizione, a cagione della genericità ed indeterminatezza della relativa offerta economica, giacché priva della doverosa indicazione del ribasso percentuale, secondo quanto previsto dall’art. 17 del disciplinare di gara;
- e, conseguentemente, nell’avere, dapprima, azionato il procedimento di verifica dell’anomalia, ex art. 110 D.lgs. n. 36/2023, a fronte di un ribasso percentuale ipotizzato nella misura del 67%, sulla scorta dei valori numerici esposti nel relativo modulo e, successivamente, nell’avere accettato le giustificazioni dalla stessa offerte, siccome tendenti ad una ricostruzione ex post del ribasso, del tutto difforme da quello meramente ipotizzato dalla stessa Commissione in sede di ammissione. Ciò in violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta economica e del divieto, sul punto, di soccorso istruttorio sancito dall’art. 101 comma 1 lett. b) D.lgs. n. 36/2023.
8. L’apprezzamento della fondatezza delle superiori censure passa dalla necessaria ricognizione della disposizione di cui all’art. 17 del disciplinare di gara, a mente del quale ciascun concorrente avrebbe dovuto, a pena di esclusione, indicare taluni elementi tra cui, il primo:
“a ) ribasso percentuale al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ”.
Tale previsione costituisce un auto-vincolo per l’amministrazione ed un vincolo per ciascun concorrente, onerato della formulazione di una offerta chiara, precisa ed inequivocabile, disvelata dalla indicazione di un ribasso percentuale. Ciò al sostanziale – e non meramente formale - scopo di garantire certezza nell’individuazione di uno degli elementi essenziali che consente di gestire la competizione tra i vari concorrenti: il prezzo offerto da ciascuno di essi.
9. Nel caso in esame, è pacifico che l’aggiudicataria, nel redigere l’apposito modulo, in corrispondenza del campo dedicato alla offerta economica, abbia inserito, in luogo del ribasso percentuale, una cifra pari ad € 127.992,00, cui fa seguito l’importo di € 6.996,250, in relazione agli oneri della sicurezza e l’ulteriore importo di € 178.599,410 a titoli di costi della manodopera.
Trattasi di una serie di cifre che non danno conto, così come imposto dal bando, di quale fosse il ribasso percentuale che l’offerente intendeva applicare sull’importo posto a base d’asta (pari ad € 388.093,66).
Ci si trova, per come dedotto in ricorso, dinanzi ad una offerta indeterminata, come tale suscettibile di immediata esclusione, ai sensi del sopra citato art. 17 della lex specialis , e non soccorribile, a mente dell’art. 101 comma 1 lett. b) D.lgs. n. 36/2023, secondo cui la sanatoria delle omissioni, inesattezze ed irregolarità non può riguardare la documentazione che compone l'offerta economica, pena la modifica del relativo contenuto, vietata a mente della disposizione di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo (riprodotto nella disposizione di cui all’art. 13 del disciplinare di gara).
10. La plastica dimostrazione dell’indecifrabilità dell’offerta presentata dalla controinteressata è costituita dalle stesse valutazioni della Commissione di gara allorquando, esaminato il modulo, essa ha ipotizzato un ribasso del 67% (cfr. relazione giustificativa e verbale di verifica congruità offerta, in atti), così determinandosi all’attivazione della procedura di verifica dell’anomalia di cui all’art. 110 D.lgs. n. 36/2023.
Soltanto in sede di giustificazioni, la concorrente ha evidenziato il ribasso percentuale, così rendendo giustificazioni che, a ben vedere, impingono nel merito dell’offerta, tanto che la Commissione, nell’accoglierle, ha evidenziato come “il valore complessivo dell'offerta pari ad € 313.590,66, è desumibile dalla sommatoria dei valori indicati nell'offerta economica e non dal ribasso sull'importo a base d'asta ” (così nel verbale del 9.10.2025; doc. all. 17 al ricorso), ribasso previsto ex ante quale elemento indefettibile dell’offerta, a mente dell’art. 17 del disciplinare.
Mediante il ricorso al procedimento della verifica dell’anomalia, quindi, la Stazione appaltante ha, di fatto, consentito all’aggiudicataria di sanare una omissione che attiene alla documentazione che compone l'offerta economica, così incorrendo dell’espresso divieto di soccorso di cui al sopra citato art. 101, comma 1 lett. b D.lgs. n. 36/2023.
11. Quanto fin qui esposto trova conferma in quell’orientamento della giurisprudenza anche della Sezione, secondo cui « l’esclusione prevista dal disciplinare di gara per il caso di mancata indicazione della percentuale di sconto offerto in cifre e lettere non è contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, nella misura in cui la clausola in oggetto conferisce certezza al contenuto dell’offerta. Giova aggiungere, richiamando giurisprudenza pacifica di questo Consiglio (Cons. St., sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529; sez. III, 4 giugno 2021, n. 4292), che il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non può dirsi violato a fronte di carenze gravi e insanabili dell’offerta economica. La mancanza dell’offerta economica, come pure la carenza o incertezza assoluta di un suo elemento essenziale (tale essendo, nel caso di specie, la mancata indicazione della percentuale di sconto offerto in cifre e lettere) ovvero del suo contenuto, comportano l’esclusione dalla gara, anche nel caso in cui la lex specialis sia silente sul punto; a maggior ragione nel caso in esame, in cui era chiara ed espressa la previsione della legge di gara - costituente autovincolo insuscettibile di essere modificato o disapplicato (Cons. St., sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2991) – secondo la quale la Commissione era tenuta a disporre l’esclusione della concorrente per carenza di un elemento essenziale dell’offerta economica e impossibilità di ricostruire la volontà negoziale ivi espressa, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Tale incompletezza e indeterminatezza dell’offerta – che si pone in violazione del principio di diligenza esigibile e autoresponsabilità (in virtù del quale grava sul concorrente l’onere di sopportare le conseguenze degli errori commessi in sede di formulazione dell’offerta) - non poteva essere colmata mediante il ricorso a ragionamenti deduttivi da parte della stazione appaltante (che si sarebbero tradotti in interventi manipolativi, modificativi o integrativi delle offerta), pena la violazione dei principi di par condicio, di immodificabilità dell’offerta, di certezza e trasparenza delle regole di gara e del suo svolgimento ” (così Cons. Stato sez. III n. 9789/2022).
12. Il carattere vincolante, innanzitutto per l’amministrazione, della previsione escludente di cui all’art. 17 della lex specialis della procedura che ci occupa è stato, indirettamente, ribadito da quella stessa giurisprudenza amministrativa che ritiene che la cifra indicata dall’operatore economico quale ribasso prevalga persino sull’eventuale prezzo offerto, atteso che “ nel contrasto fra la percentuale di ribasso e la cifra assoluta prevale la prima ” (ex multis, CGA Regione Sicilia, 10 maggio 2022, n. 560).
Ed infatti, premesso che « Nell’offerta economica, il ribasso indica la percentuale (appunto) di decremento, laddove il valore indicato in termini assoluti è denominato “prezzo offerto”», è stato più volte affermato che «In assenza di specifiche indicazioni del Disciplinare di gara – come nel caso di specie - deve attribuirsi portata prevalente al ribasso percentuale, atteso che lo stesso funge da parametro di riferimento per attribuire al valore economico dell’offerta uno specifico punteggio. Ciò in quanto, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio costituisce l’unico dato, relativo all’offerta economica, rilevante per determinare la posizione in graduatoria e la conseguente aggiudicazione .» (TAR Campania, Napoli, sez. I n. 6567/2023; ibid. sentenza del 3/3/2023 n. 1387).
13. I summenzionati principi, recentemente ribaditi dalla Sezione con le sentenze n. 233/2025 e n. 455/2025, non possono ritenersi contraddetti dai precedenti citati dalla difesa comunale a sostegno della bontà dell’operato della Commissione di gara, in quanto, sia pur valorizzanti il condivisibile principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice Appalti, riguardano fattispecie concrete dissimili da quella che ci occupa, nell’ambito delle quali l’amministrazione non ha mai dubitato della reale portata dell’offerta economica.
Ed invero, nella procedura ad evidenza pubblica scrutinata dal TAR Campania, Napoli n. 6406/2025, a fronte della presentazione, da parte di taluni concorrenti, di un modello di offerta contenente non già il ribasso percentuale ma, esclusivamente, il prezzo finale di aggiudicazione, la Commissione di gara non ha mai dubitato dell’entità del ribasso percentuale, stante la chiara indicazione di quale fosse il corrispettivo complessivo richiesto da ciascuno a fronte della esecuzione della commessa.
Nel fattispecie scrutinata dal TAR Lazio con la sentenza n. 2841/2025, si è ritenuto che la mancata indicazione del ribasso percentuale e l’esposizione soltanto dell’importo complessivo del corrispettivo offerto non potessero giustificare l’espulsione dalla procedura in quanto, ad avviso del Tribunale, si trattava “ con ogni evidenza, di un errore «riconoscibile» dalla p.a. senza alcuna complessa operazione ermeneutica, agevolmente emendabile, se non d’ufficio (ipotesi, invero, non incompatibile con la natura dell’errore), senz’altro all’esito di una richiesta di chiarimenti all’impresa, chiamata semplicemente a confermare una «svista» nell’esternazione della propria volontà negoziale, neanche suscettibile, a ben vedere, di diverse opzioni esegetiche ”.
Viceversa, nel caso in esame, considerata la mancata indicazione anche del prezzo complessivo del corrispettivo offerto, l’omessa esposizione della percentuale di ribasso ha reso l’offerta incerta ed indeterminata tant’è, lo si ribadisce, che la stessa Commissione, esaminando l’ambiguo modello, aveva ipotizzato un ribasso percentuale del 67%.
13.1 Quanto sopra dimostra, ad avviso del Collegio, che l’auto-vincolante previsione di cui all’art. 17 del disciplinare, di natura escludente, non costituisce un inutile incombente di natura formalistica, assolvendo piuttosto ad una funzione sostanziale che è quella di dare certezza agli elementi dell’offerta economica, nella specie ambigua.
14. In conclusione il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto. Ne consegue l’annullamento:
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva “Determina n. 194 del 28.10.2025”, con cui la C.U.C. Unione dei Comuni del Versante Ionico ha disposto, in favore della società Pentagono Costruzioni e Servizi S.r.l.s., l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del “ Servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati con il sistema porta a porta per anni tre, Comune di Maropati - CIG: B7AA4532A4 - CUP: B49I25001160004 ”.
- del provvedimento del 14.11.2025, prot. n. 6244 con cui il Responsabile del procedimento ha rigettato la domanda di annullamento dell’aggiudicazione, acquisita al prot. n. 6181 del 12.11.2025.
15. Quanto all’ulteriore domanda di accertamento della inefficacia del contratto d’appalto, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente subentro nell’aggiudicazione e nel contratto, il Collegio rileva la mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, dell’intervenuta stipula del contratto de quo , sulla quale, peraltro, nulla ha dedotto la difesa dell’ente locale.
Allo stato, non può, dunque, che essere accolta esclusivamente la domanda di subentro nell’aggiudicazione in favore della ricorrente, siccome collocatasi al secondo posto della graduatoria.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico del Comune di Maropati, rimanendo irripetibili avuto riguardo alle altre parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.
Per l’effetto:
- annulla il provvedimento di aggiudicazione definitiva “Determina n. 194 del 28.10.2025”, con cui la C.U.C. Unione dei Comuni del Versante Ionico ha disposto, in favore della società Pentagono Costruzioni e Servizi S.r.l.s., l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati con il sistema porta a porta per anni tre, Comune di Maropati - CIG: B7AA4532A4 - CUP: B49I25001160004” nonché il provvedimento del 14.11.2025, prot. n. 6244 con cui il Responsabile del procedimento ha rigettato la domanda di annullamento dell’aggiudicazione, acquisita al prot. n. 6181 del 12.11.2025;
- dichiara Sea Servizi Ecologici Ambientali S.r.l., aggiudicataria della summenzionata procedura aperta.
Condanna il Comune di Maropati al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 1.500,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge. Spese irripetibili avuto riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI NT, Presidente
ER MA, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER MA | RI NT |
IL SEGRETARIO