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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 536/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5139/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misterbianco - Casa Comunale 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 72002202300018327000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione ad adempiere del Comune di Misterbianco sopra indicata, relativa ai tributi Tari 2016 e Tares 2013.
A sostegno del ricorso, deduce l'omessa notifica di atti prodromici (avvisi bonari) e duplicazioni di calcolo dei tributi.
Si è costituito il Comune di Misterbianco, comunicando di aver annullato d'ufficio l'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento d'ufficio del tributo oggetto di controversia comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 175/2024.
Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, dato il tempestivo annullamento d'ufficio del tributo assunto dall'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5139/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misterbianco - Casa Comunale 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 72002202300018327000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione ad adempiere del Comune di Misterbianco sopra indicata, relativa ai tributi Tari 2016 e Tares 2013.
A sostegno del ricorso, deduce l'omessa notifica di atti prodromici (avvisi bonari) e duplicazioni di calcolo dei tributi.
Si è costituito il Comune di Misterbianco, comunicando di aver annullato d'ufficio l'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento d'ufficio del tributo oggetto di controversia comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 175/2024.
Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, dato il tempestivo annullamento d'ufficio del tributo assunto dall'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il giudice monocratico Francesco Testa