Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00406/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05791/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5791 del 2025, proposto da
EV AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Leandro Bombardieri, Mario Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di MA IA LE, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo De Luca, MA IA LE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AL UE, rappresentata e difesa dagli avvocati AL Giacalone, Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LU IL, rappresentato e difeso dagli avvocati GI Boldi, Luca Di Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
DE OL, AL EP EL RU, AT AR, RA AN, LD CA, GI OL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 con il quale sono stati approvati gli atti di selezione nonché le graduatorie finali dell’ Avviso pubblico per la procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale da destinare a supporto dell’attuazione e gestione di interventi finanziati con le risorse a valere sui Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e programmi complementari agli stessi e/o in genere su risorse nazionali ai predetti collegati nonché per qualsiasi altra attività di supporto di cui necessiti l’Amministrazione nelle predette tematiche, nonché dell’allegata graduatoria con i nominativi dei complessivi 32 vincitori della procedura;
- del Decreto Direttoriale 354 del 01-04-2025, che ha modificato la graduatoria relativamente al Codice Avviso n.2 ed ha al contempo proceduto a nuova pubblicazione dell’allegata graduatoria con i nominativi dei complessivi 32 vincitori della procedura;
- del verbale n. 2 di valutazione dei titoli datato 13.1.2025 nella parte in cui assegna il punteggio di 45 a parte ricorrente;
- del verbale di colloquio 15 datato 17.2.2025 nella parte in cui riconosce come punteggio complessivo a parte ricorrente, pari a 27;
- del verbale, di estremi non conosciuti, con cui la commissione ha stabilito i sub-criteri per la valutazione della fase a) ed in particolare per la valutazione della “ a) adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati (max 20 punti) ”;
- del verbale, di estremi non conosciuti, con cui la commissione ha stabilito i sub-criteri per la valutazione della fase a) ed in particolare per la valutazione delle “ b) adeguate e documentate esperienze in linea con il fabbisogno espresso (max 20 punti) ”;
- del verbale, di estremi non conosciuti, con cui la commissione ha stabilito i sub-criteri per la valutazione della fase a) ed in particolare per la valutazione delle “ c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali (max 20 punti) ”;
- del verbale, di estremi non conosciuti, con cui la commissione ha stabilito i sub-criteri per la valutazione relativa al colloquio ed in particolare per Fase “ b) colloquio orale ” volto a valutare, tra le altre, le capacità di problem solv ing nelle materie oggetto dei rispettivi codici avviso anche in termini di chiarezza espositiva e di visione sistematica delle attività e procedure;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell''odierna parte ricorrente;
- degli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi o conseguenti;
nonché per la declaratoria
del diritto di parte ricorrente al riesame dei titoli posseduti, con particolare riferimento alla fase a) relativamente alle “ b) adeguate e documentate esperienze in linea con il fabbisogno espresso (max 20 punti) ” e “ c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali (max 20 punti) ” ed all'annullamento del punteggio assegnatole per gli stessi, con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettante e della consequenziale dichiarazione della stessa come vincitrice della selezione in esame;
in alternativa del diritto di parte ricorrente al riesame dei titoli posseduti, con particolare riferimento alla fase a), relativamente alle “ b) adeguate e documentate esperienze in linea con il fabbisogno espresso (max 20 punti) ” e all'annullamento del punteggio assegnatole per gli stessi, con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettante e della consequenziale dichiarazione della stessa come vincitrice della selezione in esame;
del diritto di parte ricorrente al riesame del punteggio assegnato, con particolare riferimento alla fase b) relativamente al colloquio attesa la mancata adozione ad opera della Commissione di preventiva tabella di corrispondenza tra giudizio espresso e punteggio sinettico assegnato e all'annullamento del punteggio assegnatole, con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettante e della consequenziale dichiarazione della stessa come vincitrice della selezione in esame, in particolare con assegnazione di punti 35, in luogo del punteggio di 27;
del diritto ad ottenere la rettifica della graduatoria mediante emanazione del conseguente ordine all’Amministrazione resistente di escludere i candidati in posizione 6, 7 e 8 nell’elenco di merito del codice 01 per difetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico;
in estremo subordine, per l’annullamento della procedura in parte qua e nei limiti dell’interesse dedotto, attesa la evidente disparità di trattamento, iniquità e irragionevolezza della procedura;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca, di AL UE, LU IL e MA IA LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha partecipato, per il profilo professionale di “Esperto giuridico legale” (cod. 01), alla procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale da destinare a supporto dell’attuazione e gestione di interventi finanziati con le risorse a valere sui Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e programmi complementari agli stessi e/o in genere su risorse nazionali ai predetti collegati, nonché per qualsiasi altra attività di supporto di cui necessiti l’Amministrazione nelle predette tematiche.
2. All’esito della selezione, la ricorrente si è collocata in posizione non utile per il conferimento degli incarichi. Ella ha, quindi, impugnato gli atti indicati in epigrafe con il presente ricorso, con il quale si lamenta, in sostanza, che:
- nella valutazione della Commissione per esperti nel profilo giuridico-legale, quanto all’esperienza professionale, sarebbe stato ingiustificatamente attribuito un punteggio superiore, rispetto a quello conseguito dalla ricorrente, a candidati con minore esperienza. Peraltro, illegittimamente non avrebbero assunto rilevanza né l’anzianità di iscrizione all’albo, né il possesso dell’abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori, con danno per la ricorrente;
- la commissione avrebbe attribuito pressoché indistintamente 20 punti per l’adeguata formazione a tutti i candidati, con decisione arbitraria, irrazionale e irragionevole, oltreché fortemente sperequativa a danno della ricorrente, che in tale ambito vanterebbe ictu oculi titoli e qualificazioni superiori a tutti i candidati che la precedono in graduatoria;
- in relazione al criterio delle “ c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali (max 20 punti) ”, l’assegnazione di un punteggio di massa pari a dieci denoterebbe l’inconsistenza e erroneità di tale criterio, che non sarebbe desumibile dall’esame di nessun CV. Per tali ragioni, tale criterio non potrebbe che ritenersi errato e inapplicabile nell’ambito della valutazione dei titoli e delle esperienze e quindi anche in questo caso l’operato della Commissione di valutazione sarebbe irragionevole, arbitrario ed affetto da illogicità oltre che da difetto di motivazione;
- i candidati CA, LE e IL difetterebbero financo dei requisiti di ammissione e dovrebbero, pertanto, essere esclusi dalla procedura;
- la lex specialis contempla quali requisiti di ammissione alla procedura l’iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 10 anni e almeno 5 anni di esperienza maturata nel profilo per il quale si presenta la candidatura con contratti diretti con le P.P.A.A., ovvero 10 anni con contratti con altri soggetti giuridici pubblici e/o privati diversi dalle P.P.A.A. operanti nel settore di riferimento. Sennonché, l’abilitazione che è requisito di ammissibilità è al contempo anche titolo valutabile nella fase a), con illogicità della lex specialis stessa, per effetto della quale sono stati ammessi al colloquio candidati superiori al limite previsto dal bando;
- in generale, sarebbe mancata l'individuazione di sub-criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati e per il colloquio, mancanza che renderebbe l’operato della Commissione del tutto arbitrario. Peraltro, nella documentazione acquisita in seguito ad accesso agli atti non vi sarebbe traccia delle schede di valutazione relative ai candidati, secondo l’ordine di merito, che ove esistente avrebbe consentito di comprendere quali sono e con quale punteggio la commissione ha inteso valutare i titoli, le esperienze e le attitudini di ciascun candidato, ciò che invece sulla base degli atti non sarebbe possibile, tanto che a un medesimo giudizio è potuta corrispondere l’attribuzione di un differente punteggio numerico per diversi candidati;
3. Si sono costituiti il Ministero dell’università e della ricerca e i controinteressati LE, UE e IL, i quali hanno a vario titolo:
- eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando la contraddittorietà tra la formulazione di censure caducatorie dell’intera procedura e l’assenza di una domanda volta all’annullamento integrale dei relativi atti;
- eccepito altresì l’inammissibilità del ricorso nella misura in cui intende censurare valutazioni discrezionali di merito della commissione;
- eccepito l’inammissibilità della domanda volta all’esclusione dei candidati CA, LE e IL, in quanto priva di interesse atteso che detti candidati non sono risultati vincitori;
- argomentato in ordine all’infondatezza dell’impugnativa.
4. All’udienza pubblica del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla parte pubblica e dalle parti controinteressate fondate sulla ritenuta contraddittorietà delle censure formulate nel ricorso con le domande formulate ovvero con la ritenuta assenza di una domanda caducatoria dell’intera procedura.
6. Risulta, infatti, dalla lettura del ricorso che la parte ricorrente ha chiesto, sia pure in estremo subordine, l’annullamento della procedura, laddove l’ulteriore precisazione che ciò debba avvenire in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente medesima è coerente con la circostanza che la procedura riguarda due distinti profili professionali e il perimetro dell’interesse tutelabile in giudizio dal candidato è evidentemente circoscritto al profilo per il quale ha partecipato.
7. Risulta, per il resto, del tutto irrilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso che in via principale la ricorrente abbia chiesto la rivalutazione della propria posizione. Costituisce facoltà della parte ricorrente formulare più domande anche subordinate, senza che il loro rapporto reciproco, valutato in astratto, possa incidere sulla valutazione dei presupposti di decidibilità del ricorso nel merito e salvi gli effetti che possano in concreto derivare dall’esito del giudizio in caso di accoglimento di una o più domande su quelle ulteriori eventualmente formulate.
8. Ciò premesso, può prescindersi dall’esame dell’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla richiesta esclusione di taluni candidati dalla graduatoria, essendo il ricorso fondato per quanto di seguito precisato e derivando dal relativo accoglimento il travolgimento di tutti gli atti della procedura.
9. Risultano, in particolare, fondate e assorbenti le censure in ordine alla carente individuazione dei criteri di valutazione, anzitutto con riferimento al criterio “ c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali (max 20 punti) ”, in relazione al quale coglie anche nel segno la censurata inconsistenza ed erroneità a fronte della sua supposta valutabilità su base curriculare.
10. In relazione al suddetto criterio il bando di concorso non ha precisato i criteri di valutazione, che sono pertanto rimasti affidati alla discrezionalità della Commissione. Quest’ultima ha, a propria volta, sostanzialmente rinunciato a ulteriormente declinare tale criterio valutativo, come si desume dal verbale di riunione n. 1 del 13 gennaio 2025, al quale è allegata la scheda di valutazione che, per quanto attiene al requisito in esame, replica tale e quale la formulazione della legge di gara.
11. Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, “ il voto numerico – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa. Esso, infatti, contiene in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione. Assicura, inoltre, la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato nonché la significatività delle espressioni numeriche del voto sotto il profilo motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione, di criteri di massima che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto. Sicché risulterà scarsamente indicativo o insufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale nel caso in cui lo stesso non sia stato preceduto dalla fissazione di criteri di massima e parametri cui raccordare il punteggio assegnato ” (TAR Lazio, III- ter , 21.11.2025, n. 20814).
12. Nel caso di specie, tale predeterminazione dei criteri non è in alcun modo presente né nell’atto di indizione della procedura, né nei verbali della Commissione attraverso i quali sono stati fissati i criteri di valutazione. In effetti, non è dato comprendere, in primo luogo, quali siano le adeguate attitudini richieste ai candidati e oggetto di valutazione da parte della commissione. Anche volendo attingere dalle indicazioni ricavabili dall’allegato 1 dell’Avviso, ove sono menzionati, quali elementi presi in considerazione (senza il riferimento a una fase specifica della selezione), la propensione alle relazioni interpersonali e l’attitudine al problem solving , va rilevato che quest’ultima costituisce oggetto di valutazione nell’ambito del colloquio (art. 5, co. 3, dell’Avviso), mentre per il resto nulla indica quale sia stato l’oggetto precipuo delle valutazioni, del tutto indecifrabili, compiute dalla commissione, il cui procedimento logico-valutativo rimane del tutto oscuro.
13. Neppure è chiaro come una simile valutazione, che attiene a profili riguardanti l’espressione della personalità individuale, possa avvenire su base curriculare, tenuto conto delle informazioni richieste dall’Avviso e della totale assenza di elementi, previamente individuati, suscettibili di assurgere a parametri di riscontrabilità, sotto il profilo logico e razionale, della valutazione rimessa alla commissione, che da parte sua non ha stabilito alcun indirizzo sulla base del quale procedere all’esame dei candidati.
14. Quanto sopra non è superabile sulla base della circostanza, dedotta dalle parti intimate, che la commissione avrebbe ristretto in una forbice molto limitata le differenze di valutazione in ordine a tale criterio, che piuttosto pone in questione la stessa idoneità del criterio a fungere da idoneo selettore e vieppiù rende perplesso e oscuro il processo valutativo.
15. Alla luce di quanto sopra, il ricorso è fondato e gli atti impugnati vanno, pertanto, annullati con riferimento alla procedura relativa al codice 01, in accoglimento della domanda subordinata formulata dalla parte ricorrente e con assorbimento delle ulteriori censure, dal cui esame la parte ricorrente non ricaverebbe alcuna utilità.
16. Come pure rilevato dalla parte pubblica, infatti, il vizio accertato è tale da inficiare la legittimità dell’intera procedura e, sebbene alla parte ricorrente sia consentita la facoltà di graduare i motivi di ricorso, è da escludere che essa abbia anche il dominio delle conseguenze del loro accoglimento, che va invece ricostruito in relazione all’incidenza che il vizio accertato ha sul complessivo svolgimento dell’attività amministrativa che ne è affetta. Nel caso di specie, il vizio accertato non ha riguardato, specificamente, la singola valutazione, ma estende il proprio spettro all’intera attività valutativa della commissione che, pertanto, non può essere conservata neppure in parte. Né, d’altra parte, sarebbe immaginabile che alla ricorrente possa essere assegnato un punteggio sulla base di criteri di valutazione diversamente declinati rispetto a tutti gli altri candidati, come accadrebbe ove venisse disposto il riesame della propria posizione. Non può, pertanto, essere accolta la domanda formulata in via principale, fondata tra l’altro proprio sulla dedotta illegittimità del criterio relativo alle adeguate attitudini, imponendosi l’integrale annullamento degli atti impugnati come richiesto in via subordinata.
17. Le spese di lite sostenute dalla ricorrente vanno poste a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca e dei controinteressati intervenuti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché i controinteressati MA IA LE, AL UE e LU IL, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, quantificate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, di cui 2.000,00 (duemila/00) a carico del Ministero e 1.000,00 (mille/00) a carico, in solido tra loro, dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | NA NI |
IL SEGRETARIO