Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 24 giugno 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12050/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avvocato Vincenzo Pappalardo;
-ricorrente- contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 determinazione sindacale n. 5 del 20 febbraio 2025 dall'avvocato Agatino Cariola;
-resistente-
e nei confronti di
; Controparte_2
-convenuto contumace-
Avente ad oggetto: incarichi di elevata qualificazione – disapplicazione - mancato conferimento – perdita di chance.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 24 giugno 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto:
1
- di avere sempre svolto le sue mansioni in maniera impeccabile e di avere ricevuto, nell'arco della carriera, svariati riconoscimenti;
- di avere arricchito nel corso degli anni ha la sua esperienza professionale attraverso l'acquisizione di titoli di studio, quali la Laurea magistrale in Giurisprudenza e la Specializzazione biennale post- laurea in Teoria generale del diritto;
- di avere ricoperto dall'8 agosto 2011 al 30 settembre 2019 l'incarico di Comandante della Polizia
Locale presso il Comune di San Pietro Clarenza;
- che in seguito alla cessazione del predetto incarico era tornato a svolgere le sue mansioni presso il
Comune di CP_1
- che in data 14 febbraio 2024 il convenuto ha pubblicato un avviso di selezione finalizzato CP_1 alla raccolta delle candidature per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione/posizione organizzativa nei vari settori dell'ente, tra i quali anche quello relativo al Settore V “Servizi del Corpo di Polizia Municipale – Servizio Notifiche - Randagismo”, riservata al personale dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex categoria D);
- che in relazione all'incarico di EQ del Settore V non era pervenuta alcuna domanda da parte del personale dell'Area Funzionari e dell'Elevata qualificazione;
- che con nota di cui al prot. n. 4734 del 26 febbraio 2024 aveva, quindi, manifestato all'ente datoriale la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
- che con nota di cui al prot. n. 5276 del 4 marzo 2024 il Sindaco aveva preso atto della suddetta nota precisando che l'attribuzione dell'incarico sarebbe avvenuta in conformità a quanto previsto dal
Regolamento per il conferimento, la pesatura/graduazione e valutazione delle posizioni organizzative;
- che con provvedimento n. 15 del 4 marzo 2024 il Sindaco attribuiva tuttavia la titolarità dell'incarico di Elevata qualificazione del Settore V a , dipendente inquadrato nell'Area Istruttori, Controparte_2 fino alla scadenza del mandato elettorale;
- che in data 25 marzo 2024, ritenendo che la scelta fosse avvenuta in assenza di motivazione e di una valutazione trasparente, presentava quindi istanza di accesso in relazione alla documentazione oggetto di valutazione ai fini del conferimento dell'incarico a CP_2
- che con nota di cui al prot. n. 9874 del 24 aprile 2024 il Sindaco rispondeva che “l'analisi della scelta, nella fattispecie per il Responsabile del Corpo di P.M. dell'Ente, (…) scaturisce, soprattutto, dal rapporto fiduciario che si instaura tra il Sindaco e gli appartenenti al Corpo di P.M.”;
2 - che con nota di cui al prot. n. 12274 del 24 maggio 2024 reiterava l'istanza di accesso con particolare riguardo ai titoli di studio e/o professionali vantati da e da tutti gli altri candidati;
CP_2
- che con nota di cui al prot. n. 14992 del 26 giugno 2024 il Sindaco affermava che “nessun titolo è stato oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione della Responsabilità del Settore V, in quanto non
è stata attivata nessuna selezione”.
Ciò posto, il ricorrente ha assunto l'illegittimità del provvedimento sindacale n. 15 del 4 marzo 2024 per violazione dell'art. 8, comma 1, del Regolamento per il conferimento, la pesatura/graduazione e valutazione delle posizioni organizzative approvato con delibera di Giunta municipale n. 61 del 12 aprile 2019, degli artt. 16 e 18 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, dei princìpi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché dei princìpi di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 97 Cost. in quanto l'incarico di Elevata qualificazione del Settore V è stato conferito a in modo arbitrario, in assenza di Controparte_2 motivazione e senza alcuna valutazione comparativa dei titoli posseduti da parte dei candidati. Sotto un ulteriore profilo ha assunto l'illegittimità del citato provvedimento poiché gli incarichi di Elevata qualificazione possono essere conferiti soltanto a soggetti muniti di diploma di laurea mentre CP_2 ne è sprovvisto.
Ha, dunque, dedotto di avere diritto al risarcimento del danno subito derivante dalla perdita di chance per essere stato illegittimamente escluso dalla possibilità di concorrere in modo equo e trasparente all'incarico di Elevata qualificazione del Settore V, ciò che gli ha impedito di ottenere un miglioramento economico e professionale, evidenziando di possedere tutti i requisiti necessari per il conferimento dell'incarico in parola e la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'ente e il danno patrimoniale e non patrimoniale subìto.
Ha pertanto così concluso: “… il Giudice del Lavoro riconosca la violazione dei propri diritti, dichiari illegittimo e dunque disapplichi il Provvedimento del Sindaco del Comune di n. 15 CP_1 del 4 marzo 2024, e conseguentemente condanni il Comune al risarcimento dei danni subiti CP_1 dal dott. , patrimoniali e non patrimoniali, da valutarsi anche in via equitativa;
Parte_1 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA”.
Con memoria depositata il 27 marzo 2025 si è costituito tempestivamente in giudizio il CP_1 rappresentando che l'avviso pubblico approvato con provvedimento n. 6 del 14 febbraio 2024
[...] era rivolto esclusivamente al personale di categoria D e che in relazione all'incarico di Elevata qualificazione del Settore V non è pervenuta nessuna candidatura;
che, dunque, con il provvedimento n. 15 del 4 marzo 2024 il Sindaco ha conferito l'incarico a – già Vicecomandante del Corpo CP_2 di Polizia Municipale e addetto con la più elevata anzianità di servizio - in via temporanea ed
3 eccezionale in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del Regolamento per il conferimento delle posizioni organizzative;
che con il provvedimento n. 16 del 4 marzo 2024 il
Sindaco ha nominato l'odierno ricorrente Vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale.
Ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire di e il difetto di Parte_1 integrità del contraddittorio per omessa chiamata di , quale terzo litisconsorte Controparte_2 necessario in quanto destinatario dell'incarico di Elevata qualificazione del Settore V in virtù del provvedimento contestato.
Nel merito il resistente ha assunto l'infondatezza delle deduzioni di parte ricorrente poiché CP_1 il conferimento dell'incarico di Comandante di Polizia Municipale a in via temporanea è CP_2 giustificato dall'intenso rapporto fiduciario tra il titolare del massimo incarico politico dell'ente e i soggetti cui è affidata la responsabilità dell'attuazione delle scelte amministrative oltreché dall'esperienza professionale vantata da quest'ultimo. Ha dedotto, altresì, l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente.
Pertanto, parte resistente ha spiegato ampie difese volte al rigetto del ricorso ed ha formulato le seguenti conclusioni: “- dichiarare inammissibile il Ricorso ex art. 414 c.p.c. del sig. per Parte_1 carenza di interesse ad agire;
- accertare il difetto di integrità del contraddittorio e ordinarne
l'integrazione; - in subordine, rigettare integralmente il Ricorso ex art. 414 c.p.c. del sig.
. Con condanna alle spese e ai compensi di lite con le maggiorazioni previste dall'art. 4, Parte_1 comma 1-bis, d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55”.
Con ordinanza del 9 aprile 2025 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del Controparte_2 ricorso, della memoria difensiva e della predetta ordinanza.
All'esito dell'udienza di discussione del 24 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da note in atti, la causa – istruita mediante produzione documentale - è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1.In via preliminare, va dichiarata la contumacia di che non ha ritenuto di costituirsi Controparte_2 in giudizio nonostante la regolare integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
2. Ancora preliminarmente, appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire di formulata dal resistente. Parte_1 CP_1
Al riguardo, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della
4 vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass., 9 ottobre 1998, n. 10062).
Nel caso di specie, alla luce delle conclusioni rassegnate dal ricorrente, volte ad ottenere – non tanto l'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa quanto - la declaratoria di illegittimità del provvedimento n. 15/2024 a firma del Sindaco del Comune di e il conseguente risarcimento CP_1 dei danni da perdita di chance, deve ritenersi che sussista un interesse attuale a ricorrere.
3. Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
L'art. 16 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022 (doc. 2 parte ricorrente e doc. 4 parte resistente), ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede testualmente quanto segue: “
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:
- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche
e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;
responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.
2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:
a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita
5 attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.
4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata
Qualificazione, la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;
b) presso le ASP e le , ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori”. Pt_2
Il successivo art. 18 del CCNL citato, nel disciplinare il conferimento o la revoca degli incarichi di
Elevata Qualificazione (c.d. EQ), per quanto qui d'interesse, dispone: “
1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione
a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale…”.
Inoltre, l'art. 19 del CCNL Funzioni Locali, rubricato Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ, precisa: “
1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente
CCNL.
2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a
6 personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.
5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una
Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le
Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL.
6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ)”.
Così ricostruita la disciplina collettiva di riferimento, è documentalmente provato che, in seguito alla pubblicazione di un avviso di selezione interna (doc. 8 parte ricorrente e doc. 6 parte resistente) finalizzato alla raccolta delle candidature per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione/posizione organizzativa nei vari settori del Comune di e all'assenza di domande CP_1 in relazione all'incarico di elevata qualificazione del Settore V, con provvedimento n. 15 del 4 marzo
2024 (doc. 11 parte ricorrente e doc. 9 parte resistente) il Sindaco ha attribuito la titolarità dell'incarico di EQ del Settore V “Servizi del Corpo di Polizia Municipale – Servizio Notifiche -
Randagismo” a , dipendente inquadrato nell'Area Istruttori. Più in particolare, Controparte_2 nell'ambito della parte motiva del suddetto provvedimento si dà atto “che nell'organico in servizio del Corpo di Polizia Municipale non sono presenti figure professionali inquadrate nell'Area dei
Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Ca. D)”, ritenendo “necessario, al fine di garantire la funzionalità e la continuità gestionale del Corpo di Polizia Municipale, dover individuare apposito dipendente cui conferire l'incarico di , in possesso delle necessarie capacità Parte_3 ed esperienza professionale, nelle more che vengano espletate le procedure atte alla copertura del posto vacante in Dotazione Organica e comunque non oltre la scadenza del mandato elettorale”; viene, quindi, individuata “nella persona del dipendente , la persona atta a rivestire Controparte_2
7 tale ruolo, data la professionalità acquisita nel percorso lavorativo presso il Corpo di Polizia
Municipale” e viene determinato di conferire a quest'ultimo la titolarità dell'incarico di EQ del
Settore V “dal 04 marzo 2024 e sino alla conclusione delle procedure di reclutamento del
Comandante di P.M. e comunque non oltre la scadenza del mandato elettorale (2025)”.
Ebbene, al riguardo viene in rilievo l'art. 8 del Regolamento per il conferimento, la pesatura/graduazione e valutazione delle posizioni organizzative approvato con deliberazione di
Giunta municipale n. 61 del 12 aprile 2019 (doc. 16 parte ricorrente e doc. 5 parte resistente) – adottato, dunque, nella vigenza del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 –, il quale disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative (rectius elevata qualificazione) stabilendo quanto segue: “
1. Il Sindaco conferisce gli incarichi delle posizioni organizzative con proprio provvedimento, tenendo conto dell'articolazione della struttura amministrativa dell'Ente, delle attribuzioni, facenti capo a ciascuna struttura apicale, delle funzioni
e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale interessato.
2. Negli atti di conferimento dell'incarico è stabilito l'importo della retribuzione di posizione, attribuito secondo i criteri, di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di 3 (tre) anni e sono rinnovabili.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del CCNL 2016-2018, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali…”.
Appare evidente come il conferimento dell'incarico di EQ del Settore V in favore di Controparte_2 sia avvenuto in applicazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 8 del Regolamento citato
– che, a sua volta, ricalca il contenuto dell'art. 17, comma 3, CCNL Funzioni Locali 2016-2018 (oggi trasfuso, con gli adattamenti conseguenti alla sostituzione dell'inquadramento professionale in categorie con la nuova classificazione in base alle aree, nell'art. 19, comma 2, del CCNL Funzioni
Locali 2019-2021) - stante l'assenza di figure professionali inquadrate nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione nell'organico in servizio del Corpo di Polizia Municipale e la necessità di garantire la funzionalità e la continuità gestionale del Corpo stesso. Circostanze, queste, che
8 rendono eccezionalmente giustificabile la decisione da parte del di attribuire l'incarico in CP_1 esame ad un dipendente inquadrato nell'area degli Istruttori e, più in particolare, a Controparte_2 in virtù della “professionalità acquisita nel percorso lavorativo presso il Corpo di Polizia
Municipale”, conformemente a quanto disposto dall'art. 19, comma 2, del CCNL Funzioni Locali del
16 novembre 2022.
Dagli atti emerge, altresì, che l'incarico di EQ è stato conferito in via eccezionale e temporanea al dipendente per una sola volta con vigenza “dal 04 marzo 2024 e sino alla conclusione delle CP_2 procedure di reclutamento del Comandante di P.M. e comunque non oltre la scadenza del mandato elettorale (2025)” e, dunque, nel pieno rispetto di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 19.
In ragione della specialità della procedura seguita dal Comune per il conferimento “in via eccezionale
e temporanea” dell'incarico di EQ del Settore V, non colgono nel segno le deduzioni del ricorrente in ordine alla asserita violazione dell'art. 8, comma 1, del Regolamento approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 61/2019, degli artt. 16 e 18 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, dei princìpi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., dei princìpi di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 97 Cost. e delle disposizioni che stabiliscono che gli incarichi di EQ possono essere conferiti soltanto a soggetti muniti di diploma di laurea. Sotto quest'ultimo profilo è proprio l'art. 19 del CCNL a prevedere che, in presenza di particolari circostanze (“Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di
EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste”), sia possibile conferire gli incarichi di EQ anche al personale appartenente all'area degli Istruttori “purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali”, non essendo previsto quale requisito necessario il possesso del diploma di laurea.
Pertanto, in ordine alla doglianza formulata da parte ricorrente secondo cui “l'incarico de quo è stato affidato in modo arbitrario, in assenza di motivazione, e senza la precedente e necessaria valutazione di alcun titolo o requisito” deve piuttosto ribadirsi come la scelta dell'Amministrazione resistente abbia rispettato gli oneri a suo carico, quale requisito per il conferimento dell'incarico di EQ a personale dell'Area Istruttori essendo previsto il possesso delle “capacità e delle esperienze professionali” necessarie per l'espletamento dello stesso ed avendo il Comune di ritenuto di CP_1 individuare nel dipendente “la persona atta a rivestire tale ruolo, data la Controparte_2 professionalità acquisita nel percorso lavorativo presso il Corpo di Polizia Municipale”, vicecomandante del suddetto Corpo.
9 A tal proposito, occorre evidenziare che il provvedimento di attribuzione della posizione organizzativa è caratterizzato dalla discrezionalità tecnico-aziendale del datore di lavoro, e pertanto
è insindacabile nel merito, non essendo consentito al giudice di effettuare una nuova valutazione comparativa dei titoli posseduti. Né nella fattispecie in esame è in effetti richiesto.
Cionondimeno, considerato che i provvedimenti datoriali devono comunque conformarsi ai criteri di buona fede e correttezza, il giudice ha il potere di valutare il rispetto di tali princìpi e di accertare la conformità dell'atto alle disposizioni contrattuali e regolamentari in materia.
Ebbene, nel caso a mano, la decisione dell'Amministrazione di conferire l'incarico di EQ del Settore
V a in virtù della “professionalità acquisita nel percorso lavorativo presso il Corpo Controparte_2 di Polizia Municipale” appare conforme alla normativa contrattuale e regolamentare sopra richiamata nonché ai princìpi di buona fede e correttezza, oltre ad essere dotata di razionalità e congruità in quanto è stata dimostrata una maggiore esperienza di nei servizi di competenza del Controparte_2
Settore V (con ordine di servizio n. 9 del 21 agosto 2006 gli è stato conferito l'incarico di sostituire il Comandante di Polizia Municipale in tutti i casi di sua assenza o impedimento - doc. 14 parte resistente;
Vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale in virtù del provvedimento sindacale n.
85 del 26 novembre 2010 - doc. 15 parte resistente;
con provvedimento sindacale n. 51 del 18 luglio
2019 gli è stato conferito un encomio “per la determinazione, spirito di abnegazione e serietà professionale dimostrata per far sì che le attività svolte dal V settore non avessero a subire danno dalla mancanza del titolare di posizione organizzativa” - doc. 16 parte resistente;
con provvedimento sindacale n. 38 del 3 luglio 2019 è stato confermato Vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale in quanto “oltre ad avere maggiore anzianità di servizio nel ruolo, è dotato di professionalità adeguata all'incarico, come dimostrato negli anni per capacità, attitudini e senso del dovere idonei allo svolgimento di tali funzioni” - doc. 17 parte resistente;
con determinazione dirigenziale n. 78 del
5 luglio 2023 è stato nominato Coordinatore del locale Comando di Polizia Locale - doc. 18 parte resistente) rispetto a quella vantata dall'odierno ricorrente (Comandante della Polizia Locale del
Comune di San Pietro Clarenza dall'8 agosto 2011 al 30 settembre 2019 - doc. 7 parte ricorrente); non essendo peraltro ultroneo rilevare che, a livello curriculare, l'esperienza presso il Corpo di
Polizia Municipale del Comune di (almeno sette dipendenti, v. art. 7 legge n. 65/1986) CP_1 acquisita dal va valutata anche considerata la maggiore significatività della stessa rispetto a CP_2 quella svolta presso il Servizio di Polizia Locale del Comune di San Pietro Clarenza (quattro dipendenti).
Così accertata la conformità del provvedimento censurato ai criteri stabiliti dalle disposizioni contrattuali e regolamentari e ribadita l'insindacabilità nel merito delle scelte effettuate dall'Amministrazione, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
10 Conseguentemente, priva di fondamento è anche la domanda risarcitoria formulata in ricorso in relazione agli asseriti danni da perdita di chance correlati alla mancata attribuzione all'incarico di EQ del Settore V.
Una domanda di tal fatta avrebbe infatti richiesto la deduzione prima e la dimostrazione poi delle effettive e concrete probabilità da parte del ricorrente di ottenere il conferimento dell'incarico in discussione - si badi bene incarico a carattere del tutto temporaneo, fino alla scadenza del mandato - dalla prospettazione di cui al ricorso afferente la dedotta illegittimità del conferimento dell'incarico al (illegittimità, come infra, esclusa) non discendendo in ogni caso e automaticamente il CP_2 diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sì come assunto, in assenza di adeguati parametri volti alla determinazione e quantificazione delle ipotizzate perdute chance.
4. Infine, considerato peraltro che il controinteressato non ha ritenuto di costituirsi, tenuto conto delle posizioni delle parti in lite e della peculiarità del caso, le spese di lite possono parzialmente compensarsi, nel resto seguendo la soccombenza nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa per metà le spese di lite, che per il resto pone a carico della parte ricorrente e liquida in favore del resistente in euro 1.844,25 oltre IVA, CPA e spese generali. CP_1
Catania, 24 giugno 2025
Il giudice del lavoro
Laura Renda
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