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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/05/2024, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Virginia Zuppetta Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.755 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Quarato, come da mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Coppola e dall'avv. Giuseppe Maria Perullo, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è cosi brevemente riportato nella sentenza impugnata
(n.194/19 del tribunale di Brindisi): “Con ricorso ritualmente notificato, la società Controparte_1
ha impugnato un avviso di accertamento emesso dalla Provincia di contenente il contestuale Pt_1 invito al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. COSAP), relativa all'attività regolarmente assentita di interramento di cavi per il collegamento di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica di . Ha in particolare proposto opposizione avverso Organizzazione_1
il provvedimento del Dirigente dei Servizi Finanziari della di adottato in data Parte_1 Pt_1
4.9.2015 n.201400011001, notificato il 6.11.2015, con cui si accerta l'omesso versamento del canone per l'anno 2014, relativamente all'occupazione di suolo pubblico sulla Strada Provinciale ex S.S. 16
Brindisi – San Pietro V (Br) k1 + 500 – Pratica 3447 e si invita al pagamento della somma di 7.407,00
1 euro entro il termine di sessanta giorni, pena la procedura di riscossione coattiva;
ha chiesto inoltre la sospensione degli atti di accertamento e dell'invito a pagare, nonché, la disapplicazione, in via incidentale, del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio della Provincia di in data 17.5.2011 n.18/5 Pt_1
e successive modifiche e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ivi compreso, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di Parte_1
giurisdizione del giudice ordinario, ha richiesto la conversione del rito in quello ordinario di cognizione ed ha dedotto nel merito circa l'infondatezza della domanda, domandando, in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuta occupazione dell'area pubblica da parte dell'attrice”.
Istruita la causa, il tribunale di Brindisi, con sentenza datata 8.2.2019 n.194 ha così provveduto:
“accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento adottato dal Dirigente dei Servizi
Finanziari della Provincia di del 4 settembre 2015 n. 201400011001, notificato alla Pt_1 [...]
il 6 novembre 2015; dichiara inammissibile la domanda di accertamento proposta in via CP_1 riconvenzionale da compensa integralmente fra le parti le spese di lite”. Controparte_1
Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 7.08.2019, proponeva appello la Parte_1
per i motivi che saranno di seguito esaminati.
[...]
Con comparsa del 29.11.2019 si costituiva la resistendo al gravame. Controparte_1
Rimaneva contumace anche nel presente grado di giudizio la Controparte_2
Precisate le conclusioni, mediante trattazione scritta, la causa - introitata per la decisione all'udienza del 18.05.2022, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica – è stata rimessa sul ruolo, con decreto del presidente f.f. in data 21.03.2024, per essere introitata ai sensi degli artt.352, ultimo co., e 281 sexies c.p.c., da un diverso collegio, causa l'impossibilità per motivi di salute del Presidente dott. R. Mele.
Cosicché all'odierna udienza del 23.05.2024 la causa, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, viene definita con contestuale deposito del provvedimento decisorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, rubricato testualmente “Nullità della Sentenza. Difetto di
Giurisdizione Ordinaria. Domanda natura patrimoniale della , l'appellante ha CP_3
sostanzialmente reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, già proposto in prime cure, deducendo che «appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario le controversie di natura meramente patrimoniale;
laddove invece venga in rilievo, come nella specie, la spendita di un potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, fatto segno di contestazione da parte del privato, la controversia è devoluta senza dubbio al Giudice
2 Amministrativo» (pag. 6 atto di appello). Afferma che la non si è limitata ad una Controparte_1
domanda volta ad un accertamento negativo della pretesa creditoria della P.A., ma ne ha contestato il cattivo esercizio del potere autoritativo, sicché la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa.
La censura è infondata.
Il tribunale di Brindisi correttamente, nella fattispecie de qua, ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo, applicando la lettera b dell'art.133 del codice del Processo Amministrativo che, nel devolvere al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, esclude le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Anche la giurisprudenza, con riguardo al , si è così è espressa: “Appartiene alla giurisdizione CP_3
del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa” (Ordinanza, Sez. U., n. 21950/15); “ In tema di canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), che, in ragione della loro natura di corrispettivi, ricadono nella giurisdizione ordinaria, il giudice ha il potere di disapplicare il regolamento comunale che amplii illegittimamente
(nella specie, assoggettando al canone gli accessi ad autorimesse costituenti passo carraio a raso) il presupposto di fatto richiesto dalla norma primaria per l'assoggettamento al canone ove non ricorrano opere che evidenzino una qualche sottrazione della superficie all'uso pubblico (nella specie, neppure la richiesta di apposizione del cartello di divieto di sosta) (Ord. n. 18108/2016); “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è ontologicamente diverso, sotto il profilo giuridico, dal tributo per la medesima occupazione (TOSAP), in quanto configurato come corrispettivo di una concessione, reale, ovvero presunta in ipotesi di occupazione abusiva, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. La si sostanzia in un canone di concessione determinato CP_3
in base a tariffa, ontologicamente differente dalla , la cui natura tributaria trae origine dal Org_2 fatto materiale dell'occupazione del suolo pubblico, sottratto al sistema di viabilità di un'area o spazio pubblico. Dalla spiegata distinzione discende che la giurisdizione sulle relative controversie spetta, rispettivamente al giudice ordinario e al giudice tributario”. Questo il dictum delle Sezioni
Unite Civili, espresso nell'ordinanza n. 61/16, che ha composto il conflitto di giurisdizione in materia di COSAP in favore del giudice ordinario, con contestuale cassazione della sentenza con la quale il tribunale aveva declinato la propria giurisdizione. Le Sezioni Unite, analizzando le differenti discipline che si sono avvicendate nel tempo, e richiamando plurime pronunce di legittimità sul punto, hanno rilevato che il COSAP si sostanzia in un canone di concessione determinato su base tariffaria
3 e che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 14 marzo 2008, che ha dichiarato l'incostituzionalità, in riferimento all'art. 102, comma 2, Costituzione, dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lettera b), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge
2 dicembre 2005, n. 248) nella parte in cui stabilisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni”, risulta consolidato il principio in virtù del quale spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
Applicando tali principi al caso in esame, consegue che la controversia de qua appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non essendo stati, tra l'altro, censurati profili inerenti l'esercizio discrezionale del potere determinativo del canone stesso.
Il secondo, il quarto ed il quinto motivo di gravame vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Con il secondo motivo di gravame, rubricato testualmente “Natura patrimoniale della CP_3
Natura della causa petendi. Diritto Soggettivo di Credito della Irrilevanza Parte_1
Mancato Rispetto della Legge n.241/1990”, l'appellante censura la sentenza impugnata sostenendo che il tribunale non avrebbe correttamente valutato che il non ha natura tributaria ma accessiva CP_3
a rapporto contrattuale o ad atto amministrativo, sicché il presupposto del pagamento del si CP_3 verificherebbe ipso iure con l'occupazione di suolo pubblico. Con il motivo rubricato sub n.
2.1 la ha dedotto che le inadempienze contestate avrebbero potuto giustificare un Parte_1
ritardo del pagamento o un pagamento della sola sorte capitale ma non l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento derivante dall'occupazione di un bene demaniale.
Con il quarto motivo di gravame, rubricato “Violazione e/o Applicazione dell'art.2697 c.c.. Pt_2
Ricognizione di debito 1988 cc. Violazione e/o Applicazionedell'art.1175 cc. Mancato Pt_2
accertamento Assenza Buona Fede della , l'appellante sostiene che il tribunale abbia Controparte_1 errato nella ripartizione dell'onere della prova, sostenendo di aver allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre la avrebbe dedotto circostanze generiche non impeditive o CP_1
estintive del proprio diritto. Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare la circostanza dell'avvenuto pagamento dell'importo negli anni 2011, 2012 e 2013. CP_3
Con il quinto motivo di gravame rubricato “Omessa motivazione su un motivo decisivo della controversia. Occupazione di un bene provinciale e debenza del canone COSAP” l'appellante deduce che il tribunale di Brindisi, nel ritenere non dovuto il canone COSAP, abbia omesso l'esame di un punto decisivo della controversia, ovvero l'occupazione del bene provinciale e la normativa sulla
4 cogenza del relativo canone che “qualora fosse stato preso in considerazione avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella adottata”.
Le censure sono infondate per le ragioni che seguono.
Il ricorso proposto dalla , in estrema sintesi, non è stato accolto dal tribunale per Controparte_1 insussistenza dei presupposti dell'applicazione del Cosap, sulla quale la insiste Parte_1 bensì per illegittimità dell'avviso di accertamento in ragione della violazione da parte della P.A. dei principi del contraddittorio di cui agli artt.7 (obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento)
e 21 bis (obbligo di comunicazione del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati) della L. n.241/1990 ma soprattutto per violazione del comma III dell'art.35 del regolamento della che aveva recepito e fatti propri i predetti principi e che prevedeva per i titolari Parte_1 di vecchie concessioni l'obbligo di notiziarli dell'approvazione del Regolamento, comunicando loro la tariffa da corrispondere a partire dall'1 gennaio 2011, salvo il diritto di rinuncia ex art.12 del medesimo regolamento.
Il giudice di primo grado correttamente ha rilevato che la non ha fornito la prova Parte_1 di aver adempiuto agli obblighi derivanti dai predetti articoli essendosi limitata ad allegare l'avvenuto invio di una lettera semplice di comunicazione, priva di prova di avvenuta ricezione, dell'approvazione del regolamento e della tariffa.
Ne consegue che i motivi in esame sono ultronei essendo gli stessi per lo più concernenti la sussistenza del presupposto della debenza del canone derivante ipso iure, secondo l'impostazione difensiva della , dall'occupazione di suolo pubblico (secondo motivo), la mancata prova da Parte_1 parte della società appellata in ordine all'inesistenza della fonte negoziale o legale del diritto della e/o del fatto estintivo dell'altrui pretesa (quarto motivo), l'accertamento della Parte_1
esistenza di un occupazione di suolo pubblico da parte della che avrebbe dovuto indurre CP_1
il tribunale a rigettare il ricorso (quinto motivo).
Va aggiunto che il giudice di primo grado non ha omesso di considerare la circostanza dell'avvenuto pagamento del canone in questione con riferimento agli anni pregressi, ma ha valutato correttamente che ciò non comportasse acquiescenza in ordine alle violazioni prospettate.
Con il terzo motivo di gravame rubricato “Applicabilità Rito Ordinario di Cognizione. Violazione
e/o Falsa applicazione del'art.418 c.p.c. e dell'art. 32 del D.lgs. n. 150/2011. Ammissibilità
Domanda Riconvenzionale della l'appellante si duole che il tribunale, da un Parte_1
lato, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla in Parte_1
base al rito del lavoro (art.418 c.p.c.) per poi affermare, nel secondo capo della sentenza impugnata, che la controversia in esame rientra nell'ipotesi di cui all'art.32 del d.lgs. n.150/2011 ed è, quindi, regolata dal rito ordinario di cognizione. Deduce che se fosse stato applicato ab origine il rito
5 ordinario di cognizione, come dalla stessa richiesto, la domanda riconvenzionale proposta sarebbe stata ammissibile.
La censura è fondata in parte qua, ma al suo parziale accoglimento consegue unicamente una correzione della motivazione della sentenza impugnata, essendo stato comunque mutato il rito dal giudice di primo grado.
Secondo Cass. n. 14374/23, l'omesso mutamento di rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina ipso iure l'inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne duole indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare ad una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (ex multis, cfr. Cass. 18/07/2008, n. 19942)
Nella fattispecie, la ha dedotto che l'omesso tempestivo mutamento di rito, e gli Parte_1
effetti dallo stesso derivanti, hanno comportato la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dalla stessa proposta, in applicazione dell'art.418 c.p.c., in base al quale il convenuto che propone la domanda riconvenzionale nella memoria difensiva deve chiedere al giudice di pronunciare, entro e non oltre i successivi 5 giorni, un nuovo decreto di fissazione della data di udienza. L'inosservanza di tale onere comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità della stessa rilevabile d'ufficio ed insanabile.
Sennonché va rilevato come, il mancato tempestivo mutamento di rito, non abbia concretamente comportato alcun pregiudizio per la Provincia di posto che la domanda riconvenzionale Pt_1
proposta dall'ente territoriale, essendo diretta all'accertamento dell'avvenuta occupazione del suolo pubblico, da parte della , era comunque irrilevante ai fini del presente giudizio dal CP_1
momento che, secondo quanto innanzi detto, il tribunale non ha espressamente escluso l'occupazione di suolo pubblico da parte della società odierna appellata, ma ha accolto la domanda per illegittimità dell'avviso di accertamento per le ragioni su indicate.
In tale contesto l'appello proposto dalla va rigettato e la sentenza di primo grado Parte_1
confermata.
Le spese di giudizio vengono poste a carico della in quanto soccombente. Parte_1
Nulla per le spese nei confronti di appellata contumace. Controparte_2
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante principale.
6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, avverso la sentenza del tribunale di Brindisi n. 194/2019, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la alla rifusione delle spese processuali, in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, iva e cap come per legge;
- nulla per le spese in favore del contumace.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Virginia Zuppetta Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.755 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Quarato, come da mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Coppola e dall'avv. Giuseppe Maria Perullo, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è cosi brevemente riportato nella sentenza impugnata
(n.194/19 del tribunale di Brindisi): “Con ricorso ritualmente notificato, la società Controparte_1
ha impugnato un avviso di accertamento emesso dalla Provincia di contenente il contestuale Pt_1 invito al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. COSAP), relativa all'attività regolarmente assentita di interramento di cavi per il collegamento di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica di . Ha in particolare proposto opposizione avverso Organizzazione_1
il provvedimento del Dirigente dei Servizi Finanziari della di adottato in data Parte_1 Pt_1
4.9.2015 n.201400011001, notificato il 6.11.2015, con cui si accerta l'omesso versamento del canone per l'anno 2014, relativamente all'occupazione di suolo pubblico sulla Strada Provinciale ex S.S. 16
Brindisi – San Pietro V (Br) k1 + 500 – Pratica 3447 e si invita al pagamento della somma di 7.407,00
1 euro entro il termine di sessanta giorni, pena la procedura di riscossione coattiva;
ha chiesto inoltre la sospensione degli atti di accertamento e dell'invito a pagare, nonché, la disapplicazione, in via incidentale, del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio della Provincia di in data 17.5.2011 n.18/5 Pt_1
e successive modifiche e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ivi compreso, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di Parte_1
giurisdizione del giudice ordinario, ha richiesto la conversione del rito in quello ordinario di cognizione ed ha dedotto nel merito circa l'infondatezza della domanda, domandando, in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuta occupazione dell'area pubblica da parte dell'attrice”.
Istruita la causa, il tribunale di Brindisi, con sentenza datata 8.2.2019 n.194 ha così provveduto:
“accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento adottato dal Dirigente dei Servizi
Finanziari della Provincia di del 4 settembre 2015 n. 201400011001, notificato alla Pt_1 [...]
il 6 novembre 2015; dichiara inammissibile la domanda di accertamento proposta in via CP_1 riconvenzionale da compensa integralmente fra le parti le spese di lite”. Controparte_1
Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 7.08.2019, proponeva appello la Parte_1
per i motivi che saranno di seguito esaminati.
[...]
Con comparsa del 29.11.2019 si costituiva la resistendo al gravame. Controparte_1
Rimaneva contumace anche nel presente grado di giudizio la Controparte_2
Precisate le conclusioni, mediante trattazione scritta, la causa - introitata per la decisione all'udienza del 18.05.2022, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica – è stata rimessa sul ruolo, con decreto del presidente f.f. in data 21.03.2024, per essere introitata ai sensi degli artt.352, ultimo co., e 281 sexies c.p.c., da un diverso collegio, causa l'impossibilità per motivi di salute del Presidente dott. R. Mele.
Cosicché all'odierna udienza del 23.05.2024 la causa, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, viene definita con contestuale deposito del provvedimento decisorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, rubricato testualmente “Nullità della Sentenza. Difetto di
Giurisdizione Ordinaria. Domanda natura patrimoniale della , l'appellante ha CP_3
sostanzialmente reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, già proposto in prime cure, deducendo che «appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario le controversie di natura meramente patrimoniale;
laddove invece venga in rilievo, come nella specie, la spendita di un potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, fatto segno di contestazione da parte del privato, la controversia è devoluta senza dubbio al Giudice
2 Amministrativo» (pag. 6 atto di appello). Afferma che la non si è limitata ad una Controparte_1
domanda volta ad un accertamento negativo della pretesa creditoria della P.A., ma ne ha contestato il cattivo esercizio del potere autoritativo, sicché la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa.
La censura è infondata.
Il tribunale di Brindisi correttamente, nella fattispecie de qua, ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo, applicando la lettera b dell'art.133 del codice del Processo Amministrativo che, nel devolvere al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, esclude le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Anche la giurisprudenza, con riguardo al , si è così è espressa: “Appartiene alla giurisdizione CP_3
del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa” (Ordinanza, Sez. U., n. 21950/15); “ In tema di canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), che, in ragione della loro natura di corrispettivi, ricadono nella giurisdizione ordinaria, il giudice ha il potere di disapplicare il regolamento comunale che amplii illegittimamente
(nella specie, assoggettando al canone gli accessi ad autorimesse costituenti passo carraio a raso) il presupposto di fatto richiesto dalla norma primaria per l'assoggettamento al canone ove non ricorrano opere che evidenzino una qualche sottrazione della superficie all'uso pubblico (nella specie, neppure la richiesta di apposizione del cartello di divieto di sosta) (Ord. n. 18108/2016); “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è ontologicamente diverso, sotto il profilo giuridico, dal tributo per la medesima occupazione (TOSAP), in quanto configurato come corrispettivo di una concessione, reale, ovvero presunta in ipotesi di occupazione abusiva, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. La si sostanzia in un canone di concessione determinato CP_3
in base a tariffa, ontologicamente differente dalla , la cui natura tributaria trae origine dal Org_2 fatto materiale dell'occupazione del suolo pubblico, sottratto al sistema di viabilità di un'area o spazio pubblico. Dalla spiegata distinzione discende che la giurisdizione sulle relative controversie spetta, rispettivamente al giudice ordinario e al giudice tributario”. Questo il dictum delle Sezioni
Unite Civili, espresso nell'ordinanza n. 61/16, che ha composto il conflitto di giurisdizione in materia di COSAP in favore del giudice ordinario, con contestuale cassazione della sentenza con la quale il tribunale aveva declinato la propria giurisdizione. Le Sezioni Unite, analizzando le differenti discipline che si sono avvicendate nel tempo, e richiamando plurime pronunce di legittimità sul punto, hanno rilevato che il COSAP si sostanzia in un canone di concessione determinato su base tariffaria
3 e che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 14 marzo 2008, che ha dichiarato l'incostituzionalità, in riferimento all'art. 102, comma 2, Costituzione, dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lettera b), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge
2 dicembre 2005, n. 248) nella parte in cui stabilisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni”, risulta consolidato il principio in virtù del quale spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
Applicando tali principi al caso in esame, consegue che la controversia de qua appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non essendo stati, tra l'altro, censurati profili inerenti l'esercizio discrezionale del potere determinativo del canone stesso.
Il secondo, il quarto ed il quinto motivo di gravame vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Con il secondo motivo di gravame, rubricato testualmente “Natura patrimoniale della CP_3
Natura della causa petendi. Diritto Soggettivo di Credito della Irrilevanza Parte_1
Mancato Rispetto della Legge n.241/1990”, l'appellante censura la sentenza impugnata sostenendo che il tribunale non avrebbe correttamente valutato che il non ha natura tributaria ma accessiva CP_3
a rapporto contrattuale o ad atto amministrativo, sicché il presupposto del pagamento del si CP_3 verificherebbe ipso iure con l'occupazione di suolo pubblico. Con il motivo rubricato sub n.
2.1 la ha dedotto che le inadempienze contestate avrebbero potuto giustificare un Parte_1
ritardo del pagamento o un pagamento della sola sorte capitale ma non l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento derivante dall'occupazione di un bene demaniale.
Con il quarto motivo di gravame, rubricato “Violazione e/o Applicazione dell'art.2697 c.c.. Pt_2
Ricognizione di debito 1988 cc. Violazione e/o Applicazionedell'art.1175 cc. Mancato Pt_2
accertamento Assenza Buona Fede della , l'appellante sostiene che il tribunale abbia Controparte_1 errato nella ripartizione dell'onere della prova, sostenendo di aver allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre la avrebbe dedotto circostanze generiche non impeditive o CP_1
estintive del proprio diritto. Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare la circostanza dell'avvenuto pagamento dell'importo negli anni 2011, 2012 e 2013. CP_3
Con il quinto motivo di gravame rubricato “Omessa motivazione su un motivo decisivo della controversia. Occupazione di un bene provinciale e debenza del canone COSAP” l'appellante deduce che il tribunale di Brindisi, nel ritenere non dovuto il canone COSAP, abbia omesso l'esame di un punto decisivo della controversia, ovvero l'occupazione del bene provinciale e la normativa sulla
4 cogenza del relativo canone che “qualora fosse stato preso in considerazione avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella adottata”.
Le censure sono infondate per le ragioni che seguono.
Il ricorso proposto dalla , in estrema sintesi, non è stato accolto dal tribunale per Controparte_1 insussistenza dei presupposti dell'applicazione del Cosap, sulla quale la insiste Parte_1 bensì per illegittimità dell'avviso di accertamento in ragione della violazione da parte della P.A. dei principi del contraddittorio di cui agli artt.7 (obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento)
e 21 bis (obbligo di comunicazione del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati) della L. n.241/1990 ma soprattutto per violazione del comma III dell'art.35 del regolamento della che aveva recepito e fatti propri i predetti principi e che prevedeva per i titolari Parte_1 di vecchie concessioni l'obbligo di notiziarli dell'approvazione del Regolamento, comunicando loro la tariffa da corrispondere a partire dall'1 gennaio 2011, salvo il diritto di rinuncia ex art.12 del medesimo regolamento.
Il giudice di primo grado correttamente ha rilevato che la non ha fornito la prova Parte_1 di aver adempiuto agli obblighi derivanti dai predetti articoli essendosi limitata ad allegare l'avvenuto invio di una lettera semplice di comunicazione, priva di prova di avvenuta ricezione, dell'approvazione del regolamento e della tariffa.
Ne consegue che i motivi in esame sono ultronei essendo gli stessi per lo più concernenti la sussistenza del presupposto della debenza del canone derivante ipso iure, secondo l'impostazione difensiva della , dall'occupazione di suolo pubblico (secondo motivo), la mancata prova da Parte_1 parte della società appellata in ordine all'inesistenza della fonte negoziale o legale del diritto della e/o del fatto estintivo dell'altrui pretesa (quarto motivo), l'accertamento della Parte_1
esistenza di un occupazione di suolo pubblico da parte della che avrebbe dovuto indurre CP_1
il tribunale a rigettare il ricorso (quinto motivo).
Va aggiunto che il giudice di primo grado non ha omesso di considerare la circostanza dell'avvenuto pagamento del canone in questione con riferimento agli anni pregressi, ma ha valutato correttamente che ciò non comportasse acquiescenza in ordine alle violazioni prospettate.
Con il terzo motivo di gravame rubricato “Applicabilità Rito Ordinario di Cognizione. Violazione
e/o Falsa applicazione del'art.418 c.p.c. e dell'art. 32 del D.lgs. n. 150/2011. Ammissibilità
Domanda Riconvenzionale della l'appellante si duole che il tribunale, da un Parte_1
lato, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla in Parte_1
base al rito del lavoro (art.418 c.p.c.) per poi affermare, nel secondo capo della sentenza impugnata, che la controversia in esame rientra nell'ipotesi di cui all'art.32 del d.lgs. n.150/2011 ed è, quindi, regolata dal rito ordinario di cognizione. Deduce che se fosse stato applicato ab origine il rito
5 ordinario di cognizione, come dalla stessa richiesto, la domanda riconvenzionale proposta sarebbe stata ammissibile.
La censura è fondata in parte qua, ma al suo parziale accoglimento consegue unicamente una correzione della motivazione della sentenza impugnata, essendo stato comunque mutato il rito dal giudice di primo grado.
Secondo Cass. n. 14374/23, l'omesso mutamento di rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina ipso iure l'inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne duole indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare ad una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (ex multis, cfr. Cass. 18/07/2008, n. 19942)
Nella fattispecie, la ha dedotto che l'omesso tempestivo mutamento di rito, e gli Parte_1
effetti dallo stesso derivanti, hanno comportato la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dalla stessa proposta, in applicazione dell'art.418 c.p.c., in base al quale il convenuto che propone la domanda riconvenzionale nella memoria difensiva deve chiedere al giudice di pronunciare, entro e non oltre i successivi 5 giorni, un nuovo decreto di fissazione della data di udienza. L'inosservanza di tale onere comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità della stessa rilevabile d'ufficio ed insanabile.
Sennonché va rilevato come, il mancato tempestivo mutamento di rito, non abbia concretamente comportato alcun pregiudizio per la Provincia di posto che la domanda riconvenzionale Pt_1
proposta dall'ente territoriale, essendo diretta all'accertamento dell'avvenuta occupazione del suolo pubblico, da parte della , era comunque irrilevante ai fini del presente giudizio dal CP_1
momento che, secondo quanto innanzi detto, il tribunale non ha espressamente escluso l'occupazione di suolo pubblico da parte della società odierna appellata, ma ha accolto la domanda per illegittimità dell'avviso di accertamento per le ragioni su indicate.
In tale contesto l'appello proposto dalla va rigettato e la sentenza di primo grado Parte_1
confermata.
Le spese di giudizio vengono poste a carico della in quanto soccombente. Parte_1
Nulla per le spese nei confronti di appellata contumace. Controparte_2
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante principale.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, avverso la sentenza del tribunale di Brindisi n. 194/2019, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la alla rifusione delle spese processuali, in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, iva e cap come per legge;
- nulla per le spese in favore del contumace.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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