Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 33578/2024 R.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott. Anna Cattaneo
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/09/2024 tra
Parte 1 nato a [...] il [...]
Residente in Zero Branco via Campo Croce 3 ma domiciliato in Morgano via Settimo 37 con l'avv. POZZEBON ELENA e MARDEGAN LUCREZIA presso cui ha eletto domicilio
E
Controparte_1
[...] a MILANO (MI) il 14/10/1966
Residente in Buccinasco, via Mantova 4 con l'avv. VENITTELLI ALESSANDRA presso cui ha eletto domicilio
Con comunicazione all' Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9 aprile 2024
OGGETTO:
MODIFICA DELLE CONDIZIONI ex art 337 QUINQUES C.C.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal novembre 2005 al settembre 2006 e dalla loro unione è nata Per 1 il 27 marzo 2007 riconosciuta da entrambi.
Con decreto del Tribunale di Milano n. 741/2023 del 24/03/2023 sono stati regolamentati gli aspetti inerenti la fine della relazione
Parte convenuta si è costituita in giudizio e si è opposta alla domanda
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. il Giudice, dopo aver sentito le parti che già erano comparse avanti al GOT il 23 gennaio 2025-, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano n. 741/2023 del 24/03/2023
Riduzione a 350,00 euro mensili omnicomprensivi con decorrenza da settembre 2024 dell'importo dovuto dal padre per il mantenimento di Per 1 de versarsi entro il 20 di ogni mese, senza rivalutazione
Prevede che detto importo sia versato fino al compimento dei 20 anni della ragazza e quindi fino alle mensilità di marzo 2027 compreso
Confermate nel resto le condizioni
Spese legali compensate
Le parti, dopo breve interlocuzione con i procuratori, d. hanno dichiarano di accettare la proposta
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, letto ed applicato l'art 473 bis. 21 c.p.c. dato atto della conciliazione ha rimesso la causa in decisione.
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Sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti sia coerente con la situzione economica delle parti, con la situazione di fatto per cui Per 1 da poco maggiorenne e non economicamente autonoma, è mantenuta in via diretta dalla sola madre (con il padre no ha alcuna relazione di persona da molto tempo) e con il diritto dell ragazza ad essere supportata economicamente dai genitori nello svolgimento e conclusione del percorso di studi intrapreso (corso di panetteria) Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. debbano essere recepiti in sentenza
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
33578 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano n. 741/2023 del 24/03/2023
1) Provvede come da proposta conciliativa accettata dalle parti sopra riportata da intendersi qui trascritta;
2) Conferma nel resto, per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo