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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/10/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1013/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice riunito nella Camera di Consiglio del 2.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per querela di falso iscritto al n.r.g. 1013/2021, promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Duccio Bari Parte_1 CodiceFiscale_1
QUERELANTE
CONTRO
e Controparte_1 [...]
(C.F. e P.IVA , rapp.ta e difesa ex Controparte_2 P.IVA_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
[...]
(P. IVA C.F. ), rapp.to e difeso dall' Avv. Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
SC D'AN
CP_3
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
15.04.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per querela di falso ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 querela di falso al fine di fare accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle sottoscrizioni apposte sull'avviso di ricevimento del 30.12.2014 relativo ad atto giudiziario spedito con raccomandata pagina 1 di 5 n. 76667476599 e della ricevuta di ritiro n. 781625687950 (scontrino bianco) del 30.12.2014; ha chiesto dichiararsi, a seguito dell'accoglimento della odierna querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno dell'avviso di ricevimento n. 76667476599-3
(mod.23L- - cartolina verde) del 30/12/2014 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, il querelante ha dedotto, in sintesi, la falsità di alcuni documenti depositati nel giudizio tributario instaurato dal innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Pt_1
Firenze, nello specifico l'avviso di ricevimento del 30.12.2014 relativo ad atto giudiziario spedito con raccomandata n. 76667476599 e la ricevuta di ritiro n. 781625687950 (scontrino bianco) del
30.12.2014 relativo alla raccomandata di cui sopra, nella parte in cui risulta che la notifica dell'avviso di accertamento sia avvenuta attraverso la notifica postale in mani proprie del destinatario
[...]
che sottoscrive per ricevuta: la notifica postale risulta avvenuta con avviso di ricevimento n. Pt_1
76667476599-3 (mod.23L cartolina verde) apparentemente sottoscritta dal in data Pt_1
30/12/2014.
Ha in particolare sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento né in data
30/12/2014 né in altra data, né avrebbe mai sottoscritto i documenti prodotti dalla
[...]
, nello specifico l'avviso di ricevimento del 30.12.2014 relativo ad Controparte_2 atto giudiziario spedito con raccomandata n. 76667476599 e la ricevuta di ritiro n. 781625687950
(scontrino bianco) del 30.12.2014 relativo alla raccomandata di cui sopra. Ha quindi disconosciuto la firma apposta sull'avviso di ricevimento e sulla ricevuta di ritiro, per come depositate dalla
[...]
, proponendo l'odierna querela di falso al fine di contestare l'autenticità della firma CP_1 apposta sulla cartolina, “a nulla rilevando di comprendere chi abbia apposto tale sottoscrizione né richiedere un risarcimento dei danni subiti” (cfr. atto di citazione pag. 4).
Con comparsa depositata in data 20.09.2021 si è costituita in giudizio Controparte_3 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto soggetto diverso da quello che in concreto ha inteso avvalersi del documento contestato, ovvero l'
[...]
; nel merito ha chiesto respingersi ogni domanda formulata nei propri Controparte_4 confronti in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 13.10.2021 si è costituita in giudizio l'
[...]
nel merito chiedendo respingersi ogni domanda formulata nei propri Controparte_4 confronti in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese.
pagina 2 di 5 Con comparsa depositata in data 04.12.2024 si è costituito quale nuovo difensore di Controparte_3
l'Avvocato SC D'AN, riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto,
[...] eccepito, prodotto e concluso nei precedenti scritti difensivi.
Nel corso del Giudizio, espletate le formalità previste dall'art. 223 cpc, è stata disposta CTU grafologica volta a verificare la genuinità della sottoscrizione apposta sui documenti contestati.
Concluse le operazioni peritali, all'udienza del 15.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che l'odierno procedimento ha la finalità di svolgere un accertamento circoscritto all'autenticità di un determinato documento e, dunque, esso è estraneo a tutte le vicende processuali che coinvolgono più o meno direttamente le parti in causa.
Sempre in via preliminare, va rilevato il difetto di legittimazione passiva di posto Controparte_3 che nella querela di falso legittimato passivo è il soggetto che dell'atto tacciato di falsità intende avvalersi, non sussistendo in tali casi legittimazione passiva in capo all'autore materiale della falsità
(cfr. Cass. VI sez. civ. Ord. 19281 del 17 luglio 2019; ibidem, Cass. Civ. Sent. 1252 del 7 Aprile del
1975).
Ne deriva l'accoglimento della relativa eccezione, sussistendo legittimazione/titolarità passiva unicamente in capo ad , quale soggetto che dell'atto tacciato di falsità Controparte_1 intende avvalersi.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta
[...]
, trattandosi nella specie di giudizio volto ad accertare l'efficacia probatoria di un atto pubblico CP_3
e la veridicità di una sottoscrizione;
non trova pertanto applicazione il termine di prescrizione annuale previsto per le azioni contro i vettori (art. 2951 c.c.), non essendovi domanda restitutoria, risarcitoria o da adempimento.
Ciò posto, i documenti oggetto di verifica in questa sede sono: (i) l'avviso di ricevimento del
30.10.2014 relativo ad atto giudiziario spedito con raccomandata nr. 76667476599 (mod. 23l – cartolina verde); (ii) la ricevuta di ritiro nr. 781625687950 (scontrino bianco) del 30.12.2014; con sottoscrizioni apparentemente riferibili a . Parte_1
Su tali documenti sono state espletate le formalità previste dall'art. 223 cpc all'udienza del 13.04.2022; all'esito, è stata disposta CTU grafologica volta a verificare la genuinità della sottoscrizione apposta sui documenti contestati.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria e degli accertamenti peritali svolti in corso di giudizio, la querela deve ritenersi infondata e va respinta. pagina 3 di 5 Deve darsi particolare rilevanza alla CTU calligrafica a firma del dott. dotata a parere Persona_1 dello scrivente di linearità logica e completezza tecnica tale da essere ritenuta attendibile negli esiti, le cui conclusioni vanno in questa sede interamente recepite (cfr. perizia depositata in data 6.11.2022).
Essa ha concluso, previa acquisizione di saggi grafici ed effettuazione di analisi specialistiche sui documenti in verifica, ritenendo che firme oggetto di querela sono riferibili alla mano scrivente di
, precisando che il giudizio è espresso in termini di “elevata probabilità” (cfr. perizia Parte_1 depositata in data 6.11.2022, pag. 58).
Trattandosi di accertamento sulla genuinità di una sottoscrizione che si assume falsa, per il quale è richiesta una valutazione supportata da indagini specialistiche, le conclusioni del CTU inducono a ritenere non raggiunta la prova della dedotta falsità delle sottoscrizioni apposte ai documenti oggetto di querela, risultate anzi, secondo il perito, riferibili con alto grado di probabilità alla mano scrivente di
. Parte_1
Tale conclusione non muta nemmeno alla luce dell'esito, richiamato dal querelante a sostegno delle proprie ragioni, del giudizio processo penale n. 16/3900 RGNR Tribunale di Grosseto, nel quale il veniva indagato per il reato di cui all'art. 368 c.p. (calunnia) nei confronti della postina Pt_1
che effettuò la notifica, concluso con la sentenza n. 106/2020 di assoluzione Persona_2 dell'imputato perché il fatto non costituisce reato (cfr. doc.
5 - Sentenza n. 106/2020 del Pt_1
Tribunale di Grosseto).
Invero, il fatto che, in sede penale, un teste ivi escusso ( , ritenuto attendibile dal Giudice Testimone_1 penale ma non indicato come teste nel presente giudizio) abbia dichiarato che il in data Pt_1
30.12.2014 (giorno in cui avrebbe ritirato e firmato la raccomandata) si trovava in realtà “assieme a lui
a La Spezia per un incontro di lavoro”, non consente di ritenere di per sé raggiunta la prova della dedotta falsità; sul punto, basti osservare che l'accertamento richiesto in questa sede è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, le cui risultanze, come noto, sono liberamente valutabili in sede civile (cfr. tra tutte Cassazione Civile 12508 del 2016; cfr. anche Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599; Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18025; Cassazione civile,
03/04/2017, n.8603; nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 09/04/2019, n.9799; Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, n.9068). Inoltre, il richiamato giudizio penale si è celebrato per l'accertamento della colpevolezza del n relazione il reato di calunnia di cui all'art. 368 c.p., Pt_1 dunque per finalità del tutto diverse da quelle oggetto del presente giudizio, finalizzato unicamente all'accertamento della falsità di due sottoscrizioni.
In assenza di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, la predetta dichiarazione del teste in Tes_1 sede penale non appare affatto decisiva ai fini che qui interessano, dovendosi piuttosto valorizzare pagina 4 di 5 l'indagine specialistica condotta dal CTU dott. da cui non sono emerse, all'esito dell'istruttoria, Per_1 valide ragioni per discostarsi.
Le ulteriori circostanze dedotte dal querelante, a supporto della falsità delle predette sottoscrizioni, sono rimaste allo stadio di mera allegazione ed in ogni caso non costituiscono indizi valorizzabili ai fini della prova della dedotta falsità.
È dunque il caso di osservare come, per consolidata giurisprudenza, nel giudizio di querela di falso l'incertezza, l'ambiguità o la semplice insufficienza della prova ricadono interamente sulla parte querelante, sui cui grava interamente l'onere di fornirla, quale principio consolidato e applicabile in via generale (cfr. Cass. Ordinanza n. 21841/2025); ne deriva che se, al termine dell'istruttoria, non si raggiunge la piena prova della falsità, la querela di falso deve essere integralmente respinta (cfr. anche
Cass. Sent. n. 2126/2019).
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della querela di falso azionata in questa sede, per mancanza di prova della dedotta falsità.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di CTU, stante i relativi esiti, devono essere poste definitivamente a carico di parte querelante.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della fascia di valore indeterminabile a bassa complessità della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la querela di falso;
2) Condanna parte querelante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e spese Controparte_2 Controparte_3 che liquida per ciascuno in Euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte querelante;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo Dott.ssa Claudia Frosini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice riunito nella Camera di Consiglio del 2.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per querela di falso iscritto al n.r.g. 1013/2021, promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Duccio Bari Parte_1 CodiceFiscale_1
QUERELANTE
CONTRO
e Controparte_1 [...]
(C.F. e P.IVA , rapp.ta e difesa ex Controparte_2 P.IVA_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
[...]
(P. IVA C.F. ), rapp.to e difeso dall' Avv. Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
SC D'AN
CP_3
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
15.04.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per querela di falso ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 querela di falso al fine di fare accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle sottoscrizioni apposte sull'avviso di ricevimento del 30.12.2014 relativo ad atto giudiziario spedito con raccomandata pagina 1 di 5 n. 76667476599 e della ricevuta di ritiro n. 781625687950 (scontrino bianco) del 30.12.2014; ha chiesto dichiararsi, a seguito dell'accoglimento della odierna querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno dell'avviso di ricevimento n. 76667476599-3
(mod.23L- - cartolina verde) del 30/12/2014 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, il querelante ha dedotto, in sintesi, la falsità di alcuni documenti depositati nel giudizio tributario instaurato dal innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Pt_1
Firenze, nello specifico l'avviso di ricevimento del 30.12.2014 relativo ad atto giudiziario spedito con raccomandata n. 76667476599 e la ricevuta di ritiro n. 781625687950 (scontrino bianco) del
30.12.2014 relativo alla raccomandata di cui sopra, nella parte in cui risulta che la notifica dell'avviso di accertamento sia avvenuta attraverso la notifica postale in mani proprie del destinatario
[...]
che sottoscrive per ricevuta: la notifica postale risulta avvenuta con avviso di ricevimento n. Pt_1
76667476599-3 (mod.23L cartolina verde) apparentemente sottoscritta dal in data Pt_1
30/12/2014.
Ha in particolare sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento né in data
30/12/2014 né in altra data, né avrebbe mai sottoscritto i documenti prodotti dalla
[...]
, nello specifico l'avviso di ricevimento del 30.12.2014 relativo ad Controparte_2 atto giudiziario spedito con raccomandata n. 76667476599 e la ricevuta di ritiro n. 781625687950
(scontrino bianco) del 30.12.2014 relativo alla raccomandata di cui sopra. Ha quindi disconosciuto la firma apposta sull'avviso di ricevimento e sulla ricevuta di ritiro, per come depositate dalla
[...]
, proponendo l'odierna querela di falso al fine di contestare l'autenticità della firma CP_1 apposta sulla cartolina, “a nulla rilevando di comprendere chi abbia apposto tale sottoscrizione né richiedere un risarcimento dei danni subiti” (cfr. atto di citazione pag. 4).
Con comparsa depositata in data 20.09.2021 si è costituita in giudizio Controparte_3 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto soggetto diverso da quello che in concreto ha inteso avvalersi del documento contestato, ovvero l'
[...]
; nel merito ha chiesto respingersi ogni domanda formulata nei propri Controparte_4 confronti in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 13.10.2021 si è costituita in giudizio l'
[...]
nel merito chiedendo respingersi ogni domanda formulata nei propri Controparte_4 confronti in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese.
pagina 2 di 5 Con comparsa depositata in data 04.12.2024 si è costituito quale nuovo difensore di Controparte_3
l'Avvocato SC D'AN, riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto,
[...] eccepito, prodotto e concluso nei precedenti scritti difensivi.
Nel corso del Giudizio, espletate le formalità previste dall'art. 223 cpc, è stata disposta CTU grafologica volta a verificare la genuinità della sottoscrizione apposta sui documenti contestati.
Concluse le operazioni peritali, all'udienza del 15.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che l'odierno procedimento ha la finalità di svolgere un accertamento circoscritto all'autenticità di un determinato documento e, dunque, esso è estraneo a tutte le vicende processuali che coinvolgono più o meno direttamente le parti in causa.
Sempre in via preliminare, va rilevato il difetto di legittimazione passiva di posto Controparte_3 che nella querela di falso legittimato passivo è il soggetto che dell'atto tacciato di falsità intende avvalersi, non sussistendo in tali casi legittimazione passiva in capo all'autore materiale della falsità
(cfr. Cass. VI sez. civ. Ord. 19281 del 17 luglio 2019; ibidem, Cass. Civ. Sent. 1252 del 7 Aprile del
1975).
Ne deriva l'accoglimento della relativa eccezione, sussistendo legittimazione/titolarità passiva unicamente in capo ad , quale soggetto che dell'atto tacciato di falsità Controparte_1 intende avvalersi.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta
[...]
, trattandosi nella specie di giudizio volto ad accertare l'efficacia probatoria di un atto pubblico CP_3
e la veridicità di una sottoscrizione;
non trova pertanto applicazione il termine di prescrizione annuale previsto per le azioni contro i vettori (art. 2951 c.c.), non essendovi domanda restitutoria, risarcitoria o da adempimento.
Ciò posto, i documenti oggetto di verifica in questa sede sono: (i) l'avviso di ricevimento del
30.10.2014 relativo ad atto giudiziario spedito con raccomandata nr. 76667476599 (mod. 23l – cartolina verde); (ii) la ricevuta di ritiro nr. 781625687950 (scontrino bianco) del 30.12.2014; con sottoscrizioni apparentemente riferibili a . Parte_1
Su tali documenti sono state espletate le formalità previste dall'art. 223 cpc all'udienza del 13.04.2022; all'esito, è stata disposta CTU grafologica volta a verificare la genuinità della sottoscrizione apposta sui documenti contestati.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria e degli accertamenti peritali svolti in corso di giudizio, la querela deve ritenersi infondata e va respinta. pagina 3 di 5 Deve darsi particolare rilevanza alla CTU calligrafica a firma del dott. dotata a parere Persona_1 dello scrivente di linearità logica e completezza tecnica tale da essere ritenuta attendibile negli esiti, le cui conclusioni vanno in questa sede interamente recepite (cfr. perizia depositata in data 6.11.2022).
Essa ha concluso, previa acquisizione di saggi grafici ed effettuazione di analisi specialistiche sui documenti in verifica, ritenendo che firme oggetto di querela sono riferibili alla mano scrivente di
, precisando che il giudizio è espresso in termini di “elevata probabilità” (cfr. perizia Parte_1 depositata in data 6.11.2022, pag. 58).
Trattandosi di accertamento sulla genuinità di una sottoscrizione che si assume falsa, per il quale è richiesta una valutazione supportata da indagini specialistiche, le conclusioni del CTU inducono a ritenere non raggiunta la prova della dedotta falsità delle sottoscrizioni apposte ai documenti oggetto di querela, risultate anzi, secondo il perito, riferibili con alto grado di probabilità alla mano scrivente di
. Parte_1
Tale conclusione non muta nemmeno alla luce dell'esito, richiamato dal querelante a sostegno delle proprie ragioni, del giudizio processo penale n. 16/3900 RGNR Tribunale di Grosseto, nel quale il veniva indagato per il reato di cui all'art. 368 c.p. (calunnia) nei confronti della postina Pt_1
che effettuò la notifica, concluso con la sentenza n. 106/2020 di assoluzione Persona_2 dell'imputato perché il fatto non costituisce reato (cfr. doc.
5 - Sentenza n. 106/2020 del Pt_1
Tribunale di Grosseto).
Invero, il fatto che, in sede penale, un teste ivi escusso ( , ritenuto attendibile dal Giudice Testimone_1 penale ma non indicato come teste nel presente giudizio) abbia dichiarato che il in data Pt_1
30.12.2014 (giorno in cui avrebbe ritirato e firmato la raccomandata) si trovava in realtà “assieme a lui
a La Spezia per un incontro di lavoro”, non consente di ritenere di per sé raggiunta la prova della dedotta falsità; sul punto, basti osservare che l'accertamento richiesto in questa sede è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, le cui risultanze, come noto, sono liberamente valutabili in sede civile (cfr. tra tutte Cassazione Civile 12508 del 2016; cfr. anche Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599; Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18025; Cassazione civile,
03/04/2017, n.8603; nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 09/04/2019, n.9799; Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, n.9068). Inoltre, il richiamato giudizio penale si è celebrato per l'accertamento della colpevolezza del n relazione il reato di calunnia di cui all'art. 368 c.p., Pt_1 dunque per finalità del tutto diverse da quelle oggetto del presente giudizio, finalizzato unicamente all'accertamento della falsità di due sottoscrizioni.
In assenza di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, la predetta dichiarazione del teste in Tes_1 sede penale non appare affatto decisiva ai fini che qui interessano, dovendosi piuttosto valorizzare pagina 4 di 5 l'indagine specialistica condotta dal CTU dott. da cui non sono emerse, all'esito dell'istruttoria, Per_1 valide ragioni per discostarsi.
Le ulteriori circostanze dedotte dal querelante, a supporto della falsità delle predette sottoscrizioni, sono rimaste allo stadio di mera allegazione ed in ogni caso non costituiscono indizi valorizzabili ai fini della prova della dedotta falsità.
È dunque il caso di osservare come, per consolidata giurisprudenza, nel giudizio di querela di falso l'incertezza, l'ambiguità o la semplice insufficienza della prova ricadono interamente sulla parte querelante, sui cui grava interamente l'onere di fornirla, quale principio consolidato e applicabile in via generale (cfr. Cass. Ordinanza n. 21841/2025); ne deriva che se, al termine dell'istruttoria, non si raggiunge la piena prova della falsità, la querela di falso deve essere integralmente respinta (cfr. anche
Cass. Sent. n. 2126/2019).
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della querela di falso azionata in questa sede, per mancanza di prova della dedotta falsità.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di CTU, stante i relativi esiti, devono essere poste definitivamente a carico di parte querelante.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della fascia di valore indeterminabile a bassa complessità della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la querela di falso;
2) Condanna parte querelante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e spese Controparte_2 Controparte_3 che liquida per ciascuno in Euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte querelante;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo Dott.ssa Claudia Frosini
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