TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 4735/2022
TRA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.2.1962, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Mazza presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla Via Reggia di Portici n. 69, come da procura in calce all'atto di citazione notificato,
ATTRICE - OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1
, con sede in Napoli alla Via Card. G. Sanfelice n. 33, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Bognanni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Del Plato in Nola alla Via On.le Napolitano n. 25, come da procura in atti.
CONVENUTO - OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per ingiunzione depositato il 15.3.2022 la in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., adiva il Tribunale di Nola assumendo di essere creditore di per fornitura di merce, come riportata da n. 5 fatture Parte_1
e n. 9 note di credito , per il corrispettivo di € 5.476,68.
In data 16.3.2022 otteneva il decreto ingiuntivo n. 549/2022 nel procedimento
R.G. n. 1717/2022, con condanna della al pagamento Parte_1 dell'importo di € 5.476,68, oltre interessi e spese di procedura.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec il 13.7.2022 proponeva opposizione, chiedendo dichiararsi la Parte_1 inefficacia del decreto ingiuntivo n. 549/2022 essendo la notifica avvenuta oltre il termine di 60 giorni dall'emissione. Resisteva l'opposto, evidenziando che attesa la irreperibilità della debitrice, espletate le dovute verifiche anagrafiche, l'iter notificatorio si concludeva il
6.6.2022, e dunque nell'osservanza dei termini con riferimento alla data originaria di attivazione dell'intero procedimento.
In ogni caso, poiché alcuna eccezione era stata mossa dall'opponente in relazione al rapporto sottostante e alle fatture azionate nel monitorio, chiedeva munirsi di provvisoria esecuzione il decreto opposto e nel merito confermarsi il decreto ingiuntivo n. 549/2022, rigettata l'opposizione proposta.
Espletata la procedura di mediazione disposta con ordinanza del 19.9.2023, che dava esito negativo, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., assunta la prova orale ammessa con ordinanza del 27.6.2024 e precisate le conclusioni la causa veniva rimessa per la decisione con i termini ex art. 190
c.p.c..
L'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 549/2020 perché notificato alla in data 6.6.2022 e quindi oltre il sessantesimo Parte_1 giorno dalla sua emissione.
Al riguardo rileva che il 5.4.2022 l'opposta procedeva alla notifica a mezzo raccomandata del decreto ingiuntivo, che non aveva esito positivo per irreperibilità della destinataria. Pertanto in data 25.5.2022 faceva richiesta di rinotifica del decreto, ricevuto poi dalla opponente il 6.6.2022.
In tema di notificazione del decreto, l'art 644 c.p.c. dispone "Il decreto
d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della
Repubblica ...".
Orbene, come documentalmente provato in atti, il Tribunale di Nola ha emesso il decreto ingiuntivo n. 549/2022 in data 16.3.2022 che ha Parte_1 ricevuto il 6.6.2022 e dunque oltre il termine di 60 giorni posto dalla norma.
Il Tribunale, aderendo a giurisprudenza consolidata, ritiene che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne consegue che ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
In sintesi, dunque, la tardività della notifica del decreto ingiuntivo spiega i suoi effetti coercitivi nei confronti dell'ingiunto e comporta, da un lato, l'inefficacia dell'intimazione al pagamento e dall'altro, tuttavia, non osta al vaglio nel merito della domanda del creditore.
Venendo all'esame dell'atto di opposizione rileva che Parte_1 opponente in senso sostanziale, ha eccepito la sola tardività della notifica senza avanzare contestazioni sulla pretesa creditoria. Con le memorie ex art. 183 c.p.c. ha genericamente disconosciuto i documenti depositati ex adverso, senza poi proporre istanza di verificazione.
Ebbene, va rigettata l'eccezione di disconoscimento ex art. 2719 c.c., manifestamente infondata.
Giova rilevare che “In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art.
2719 c.c.., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” ( C. 16232/2004), nonché “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. Cass. n. 29993/2017).
La opponente si è limitata, nelle memorie ex art. 183, primo termine, VI comma cpc, a dichiarare “conferma il disconoscimento ex art. 215 c.p.c e 2719 c.c. delle copie fotostatiche delle fatture depositate.”, senza nessuna indicazione ulteriore in relazione agli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
In definitiva, il disconoscimento avanzato da parte convenuta ex art. 2719 c.c. è manifestamente inammissibile.
E' principio di diritto (Cass. SS.UU., n. 13533/2021) che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis, Cass. n. 18315/2003; Cass. n.
152492003; Cass. n. 4867/2006).
La documentazione depositata a corredo della richiesta di pagamento soddisfa il requisito della prova scritta, di cui all'art. 633, n. 1 c.p.c., necessario anche ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, come previsto dall'art. 634, comma
2, c.p.c. .
La fattura costituisce, in assenza di specifiche contestazioni, costituisce titolo idoneo e prova dell'esistenza del credito.
D'altronde marito della il solo teste di Testimone_1 Parte_1 parte opponente escusso all'udienza del 30.1.2025, ha reso dichiarazioni generiche e comunque non concordanti con la documentazione versata in atti.
In definitiva, sono rimaste prive di prova le circostanze avanzate dalla opponente in ordine alla restituzione di altro materiale e, mentre la opposta ha CP_1 provato l'esistenza del credito, assolvendo all'onere di allegazione, l'opponete non ha fornito la prova, a suo carico, di avere correttamente Parte_1 adempiuto al pagamento delle fatture emesse dalla . CP_1
L'opposizione va dunque rigettata.
Restano assorbite tutte le altre doglianze.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in favore della come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. CP_1
55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo 549/2022 reso dal Tribunale di Nola il 16.3.2022 nel procedimento R.G. 1717/2022 in quanto inefficace;
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore della in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante p.t., della somma di € € 5.476,68 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi a far data dal 16.3.2022 e fino al soddisfo,
- condanna al pagamento in favore della in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 200,00 per spese ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e
CPA come per legge, se documentate, e rimborso spese generali nella misura del
15%.
Così deciso, in Nola 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 4735/2022
TRA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.2.1962, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Mazza presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla Via Reggia di Portici n. 69, come da procura in calce all'atto di citazione notificato,
ATTRICE - OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1
, con sede in Napoli alla Via Card. G. Sanfelice n. 33, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Bognanni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Del Plato in Nola alla Via On.le Napolitano n. 25, come da procura in atti.
CONVENUTO - OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per ingiunzione depositato il 15.3.2022 la in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., adiva il Tribunale di Nola assumendo di essere creditore di per fornitura di merce, come riportata da n. 5 fatture Parte_1
e n. 9 note di credito , per il corrispettivo di € 5.476,68.
In data 16.3.2022 otteneva il decreto ingiuntivo n. 549/2022 nel procedimento
R.G. n. 1717/2022, con condanna della al pagamento Parte_1 dell'importo di € 5.476,68, oltre interessi e spese di procedura.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec il 13.7.2022 proponeva opposizione, chiedendo dichiararsi la Parte_1 inefficacia del decreto ingiuntivo n. 549/2022 essendo la notifica avvenuta oltre il termine di 60 giorni dall'emissione. Resisteva l'opposto, evidenziando che attesa la irreperibilità della debitrice, espletate le dovute verifiche anagrafiche, l'iter notificatorio si concludeva il
6.6.2022, e dunque nell'osservanza dei termini con riferimento alla data originaria di attivazione dell'intero procedimento.
In ogni caso, poiché alcuna eccezione era stata mossa dall'opponente in relazione al rapporto sottostante e alle fatture azionate nel monitorio, chiedeva munirsi di provvisoria esecuzione il decreto opposto e nel merito confermarsi il decreto ingiuntivo n. 549/2022, rigettata l'opposizione proposta.
Espletata la procedura di mediazione disposta con ordinanza del 19.9.2023, che dava esito negativo, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., assunta la prova orale ammessa con ordinanza del 27.6.2024 e precisate le conclusioni la causa veniva rimessa per la decisione con i termini ex art. 190
c.p.c..
L'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 549/2020 perché notificato alla in data 6.6.2022 e quindi oltre il sessantesimo Parte_1 giorno dalla sua emissione.
Al riguardo rileva che il 5.4.2022 l'opposta procedeva alla notifica a mezzo raccomandata del decreto ingiuntivo, che non aveva esito positivo per irreperibilità della destinataria. Pertanto in data 25.5.2022 faceva richiesta di rinotifica del decreto, ricevuto poi dalla opponente il 6.6.2022.
In tema di notificazione del decreto, l'art 644 c.p.c. dispone "Il decreto
d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della
Repubblica ...".
Orbene, come documentalmente provato in atti, il Tribunale di Nola ha emesso il decreto ingiuntivo n. 549/2022 in data 16.3.2022 che ha Parte_1 ricevuto il 6.6.2022 e dunque oltre il termine di 60 giorni posto dalla norma.
Il Tribunale, aderendo a giurisprudenza consolidata, ritiene che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne consegue che ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
In sintesi, dunque, la tardività della notifica del decreto ingiuntivo spiega i suoi effetti coercitivi nei confronti dell'ingiunto e comporta, da un lato, l'inefficacia dell'intimazione al pagamento e dall'altro, tuttavia, non osta al vaglio nel merito della domanda del creditore.
Venendo all'esame dell'atto di opposizione rileva che Parte_1 opponente in senso sostanziale, ha eccepito la sola tardività della notifica senza avanzare contestazioni sulla pretesa creditoria. Con le memorie ex art. 183 c.p.c. ha genericamente disconosciuto i documenti depositati ex adverso, senza poi proporre istanza di verificazione.
Ebbene, va rigettata l'eccezione di disconoscimento ex art. 2719 c.c., manifestamente infondata.
Giova rilevare che “In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art.
2719 c.c.., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” ( C. 16232/2004), nonché “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. Cass. n. 29993/2017).
La opponente si è limitata, nelle memorie ex art. 183, primo termine, VI comma cpc, a dichiarare “conferma il disconoscimento ex art. 215 c.p.c e 2719 c.c. delle copie fotostatiche delle fatture depositate.”, senza nessuna indicazione ulteriore in relazione agli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
In definitiva, il disconoscimento avanzato da parte convenuta ex art. 2719 c.c. è manifestamente inammissibile.
E' principio di diritto (Cass. SS.UU., n. 13533/2021) che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis, Cass. n. 18315/2003; Cass. n.
152492003; Cass. n. 4867/2006).
La documentazione depositata a corredo della richiesta di pagamento soddisfa il requisito della prova scritta, di cui all'art. 633, n. 1 c.p.c., necessario anche ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, come previsto dall'art. 634, comma
2, c.p.c. .
La fattura costituisce, in assenza di specifiche contestazioni, costituisce titolo idoneo e prova dell'esistenza del credito.
D'altronde marito della il solo teste di Testimone_1 Parte_1 parte opponente escusso all'udienza del 30.1.2025, ha reso dichiarazioni generiche e comunque non concordanti con la documentazione versata in atti.
In definitiva, sono rimaste prive di prova le circostanze avanzate dalla opponente in ordine alla restituzione di altro materiale e, mentre la opposta ha CP_1 provato l'esistenza del credito, assolvendo all'onere di allegazione, l'opponete non ha fornito la prova, a suo carico, di avere correttamente Parte_1 adempiuto al pagamento delle fatture emesse dalla . CP_1
L'opposizione va dunque rigettata.
Restano assorbite tutte le altre doglianze.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in favore della come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. CP_1
55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo 549/2022 reso dal Tribunale di Nola il 16.3.2022 nel procedimento R.G. 1717/2022 in quanto inefficace;
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore della in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante p.t., della somma di € € 5.476,68 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi a far data dal 16.3.2022 e fino al soddisfo,
- condanna al pagamento in favore della in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 200,00 per spese ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e
CPA come per legge, se documentate, e rimborso spese generali nella misura del
15%.
Così deciso, in Nola 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti