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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8679 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 29770 DELL'ANNO 2023
FRA
C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. TINO DANIELE, Parte 1 (C.F.
elettivamente domiciliato in VIA STELVIO, 3 MERATE presso il difensore avv. TINO DANIELE
ATTORE
E
P.IVA 1 con il patrocinio dell'avv. (C.F. Controparte 1
BE TE, elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 20851 LISSONE presso il difensore avv. BE TE CONVENUTO
Oggi 13/11/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Parte 1 l'avv.to TINO DANIELE Per
Controparte 1 l'avv.to BE TE Per
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice
dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 13,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 13,35.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 29770/2023 R.G. promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. TINO DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA STELVIO, 3 MERATE presso il difensore avv. TINO DANIELE
ATTORE
contro
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 con il patrocinio dell'avv.
BE TE, elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 20851 LISSONE presso il difensore avv. BE TE CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 13/11/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c.novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta con atto di citazione notificato in data 31 luglio 2023 con il quale
Cont il sig. Parte 1 sito in al fine di sentire conveniva il Controparte_1
Accogliere la presente impugnativa e accogliere le seguenti conclusioni: "In via principale nel merito: illegittimità e/o invalidità della accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o
-sito in Rho (MI) alla via San delibera adottata dall'assemblea del Controparte 1 in data 11 maggio 2023, per le Paolo 4, in persona dell'amministratore pro tempore CP 2 ragioni tutte argomentate in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate, con ogni pronunzia RE BBLICA ITALIANA PU
conseguenziale; - Accertare e dichiarare la tardività della convocazione del Sig. Pt 1 per l'adunanza del
11.05.2023 poiché la stessa perveniva all'attore in pari data e, dunque, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 6 delle disp.att.al c.C., norma di tenore inderogabile, dichiarando, conseguentemente la nullità/annullabilità delle delibere tutte adottate nella predetta assemblea;
Accertare e dichiarare la
-
nullità/annullabilità della delibera di nomina dell'amministratore di cui al punto 2 B) del verbale impugnato per le ragioni tutte argomentate in narrativa, sussumibili nella violazione dell'art. 1129
c.c.; Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1130 bis c.c. attesa l'omessa redazione e consegna del registro di contabilità, della nota esplicativa sintetica e del riepilogo finanziario e per l'effetto obbligare il CP 1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. ad esibire detti documenti;
Accertare e
-
dichiarare che il rendiconto 2021/2022 è errato poiché redatto in violazione della normativa in materia, in difformità dei criteri contabili condivisi in tema di redazione di bilanci e poiché incompleto, non intellegibile e contenete voci di spesa non sottoposte al vaglio assembleare e dunque illecite;
- Accertare e dichiarare che il preventivo redatto per l'anno 2022/2023 risente degli errori tutti evidenziati a consuntivo meglio argomentati in narrativa;
Accertare e dichiarare che le ripartizioni delle spese tanto a consuntivo quanto a preventivo, sono realizzate in violazione degli artt. 1123 e ss. C.c., e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità delle delibere punti 2 A) e 2 C) del verbale del 11.05.2023, oggi impugnato, nonché condannare il a editare nuovamente il bilancioControparte 1 consuntivo 2021/2022 e preventivo 2022/2023 in aderenza e rispetto alla normativa in materia, il tutto come meglio argomentato in narrativa;
- Accertare e dichiarare che la ripartizione delle spese dell'acqua
è realizzata omettendo di valorizzare la quota fissa, dunque, in difformità con gli standard imposti dall' CP 3 e accertare e dichiarare l'erroneità della ripartizione di detta spesa sulla base degli stabili occupanti;
Accertare e dichiarare l'errato utilizzo del fondo spese per le ragioni tutte argomentate al capitolo 3.b nonché la carenza di informazioni in relazione allo stesso;
Accertare e dichiarare l'errata ripartizione delle spese del pozzo dell'acque nere;
Accertare e dichiarare che la ripartizione delle
-
spese del riscaldamento è realizzata in difformità rispetto alla normativa UNI 10200/2018; - Accertare e dichiarare l'interesse di parte attrice all'attivazione del presente contenzioso, suscettibile di valutazione sia in termini economici, puntualmente dettagliati in narrativa, sia da un punto di vista formale, nei termini di un interesse alla rimozione dei vizi, violazioni di legge e difformità contabili che affliggono la gestione della cosa comune;- Accertare la mancata partecipazione del condominio alla procedura deflattiva e condannarlo per non aver inteso prendervi parte, costringendo l'attore all'azione in giudizio e conseguentemente condannare lo stesso al pagamento al procedente procuratore, da intendersi antistatario, delle spese e onorari dei due procedimenti di mediazione n.ri 230/2023 e 372/2023 attivati avanti alla
Camera Arbitrale di Milano, nella quantificazione di cui al D.M. 55/2014 e ss. Mm.i.; per effetto, condannare il in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamentoControparte 1 dei diritti, onorari e spese generali di giudizio oltre Iva e Cpa e spese vive e marche/contributi per € 545,00 come per legge, anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nonché al pagamento di € 122,00 (€ 61,00 x 2) per le due RE BLICA ITALIANA PU
CP 1 venga condannato ai sensi dell'art. 12 procedure deflattive attivate nonché si insiste affinché il bis co. 2 D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 a pagare il doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. In via istruttoria: Chiede ammettersi CTU contabile affinché il consulente eventualmente nominato verifichi che
-
la rendicontazione operata risponda ai principi di diritto in tema di redazione del bilancio;
la regolarità della documentazione tutta versata in atti e confermi la presenza delle difformità contabili tutte evidenziate in narrativa e altresì verifichi gli errori commessi nella redazione del bilancio.".
La causa veniva assegnata al Giudice di questa sezione dott.ssa Lorenza Adriana Zuffada che fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 31/01/2024.
Con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituiva in giudizio il Controparte_1 Cont chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "NEL MERITO IN VIA
[...] sito in
PRELIMINARE -Accertare ritenere e dichiarare l'incompetenza per valore di questo Tribunale adito e per l'effetto pronunciarsi con relativa ordinanza definitoria del giudizio. Condannare parte attrice al
-
pagamento delle spese legali del presente giudizio in favore del Controparte 1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere le domande tutte di parte attrice poiché infondate sia in fatto che in diritto e/o con ogni miglior formula. IN VIA ISTRUTTORIA Con più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge., IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.".
Depositate nelle more le memorie ex art171 ter cpc da parte del solo attore, alla fissata prima udienza veniva disposta la comparizione personale delle parti e la causa veniva rinviata per l'incombente al 3/06/2024, poi differita su istanza congiunta delle parti al 30/10/2024.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata a questo Giudice che, con decreto del 24/10/2024, rinviava il procedimento per i medesimi incombenti all'udienza del 16/12/2024.
All'esito di questa udienza la causa veniva rinviata su istanza delle parti per due successive udienze per
Tentare la conciliazione della lite e infine stante la infruttuosità dei tentativi la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: "In via preliminare:- Respingere l'eccezione d'incompetenza formulata dal convenuto nell'ambito delle proprie difese per le ragioni tutte di cui alla narrativa del presente atto. In via ulteriormente preliminare: - Ritenere come non proposta l'eccezione svolta da controparte per omessa specificazione in sede di conclusioni del Giudice alternativamente ritenuto competente. In via principale nel merito: Accogliere la presente impugnativa e accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o
-
inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità della delibera adottata dall'assemblea del Controparte 1
-sito in Rho (MI) alla via San Paolo 4, in persona dell'amministratore pro tempore [...]
[...] CP 2 - in data 11 maggio 2023, per le ragioni tutte argomentate in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate, con ogni pronunzia conseguenziale;
- Accertare e dichiarare la tardività della convocazione del Sig. Pt 1 per l'adunanza del 11.05.2023 poiché la stessa perveniva all'attore in pari RE PU BLICA ITALIANA
data e, dunque, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 6 delle disp.att.al c.c., norma di tenore inderogabile, dichiarando, conseguentemente la nullità/annullabilità delle delibere tutte adottate nella predetta assemblea;
Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della delibera di nomina dell'amministratore di cui al punto 2 B) del verbale impugnato per le ragioni tutte argomentate in narrativa, sussumibili nella violazione dell'art. 1129 c.c.; - Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1130 bis c.c. attesa l'omessa redazione e consegna del registro di contabilità, della nota esplicativa sintetica e del riepilogo finanziario e per l'effetto obbligare il CP 1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210
c.p.c. ad esibire detti documenti;
Accertare e dichiarare che il rendiconto 2021/2022 è errato poiché redatto in violazione della normativa in materia, in difformità dei criteri contabili condivisi in tema di redazione di bilanci e poiché incompleto, non intellegibile e contenete voci di spesa non sottoposte al vaglio assembleare e dunque illecite;
- Accertare e dichiarare che il preventivo redatto per l'anno 2022/2023 risente degli errori tutti evidenziati a consuntivo meglio argomentati in narrativa;
Accertare e dichiarare che le ripartizioni delle spese tanto a consuntivo quanto a preventivo, sono realizzate in violazione degli artt. 1123 e ss. C.c., e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità delle delibere punti 2
A) e 2 C) del verbale del 11.05.2023, oggi impugnato, nonché condannare il Controparte_1
[...] a editare nuovamente il bilancio consuntivo 2021/2022 e preventivo 2022/2023 in aderenza e rispetto alla normativa in materia, il tutto come meglio argomentato in narrativa;
Accertare e
-
dichiarare che la ripartizione delle spese dell'acqua è realizzata omettendo di valorizzare la quota fissa, dunque, in difformità con gli standard imposti dall' CP 3 e accertare e dichiarare l'erroneità della ripartizione di detta spesa sulla base degli stabili occupanti;
Accertare e dichiarare l'errato utilizzo del
-
fondo spese per le ragioni tutte argomentate al capitolo 3.b nonché la carenza di informazioni in relazione allo stesso; Accertare e dichiarare l'errata ripartizione delle spese del pozzo dell'acque nere;
Accertare
-
e dichiarare che la ripartizione delle spese del riscaldamento è realizzata in difformità rispetto alla normativa UNI 10200/2018; - Accertare e dichiarare l'interesse di parte attrice all'attivazione del presente contenzioso, suscettibile di valutazione sia in termini economici, puntualmente dettagliati in narrativa, sia da un punto di vista formale, nei termini di un interesse alla rimozione dei vizi, violazioni di legge e difformità contabili che affliggono la gestione della cosa comune;
- Accertare la mancata partecipazione del condominio alla procedura deflattiva e condannarlo per non aver inteso prendervi parte, costringendo l'attore all'azione in giudizio e conseguentemente condannare lo stesso al pagamento al procedente procuratore, da intendersi antistatario, delle spese e onorari dei due procedimenti di mediazione n. ri
230/2023 e 372/2023 attivati avanti alla Camera Arbitrale di Milano, nella quantificazione di cui al
D.M. 55/2014 e ss. Mm.i.; per effetto, condannare il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento dei diritti, onorari e spese generali di giudizio oltre Iva e
Cpa e spese vive e marche/contributi per € 545,00 come per legge, anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nonché al pagamento di € 122,00 (€ 61,00 x 2) per le due procedure deflattive attivate nonché si insiste affinché il
CP 1 venga condannato ai sensi dell'art. 12 bis co. 2 D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 a pagare il REPUBBLICA ITALIANA
doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. In via istruttoria: Chiede ammettersi CTU contabile affinché il consulente eventualmente nominato verifichi che la rendicontazione operata risponda ai principi di diritto in tema di redazione del bilancio, la regolarità della documentazione tutta versata in atti e confermi la presenza delle difformità contabili tutte evidenziate in narrativa, altresì di verificare gli errori commessi nella redazione del bilancio - Si chiede parimenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., che il CP_1 convenuto sia chiamato ad esibire tutti i documenti contabili relativi all'esercizio condominiale 2021/2022, comprensivi di copie delle fatture, delle spese con riguardo i prelievi del fondo e degli estratti conto bancari riferibili al periodo di competenza del bilancio.". Il CP 1 resistente precisava le proprie conclusioni come da nota depositata in data 13/11/2025, che anche qui trascrivono integralmente: "NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere le domande tutte di parte attrice poiché infondate sia in fatto che in diritto e/o con ogni miglior formula. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.".
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, c.p.c. e oggi viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 30/06/2023, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Sempre preliminarmente vanno disattese nuovamente le istanze istruttorie reiterate da parte attrice nelle sue conclusioni e confermata la ordinanza di chiusura della trattazione, peraltro su istanza congiunta delle parti, perché irrilevanti o comunque superflue ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Nel merito della controversia tra le parti l'attore, proprietario di un appartamento presso l'edificio del
CP 1 convenuto, deduce la illegittimità delle delibere assunte alla assemblea condominiale dell'11/5/2023 allegando che:
- In data 30.03.2023 veniva a conoscenza dello svolgimento di un'assemblea condominiale tenutasi il
31.01.2023, senza sua convocazione (doc. 2); attesa l'omessa convocazione, provvedeva ad impugnare la menzionata delibera del 31.01.2023 con procedimento di mediazione avanti alla Camera Arbitrale di Milano n.230/23, che si concludeva negativamente attesa la mancata partecipazione da parte del CP 1 convenuto (doc. 3);
- in data 11.05.2023 il sig. Pt 1 riceveva un avviso di consegna di raccomandata presso la propria abitazione ed in data 16.05.2023, si recava presso l'ufficio postale e ritirava il plico contenente la convocazione di un'assemblea condominiale fissata in prima adunanza per il giorno 10.05.2023 e in seconda convocazione per il giorno 11.05.2023 (doc. 4);
-avverso le delibere prese in detta assemblea del 11.05.2023 avviava tempestivamente la procedura di mediazione n. 372/23 avanti alla Camera Arbitrale di Milano, impugnando il verbale della predetta assemblea per non aver ricevuto tempestiva convocazione e per essere stato approvato un rendiconto RE BLICA ITALIANA PU
asseritamente viziato (doc. 5);
anche la mediazione n. 372/23 si chiudeva con un verbale attestante la mancata adesione da parte del
CP_1 convenuto al primo incontro (doc. 6).
Su tali assunti impugna in questa sede le delibere dell'11.05.2023 asserendone la nullità attesa l'irrituale convocazione e la contrarietà alla normativa vigente in materia del rendiconto consuntivo approvato in tale occasione per vari motivi.
resistente si difende: Il CP 1
- eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice adito, posto che controparte avrebbe Con dovuto iniziare il giudizio di impugnazione della delibera assembleare innanzi al Giudice di Pace di
- eccependo, nel merito e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la correttezza della convocazione dell'assemblea dell'11/5/2023, perché avvenuta secondo la prassi di convocazione delle assemblee del CP condominio CP 1 che affiancava alla trasmissione degli avvisi di convocazione dell'assemblea l'immissione in cassetta delle lettere a cura dei consiglieri di condominio degli avvisi di convocazione medesimi in tempo utile e comunque prima dei cinque giorni previsti dal codice civile;
mentre nel caso specifico, i consiglieri di condominio nonché i condomini che incontravano quotidianamente il sig. Pt 1 lo avrebbero avvisato che il giorno 31 gennaio 2023 si sarebbe tenuta un'assemblea;
- contestando analiticamente tutte le eccepite illegittimità delle delibere impugnate dall'attore.
Con le memorie ex art. 171 ter cpc, comma quarto, c.p.c. parte attrice ha insistito nelle proprie domande, eccezioni e conclusioni, ed ha contestato quanto allegato ed eccepito dalla sua controparte.
Preliminarmente va esaminata la eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore di questo giudice per Con essere competente il Giudice di Pace di formulata dal CP 1 convenuto e contestata dall'attore.
Nel caso in esame l'attore ha contestato il consuntivo approvato dalla assemblea condominiale per vari motivi e con riferimento a più voci dello stesso.
Deve richiamarsi sul punto l'orientamento giurisprudenziale che, recentemente (Cass. Sez. 2, 7 luglio 2021,
n. 19250), ha sostenuto convincentemente che la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo CP 1 anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al CP 1 e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro. Così anche Cass. Sez. 6 - 2, 20 luglio 2020, n. 15434, ha deciso che, quando sia chiesto l'annullamento di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia "ex se" alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di EPVBBLICA ITALI
denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta (cfr. sul punto anche: Cass., Sez. 2, 21/3/2022 n° 9068/2022).
Anche nel caso in esame, quindi, attesi i motivi di impugnazione, deve aderirsi all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente ribadito da Cass. Sez. 6 - 2, n°1711/2023 del 20/01/2023, secondo cui, in tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. per il quale "il valore delle cause
-
relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (cfr. Cass., n. 9068/2022, Cass., n. 19250/2021).
Con la conseguenza che la eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta va rigettata rientrando il presente giudizio nella competenza del Tribunale per i rilievi in fatto e diritto sopra operati.
Nel merito della controversia va esaminata la pregiudiziale doglianza in ordine alla tardiva convocazione dell'attore per l'assemblea del 10/5/2023 in prima convocazione e dell'11/5/2023 in seconda convocazione.
Come è noto, in materia di delibere condominiali la convocazione di tutti i condomini è il mezzo attraverso il quale i partecipanti al condominio vengono invitati alla riunione e sono posti nella condizione di dare il loro apporto informato e consapevole alla formazione della volontà dell'ente condominiale, in vista di interessi comuni. Con la conseguenza che, la mancata o tardiva comunicazione anche ad uno solo dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, costituendo violazione di norme che disciplinano il procedimento, comporta l'annullabilità della delibera condominiale (Cass. civ. Sez. UU., 07/03/2005, n.
4806; Cass. civ., Sez. II, 24/07/2012, n. 12930).
La convocazione della assemblea, a termini dell'art.66 delle disp. att. cc. deve avvenire almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione e sono precisate le uniche forme nelle quali deve avvenire la stessa, costituite dalla: "posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano".
Sono poi principi pacifici (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 6735 del 10/03/2020) che “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione,
i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti".
Quando poi il condomino, come nel caso in esame, agisca per far valere l'invalidità di una delibera assembleare per la sua mancata o tardiva convocazione, incombe sul Condominio convenuto l'onere di provare di averlo tempestivamente avvisato della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea (cfr. Cass. 5254/2011; 22685/2014 e da ultimo Cass. 17294/2020).
Posto che è pacifico in atti che il ricorrente non ha partecipato alla assemblea condominiale oggetto di causa, EPVBBLICA ITALIA
va ritenuto che, contrariamente all'assunto del convenuto, non è emersa in atti prova che all'attore sia stata consegnata la convocazione, tempestivamente, prima della assemblea del 10/5/2023 in prima convocazione e dell'11/5/2023 in seconda convocazione o che questa sia pervenuta perlomeno nella sfera di conoscibilità dell'attore in una delle forme previste dall'art.66 delle disp. att. cc.
In accordo a questi principi va poi osservato in punto di fatto che l'attore ha provato di aver ricevuto la convocazione per detta assemblea a mezzo raccomandata in data 16/5/2023 allorché la ritirava presso l'ufficio postale dopo essere stato avvisato di tale deposito presso l'ufficio postale solo in data 11/05/2023.
Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, l'avviso deve essere non solo inviato ma anche ricevuto dal condomino entro il termine stabilito dall'art.66 delle disp. att. cc (Cass. n. 5769/1985), proprio alla luce della ratio della norma, che mira ad assicurare la conoscenza, o anche solo la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del condomino dell'esistenza di un'assemblea e degli argomenti che in essa si discuteranno.
La consegna della raccomandata recante convocazione per l'assemblea in esame è dunque avvenuta tardivamente rispetto al termine sopra richiamato e fissato dall'art. 66 disp. Att. cc.
Ma il CP 1 ha eccepito che l'attore sarebbe stato ritualmente convocato perché sarebbe stata immessa nella sua cassetta postale la suddetta convocazione e gliene avrebbero dato notizia ai consiglieri di condomini.
Anche in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati va disattesa questa eccezione perché anche alle convocazioni della assemblea di condominio si applicano i principi relativi agli atti recettizi, per i quali se la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 cod. civ. opera una volta che gli stessi siano giunti all'indirizzo del destinatario, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto in tale luogo, però rimane sempre a carico del mittente l'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario (Cass. Civ. sentenza n° 4352 del 1999; Cass. civ., Sez. II, 06/10/2011, n. 20482; Cass. civ., Sez. I, 27/10/2005, n. 20924;
Cass. civ., Sez. III, 08/06/2012, n. 9303).
Ciò posto, va osservato che la eventuale immissione del plico contenente la convocazione nella cassetta postale dell'attore, anche ove fosse provata, non consentirebbe di ritenere comunque realizzata la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 cod. civ. perché non vi è prova che chi l'abbia immessa ne abbia certificato a tutti gli effetti di legge il momento della sua immissione anteriore alla data della assemblea e rispettoso del termine previsto dall'art. 66 disp. Att. cc..
Potere di certificazione che in merito è attribuito solo a chi ha la qualità di incaricato di pubblico servizio, riconosciuta agli addetti di CP 4 e dei servizi postali privati ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 261/1999
(cfr. sul punto: Cass., sent. n. 21412 del primo giugno 2022; Cass., sent. n. 35512 del 26 agosto 2013; Cass., sent. n. 49843 del 31 ottobre 2018).
Del tutto irrituale in quanto non previsto dall'art. 66 dis. Att. CC., risulterebbe essere, poi, l'eventuale avviso verbale che i condomini e i consiglieri possano aver dato all'attore, come eccepito dal convenuto.
Anch'esso dunque, anche ove fosse provato, non consentirebbe di ritenere realizzata la presunzione di RE BBLICA ITATIONA PU
conoscenza o quantomeno di conoscibilità dell'atto recettizio costituito dalla convocazione dell'assemblea.
Ne consegue che è emerso in atti il profilo di illegittimità della delibera impugnata in punto di mancata tempestiva convocazione di tutti i condomini e nello specifico dell'attore, per l'assemblea dell'11/5/2023.
CP_5 che è rilevante sotto il profilo della sua annullabilità (Cfr.: Cass. Sezz. UU. 9839/2021; Cass. Sezz.
UU. sent. n. 4806 del 7.3.2005).
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese e competenze del presente giudizio e quelle della mediazione n. 372/23, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico di parte convenuta CP 1 ed a favore di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia
n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
Va disattesa invece la domanda di condanna alle spese per la mediazione n.230/23, incardinata verso la delibera del 31/01/2023 in mancanza di domanda di accertamento, quantomeno incidentale, della sua illegittimità.
Stante la mancata partecipazione dell'attore, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e 71 quater disp att. c.c., lo stesso va condannato ai sensi dell'art.8, comma 4bis di tale
D.Lgs. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, come in dispositivo.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
-Annulla integralmente le delibere condominiali adottate in data 11/5/2023 dal Controparte 1 Cont
[...] sito in convenuto.
- Rigetta la domanda di condanna al pagamento delle spese del procedimento di mediazione n.230/23. Cont sito in in persona del suo amministratore
- Condanna il convenuto Controparte 1 pro tempore, a corrispondere all'attore Parte 1 le spese e competenze di lite e di mediazione,
liquidate in €.606,00 per spese e €.5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 13 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani RE PU BLICA ITALIANA
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 29770 DELL'ANNO 2023
FRA
C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. TINO DANIELE, Parte 1 (C.F.
elettivamente domiciliato in VIA STELVIO, 3 MERATE presso il difensore avv. TINO DANIELE
ATTORE
E
P.IVA 1 con il patrocinio dell'avv. (C.F. Controparte 1
BE TE, elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 20851 LISSONE presso il difensore avv. BE TE CONVENUTO
Oggi 13/11/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Parte 1 l'avv.to TINO DANIELE Per
Controparte 1 l'avv.to BE TE Per
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice
dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 13,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 13,35.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 29770/2023 R.G. promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. TINO DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA STELVIO, 3 MERATE presso il difensore avv. TINO DANIELE
ATTORE
contro
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 con il patrocinio dell'avv.
BE TE, elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 20851 LISSONE presso il difensore avv. BE TE CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 13/11/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c.novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta con atto di citazione notificato in data 31 luglio 2023 con il quale
Cont il sig. Parte 1 sito in al fine di sentire conveniva il Controparte_1
Accogliere la presente impugnativa e accogliere le seguenti conclusioni: "In via principale nel merito: illegittimità e/o invalidità della accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o
-sito in Rho (MI) alla via San delibera adottata dall'assemblea del Controparte 1 in data 11 maggio 2023, per le Paolo 4, in persona dell'amministratore pro tempore CP 2 ragioni tutte argomentate in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate, con ogni pronunzia RE BBLICA ITALIANA PU
conseguenziale; - Accertare e dichiarare la tardività della convocazione del Sig. Pt 1 per l'adunanza del
11.05.2023 poiché la stessa perveniva all'attore in pari data e, dunque, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 6 delle disp.att.al c.C., norma di tenore inderogabile, dichiarando, conseguentemente la nullità/annullabilità delle delibere tutte adottate nella predetta assemblea;
Accertare e dichiarare la
-
nullità/annullabilità della delibera di nomina dell'amministratore di cui al punto 2 B) del verbale impugnato per le ragioni tutte argomentate in narrativa, sussumibili nella violazione dell'art. 1129
c.c.; Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1130 bis c.c. attesa l'omessa redazione e consegna del registro di contabilità, della nota esplicativa sintetica e del riepilogo finanziario e per l'effetto obbligare il CP 1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. ad esibire detti documenti;
Accertare e
-
dichiarare che il rendiconto 2021/2022 è errato poiché redatto in violazione della normativa in materia, in difformità dei criteri contabili condivisi in tema di redazione di bilanci e poiché incompleto, non intellegibile e contenete voci di spesa non sottoposte al vaglio assembleare e dunque illecite;
- Accertare e dichiarare che il preventivo redatto per l'anno 2022/2023 risente degli errori tutti evidenziati a consuntivo meglio argomentati in narrativa;
Accertare e dichiarare che le ripartizioni delle spese tanto a consuntivo quanto a preventivo, sono realizzate in violazione degli artt. 1123 e ss. C.c., e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità delle delibere punti 2 A) e 2 C) del verbale del 11.05.2023, oggi impugnato, nonché condannare il a editare nuovamente il bilancioControparte 1 consuntivo 2021/2022 e preventivo 2022/2023 in aderenza e rispetto alla normativa in materia, il tutto come meglio argomentato in narrativa;
- Accertare e dichiarare che la ripartizione delle spese dell'acqua
è realizzata omettendo di valorizzare la quota fissa, dunque, in difformità con gli standard imposti dall' CP 3 e accertare e dichiarare l'erroneità della ripartizione di detta spesa sulla base degli stabili occupanti;
Accertare e dichiarare l'errato utilizzo del fondo spese per le ragioni tutte argomentate al capitolo 3.b nonché la carenza di informazioni in relazione allo stesso;
Accertare e dichiarare l'errata ripartizione delle spese del pozzo dell'acque nere;
Accertare e dichiarare che la ripartizione delle
-
spese del riscaldamento è realizzata in difformità rispetto alla normativa UNI 10200/2018; - Accertare e dichiarare l'interesse di parte attrice all'attivazione del presente contenzioso, suscettibile di valutazione sia in termini economici, puntualmente dettagliati in narrativa, sia da un punto di vista formale, nei termini di un interesse alla rimozione dei vizi, violazioni di legge e difformità contabili che affliggono la gestione della cosa comune;- Accertare la mancata partecipazione del condominio alla procedura deflattiva e condannarlo per non aver inteso prendervi parte, costringendo l'attore all'azione in giudizio e conseguentemente condannare lo stesso al pagamento al procedente procuratore, da intendersi antistatario, delle spese e onorari dei due procedimenti di mediazione n.ri 230/2023 e 372/2023 attivati avanti alla
Camera Arbitrale di Milano, nella quantificazione di cui al D.M. 55/2014 e ss. Mm.i.; per effetto, condannare il in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamentoControparte 1 dei diritti, onorari e spese generali di giudizio oltre Iva e Cpa e spese vive e marche/contributi per € 545,00 come per legge, anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nonché al pagamento di € 122,00 (€ 61,00 x 2) per le due RE BLICA ITALIANA PU
CP 1 venga condannato ai sensi dell'art. 12 procedure deflattive attivate nonché si insiste affinché il bis co. 2 D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 a pagare il doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. In via istruttoria: Chiede ammettersi CTU contabile affinché il consulente eventualmente nominato verifichi che
-
la rendicontazione operata risponda ai principi di diritto in tema di redazione del bilancio;
la regolarità della documentazione tutta versata in atti e confermi la presenza delle difformità contabili tutte evidenziate in narrativa e altresì verifichi gli errori commessi nella redazione del bilancio.".
La causa veniva assegnata al Giudice di questa sezione dott.ssa Lorenza Adriana Zuffada che fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 31/01/2024.
Con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituiva in giudizio il Controparte_1 Cont chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "NEL MERITO IN VIA
[...] sito in
PRELIMINARE -Accertare ritenere e dichiarare l'incompetenza per valore di questo Tribunale adito e per l'effetto pronunciarsi con relativa ordinanza definitoria del giudizio. Condannare parte attrice al
-
pagamento delle spese legali del presente giudizio in favore del Controparte 1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere le domande tutte di parte attrice poiché infondate sia in fatto che in diritto e/o con ogni miglior formula. IN VIA ISTRUTTORIA Con più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge., IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.".
Depositate nelle more le memorie ex art171 ter cpc da parte del solo attore, alla fissata prima udienza veniva disposta la comparizione personale delle parti e la causa veniva rinviata per l'incombente al 3/06/2024, poi differita su istanza congiunta delle parti al 30/10/2024.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata a questo Giudice che, con decreto del 24/10/2024, rinviava il procedimento per i medesimi incombenti all'udienza del 16/12/2024.
All'esito di questa udienza la causa veniva rinviata su istanza delle parti per due successive udienze per
Tentare la conciliazione della lite e infine stante la infruttuosità dei tentativi la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: "In via preliminare:- Respingere l'eccezione d'incompetenza formulata dal convenuto nell'ambito delle proprie difese per le ragioni tutte di cui alla narrativa del presente atto. In via ulteriormente preliminare: - Ritenere come non proposta l'eccezione svolta da controparte per omessa specificazione in sede di conclusioni del Giudice alternativamente ritenuto competente. In via principale nel merito: Accogliere la presente impugnativa e accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o
-
inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità della delibera adottata dall'assemblea del Controparte 1
-sito in Rho (MI) alla via San Paolo 4, in persona dell'amministratore pro tempore [...]
[...] CP 2 - in data 11 maggio 2023, per le ragioni tutte argomentate in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate, con ogni pronunzia conseguenziale;
- Accertare e dichiarare la tardività della convocazione del Sig. Pt 1 per l'adunanza del 11.05.2023 poiché la stessa perveniva all'attore in pari RE PU BLICA ITALIANA
data e, dunque, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 6 delle disp.att.al c.c., norma di tenore inderogabile, dichiarando, conseguentemente la nullità/annullabilità delle delibere tutte adottate nella predetta assemblea;
Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della delibera di nomina dell'amministratore di cui al punto 2 B) del verbale impugnato per le ragioni tutte argomentate in narrativa, sussumibili nella violazione dell'art. 1129 c.c.; - Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1130 bis c.c. attesa l'omessa redazione e consegna del registro di contabilità, della nota esplicativa sintetica e del riepilogo finanziario e per l'effetto obbligare il CP 1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210
c.p.c. ad esibire detti documenti;
Accertare e dichiarare che il rendiconto 2021/2022 è errato poiché redatto in violazione della normativa in materia, in difformità dei criteri contabili condivisi in tema di redazione di bilanci e poiché incompleto, non intellegibile e contenete voci di spesa non sottoposte al vaglio assembleare e dunque illecite;
- Accertare e dichiarare che il preventivo redatto per l'anno 2022/2023 risente degli errori tutti evidenziati a consuntivo meglio argomentati in narrativa;
Accertare e dichiarare che le ripartizioni delle spese tanto a consuntivo quanto a preventivo, sono realizzate in violazione degli artt. 1123 e ss. C.c., e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità delle delibere punti 2
A) e 2 C) del verbale del 11.05.2023, oggi impugnato, nonché condannare il Controparte_1
[...] a editare nuovamente il bilancio consuntivo 2021/2022 e preventivo 2022/2023 in aderenza e rispetto alla normativa in materia, il tutto come meglio argomentato in narrativa;
Accertare e
-
dichiarare che la ripartizione delle spese dell'acqua è realizzata omettendo di valorizzare la quota fissa, dunque, in difformità con gli standard imposti dall' CP 3 e accertare e dichiarare l'erroneità della ripartizione di detta spesa sulla base degli stabili occupanti;
Accertare e dichiarare l'errato utilizzo del
-
fondo spese per le ragioni tutte argomentate al capitolo 3.b nonché la carenza di informazioni in relazione allo stesso; Accertare e dichiarare l'errata ripartizione delle spese del pozzo dell'acque nere;
Accertare
-
e dichiarare che la ripartizione delle spese del riscaldamento è realizzata in difformità rispetto alla normativa UNI 10200/2018; - Accertare e dichiarare l'interesse di parte attrice all'attivazione del presente contenzioso, suscettibile di valutazione sia in termini economici, puntualmente dettagliati in narrativa, sia da un punto di vista formale, nei termini di un interesse alla rimozione dei vizi, violazioni di legge e difformità contabili che affliggono la gestione della cosa comune;
- Accertare la mancata partecipazione del condominio alla procedura deflattiva e condannarlo per non aver inteso prendervi parte, costringendo l'attore all'azione in giudizio e conseguentemente condannare lo stesso al pagamento al procedente procuratore, da intendersi antistatario, delle spese e onorari dei due procedimenti di mediazione n. ri
230/2023 e 372/2023 attivati avanti alla Camera Arbitrale di Milano, nella quantificazione di cui al
D.M. 55/2014 e ss. Mm.i.; per effetto, condannare il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento dei diritti, onorari e spese generali di giudizio oltre Iva e
Cpa e spese vive e marche/contributi per € 545,00 come per legge, anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nonché al pagamento di € 122,00 (€ 61,00 x 2) per le due procedure deflattive attivate nonché si insiste affinché il
CP 1 venga condannato ai sensi dell'art. 12 bis co. 2 D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 a pagare il REPUBBLICA ITALIANA
doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. In via istruttoria: Chiede ammettersi CTU contabile affinché il consulente eventualmente nominato verifichi che la rendicontazione operata risponda ai principi di diritto in tema di redazione del bilancio, la regolarità della documentazione tutta versata in atti e confermi la presenza delle difformità contabili tutte evidenziate in narrativa, altresì di verificare gli errori commessi nella redazione del bilancio - Si chiede parimenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., che il CP_1 convenuto sia chiamato ad esibire tutti i documenti contabili relativi all'esercizio condominiale 2021/2022, comprensivi di copie delle fatture, delle spese con riguardo i prelievi del fondo e degli estratti conto bancari riferibili al periodo di competenza del bilancio.". Il CP 1 resistente precisava le proprie conclusioni come da nota depositata in data 13/11/2025, che anche qui trascrivono integralmente: "NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere le domande tutte di parte attrice poiché infondate sia in fatto che in diritto e/o con ogni miglior formula. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.".
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, c.p.c. e oggi viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 30/06/2023, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Sempre preliminarmente vanno disattese nuovamente le istanze istruttorie reiterate da parte attrice nelle sue conclusioni e confermata la ordinanza di chiusura della trattazione, peraltro su istanza congiunta delle parti, perché irrilevanti o comunque superflue ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Nel merito della controversia tra le parti l'attore, proprietario di un appartamento presso l'edificio del
CP 1 convenuto, deduce la illegittimità delle delibere assunte alla assemblea condominiale dell'11/5/2023 allegando che:
- In data 30.03.2023 veniva a conoscenza dello svolgimento di un'assemblea condominiale tenutasi il
31.01.2023, senza sua convocazione (doc. 2); attesa l'omessa convocazione, provvedeva ad impugnare la menzionata delibera del 31.01.2023 con procedimento di mediazione avanti alla Camera Arbitrale di Milano n.230/23, che si concludeva negativamente attesa la mancata partecipazione da parte del CP 1 convenuto (doc. 3);
- in data 11.05.2023 il sig. Pt 1 riceveva un avviso di consegna di raccomandata presso la propria abitazione ed in data 16.05.2023, si recava presso l'ufficio postale e ritirava il plico contenente la convocazione di un'assemblea condominiale fissata in prima adunanza per il giorno 10.05.2023 e in seconda convocazione per il giorno 11.05.2023 (doc. 4);
-avverso le delibere prese in detta assemblea del 11.05.2023 avviava tempestivamente la procedura di mediazione n. 372/23 avanti alla Camera Arbitrale di Milano, impugnando il verbale della predetta assemblea per non aver ricevuto tempestiva convocazione e per essere stato approvato un rendiconto RE BLICA ITALIANA PU
asseritamente viziato (doc. 5);
anche la mediazione n. 372/23 si chiudeva con un verbale attestante la mancata adesione da parte del
CP_1 convenuto al primo incontro (doc. 6).
Su tali assunti impugna in questa sede le delibere dell'11.05.2023 asserendone la nullità attesa l'irrituale convocazione e la contrarietà alla normativa vigente in materia del rendiconto consuntivo approvato in tale occasione per vari motivi.
resistente si difende: Il CP 1
- eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice adito, posto che controparte avrebbe Con dovuto iniziare il giudizio di impugnazione della delibera assembleare innanzi al Giudice di Pace di
- eccependo, nel merito e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la correttezza della convocazione dell'assemblea dell'11/5/2023, perché avvenuta secondo la prassi di convocazione delle assemblee del CP condominio CP 1 che affiancava alla trasmissione degli avvisi di convocazione dell'assemblea l'immissione in cassetta delle lettere a cura dei consiglieri di condominio degli avvisi di convocazione medesimi in tempo utile e comunque prima dei cinque giorni previsti dal codice civile;
mentre nel caso specifico, i consiglieri di condominio nonché i condomini che incontravano quotidianamente il sig. Pt 1 lo avrebbero avvisato che il giorno 31 gennaio 2023 si sarebbe tenuta un'assemblea;
- contestando analiticamente tutte le eccepite illegittimità delle delibere impugnate dall'attore.
Con le memorie ex art. 171 ter cpc, comma quarto, c.p.c. parte attrice ha insistito nelle proprie domande, eccezioni e conclusioni, ed ha contestato quanto allegato ed eccepito dalla sua controparte.
Preliminarmente va esaminata la eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore di questo giudice per Con essere competente il Giudice di Pace di formulata dal CP 1 convenuto e contestata dall'attore.
Nel caso in esame l'attore ha contestato il consuntivo approvato dalla assemblea condominiale per vari motivi e con riferimento a più voci dello stesso.
Deve richiamarsi sul punto l'orientamento giurisprudenziale che, recentemente (Cass. Sez. 2, 7 luglio 2021,
n. 19250), ha sostenuto convincentemente che la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo CP 1 anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al CP 1 e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro. Così anche Cass. Sez. 6 - 2, 20 luglio 2020, n. 15434, ha deciso che, quando sia chiesto l'annullamento di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia "ex se" alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di EPVBBLICA ITALI
denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta (cfr. sul punto anche: Cass., Sez. 2, 21/3/2022 n° 9068/2022).
Anche nel caso in esame, quindi, attesi i motivi di impugnazione, deve aderirsi all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente ribadito da Cass. Sez. 6 - 2, n°1711/2023 del 20/01/2023, secondo cui, in tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. per il quale "il valore delle cause
-
relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (cfr. Cass., n. 9068/2022, Cass., n. 19250/2021).
Con la conseguenza che la eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta va rigettata rientrando il presente giudizio nella competenza del Tribunale per i rilievi in fatto e diritto sopra operati.
Nel merito della controversia va esaminata la pregiudiziale doglianza in ordine alla tardiva convocazione dell'attore per l'assemblea del 10/5/2023 in prima convocazione e dell'11/5/2023 in seconda convocazione.
Come è noto, in materia di delibere condominiali la convocazione di tutti i condomini è il mezzo attraverso il quale i partecipanti al condominio vengono invitati alla riunione e sono posti nella condizione di dare il loro apporto informato e consapevole alla formazione della volontà dell'ente condominiale, in vista di interessi comuni. Con la conseguenza che, la mancata o tardiva comunicazione anche ad uno solo dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, costituendo violazione di norme che disciplinano il procedimento, comporta l'annullabilità della delibera condominiale (Cass. civ. Sez. UU., 07/03/2005, n.
4806; Cass. civ., Sez. II, 24/07/2012, n. 12930).
La convocazione della assemblea, a termini dell'art.66 delle disp. att. cc. deve avvenire almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione e sono precisate le uniche forme nelle quali deve avvenire la stessa, costituite dalla: "posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano".
Sono poi principi pacifici (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 6735 del 10/03/2020) che “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione,
i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti".
Quando poi il condomino, come nel caso in esame, agisca per far valere l'invalidità di una delibera assembleare per la sua mancata o tardiva convocazione, incombe sul Condominio convenuto l'onere di provare di averlo tempestivamente avvisato della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea (cfr. Cass. 5254/2011; 22685/2014 e da ultimo Cass. 17294/2020).
Posto che è pacifico in atti che il ricorrente non ha partecipato alla assemblea condominiale oggetto di causa, EPVBBLICA ITALIA
va ritenuto che, contrariamente all'assunto del convenuto, non è emersa in atti prova che all'attore sia stata consegnata la convocazione, tempestivamente, prima della assemblea del 10/5/2023 in prima convocazione e dell'11/5/2023 in seconda convocazione o che questa sia pervenuta perlomeno nella sfera di conoscibilità dell'attore in una delle forme previste dall'art.66 delle disp. att. cc.
In accordo a questi principi va poi osservato in punto di fatto che l'attore ha provato di aver ricevuto la convocazione per detta assemblea a mezzo raccomandata in data 16/5/2023 allorché la ritirava presso l'ufficio postale dopo essere stato avvisato di tale deposito presso l'ufficio postale solo in data 11/05/2023.
Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, l'avviso deve essere non solo inviato ma anche ricevuto dal condomino entro il termine stabilito dall'art.66 delle disp. att. cc (Cass. n. 5769/1985), proprio alla luce della ratio della norma, che mira ad assicurare la conoscenza, o anche solo la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del condomino dell'esistenza di un'assemblea e degli argomenti che in essa si discuteranno.
La consegna della raccomandata recante convocazione per l'assemblea in esame è dunque avvenuta tardivamente rispetto al termine sopra richiamato e fissato dall'art. 66 disp. Att. cc.
Ma il CP 1 ha eccepito che l'attore sarebbe stato ritualmente convocato perché sarebbe stata immessa nella sua cassetta postale la suddetta convocazione e gliene avrebbero dato notizia ai consiglieri di condomini.
Anche in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati va disattesa questa eccezione perché anche alle convocazioni della assemblea di condominio si applicano i principi relativi agli atti recettizi, per i quali se la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 cod. civ. opera una volta che gli stessi siano giunti all'indirizzo del destinatario, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto in tale luogo, però rimane sempre a carico del mittente l'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario (Cass. Civ. sentenza n° 4352 del 1999; Cass. civ., Sez. II, 06/10/2011, n. 20482; Cass. civ., Sez. I, 27/10/2005, n. 20924;
Cass. civ., Sez. III, 08/06/2012, n. 9303).
Ciò posto, va osservato che la eventuale immissione del plico contenente la convocazione nella cassetta postale dell'attore, anche ove fosse provata, non consentirebbe di ritenere comunque realizzata la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 cod. civ. perché non vi è prova che chi l'abbia immessa ne abbia certificato a tutti gli effetti di legge il momento della sua immissione anteriore alla data della assemblea e rispettoso del termine previsto dall'art. 66 disp. Att. cc..
Potere di certificazione che in merito è attribuito solo a chi ha la qualità di incaricato di pubblico servizio, riconosciuta agli addetti di CP 4 e dei servizi postali privati ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 261/1999
(cfr. sul punto: Cass., sent. n. 21412 del primo giugno 2022; Cass., sent. n. 35512 del 26 agosto 2013; Cass., sent. n. 49843 del 31 ottobre 2018).
Del tutto irrituale in quanto non previsto dall'art. 66 dis. Att. CC., risulterebbe essere, poi, l'eventuale avviso verbale che i condomini e i consiglieri possano aver dato all'attore, come eccepito dal convenuto.
Anch'esso dunque, anche ove fosse provato, non consentirebbe di ritenere realizzata la presunzione di RE BBLICA ITATIONA PU
conoscenza o quantomeno di conoscibilità dell'atto recettizio costituito dalla convocazione dell'assemblea.
Ne consegue che è emerso in atti il profilo di illegittimità della delibera impugnata in punto di mancata tempestiva convocazione di tutti i condomini e nello specifico dell'attore, per l'assemblea dell'11/5/2023.
CP_5 che è rilevante sotto il profilo della sua annullabilità (Cfr.: Cass. Sezz. UU. 9839/2021; Cass. Sezz.
UU. sent. n. 4806 del 7.3.2005).
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese e competenze del presente giudizio e quelle della mediazione n. 372/23, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico di parte convenuta CP 1 ed a favore di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia
n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
Va disattesa invece la domanda di condanna alle spese per la mediazione n.230/23, incardinata verso la delibera del 31/01/2023 in mancanza di domanda di accertamento, quantomeno incidentale, della sua illegittimità.
Stante la mancata partecipazione dell'attore, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e 71 quater disp att. c.c., lo stesso va condannato ai sensi dell'art.8, comma 4bis di tale
D.Lgs. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, come in dispositivo.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
-Annulla integralmente le delibere condominiali adottate in data 11/5/2023 dal Controparte 1 Cont
[...] sito in convenuto.
- Rigetta la domanda di condanna al pagamento delle spese del procedimento di mediazione n.230/23. Cont sito in in persona del suo amministratore
- Condanna il convenuto Controparte 1 pro tempore, a corrispondere all'attore Parte 1 le spese e competenze di lite e di mediazione,
liquidate in €.606,00 per spese e €.5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 13 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani RE PU BLICA ITALIANA