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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 1197 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1197/2022, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell' Avv. Francesco DENTE Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via G. V. C.F._2
Quaranta, 5 di Salerno attore-opponente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuta-opposta/contumace
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 1° comma c.p.c.)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di opposizione notificato alla controparte in data 02.02.2022, Parte_1
impugnava l'intimazione di pagamento n. 100 2021 90054860 65000, notificatagli in data 03.12.2021 da , di importo complessivo pari ad euro 53.812,50, e per essa le Controparte_2
ventiquattro sottese cartelle di pagamento n.ri 10020110043349183000, 10020110056523647000,
10020120020959420000, 10020120036118723000, 10020130005991857000,
1002013001198763000, 10020130021457151000, 10020130026140614000,
10020130028144457000, 10020130030409213000, 10020130032285381000,
10020140002316825000, 10020140009205701000, 10020140015236141000,
10020140026394525000, 10020140036463892000, 10020140043343367000,
10020150002989741000, 10020150020137931000, 10020150029656477000,
10020160028483953000, 10020170006285644000, 10020180014705561000,
10020180023540258000, afferenti a crediti di varia natura, relativi a tasse, tributi e sanzioni amministrative (rectius mancato pagamento tassa automobilistica, IRPEF, IVA, IRAP, Tassa Ordine
Commercialisti, violazioni al codice della strada, canone radioaudizioni). In particolare, l'opponente deduceva, quale unico motivo di opposizione, l'omessa notifica delle prefate cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta, puntualizzando il fatto che gravava sul concessionario l'onere di fornire prova della ritualità delle notificazioni eseguite mediante l'esibizione degli atti in originale.
Concludeva, quindi, affinché l'adito Tribunale volesse “in via preliminare, attesa la sussistenza del fumus boni iuris, derivante dalla fondatezza dell'opposizione proposta, nonché in considerazione del periculum in mora determinato dall'ingente importo da azionare, sospendere l'esecutività dell'intimazione di pagamento notificata il 03.12.2021, attesa l'inesistenza e/o nullità del titolo posto
a base dell'esecuzione forzata, per mancata e/o irrituale notifica degli atti presupposti e delle cartelle esattoriali asseritamente notificate nelle date indicate sull'atto impugnato;
- in via principale e nel merito, previo espresso disconoscimento e contestazione della ricostruzione operata nell'atto impugnato, accogliere la presente opposizione in quanto fondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare inesistente il titolo esecutivo costituito nel suo insieme dall'intimazione di pagamento notificata, nulla ed improduttiva di effetti nei confronti dell'odierno opponente, attesa la mancata, inesistente e/o irrituale notifica degli atti presupposti e delle successive singole cartelle di pagamento, alla luce di quanto dedotto nel presente atto;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio e clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”.
1.2 Benché regolarmente citata a comparire, con citazione notificata presso la sede di Salerno in data 02.02.2022, l' sceglieva di non costituirsi, di talché ne va Controparte_3
dichiarata la contumacia.
1.3 Con ordinanza del 12.04.2023, il G.I. “dato atto, allo stato, della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta-Ader;
ritenuto che
, allo stato, non può non accogliersi l'eccezione formulata da parte attorea di mancata previa notifica delle cartelle esattoriali sottese all'odierna intimazione di pagamento, della cui produzione in giudizio, per il principio dell'onus probandi, è onerata sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo. La causa, istruita documentalmente, CP_4
perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.01.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
2. In apertura, stante la mancata costituzione della convenuta, mette conto indagare sulla corretta instaurazione del contraddittorio. Il Tribunale rileva che l'atto che ha introdotto il presente giudizio risulta notificato alla sede di Salerno dell' ebbene, le Controparte_5
notificazioni degli atti giudiziari e delle sentenze indirizzate all' possono essere Controparte_1
effettuate validamente alla struttura territoriale che ha emanato l'atto impugnato o che non ha emanato l'atto richiesto. La menzionata competenza delle strutture periferiche dell' a Controparte_1 ricevere le notificazioni degli atti processuali non è ostacolata dal disposto dell'articolo 11 del RD n.
1611 del 1933. L , infatti, ha carattere unitario e la notifica ad un ufficio della Controparte_1
stessa, anche diverso da quello che territorialmente aveva emesso l'atto impositivo, è valida in quanto la distinzione tra uffici della medesima è una espressione delle competenze interne alla stessa CP_1
priva di valore ed efficacia verso l'utente (S.C., Sentenza 27.02.2015, n. 4055). La S.C. con CP_1 sentenza 15.12.2004, n. 23349, ha inoltre affermato che qualora l'atto del privato venga indirizzato all'organo individuato, anche se privo di competenza per esigenze organizzative specifiche ad esso, produce gli effetti che la legge gli riconosce, essendo onere dell'Ufficio curarne la trasmissione a quello competente. Pertanto, dato atto della validità della notifica dell'atto introduttivo, premessa necessaria stante la contumacia dell'agente di riscossione, si osserva quanto di seguito.
Ciò posto, questo Tribunale ritiene, in via preliminare, di dover scandagliare la questione di giurisdizione in relazione a taluni dei crediti richiamati nell'atto di intimazione odiernamente opposto, giacché afferenti a pretese di natura tributaria. Più in dettaglio, l'intimazione concerne n. 24 cartelle di pagamento relative a mancato pagamento di crediti di varia specie, di cui n. 10 cartelle di pagamento concernono crediti tributar: segnatamente le cartelle di pagamento n.ri
10020110043349183000, 10020120020959420000 (in parte), 10020130005991857000,
10020130011987630000 (in parte), 10020140015236141000, 10020140026394525000,
10020150002989741000, 10020150020137931000 (in parte), 10020160028483953000,
10020170006285644000, afferiscono a crediti per mancato pagamento di IVA, IRPEF, IRAP, tassa automobilistica, Diritti Annuali della Camera di Commercio e canone radioaudizioni, verso cui l'attore ne eccepisce la mancata notifica.
Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario: la giurisdizione compete al giudice ordinario o alla commissione tributaria in base alla natura del credito oggetto della richiesta di pagamento. E così, la commissione tributaria provinciale sarà competente quando l'avviso avrà ad oggetto tributi, siano essi crediti erariali (Irpef, Iva, Imposta di registrazione atti) siano essi crediti vantati da enti pubblici locali (bollo auto, tariffa rifiuti, imu) e il ricorso - avverso l'avviso di intimazione - andrà proposto entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto; al giudice ordinario competerà, invece, l'opposizione all'intimazione - da proporsi con atto di citazione - CP_ riguardante le contravvenzioni al codice della strada (Giudice di Pace), o i ruoli emessi dall' e dall'Inail (Tribunale), mentre negli altri casi sarà competente l'uno o l'altro ufficio in base al valore della causa. Per quanto qui interessa, poi, si precisa che è anche demandata alla giurisdizione tributaria la controversia riguardante la prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento: infatti, sono escluse dalla giurisdizione tributaria le sole controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento (conf. Tribunale di Catanzaro, 9 marzo 2023). Il quadro normativo di riferimento è quello dell'art. 2, I comma del Dlgs 546/92 che così dispone:
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prescritto, dell'avviso di cui all'art.50 del DPR 29 ottobre 1973 n.602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il criterio che emerge dall'interpretazione letterale della norma è di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. E invero le Sezioni Unite, del resto in claris non fit interpretatio, inizialmente si allineavano al criterio cronologico tracciato dalla norma, affermando che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, “sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento “ex” art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass., SSUU, 31 marzo 2008, n. 8279). Con particolare riferimento alla questione dell'eccezione di prescrizione, le Sezioni Unite precisavano che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, “si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (Cass. SSUU, 19 novembre 2007, n.
23832; nello stesso senso Cass., SSUU, 8770/2016). Il più recente arresto delle Sezioni Unite in materia, invocabile nel caso in esame, è costituito dall'ordinanza n. 16986/22, secondo il quale “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
È chiaro che lo spartiacque, dunque, tra le due giurisdizioni è nell'inizio dell'esecuzione forzata e l'unica precisazione necessaria in sede interpretativa è l'indicazione che, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, oltre all'inizio dell'esecuzione forzata, dovesse essere avvenuta la notifica
(anche invalida o nulla) della cartella o comunque dell'atto prodromico. In mancanza di tale notifica, non si può ovviamente parlare di esecuzione forzata successiva alla notifica e quindi la giurisdizione appartiene al giudice speciale.
Tale soluzione, semplice e aderente alla lettera della norma, consente di risolvere tutte le possibili situazioni che si presentano in executivis: a) cartella mai notificata e inizio della esecuzione - giudice tributario;
b) cartella notificata (oppure con notifica invalida o nulla) e inizio dell'esecuzione - giudice ordinario;
c) notificazione della cartella, ma mancato inizio della esecuzione forzata, perché il contribuente ha ricevuto una successiva intimazione ad adempiere ex art.50 DPR 602/73, un avviso c.d. bonario, una comunicazione di iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo - giudice tributario
(caso in esame); c) eccezione avente ad oggetto le vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume non essere mai avvenuta (si tratta quindi di eccezione di decadenza e non di prescrizione) – giudice tributario;
e) eccezione di prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella - giudice ordinario.
Da tanto discende che il Tribunale adito deve dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del
1992, a mente del quale la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione. Invero, i crediti portati dalle cartelle n.ri 10020110043349183000, 10020120020959420000 (in parte),
10020130005991857000, 10020130011987630000 (in parte), 10020140015236141000,
10020140026394525000, 10020150002989741000, 10020150020137931000 (in parte),
10020160028483953000, 10020170006285644000, sottese all'intimazione di pagamento n. 100 2021 90054860 65000 in questa sede opposta, afferiscono a crediti di natura, dunque, prettamente tributaria, con conseguente esclusione della giurisdizione attivata.
3. In ordine, invece, alle rimanenti cartelle, ovvero le n.ri 10020110056523647000,
10020120036118723000, 10020130021457151000, 10020130026140614000,
10020130028144457000, 10020130030409213000, 10020130032285381000,
10020140002316825000, 10020140009205701000, 10020140036463892000,
10020140043343367000, 10020150029656477000, 10020180014705561000 e
10020180023540258000, nonché in ordine alle cartelle n.ri 10020120020959420000,
10020130011987630000 e 10020150020137931000, nelle parti afferenti a crediti di natura non tributaria, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in materia.
Ciò posto, va evidenziato in apertura che, in materia di riscossione esattoriale, quando vengono impugnati la cartella esattoriale o l'intimazione di pagamento, le azioni esperibili innanzi al giudice ordinario sono le seguenti: 1) l'opposizione ex art. 23 legge n. 689 del 1981, ad oggi disciplinata ai sensi degli artt. 6 e 7 Dlgs. 150/2011, avverso sanzioni amministrative, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
con la conseguenza che giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere del credito;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata nel termine di venti giorni nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr.
Cass. civ. n. 15140 del 2005, Cass. civ., Sez. I, 15/11/2004, n. 21629; Cass. civ., Sez. I, 26/10/2004,
n. 20775; Cass. civ., Sez. lavoro, 26/03/2004, n. 6119; Cass. civ., Sez. I, 28/06/2002, n. 9498).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca. Nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso ha un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti
(nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
Ebbene, con l'opposizione proposta, l'attore ha lamentato l'omessa notifica di ogni atto presupposto all'atto di intimazione n. 100 2021 90054860 65000: il motivo relativo all'omessa notifica dell'atto presupposto, quale vizio formale dell'intimazione impugnata, costituisce giuridicamente un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., soggetta al termine decadenziale dei 20 giorni dalla notifica dell'atto. Nel caso in esame l'intimazione opposta è stata notificata a in data 03.12.2021 e l'atto di citazione in opposizione è stato notificato - Parte_1 da costui all'agente della riscossione - in data 02.02.2022, risultando così oggettivamente elasso il termine di 20 giorni imposto perentoriamente dall'art. 617 comma 1 c.p.c..
A tanto discende che l'opposizione, nella parte nella quale sussiste la giurisdizione di questo giudicante, vada dichiarata inammissibile per evidente tardività. Il principio è del tutto pacifico nell'elaborazione giurisprudenziale (per un'applicazione nella giurisprudenza del Distretto cfr. Trib.
Reggio Calabria n. 265 del 25/02/2020) e trova esaustivo riscontro argomentativo nel rilievo che in siffatta ipotesi l'opponente si duole della modalità della procedura di riscossione, del rispetto della giusta sequela procedurale, e non anche dell'esistenza stessa della posizione debitoria.
A tanto consegue, tenuto conto del parziale difetto di giurisdizione rilevato per i crediti di natura tributaria, che l'opposizione promossa da parte attorea deve essere respinta per i crediti soggetti alla giurisdizione ordinaria limitatamente alle somme intimate dalle cartelle di pagamento n.ri
10020110056523647000, 10020120036118723000, 10020130021457151000,
10020130026140614000, 10020130028144457000, 10020130030409213000,
10020130032285381000, 10020140002316825000, 10020140009205701000,
10020140036463892000, 10020140043343367000, 10020150029656477000,
10020180014705561000 e 10020180023540258000, nonché in ordine alle cartelle n.ri
10020120020959420000, 10020130011987630000 e 10020150020137931000, nella parte afferente a crediti di natura non tributaria
4. Quanto alle spese di causa, nulla si dispone in merito, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta che sarebbe risultata vittoriosa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara la contumacia dell' , n persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
2. dichiara il proprio difetto parziale di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, per i crediti di cui in parte motiva sub. 2 concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
3. rigetta l'opposizione perché inammissibile limitatamente alle cartelle di pagamento n.ri
10020110056523647000, 10020120036118723000, 10020130021457151000,
10020130026140614000, 10020130028144457000, 10020130030409213000,
10020130032285381000, 10020140002316825000, 10020140009205701000,
10020140036463892000, 10020140043343367000, 10020150029656477000,
10020180014705561000 e 10020180023540258000, nonché in ordine alle cartelle n.ri
10020120020959420000, 10020130011987630000 e 10020150020137931000, nella parte afferente a crediti di natura non tributaria e per cui ha competenza il Giudice ordinario.
4. spese irripetibili.
Così deciso in Salerno, l'11.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1197/2022, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell' Avv. Francesco DENTE Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via G. V. C.F._2
Quaranta, 5 di Salerno attore-opponente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuta-opposta/contumace
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 1° comma c.p.c.)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di opposizione notificato alla controparte in data 02.02.2022, Parte_1
impugnava l'intimazione di pagamento n. 100 2021 90054860 65000, notificatagli in data 03.12.2021 da , di importo complessivo pari ad euro 53.812,50, e per essa le Controparte_2
ventiquattro sottese cartelle di pagamento n.ri 10020110043349183000, 10020110056523647000,
10020120020959420000, 10020120036118723000, 10020130005991857000,
1002013001198763000, 10020130021457151000, 10020130026140614000,
10020130028144457000, 10020130030409213000, 10020130032285381000,
10020140002316825000, 10020140009205701000, 10020140015236141000,
10020140026394525000, 10020140036463892000, 10020140043343367000,
10020150002989741000, 10020150020137931000, 10020150029656477000,
10020160028483953000, 10020170006285644000, 10020180014705561000,
10020180023540258000, afferenti a crediti di varia natura, relativi a tasse, tributi e sanzioni amministrative (rectius mancato pagamento tassa automobilistica, IRPEF, IVA, IRAP, Tassa Ordine
Commercialisti, violazioni al codice della strada, canone radioaudizioni). In particolare, l'opponente deduceva, quale unico motivo di opposizione, l'omessa notifica delle prefate cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta, puntualizzando il fatto che gravava sul concessionario l'onere di fornire prova della ritualità delle notificazioni eseguite mediante l'esibizione degli atti in originale.
Concludeva, quindi, affinché l'adito Tribunale volesse “in via preliminare, attesa la sussistenza del fumus boni iuris, derivante dalla fondatezza dell'opposizione proposta, nonché in considerazione del periculum in mora determinato dall'ingente importo da azionare, sospendere l'esecutività dell'intimazione di pagamento notificata il 03.12.2021, attesa l'inesistenza e/o nullità del titolo posto
a base dell'esecuzione forzata, per mancata e/o irrituale notifica degli atti presupposti e delle cartelle esattoriali asseritamente notificate nelle date indicate sull'atto impugnato;
- in via principale e nel merito, previo espresso disconoscimento e contestazione della ricostruzione operata nell'atto impugnato, accogliere la presente opposizione in quanto fondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare inesistente il titolo esecutivo costituito nel suo insieme dall'intimazione di pagamento notificata, nulla ed improduttiva di effetti nei confronti dell'odierno opponente, attesa la mancata, inesistente e/o irrituale notifica degli atti presupposti e delle successive singole cartelle di pagamento, alla luce di quanto dedotto nel presente atto;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio e clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”.
1.2 Benché regolarmente citata a comparire, con citazione notificata presso la sede di Salerno in data 02.02.2022, l' sceglieva di non costituirsi, di talché ne va Controparte_3
dichiarata la contumacia.
1.3 Con ordinanza del 12.04.2023, il G.I. “dato atto, allo stato, della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta-Ader;
ritenuto che
, allo stato, non può non accogliersi l'eccezione formulata da parte attorea di mancata previa notifica delle cartelle esattoriali sottese all'odierna intimazione di pagamento, della cui produzione in giudizio, per il principio dell'onus probandi, è onerata sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo. La causa, istruita documentalmente, CP_4
perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.01.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
2. In apertura, stante la mancata costituzione della convenuta, mette conto indagare sulla corretta instaurazione del contraddittorio. Il Tribunale rileva che l'atto che ha introdotto il presente giudizio risulta notificato alla sede di Salerno dell' ebbene, le Controparte_5
notificazioni degli atti giudiziari e delle sentenze indirizzate all' possono essere Controparte_1
effettuate validamente alla struttura territoriale che ha emanato l'atto impugnato o che non ha emanato l'atto richiesto. La menzionata competenza delle strutture periferiche dell' a Controparte_1 ricevere le notificazioni degli atti processuali non è ostacolata dal disposto dell'articolo 11 del RD n.
1611 del 1933. L , infatti, ha carattere unitario e la notifica ad un ufficio della Controparte_1
stessa, anche diverso da quello che territorialmente aveva emesso l'atto impositivo, è valida in quanto la distinzione tra uffici della medesima è una espressione delle competenze interne alla stessa CP_1
priva di valore ed efficacia verso l'utente (S.C., Sentenza 27.02.2015, n. 4055). La S.C. con CP_1 sentenza 15.12.2004, n. 23349, ha inoltre affermato che qualora l'atto del privato venga indirizzato all'organo individuato, anche se privo di competenza per esigenze organizzative specifiche ad esso, produce gli effetti che la legge gli riconosce, essendo onere dell'Ufficio curarne la trasmissione a quello competente. Pertanto, dato atto della validità della notifica dell'atto introduttivo, premessa necessaria stante la contumacia dell'agente di riscossione, si osserva quanto di seguito.
Ciò posto, questo Tribunale ritiene, in via preliminare, di dover scandagliare la questione di giurisdizione in relazione a taluni dei crediti richiamati nell'atto di intimazione odiernamente opposto, giacché afferenti a pretese di natura tributaria. Più in dettaglio, l'intimazione concerne n. 24 cartelle di pagamento relative a mancato pagamento di crediti di varia specie, di cui n. 10 cartelle di pagamento concernono crediti tributar: segnatamente le cartelle di pagamento n.ri
10020110043349183000, 10020120020959420000 (in parte), 10020130005991857000,
10020130011987630000 (in parte), 10020140015236141000, 10020140026394525000,
10020150002989741000, 10020150020137931000 (in parte), 10020160028483953000,
10020170006285644000, afferiscono a crediti per mancato pagamento di IVA, IRPEF, IRAP, tassa automobilistica, Diritti Annuali della Camera di Commercio e canone radioaudizioni, verso cui l'attore ne eccepisce la mancata notifica.
Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario: la giurisdizione compete al giudice ordinario o alla commissione tributaria in base alla natura del credito oggetto della richiesta di pagamento. E così, la commissione tributaria provinciale sarà competente quando l'avviso avrà ad oggetto tributi, siano essi crediti erariali (Irpef, Iva, Imposta di registrazione atti) siano essi crediti vantati da enti pubblici locali (bollo auto, tariffa rifiuti, imu) e il ricorso - avverso l'avviso di intimazione - andrà proposto entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto; al giudice ordinario competerà, invece, l'opposizione all'intimazione - da proporsi con atto di citazione - CP_ riguardante le contravvenzioni al codice della strada (Giudice di Pace), o i ruoli emessi dall' e dall'Inail (Tribunale), mentre negli altri casi sarà competente l'uno o l'altro ufficio in base al valore della causa. Per quanto qui interessa, poi, si precisa che è anche demandata alla giurisdizione tributaria la controversia riguardante la prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento: infatti, sono escluse dalla giurisdizione tributaria le sole controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento (conf. Tribunale di Catanzaro, 9 marzo 2023). Il quadro normativo di riferimento è quello dell'art. 2, I comma del Dlgs 546/92 che così dispone:
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prescritto, dell'avviso di cui all'art.50 del DPR 29 ottobre 1973 n.602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il criterio che emerge dall'interpretazione letterale della norma è di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. E invero le Sezioni Unite, del resto in claris non fit interpretatio, inizialmente si allineavano al criterio cronologico tracciato dalla norma, affermando che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, “sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento “ex” art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass., SSUU, 31 marzo 2008, n. 8279). Con particolare riferimento alla questione dell'eccezione di prescrizione, le Sezioni Unite precisavano che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, “si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (Cass. SSUU, 19 novembre 2007, n.
23832; nello stesso senso Cass., SSUU, 8770/2016). Il più recente arresto delle Sezioni Unite in materia, invocabile nel caso in esame, è costituito dall'ordinanza n. 16986/22, secondo il quale “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
È chiaro che lo spartiacque, dunque, tra le due giurisdizioni è nell'inizio dell'esecuzione forzata e l'unica precisazione necessaria in sede interpretativa è l'indicazione che, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, oltre all'inizio dell'esecuzione forzata, dovesse essere avvenuta la notifica
(anche invalida o nulla) della cartella o comunque dell'atto prodromico. In mancanza di tale notifica, non si può ovviamente parlare di esecuzione forzata successiva alla notifica e quindi la giurisdizione appartiene al giudice speciale.
Tale soluzione, semplice e aderente alla lettera della norma, consente di risolvere tutte le possibili situazioni che si presentano in executivis: a) cartella mai notificata e inizio della esecuzione - giudice tributario;
b) cartella notificata (oppure con notifica invalida o nulla) e inizio dell'esecuzione - giudice ordinario;
c) notificazione della cartella, ma mancato inizio della esecuzione forzata, perché il contribuente ha ricevuto una successiva intimazione ad adempiere ex art.50 DPR 602/73, un avviso c.d. bonario, una comunicazione di iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo - giudice tributario
(caso in esame); c) eccezione avente ad oggetto le vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume non essere mai avvenuta (si tratta quindi di eccezione di decadenza e non di prescrizione) – giudice tributario;
e) eccezione di prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella - giudice ordinario.
Da tanto discende che il Tribunale adito deve dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del
1992, a mente del quale la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione. Invero, i crediti portati dalle cartelle n.ri 10020110043349183000, 10020120020959420000 (in parte),
10020130005991857000, 10020130011987630000 (in parte), 10020140015236141000,
10020140026394525000, 10020150002989741000, 10020150020137931000 (in parte),
10020160028483953000, 10020170006285644000, sottese all'intimazione di pagamento n. 100 2021 90054860 65000 in questa sede opposta, afferiscono a crediti di natura, dunque, prettamente tributaria, con conseguente esclusione della giurisdizione attivata.
3. In ordine, invece, alle rimanenti cartelle, ovvero le n.ri 10020110056523647000,
10020120036118723000, 10020130021457151000, 10020130026140614000,
10020130028144457000, 10020130030409213000, 10020130032285381000,
10020140002316825000, 10020140009205701000, 10020140036463892000,
10020140043343367000, 10020150029656477000, 10020180014705561000 e
10020180023540258000, nonché in ordine alle cartelle n.ri 10020120020959420000,
10020130011987630000 e 10020150020137931000, nelle parti afferenti a crediti di natura non tributaria, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in materia.
Ciò posto, va evidenziato in apertura che, in materia di riscossione esattoriale, quando vengono impugnati la cartella esattoriale o l'intimazione di pagamento, le azioni esperibili innanzi al giudice ordinario sono le seguenti: 1) l'opposizione ex art. 23 legge n. 689 del 1981, ad oggi disciplinata ai sensi degli artt. 6 e 7 Dlgs. 150/2011, avverso sanzioni amministrative, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
con la conseguenza che giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere del credito;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata nel termine di venti giorni nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr.
Cass. civ. n. 15140 del 2005, Cass. civ., Sez. I, 15/11/2004, n. 21629; Cass. civ., Sez. I, 26/10/2004,
n. 20775; Cass. civ., Sez. lavoro, 26/03/2004, n. 6119; Cass. civ., Sez. I, 28/06/2002, n. 9498).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca. Nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso ha un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti
(nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
Ebbene, con l'opposizione proposta, l'attore ha lamentato l'omessa notifica di ogni atto presupposto all'atto di intimazione n. 100 2021 90054860 65000: il motivo relativo all'omessa notifica dell'atto presupposto, quale vizio formale dell'intimazione impugnata, costituisce giuridicamente un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., soggetta al termine decadenziale dei 20 giorni dalla notifica dell'atto. Nel caso in esame l'intimazione opposta è stata notificata a in data 03.12.2021 e l'atto di citazione in opposizione è stato notificato - Parte_1 da costui all'agente della riscossione - in data 02.02.2022, risultando così oggettivamente elasso il termine di 20 giorni imposto perentoriamente dall'art. 617 comma 1 c.p.c..
A tanto discende che l'opposizione, nella parte nella quale sussiste la giurisdizione di questo giudicante, vada dichiarata inammissibile per evidente tardività. Il principio è del tutto pacifico nell'elaborazione giurisprudenziale (per un'applicazione nella giurisprudenza del Distretto cfr. Trib.
Reggio Calabria n. 265 del 25/02/2020) e trova esaustivo riscontro argomentativo nel rilievo che in siffatta ipotesi l'opponente si duole della modalità della procedura di riscossione, del rispetto della giusta sequela procedurale, e non anche dell'esistenza stessa della posizione debitoria.
A tanto consegue, tenuto conto del parziale difetto di giurisdizione rilevato per i crediti di natura tributaria, che l'opposizione promossa da parte attorea deve essere respinta per i crediti soggetti alla giurisdizione ordinaria limitatamente alle somme intimate dalle cartelle di pagamento n.ri
10020110056523647000, 10020120036118723000, 10020130021457151000,
10020130026140614000, 10020130028144457000, 10020130030409213000,
10020130032285381000, 10020140002316825000, 10020140009205701000,
10020140036463892000, 10020140043343367000, 10020150029656477000,
10020180014705561000 e 10020180023540258000, nonché in ordine alle cartelle n.ri
10020120020959420000, 10020130011987630000 e 10020150020137931000, nella parte afferente a crediti di natura non tributaria
4. Quanto alle spese di causa, nulla si dispone in merito, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta che sarebbe risultata vittoriosa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara la contumacia dell' , n persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
2. dichiara il proprio difetto parziale di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, per i crediti di cui in parte motiva sub. 2 concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
3. rigetta l'opposizione perché inammissibile limitatamente alle cartelle di pagamento n.ri
10020110056523647000, 10020120036118723000, 10020130021457151000,
10020130026140614000, 10020130028144457000, 10020130030409213000,
10020130032285381000, 10020140002316825000, 10020140009205701000,
10020140036463892000, 10020140043343367000, 10020150029656477000,
10020180014705561000 e 10020180023540258000, nonché in ordine alle cartelle n.ri
10020120020959420000, 10020130011987630000 e 10020150020137931000, nella parte afferente a crediti di natura non tributaria e per cui ha competenza il Giudice ordinario.
4. spese irripetibili.
Così deciso in Salerno, l'11.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro