Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1633/2022 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Vincenzo Prestianni (del
[...]
Foro di Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] l'[...], c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2
contumace,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
Venuti all'udienza del 2.12.2024 il difensore di parte appellante precisava le conclusioni riportandosi alle domande, eccezioni e difese formulate in precedenti atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel suo ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 24.4.2019 con cui adiva il Tribunale di
Catania esponeva: Parte_1
- che con scrittura privata del 25 marzo 2004 aveva promesso di vendere al fratello , dietro pagamento di un prezzo fissato in totali € 393.468,00, CP_1
le seguenti quote di proprietà immobiliare: a) 1/4 indiviso del terreno censito al
Catasto Terreni del Comune di Viagrande al foglio n. 3, particelle nn. 711-710-
709-708-707-115-738-741-733-734-736-735-732-731-70; b) 1/3 indiviso del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Viagrande al foglio n. 3, particelle nn. 751-752-753-754-756-637-639-159; c) 1/4 indiviso del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Viagrande al foglio n. 3, particelle nn. 737-740-728-724; d) 1/3 indiviso del terreno censito al Catasto Terreni del
Comune di Viagrande al foglio n. 3, particelle nn. 747-748,
- che i cespiti sub a) e sub d) erano stati celermente trasferiti, per atti pubblici in notar rispettivamente dello stesso 25.03.2004 e del 27.04.2004, Per_1
- che, dopo che non si era perfezionata anche la vendita dei cespiti sub b) e sub c), con scrittura privata del 7 Luglio 2006 le parti avevano rivisitato le proprie intese: e dunque pattuito - previo riconoscimento del che, a saldo della Pt_1
quota-parte (del predetto prezzo complessivo di € 393.468,00) di € 108.468,00 che già era stato previsto che dovesse essere corrisposta in moneta contante, fosse ancora debitore della somma di € 34.234,00 (che, a tal punto, si obbligava a corrispondere entro il 30.09.2006) - che l'ulteriore importo di complessivi € 285.000,00 (che già era stato previsto che dovesse essere corrisposto mediante datio in solutum di appartamento in villa di nuova costruzione) fosse versato da esso medesimo a scadenze rateali, e Pt_1
precisamente: 1) quanto ad € 30.000,00, entro il 30.09.2006; 2) quanto ad ulteriori € 35.000,00, entro il 30.11.2006; 3) quanto ad ulteriori € 35.000,00, entro il 30.12.2006; 4) quanto ad ulteriori € 50.000,00, entro il 30.01.2007; 5) quanto al saldo di € 135.000,00, non oltre la stipula per atto pubblico della compravendita di detti cespiti sub b) e sub c), cui addivenire entro il
28.02.2007,
- che il fratello si fosse reso inadempiente poiché aveva, per un verso, onorato solo parzialmente le citate prime quattro scadenze rateali, versando in tutto €
95.400,00; ed essendosi, per altro verso, sottratto alla stipula di detta compravendita entro e non oltre la fissata data del 28.2.2007,
- che, prima che l'obbligo di stipulare si estinguesse per prescrizione, con lettera raccomandata del 15.02.2016 essa ricorrente aveva sollecitato il fratello ad onorare integralmente i propri impegni, ma invano;
e lo aveva successivamente convocato, con lettera pec del 25.01.2019, presso lo studio in Caltagirone del notaio per la data del 18.02.2019, ma ancora una volta Persona_2
invano.
Stante dunque il persistente inadempimento del fratello, per l'esposto e per il dedotto chiedeva all'adito Tribunale che fosse pronunciata sentenza Parte_1
che, ex art. 2932 c.c., tenesse luogo del contratto di compravendita alla cui stipula il germano si era sottratto. CP_1
Quest'ultimo, costituitosi in contraddittorio, contestava la domanda della sorella – che infine chiedeva che fosse rigettata - eccependo anzitutto che il lungo tempo trascorso dalla scadenza temporale del 28.2.2007 senza che si addivenisse a compravendita anche di detti cespiti sub b) e sub c) fosse, fuor di dubbio, dimostrativo di una risoluzione per mutuo consenso anche degli accordi già formalizzati con la seconda scrittura privata del 7.7.2006. In ogni caso – eccepiva altresì – le obbligazioni derivanti da tali accordi dovevano dirsi estinte per prescrizione decennale, il cui decorso – deduceva - non era stato validamente interrotto né dalla lettera raccomandata del 15.2.2016 e neppure da detta convocazione innanzi al notaio del 25.1.2019. Per_2
§§§ Con pressocchè contestuale ricorso per provvedimento monitorio Parte_1
adiva lo stesso Tribunale di Catania deducendo di essere ancora creditrice
[...]
del fratello – in forza della perdurante efficacia negoziale della scrittura privata del
7.7.2006, e tenendosi poi conto dei termini in questa fissati e da tempo scaduti - del complessivo importo (al netto delle somme di € 74.234,00 e di € 95.400,00 già riscosse) di € 88.834,00 (€ 34.234,00 + € [150.000,00 – 95.400,00]).
Avverso il decreto ingiuntivo n. 1335/2019 dell'8.3.2019 pedissequamente reso interponeva tempestiva opposizione, con la quale ribadiva le sue CP_1
eccezioni sia di risoluzione tacita per mutuo consenso degli accordi recati dalla scrittura ridetta sia, comunque, di prescrizione. In subordine, deduceva di dovere ancora alla sorella, al più, la minor somma di € 20.246,00. Chiedeva infine, e pertanto, che, dietro revoca dell'opposto decreto, fosse riconosciuta e dichiarata l'insussistenza del credito vantato dalla sorella nei suoi confronti o, in subordine, che la pretesa dell'opposta fosse ridotta “nei limiti del dovuto e del provato”.
nel costituirsi in contraddittorio, reiterava quanto già aveva Parte_1
dedotto con il suo ricorso ex art. 702bis c.p.c.
§§§
I due giudizi (previo passaggio al rito ordinario di quello introdotto con ricorso ex art. 702bis c.p.c.) erano riuniti con ordinanza del 18.12.2019, con cui veniva pure accolta la formulata istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto provvedimento monitorio.
Non essendo state avanzate istanze istruttorie le parti venivano prontamente rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali il primo giudice osservava e riteneva:
- che infondata (nella ricorrenza di validi e tempestivi atti interruttivi) fosse l'eccezione di prescrizione pregiudizialmente sollevata dal e che Pt_1
accordo negoziale assoggettato a forma scritta ad substantiam non possa essere risolto tacitamente, neanche per mutuo consenso, - che, tuttavia, l'inadempimento dell'obbligo di addivenire a compravendita – nella specie addebitato dalla al fratello – non sussistesse, Pt_1
- che, infatti, “l'assunto di parte ricorrente è che ha mancato di CP_1
adempiere all'obbligo di acquistare gli immobili b) e c) di cui alle scritture private nel termine previsto per il 28 febbraio 2007, oltreché di corrispondere la somma di € 135.000,00 quale saldo del corrispettivo della vendita.
All'incontro, il resistente evidenzia che la data del 28 febbraio 2007 non è da intendersi quale termine essenziale delle pattuizioni di cui alla scrittura del 7 luglio 2006 e che la finalizzazione delle intese preliminari è correlata e condizionata dalla vendita dell'immobile che, a proprie cure e spese, avrebbe dovuto edificare sul distinto lotto 29 della più ampia lottizzazione “Cava
Sambuco”. Il riferimento è all'appartamento che si era CP_1
obbligato, con la pregressa scrittura privata del 25 marzo 2004, a trasferire alla sorella quale datio in solutum dell'assunto originario obbligo di pagamento dell'importo di €. 285,000,00, sì come concordato a saldo del corrispettivo della vendita complessivamente pattuito in €. 413.508,00, di poi ridotti in €. 393.468,00, di cui €. 108.468,00 da pagarsi in contanti. Con la nuova scrittura privata “rinunzia al trasferimento in proprio Parte_1
favore dell'appartamento di sei vani, su tre elevazioni, in corso di costruzione, meglio descritto al punto 7, lett. A, della scrittura privata del 25.3.2004 e negli allegati alla predetta scrittura” in guisa che il fratello “potrà liberamente trasferire l'immobile a terzi”; i fratelli, di poi, hanno convenuto, per quel che qui rileva, quanto segue (pp. 4, 5 e 6):”2) corrisponderà a CP_1
€ 34.234,00, corrispondente al saldo dell'importo di Parte_1
euro 108.468, entro il 30.9.2006. 3) corrisponderà a CP_1 [...]
l'ulteriore somma di euro 285.000,00, ovvero l'equivalente Parte_1
della maggior somma ricavata dalla vendita del costruendo immobile versandola: quanto a € 30.000,00 entro il 30.9.2006; quanto a € 35.000,00, entro il 30.11.2006; quanto a € 35.000,00 entro il 30.12.2006; quanto a € 50.000,00 entro il 30.1.2007; quanto a € 135.000,00 (ovvero il maggior saldo rispetto al prezzo di vendita) entro il 28.2.2007. Ove la vendita dell'immobile dovesse avvenire dopo il 28.2.2007, il maggior saldo sarà accreditato entro i quindici giorni successivi alla vendita stessa. [….] 7) Il trasferimento dei tratti di terreno ……. avverrà, in favore di o di persona o società CP_1
da nominare, contestualmente al pagamento della quarta rata …..”. Orbene, da un'attenta lettura del preliminare emerge innanzitutto la precisa determinazione dei tempi di adempimento di parte dell'obbligazione di pagamento del prezzo”,
- che simile scansione dovesse indurre a riconoscere che i tempi di integrale adempimento dell'obbligazione di pagamento a carico del fossero stati Pt_1
ancorati a termini certi an certi quando quanto alle prime quattro rate: e che, per converso, l'obbligo di pagare il saldo di € 135,000,00 fosse stato sottoposto alla condizione sospensiva della vendita a terzi “del costruendo immobile;
a tal punto da indurre le parti a riconoscere, per un verso, in capo alla promittente venditrice il diritto a prendere visione dell'atto di vendita “entro quindici giorni dalla stipulazione”, convenire, per altro verso, per il caso che la vendita dell'appartamento fosse avvenuta in data successiva, che il pagamento del dovuto sarebbe stato “accreditato entro i quindici giorni successivi alla vendita stessa”, costituire, infine, il diritto della promittente venditrice al
“maggior saldo” per l'ipotesi di un più conveniente prezzo di vendita e, al contempo, il diritto del promittente acquirente alla riduzione del corrispettivo nella misura del 2% per il caso che la vendita fosse stata effettuata ad un prezzo “pari o superiore ad €. 320.000,00. […] Ed allora, facile concludere che, non essendosi perfezionata la vendita dell'appartamento, non è divenuta ancora attuale l'obbligazione di di pagare il saldo prezzo CP_1
alla sorella”,
- che l'assoggettamento dell'efficacia dell'accordo negoziale de quo all'avveramento di condizione sospensiva non potesse infine essere negata poiché “Se pur la clausola 7 della scrittura privata del 7 luglio 2006 fissi, per il trasferimento degli immobili, la data del pagamento della quarta rata (cfr. il programma di adempimento di cui alla clausola 3), l'inequivoca regolamentazione negoziale legittimante la dilazione del pagamento del saldo- prezzo, ammontante quasi alla metà dell'intero corrispettivo convenuto in sede di preliminare - come peraltro riconoscibile dalla stessa condotta di
[...]
, promittente acquirente, odierna parte attrice, che ha atteso Parte_1
sino quasi allo scadere del termine decennale prescrizionale per vantare la propria pretesa (l'atto di costituzione in mora è del mese di febbraio 2016 ed è seguito dalla convocazione notarile del febbraio 2019) - è elemento significativo della comune intenzione delle parti di ancorare la stessa definizione dell'affare alla vendita dell'appartamento da parte del promittente acquirente, ed impone di escludere qualsivoglia attualità dell'obbligo di stipulazione del contratto definitivo”,
- che tutto ciò, mentre doveva far dunque concludere per il rigetto della domanda della di pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c., lasciava tuttavia Pt_1
emergere la fondatezza della domanda di pagamento da questa medesima già veicolata in monitorio: legittima, infatti, “appalesandosi in parte qua la pretesa di di conseguire il pagamento della somma di Parte_1
€ 88.834,00, corrispondente alla differenza tra quanto il fratello si era impegnato a pagare, a titolo, rispettivamente, di acconti del prezzo di vendita dei terreni indicati alle lettere a) e d) e b) e c) della scrittura privata del 7 luglio 2006, e quanto da lui effettivamente pagato nel corso degli anni.
Infondata deve ritenersi, al riguardo, la contestata eccessività dell'importo ingiunto: ….. la tesi dell'opponente, secondo la quale “fatta salva l'eccezione di prescrizione, sarebbe tutt'al più dovuta la somma di € 20.246,00”, avrebbe dovuto essere corredata dalla dimostrazione di aver pagato all'opposta una somma superiore a quella riconosciuta, in guisa da poter, in tal senso, operare la decurtazione del dedotto importo”. Conseguentemente, con sentenza n. 1896/2022 del 27.4.2022, così statuiva il
Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando:”
P Q M
… rigetta il ricorso proposto da;
rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo 1335/2019 e ne dichiara l'esecutorietà ai sensi
[...]
dell'art. 653 c.p.c.; rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da CP_1
compensa le spese di lite”.
[...]
§§§
Sentenza avverso la quale interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 26.11.2022.
Censurando che il rigetto della sua domanda di pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c. fosse stato frutto “di una lettura tutt'altro che attenta della scrittura privata del
7.7.2006. Infatti, al punto 3 (pag. 4) di tale accordo, le parti hanno espressamente pattuito che “ corrisponderà a l'ulteriore CP_1 Parte_1
somma di € 285.000,00, ovvero l'equivalente della maggior somma ricavata dalla vendita del costruendo immobile, versandola: quanto a € 30.000,00 entro il
30.09.2006; quanto a € 35.000,00 entro il 30.11.2006; quanto a € 35.000,00 entro il
30.12.2006; quanto a € 50.000,00 entro il 30.01.2007; quanto a € 135.000,00
(ovvero il maggior saldo rispetto al prezzo di vendita) entro il 28.02.2007”.
L'elemento di incertezza che connota la condizione rispetto al termine, quindi, non era legato tanto alla stipulazione del definitivo ed al pagamento dell'ultima rata di €
135.000,00, che sarebbero comunque dovuti avvenire entro il termine del
28.02.2007, quanto, piuttosto, al diritto della promittente alienante di ricevere una maggiorazione sul prezzo complessivamente pattuito per la vendita dei terreni, diritto che rimaneva subordinato alla condizione sospensiva della vendita dell'immobile da costruire ad un prezzo superiore a quello di € 285.000,00. In altre parole, ciò che le parti hanno inteso subordinare alla condizione sospensiva della vendita dell'immobile da costruire non era il diritto della sig.ra a ricevere, nella date Pt_1
stabilite, il prezzo dei terreni di cui alle lettere b) e c) dell'elenco contenuto nella scrittura privata del 25.03.2004, concordato in € 285.000,00, ma solo il diritto della stessa a ricevere un'ulteriore somma nel caso in cui la vendita dell'immobile da costruire fosse avvenuta ad un prezzo superiore a quello pattuito per la vendita dei terreni. A conferma della correttezza dell'interpretazione appena esposta rileva la circostanza che le parti hanno anche previsto che “ove la vendita dell'immobile dovesse avvenire dopo il 28.02.2007, il maggior saldo sarà accreditato entro i quindici giorni successivi alla vendita stessa. In ogni caso, CP_1
provvederà a far prendere visione di copia dell'eventuale contratto preliminare e dell'atto di vendita, entro quindici giorni dalla loro stipulazione”. Con questa ulteriore clausola le parti hanno previsto che, se la vendita dell'immobile da costruire fosse avvenuta prima del 28.02.2007, a questa data il sig. CP_1
avrebbe dovuto corrispondere alla sig.ra la somma di € Parte_1
135.000,00 oltre alla maggiorazione legata alla vendita ad un prezzo eventualmente superiore a quello di € 285.000,00 stabilito per i terreni. Se, invece, la vendita fosse avvenuta dopo la data del 28.02.2007, l'eventuale differenza tra il prezzo dei terreni di € 285.000,00 e quello del fabbricato da costruire avrebbe dovuto essere versata dal sig. alla sig.ra entro quindici giorni dalla vendita. Inoltre, per Pt_1 Pt_1
garantire alla sig.ra che la maggiorazione eventualmente dovutale Pt_1
corrispondesse effettivamente alla differenza tra il prezzo dei terreni e quello del fabbricato da costruire, il sig. si è impegnato a mettere la sorella a Pt_1
conoscenza del contenuto del contratto preliminare o di quello definitivo di vendita dell'immobile da costruire, consegnandogliene copia entro quindici giorni dalla loro stipulazione. Allo stesso modo, contrariamente a quanto si legge in sentenza, la clausola che prevedeva una riduzione del 2% della “somma dovuta” nel caso di vendita dell'immobile da costruire per un prezzo pari o superiore a € 320.000,00 non rendeva incerta né la stipulazione del definitivo né l'obbligo del sig. CP_1
di dover pagare entro il 28.02.2007 il prezzo già stabilito di € 285.000,00 quale corrispettivo per la vendita dei terreni, ma avrebbe solo consentito al promissario acquirente di ottenere una riduzione di almeno € 6.400,00 rispetto alla maggiorazione dovuta. La domanda della sig.ra quindi, meritava di essere Pt_1 integralmente accolta in quanto nella scrittura privata del 7.07.2006 le parti, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, non hanno sottoposto a condizione sospensiva né l'obbligo di stipulare il definitivo di vendita né l'obbligo del promissario acquirente di pagare il saldo del prezzo di vendita di € 135.000,00 entro il termine del 28.02.2007”.
E per quanto così dedotto chiedeva, infine, alla Corte adita Parte_1
di “riformare la sentenza n. 1896/2022 resa inter partes dal Tribunale di Catania …
e, per l'effetto, accertare il diritto della sig.ra a vendere gli Parte_1
immobili di cui è causa, pronunciando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita di cui al preliminare del 7.07.2006, che tenga luogo dell'inadempimento e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così al sig. la proprietà di 1/3 indiviso del terreno censito al Catasto CP_1
Terreni del Comune di Viagrande al foglio n. 3, particelle nn. 751-752-753-754-756-
637-639-159, nonché di 1/4 indiviso del terreno censito al Catasto Terreni del
Comune di Viagrande al foglio n. 3, particelle nn. 737-740-728-724, e, ad un tempo, sancendo l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra CP_1 [...]
la somma di € 135.000,00, oltre agli interessi legali maturati dalla Parte_1
lettera di costituzione in mora del 15.02.2016, a saldo del prezzo pattuito quale corrispettivo della vendita. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
, ritualmente evocato in giudizio, non vi si costituiva. Onde ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa parte appellante veniva rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la causa era trattenuta in decisione.
§§§
La sentenza impugnata non merita l'invocata riforma. Ritiene la Corte che l'assunto della appellante che ad essere stato nella specie dedotto in condizione, ex art. 1353 c.c., sia in realtà stato il “diritto della promittente alienante di ricevere una maggiorazione sul prezzo complessivamente pattuito per la vendita dei terreni, diritto che rimaneva subordinato alla condizione sospensiva della vendita dell'immobile da costruire ad un prezzo superiore a quello di € 285.000,00” sia, anzitutto, privo di tenuta logica: previsione del genere, infatti, nulla può aggiungere e nulla può togliere all'efficacia del contratto de quo sia che, secondo quanto dilemmaticamente previsto dalle parti, la vendita a terzi del suddetto appartamento intervenisse entro la data del 28.2.2007 od intervenisse invece in data successiva.
Tanto appare già decisivo.
Per debito di ragione merita, comunque, di essere ribadito quanto già congruamente osservava il primo giudice: vale a dire che non soltanto regola d'equità ma anche quanto positivamente previsto dall'art. 1371 c.c. (secondo cui ove, anche dopo che sia stata fatta applicazione dei criteri epistemologici dettati dalle disposizioni immediatamente precedenti, si debba ancora dubitare del significato espresso dalle parole adoperate dai contraenti, “il contratto … deve essere inteso …… nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso”) debba condurre ad escludere che i contraenti possano aver considerato fatto soltanto secondario l'obbligazione del di completare i pagamenti a suo carico con il Pt_1
versamento a controparte di saldo pari (non già a somma residua di entità percentualmente modesta rispetto al totale dovuto ma) a quasi la metà della somma di
€ 285.000,00 (che lo stesso si era obbligato a corrispondere era Pt_1 Per_3
stata scartata la datio in solutum precedentemente concordata): e ad ammettere, per converso, che al pagamento di tale saldo-prezzo sia stata legata (quantomeno unilateralmente, come dovrà pure dirsi) la stessa efficacia del vagliato contratto.
E non men che esattamente – donde merita in queste seconde cure di giudizio di essere ulteriormente ribadito – il primo giudice rilevava altresì che a testimoniare della “comune intenzione delle parti” ex art. 1362 stia anche (e ben ammissibilmente, posto che ai sensi della stessa disposizione codicistica “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”) la lunga attesa nella specie venuta a caratterizzare la posizione della che verosimilmente – appare lecito sostenere Pt_1
– non avrebbe lasciato trascorrere ben nove anni (prima di risolversi a spiccare, anzitutto, la succitata lettera raccomandata del 15.02.2016) se le parti in contratto avessero realmente pattuito che – secondo quanto si pretenderebbe – “la stipulazione del definitivo ed il pagamento dell'ultima rata di € 135.000,00 … sarebbero comunque dovuti avvenire entro il termine del 28.02.2007”.
Riguardo detta stipulazione le parti stabilivano peraltro - al n. 7) della scrittura in esame – che (come si ripete) “Il trasferimento dei tratti di terreno ……. avverrà, in favore di o di persona o società da nominare, contestualmente al CP_1
pagamento della quarta rata …..”: di talchè, a dar credito alle tesi della appellante, dovrebbe giungersi a concludere che essa potesse costituire in mora il fratello Pt_1
in realtà già sin dalla scadenza del 30 gennaio 2007. Per quanto si è prima affermato che meritasse di essere ribadito così non è: senza che ciò – giova allora chiarire - neppure renda il testo contrattuale privo di coerenza interna poiché, ex art. 1184 c.c.,
“Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi”; ciò che deve nella specie condurre a riconoscere che, giunti alla scadenza temporale del 30 gennaio
2007, soltanto il (dietro, beninteso, integrale pagamento della somma di € Pt_1
150.000,00 complessivamente dovuta sino alla stessa data) avrebbe potuto richiedere alla sorella di addivenire alla stipula di detto definitivo di compravendita;
non anche, per converso, quest'ultima siccome tenuta ad attendere l'avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto ai sensi del precedente n. 3 del testo contrattuale. Ai sensi di tale clausola (e dopo aver pure rammentato che, ex art. 1363
c.c., “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”) le parti stabilivano che la quinta ed ultima delle rate pattuite - di € 135.000,00 - fosse corrisposta entro il 28.2.2007 sol perché di tutta evidenza, si confidava che alla stessa data il sullodato appartamento risultasse già venduto (infatti – si legge nelle premesse della nota scrittura – “ , concordemente con la sorella e su richiesta CP_1
della stessa, si è attivato per individuare un possibile acquirente e si prospetta la possibilità di vendere il costruendo immobile per il corrispettivo di € 320.000,00”): e tuttavia, le parti non mancavano di pattuire altresì che lo stesso saldo-prezzo (od il maggior saldo che fosse derivato dall'alienazione dell'appartamento ad un prezzo superiore all'importo di stima, pari ai suddetti € 285.000,00) dovesse essere riversato alla odierna appellante entro quindici giorni dalla vendita ove questa “dovesse avvenire dopo il 28.2.2007”. Il fatto che sia stato espressamente contemplato che a tale data l'appartamento potesse ancora risultare invenduto dimostra, ex se ipsum, che con l'indicazione della data medesima non sia stato fissato alcun termine di adempimento a pena di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.: piuttosto, appare a tal segno evidente che le previsioni ripercorse abbiano integrato una clausola condizionale.
§§§
Ciò posto e ritenuto, per debito di completezza giova soggiungere che minoritario, oltre che risalente, risulta l'indirizzo interpretativo secondo cui “Qualora in un contratto sottoposto a condizione risolutiva non sia stato posto un termine nella stessa dichiarazione o altrimenti non risulti dalla natura del negozio, si deve attendere l'avveramento della condizione sinchè l'evento sia concretamente possibile, senza che neppure si possa far ricorso al giudice ai sensi degli artt. 481,
1183 e 1331, secondo comma, c.c., trattandosi in questi casi di situazioni ontologicamente e teleologicamente distinte” (così Cass. 26.7.74 n. 2267). Per converso, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (di cui era già espressione Cass. 7 giugno 1974 n. 1713, in Giur.It. 1975, I,1, 477), la parte in contratto che abbia interesse a far cessare la condizione di incertezza derivante dalla perdurante pendenza di clausola condizionale può, ex art. 1183 c.c., chiedere al giudice la fissazione di un termine - ove, peraltro, questo non sia desumibile implicitamente dalle esigenze di tutela degli opposti interessi delle parti - ad hoc.
Nulla del genere ha, tuttavia, dedotto – né tampoco richiesto - la sicchè Pt_1
fissare d'ufficio un termine affetterebbe la sentenza del vizio di ultrapetizione.
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello veicolato in atti da deve essere infine rigettato. Parte_1
Nulla deve disporsi in punto di spese di lite stante la contumacia di . CP_1
Deve, ciò nondimeno, darsi atto della sussistenza a carico della dell'obbligo Pt_1
di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale n. 1896/2022 del 27.4.2022 proposto, con citazione del 26.11.2022, da nei confronti di – così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la contumacia di , CP_1
- rigetta l'appello,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13.II.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crasci)