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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/10/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2611/2022 R.G. vertente
fra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Donata Catalano, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Lavello al C.so Giustino Fortunato n. 137, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C. F. in persona del presidente pro tempore, domiciliato in Potenza, alla CP_1 P.IVA_1
Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 13.10.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale
e domandava di accertare e dichiarare la malattia professionale in misura del 16% di danno biologico a causa dello svolgimento sin dal 1995 di attività lavorativa (quale operaio metalmeccanico addetto alla guida e allo spostamento di carrelli elevatori), per la quale in data 29.3.2021 proponeva domanda per il riconoscimento delle seguenti patologie: “artrosi vertebrale diffusa ed ernie discali multiple del tratto lombare”. L' rigettava la domanda e il ricorso amministrativo proposto su certificazione CP_1 di medico specialista, sicchè il ricorrente si vedeva costretto a ricorrere al giudice del lavoro per l'accertamento a seguito delle patologie già riconosciute dall' del grado di inabilità almeno del CP_1
16% e condannare l' al pagamento della somma per rendita per danno biologico, con vittoria CP_2 di spese e onorari di causa.
Non si costituiva l regolarmente citato che veniva dichiarato contumace. CP_1
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, dopo una serie di rinvii, sulla discussione scritta ex art. 127 ter cpc delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
La prova testimoniale sperimentata ha offerto sicuri elementi di conferma dell'attività lavorativa particolarmente gravosa svolta dal ricorrente e della esposizione prolungata a usura delle articolazioni superiori e inferiori con trazione e spinta, postura protratta e movimenti ripetitivi, nella specie risultano sussistenti agenti patogeni lavorativi (sovraccarico biomeccanico degli arti superiori / movimenti ripetitivi/ movimentazione manuale dei carichi) dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, dott. , con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere Per_1
e porre a base della decisione, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica oltre che da argomentazioni in chiave logica in atti, ha concluso per la sussistenza della malattia professionale “… l'assicurato è affetto da: ERNIE Parte_1
DISCALI A LIVELLO CERVICALE E LOMBARE IN SOGGETTO CON CERVICO-LOMBARTOSI.
In base a tale diagnosi, posso affermare che le ernie discali, in questo caso, sono da considerarsi
Malattia professionale con un danno secondo la tabella di valutazione del danno biologico di CP_1 cui al D.M. 12 luglio 2000, complessivo del 10% (dieci%).”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte resistente che conduca il Tribunale
a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto, atteso che correttamente il ctu ha operato anche in punto di ricostruzione del fatto e del nesso eziologico rispetto all'accertamento sulla patologia in atto. Ne consegue l'accoglimento in parte del ricorso rideterminando la percentuale di inabilità in misura Cont del 10% a far data da aprile 2024 (data dell'ultima visita presso l di Potenza con aggravamento).
3. In forza dell'accoglimento del ricorso e della fondatezza delle motivazioni addotte, per il principio di soccombenza l' va condannato al pagamento delle spese e onorari di causa, liquidate come CP_1 in dispositivo, in applicazione dei DM 37/2018 e DM 147/2022 come da protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 13.10.2022, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, accerta la malattia professionale e determina il grado di inabilità in misura del 10% e per l'effetto condanna l' in persona del legale rapp.nte CP_1
p.t. al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute per indennizzo in capitale del danno biologico a far data da aprile 2024;
2) Condanna l' di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma di euro 2697,00 oltre accessori di legge, somme da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3) le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_1
Potenza, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2611/2022 R.G. vertente
fra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Donata Catalano, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Lavello al C.so Giustino Fortunato n. 137, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C. F. in persona del presidente pro tempore, domiciliato in Potenza, alla CP_1 P.IVA_1
Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 13.10.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale
e domandava di accertare e dichiarare la malattia professionale in misura del 16% di danno biologico a causa dello svolgimento sin dal 1995 di attività lavorativa (quale operaio metalmeccanico addetto alla guida e allo spostamento di carrelli elevatori), per la quale in data 29.3.2021 proponeva domanda per il riconoscimento delle seguenti patologie: “artrosi vertebrale diffusa ed ernie discali multiple del tratto lombare”. L' rigettava la domanda e il ricorso amministrativo proposto su certificazione CP_1 di medico specialista, sicchè il ricorrente si vedeva costretto a ricorrere al giudice del lavoro per l'accertamento a seguito delle patologie già riconosciute dall' del grado di inabilità almeno del CP_1
16% e condannare l' al pagamento della somma per rendita per danno biologico, con vittoria CP_2 di spese e onorari di causa.
Non si costituiva l regolarmente citato che veniva dichiarato contumace. CP_1
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, dopo una serie di rinvii, sulla discussione scritta ex art. 127 ter cpc delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
La prova testimoniale sperimentata ha offerto sicuri elementi di conferma dell'attività lavorativa particolarmente gravosa svolta dal ricorrente e della esposizione prolungata a usura delle articolazioni superiori e inferiori con trazione e spinta, postura protratta e movimenti ripetitivi, nella specie risultano sussistenti agenti patogeni lavorativi (sovraccarico biomeccanico degli arti superiori / movimenti ripetitivi/ movimentazione manuale dei carichi) dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, dott. , con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere Per_1
e porre a base della decisione, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica oltre che da argomentazioni in chiave logica in atti, ha concluso per la sussistenza della malattia professionale “… l'assicurato è affetto da: ERNIE Parte_1
DISCALI A LIVELLO CERVICALE E LOMBARE IN SOGGETTO CON CERVICO-LOMBARTOSI.
In base a tale diagnosi, posso affermare che le ernie discali, in questo caso, sono da considerarsi
Malattia professionale con un danno secondo la tabella di valutazione del danno biologico di CP_1 cui al D.M. 12 luglio 2000, complessivo del 10% (dieci%).”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte resistente che conduca il Tribunale
a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto, atteso che correttamente il ctu ha operato anche in punto di ricostruzione del fatto e del nesso eziologico rispetto all'accertamento sulla patologia in atto. Ne consegue l'accoglimento in parte del ricorso rideterminando la percentuale di inabilità in misura Cont del 10% a far data da aprile 2024 (data dell'ultima visita presso l di Potenza con aggravamento).
3. In forza dell'accoglimento del ricorso e della fondatezza delle motivazioni addotte, per il principio di soccombenza l' va condannato al pagamento delle spese e onorari di causa, liquidate come CP_1 in dispositivo, in applicazione dei DM 37/2018 e DM 147/2022 come da protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 13.10.2022, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, accerta la malattia professionale e determina il grado di inabilità in misura del 10% e per l'effetto condanna l' in persona del legale rapp.nte CP_1
p.t. al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute per indennizzo in capitale del danno biologico a far data da aprile 2024;
2) Condanna l' di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma di euro 2697,00 oltre accessori di legge, somme da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3) le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_1
Potenza, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla