CASS
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2024, n. 41225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41225 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA RD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/03/2024 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Gaetano Fabio Lanfranca, che dopo breve discussione ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 29/3/2024 confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo il 2/3/2024 nei confronti di RD IA. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Premette, innanzitutto, di essere legittimato ad impugnare l'ordinanza di rigetto del Tribunale del riesame, tenuto conto che è la persona a cui la somma di denaro andrebbe restituita, in quanto persona alla quale è stata sottratta per effetto del sequestro. 2.2. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen. ed all'assenza della 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 41225 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/10/2024 motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Rileva che la provenienza illecita della somma di denaro in sequestro è stata desunta dalle modalità di occultamento, che lascerebbero ipotizzare che costituisca il provento di verosimili violazioni fiscali e della normativa antiriciclaggio;
che tale ultimo generico richiamo non è idoneo a provare la provenienza delittuosa del denaro, atteso che non ogni violazione fiscale o della normativa in materia di antiriciclaggio costituisce fattispecie delittuosa;
che, del resto, gli stessi giudici del riesame utilizzano il termine "verosimiglianza", a riprova di un impianto squisitamente ipotetico e privo di richiami fattuali o di un qualsivoglia fondamento indiziario;
che, dunque, non appare concretamente indicato il reato presupposto del riciclaggio in contestazione;
che, in conclusione, il mero possesso di una ingente somma di denaro non può giustificare di per sé, in assenza do riscontri investigativi, una imputazione per riciclaggio, senza che sia stata verificata l'esistenza del delitto presupposto o anche solo l'esistenza di relazioni tra il ricorrente, che è soggetto incensurato ed ambienti criminali ovvero il suo coinvolgimento in operazioni economiche o finanziarie in qualche modo sospette. 2.3. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen. con riferimento all'art. 253 cod. proc. pen. per irragionevolezza della motivazione in relazione alle esigenze probatorie. Osserva che il denaro, anche qualora costituisca corpo del reato, può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che le banconote o le monete sequestrate abbiano una specifica connotazione identificativa in relazione al fatto da provare, essendo altrimenti sufficiente la documentazione del possesso di una determinata somma di denaro;
che il provvedimento impugnato assume che sia necessario mantenere in sequestro la somma di denaro al fine di esperire accertamenti tecnici sulle matrici delle banconote e di effettuare rilievi per il rinvenimento di tracce biologiche o papillari sul denaro e sui materiali di conservazione;
che, tuttavia, non è dato comprendere quale sia il nesso funzionale tra simili accertamenti e le ipotizzate verosimili violazioni fiscali o in materia di antiriciclaggio;
che, dunque, in relazione all'accertamento delle violazioni economico-finanziarie sarebbe sufficiente il mero dato contabile rinvenimento delle somme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Rileva il Collegio che l'indagato, pur essendo astrattamente legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del 2 riesame, ai sensi dell'art. 325 cod. Proc. pen., in quanto persona alla quale le cose sono state sequestrate, non vanta un interesse concreto ed attuale. Sul punto, invero, va evidenziato che l'impugnazione può essere proposta solo da chi abbia interesse, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le tante, Sez. 2, n. 36203 del 11/9/2024, Mattiacci, n.m.; Sez. 3, n. 36021 del 1/6/2023, Gabrielli, n.m.; Sez. 3, n. 16352 del 11/1/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01; Sez. 5, n. 35015 del 9/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01). In altri termini, affinché sia legittimato a proporre impugnazione, l'indagato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di specificare che persona avente diritto alla restituzione non è chi abbia un qualsiasi interesse alla restituzione, ma soltanto colui che sia titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta, coincidente, quindi con un diritto soggettivo assoluto od anche con un mero rapporto di fatto tutelato dal diritto (di recente, Sez. 2, n. 18419 del 22/3/2024, Grazioli, Rv. 286321 - 01, in motivazione;
Sez. 2, n. 43967 del 19/10/2022, Tonolo, Rv. 283990 - 01). Nel caso di specie, lo stesso ricorrente ha affermato che il denaro sequestrato non è di sua proprietà, essendo riferibile al fratello Santo IA, per cui - se pure il ricorso fosse accolto - non potrebbe essergli restituito. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2024.
udito il difensore, avv. Gaetano Fabio Lanfranca, che dopo breve discussione ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 29/3/2024 confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo il 2/3/2024 nei confronti di RD IA. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Premette, innanzitutto, di essere legittimato ad impugnare l'ordinanza di rigetto del Tribunale del riesame, tenuto conto che è la persona a cui la somma di denaro andrebbe restituita, in quanto persona alla quale è stata sottratta per effetto del sequestro. 2.2. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen. ed all'assenza della 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 41225 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/10/2024 motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Rileva che la provenienza illecita della somma di denaro in sequestro è stata desunta dalle modalità di occultamento, che lascerebbero ipotizzare che costituisca il provento di verosimili violazioni fiscali e della normativa antiriciclaggio;
che tale ultimo generico richiamo non è idoneo a provare la provenienza delittuosa del denaro, atteso che non ogni violazione fiscale o della normativa in materia di antiriciclaggio costituisce fattispecie delittuosa;
che, del resto, gli stessi giudici del riesame utilizzano il termine "verosimiglianza", a riprova di un impianto squisitamente ipotetico e privo di richiami fattuali o di un qualsivoglia fondamento indiziario;
che, dunque, non appare concretamente indicato il reato presupposto del riciclaggio in contestazione;
che, in conclusione, il mero possesso di una ingente somma di denaro non può giustificare di per sé, in assenza do riscontri investigativi, una imputazione per riciclaggio, senza che sia stata verificata l'esistenza del delitto presupposto o anche solo l'esistenza di relazioni tra il ricorrente, che è soggetto incensurato ed ambienti criminali ovvero il suo coinvolgimento in operazioni economiche o finanziarie in qualche modo sospette. 2.3. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen. con riferimento all'art. 253 cod. proc. pen. per irragionevolezza della motivazione in relazione alle esigenze probatorie. Osserva che il denaro, anche qualora costituisca corpo del reato, può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che le banconote o le monete sequestrate abbiano una specifica connotazione identificativa in relazione al fatto da provare, essendo altrimenti sufficiente la documentazione del possesso di una determinata somma di denaro;
che il provvedimento impugnato assume che sia necessario mantenere in sequestro la somma di denaro al fine di esperire accertamenti tecnici sulle matrici delle banconote e di effettuare rilievi per il rinvenimento di tracce biologiche o papillari sul denaro e sui materiali di conservazione;
che, tuttavia, non è dato comprendere quale sia il nesso funzionale tra simili accertamenti e le ipotizzate verosimili violazioni fiscali o in materia di antiriciclaggio;
che, dunque, in relazione all'accertamento delle violazioni economico-finanziarie sarebbe sufficiente il mero dato contabile rinvenimento delle somme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Rileva il Collegio che l'indagato, pur essendo astrattamente legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del 2 riesame, ai sensi dell'art. 325 cod. Proc. pen., in quanto persona alla quale le cose sono state sequestrate, non vanta un interesse concreto ed attuale. Sul punto, invero, va evidenziato che l'impugnazione può essere proposta solo da chi abbia interesse, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le tante, Sez. 2, n. 36203 del 11/9/2024, Mattiacci, n.m.; Sez. 3, n. 36021 del 1/6/2023, Gabrielli, n.m.; Sez. 3, n. 16352 del 11/1/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01; Sez. 5, n. 35015 del 9/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01). In altri termini, affinché sia legittimato a proporre impugnazione, l'indagato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di specificare che persona avente diritto alla restituzione non è chi abbia un qualsiasi interesse alla restituzione, ma soltanto colui che sia titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta, coincidente, quindi con un diritto soggettivo assoluto od anche con un mero rapporto di fatto tutelato dal diritto (di recente, Sez. 2, n. 18419 del 22/3/2024, Grazioli, Rv. 286321 - 01, in motivazione;
Sez. 2, n. 43967 del 19/10/2022, Tonolo, Rv. 283990 - 01). Nel caso di specie, lo stesso ricorrente ha affermato che il denaro sequestrato non è di sua proprietà, essendo riferibile al fratello Santo IA, per cui - se pure il ricorso fosse accolto - non potrebbe essergli restituito. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2024.