TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 406
TAR
Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
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TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza nell'individuazione dei criteri di valutazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla carente individuazione dei criteri di valutazione, in particolare per le attitudini, poiché la commissione non ha precisato tali criteri né nel bando né nei verbali, rendendo il processo valutativo oscuro e non motivato in conformità alla giurisprudenza consolidata.

  • Accolto
    Carenza nell'individuazione dei criteri di valutazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla carente individuazione dei criteri di valutazione, in particolare per le attitudini, poiché la commissione non ha precisato tali criteri né nel bando né nei verbali, rendendo il processo valutativo oscuro e non motivato in conformità alla giurisprudenza consolidata.

  • Accolto
    Carenza nell'individuazione dei criteri di valutazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla carente individuazione dei criteri di valutazione, in particolare per le attitudini, poiché la commissione non ha precisato tali criteri né nel bando né nei verbali, rendendo il processo valutativo oscuro e non motivato in conformità alla giurisprudenza consolidata.

  • Accolto
    Carenza nell'individuazione dei criteri di valutazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla carente individuazione dei criteri di valutazione, in particolare per le attitudini, poiché la commissione non ha precisato tali criteri né nel bando né nei verbali, rendendo il processo valutativo oscuro e non motivato in conformità alla giurisprudenza consolidata.

  • Accolto
    Carenza nell'individuazione dei criteri di valutazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla carente individuazione dei criteri di valutazione, in particolare per le attitudini, poiché la commissione non ha precisato tali criteri né nel bando né nei verbali, rendendo il processo valutativo oscuro e non motivato in conformità alla giurisprudenza consolidata.

  • Accolto
    Carenza nell'individuazione dei criteri di valutazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla carente individuazione dei criteri di valutazione, in particolare per le attitudini, poiché la commissione non ha precisato tali criteri né nel bando né nei verbali, rendendo il processo valutativo oscuro e non motivato in conformità alla giurisprudenza consolidata.

  • Accolto
    Carenza nell'individuazione dei criteri di valutazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla carente individuazione dei criteri di valutazione, in particolare per le attitudini, poiché la commissione non ha precisato tali criteri né nel bando né nei verbali, rendendo il processo valutativo oscuro e non motivato in conformità alla giurisprudenza consolidata.

  • Accolto
    Carenza nell'individuazione dei criteri di valutazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla carente individuazione dei criteri di valutazione, in particolare per le attitudini, poiché la commissione non ha precisato tali criteri né nel bando né nei verbali, rendendo il processo valutativo oscuro e non motivato in conformità alla giurisprudenza consolidata.

  • Accolto
    Carenza nell'individuazione dei criteri di valutazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla carente individuazione dei criteri di valutazione, in particolare per le attitudini, poiché la commissione non ha precisato tali criteri né nel bando né nei verbali, rendendo il processo valutativo oscuro e non motivato in conformità alla giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Vizio della procedura che inficia l'intera procedura

    Il Tribunale ha ritenuto che il vizio accertato inficia l'intera procedura, impedendo il riesame della sola posizione della ricorrente e imponendo l'annullamento integrale degli atti impugnati come richiesto in via subordinata.

  • Rigettato
    Vizio della procedura che inficia l'intera procedura

    Il Tribunale ha ritenuto che il vizio accertato inficia l'intera procedura, imponendo l'annullamento integrale degli atti impugnati e assorbendo le ulteriori censure, poiché la ricorrente non ricaverebbe alcuna utilità dal solo esame di tali censure.

  • Accolto
    Carenza nell'individuazione dei criteri di valutazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla carente individuazione dei criteri di valutazione, in particolare per le attitudini, poiché la commissione non ha precisato tali criteri né nel bando né nei verbali, rendendo il processo valutativo oscuro e non motivato in conformità alla giurisprudenza consolidata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 406
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 406
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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