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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4203 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice nella causa iscritta a n. r.g. 8772/2021
PROMOSSA DA:
in qualità di amministratore di sostegno del Sig. Controparte_1
, nato a [...] il [...], c.f. , Persona_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.to MOSSUTO
GUGLIELMO dal quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] , c.f. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA CERNAIA 20 50129 C.F._2
FIRENZE presso lo studio dell'avv.to RADDI STEFANO dal quale è rappresentato e difeso;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima all'esito della camera di consiglio del 19/11/2025 ha pronunciato, ha reso la seguente
SENTENZA avente per OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Richiamando in fatto e in diritto la sentenza n. 3325/2023 pubblicata in data
15/11/2023 che qui si intende riportata, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di procedere alla vendita “senza incanto” dell'immobile – identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Firenze al foglio n. 54, particella n. 335, sub. 3, cat. A/3, classe 3, consistenza 6 vani, rendita €. 898,64 – caduto in comunione ereditaria tra parte ricorrente e parte resistente al momento del decesso della madre di entrambe le parti del presente Persona_2
procedimento. Per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 – 590 – 591 bis c.p.c. veniva delegato il Notaio
[...]
Per_3
Il professionista delegato rilevava, mediante deposito dell'1/07/2024 e a seguito di esame dei registri immobiliari, la mancanza della continuità delle trascrizioni in quanto non risultava effettuata la trascrizione dell'accettazione dell'eredità della defunta. Rilevava altresì la mancanza della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di divisione e la necessità, al fine di poter procedere alla pubblicazione di un avviso di vendita e della conformità o meno dell'immobile dal punto di vista urbanistico e – eventualmente – dei costi necessari per la regolarizzazione, di un'integrazione della perizia depositata dal C.T.U. Arch.
Controparte_3
Il Giudice all'udienza del 6/09/2024 onerava parte attrice di procedere alla trascrizione mancante entro il termine stabilito e autorizzava il C.T.U. a procedere con l'accatastamento e la verifica di eventuali difformità.
All'udienza del 3/04/2025 il difensore di parte ricorrente faceva presenti le difficoltà economiche del proprio assistito alla luce delle quali, al fine di poter procedere al pagamento dell'imposta per la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, si rendeva necessaria autorizzazione del giudice tutelare. Il Giudice concedeva termine per procedere.
Mediante la deliberazione, assunta in data 2/05/2025 e depositata dal difensore di parte ricorrente in data 9/06/2025, il giudice tutelare invitava l'amministratore di sostegno di parte ricorrente a prendere contatti con il difensore di parte resistente al fine di verificare la
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
disponibilità di quest'ultima a farsi carico delle spese di trascrizione dell'accettazione di eredità da restituire a scorporo all'esito della vendita del compendio ereditario, ma all'udienza tenuta in data 10/06/2025 parte resistente manifestava la propria indisponibilità a provvedere in tal senso.
Il Giudice, all'udienza tenuta in data 7/10/2025, assegnava termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica rimettendo, all'esito, la causa al collegio per la decisione.
Parte resistente eccepiva l'improcedibilità della domanda di divisione in ragione dell'assenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte del ricorrente. Simile mancanza veniva rilevata anche dal professionista delegato alla vendita, Notaio
[...]
che ravvisava, mediante i depositi del 1/07/2024 e del 7/03/2025, la necessità di Per_3
sanare la continuità delle trascrizioni al fine di poter procedere alla pubblicità.
Si rileva in proposito che, secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 2648 c.c.,
l'accettazione di eredità che importi l'acquisto dei diritti di cui all'art. 2643 n. 1-2-4 c.c. è atto soggetto a trascrizione e che proprio all'art. 2643 n.1 c.c. si fa riferimento all'acquisto del diritto di proprietà di beni immobili.
Dalla mancata trascrizione di cui all'art. 2648 c.c. consegue l'impossibilità, per eventuali trascrizioni successive, di produrre effetti, come disposto ai sensi dell'art. 2650 c.c., venendosi a creare così un'interruzione nella continuità delle trascrizioni che, nel caso di specie, impedisce di procedere alla vendita dell'immobile in comunione tra le parti del presente procedimento.
Difatti, da un lato la trascrizione dell'accettazione dell'eredità è l'unico atto idoneo a provare l'intervenuta acquisizione del bene ereditario nel patrimonio degli eredi e, dall'altro, la necessità di assicurare la continuità delle trascrizioni è funzionale all'esigenza di assicurare la stabilità dell'acquisto in caso di vendita giudiziale.
Non essendo stata raggiunta, con riferimento al caso in esame, la continuità delle trascrizioni, il presente procedimento non può proseguire in quanto mancante un
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
adempimento necessario per procedere alla divisione essendo il compendio indivisibile in natura.
La domanda di divisione è dunque improcedibile.
Con riferimento invece alla ripartizione delle spese di lite appare opportuno effettuare una breve ricostruzione del presente giudizio.
La sentenza n. 3325/2023 pubblicata in data 15/11/2023 accertava la sussistenza di una lesione della quota di legittima spettante all'odierno ricorrente e, in virtù di ciò, riconosceva in capo allo stesso un diritto di credito nei confronti del resistente nella misura di € 17.314,00.
A seguito della rimessione della causa sul ruolo si è giunti alla dichiarazione di improcedibilità della domanda in relazione alla vendita dell'immobile caduto in comunione in ragione della mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità che mina la continuità delle trascrizioni.
Le cause di un simile epilogo per la seconda fase del presente procedimento sono attribuibili formalmente all'incapienza del patrimonio di parte ricorrente, onerata di provvedere alla suddetta trascrizione, ma concretamente alla condotta assunta da parte convenuta.
Nello specifico quest'ultima, sebbene si sia dimostrata disponibile a pagare la quota a lei spettante dell'imposta per la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, ha posto in essere una condotta volta a paralizzare il procedimento nel momento in cui ha espresso un pieno rifiuto innanzi alla richiesta di anticipare la quota il cui pagamento spettava in capo a parte attrice contrario al principio di buona fede.
Difatti, come si evince dagli atti di causa, il giudice tutelare, avanti alla richiesta dell'amministratore di sostegno dell'attore di autorizzare il pagamento dei costi della trascrizione, analizzata la situazione patrimoniale del beneficiario, invitava l'amministratore a prendere contatti con il difensore di parte convenuta al fine di verificare la disponibilità di quest'ultima a farsi carico delle spese di trascrizione dell'accettazione di eredità che le sarebbero poi state restituite a scorporo all'esito della vendita del compendio ereditario.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il netto rifiuto espresso dinnanzi a tale richiesta, tenendo conto anche del fatto che parte convenuta era già stata riconosciuta debitrice nei confronti di parte ricorrente per la somma di € 17.314,00, a fronte della sentenza n. 3325/2023 pubblicata in data 15/11/2023 e passata in giudicato (in relazione alla quale il difensore di parte ricorrente ha anche richiesto – in data
30/10/2024 – ed ottenuto la relativa annotazione), non può che apparire come pretestuoso e volto unicamente ad impedire la vendita dell'immobile di cui ha finora liberamente goduto in quanto titolare di un diritto di abitazione oggetto di un legato disposto mediante testamento olografo dalla , madre di entrambe le parti del presente procedimento. Persona_2
Si rinviene dunque un rapporto causale tra la condotta assunta da parte convenuta e la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità potendosi ritenere quest'ultima diretta conseguenza del comportamento del in quanto, a fronte del debito già Controparte_2
riconosciuto e gravante in capo allo stesso, sarebbe corretto secondo parametri di buona fede
– vista la mancata autorizzazione alla spesa del giudice tutelare - pagare la somma di €
147,00, pari alla quota parte dell'imposta per la trascrizione dell'accettazione dell'eredità spettante in capo al fratello, permettendo in tal modo di procedere alla vendita giudiziale dell'immobile in comunione.
Parte convenuta fronte di tale richiesta eccepisce altresì come il difetto della continuità delle trascrizioni vizi a monte l'intera domanda divisoria rendendo di fatto ineseguibile la sentenza n. 3325/2023 pubblicata in data 15/11/2023 per difetto di procedibilità.
Simile eccezione è tuttavia priva di fondamento dal momento che la sentenza in questione non si esprime sulla domanda di divisione ereditaria avente ad oggetto l'immobile caduto in successione – domanda in relazione alla quale il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo – limitandosi piuttosto ad accertare l'esistenza di una lesione della quota di legittima in capo a parte attrice, a dichiarare, conseguentemente, l'esistenza di un diritto di credito in capo alla stessa e a rigettare, da ultimo, la domanda di indennizzo avente ad oggetto l'occupazione dell'immobile, formulata da parte ricorrente, posta la titolarità del diritto di abitazione in capo al . Controparte_2
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Alla luce di quanto sopra appare dunque opportuno onerare del pagamento delle spese di lite, con riferimento all'intero procedimento, parte convenuta. Difatti, con riferimento alla prima fase del procedimento, conclusasi con la sentenza n. 3325/2023 pubblicata in data
15/11/2023, le spese del giudizio seguono la soccombenza. Con riferimento invece alla seconda fase del procedimento si ritiene opportuno adottare il principio di causalità e porre le spese di lite a carico di parte resistente, avendo reso di fatto quest'ultima, con la propria condotta, improcedibile la domanda di divisione.
Da ultimo, da quanto risulta agli atti entrambe le parti sono state ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
A tal proposito è bene rilevare che in capo a parte convenuta ha posto in essere un comportamento in malafede e colpa grave. Infatti pur formalmente non opponendosi alla domanda divisoria ha di fatto paralizzato la prosecuzione del giudizio. Il canone solidaristico della buona fede impone alle parti di salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio, evitando condotte emulative o abusive.
La violazione del dovere della parte di comportarsi in giudizio con lealtà si rinviene in quella condotta volta a ritardare o intralciare il regolare svolgimento del processo stante, ancora una volta, il rifiuto espresso avanti la richiesta di anticipare la quota dell'imposta per la trascrizione dell'accettazione dell'eredità spettante in capo a parte attrice pur nella consapevolezza che la somma in questione sarebbe stata restituita a scorporo all'esito della vendita del compendio ereditario.
Nella condotta assunta da parte convenuta è tuttavia riscontrabile anche un agire in mala fede, che consiste nella consapevolezza della parte di agire slealmente in quanto il contegno posto in essere è chiaramente riconducibile alla volontà di paralizzare il procedimento al fine di evitare la vendita dell'immobile in comunione di cui ha finora liberamente goduto in quanto titolare di un diritto di abitazione gravante sullo stesso.
Rientrando dunque tra le facoltà del Giudice la revoca, prevista all'art. 136 D.lgs. n.
115/2002, del provvedimento di ammissione nel caso in cui risulti l'insussistenza dei
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
presupposti per l'ammissione ovvero nel caso in cui l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e avendo chiarito come nel comportamento posto in essere da parte resistente sia ravvisabile una condotta improntata a mala fede, si procederà, con separato decreto, alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato in capo al in virtù delle motivazioni sopra esposte Controparte_2
CONDANNA ALLE SPESE.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano poste a carico del convenuto, e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore del ricorrente in complessivi € 6.164,00, per onorari di avvocato, di cui €
851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico del resistente e ne ordina la rifusione in favore dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Persona_1 Controparte_2
1. Dichiara improcedibile la domanda di divisione proposta da Per_1
contro per le motivazioni esposte in parte
[...] Controparte_2
narrativa;
2. Condanna a rifondere ad Controparte_2 Per_1
, e per egli all'erario, le spese di lite che quantifica in complessivi €
[...]
6.164,00, oltre a esborsi documentati, spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Pone le spese ed onorari delle C.T.U. già liquidati in atti, definitivamente a carico del convenuto, rifondendo la parte già eventualmente anticipate dall'erario;
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Relatore
Dott. Massimiliano Sturiale
La Presidente Dott.ssa Barbara Fabbrini
8
Dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice nella causa iscritta a n. r.g. 8772/2021
PROMOSSA DA:
in qualità di amministratore di sostegno del Sig. Controparte_1
, nato a [...] il [...], c.f. , Persona_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.to MOSSUTO
GUGLIELMO dal quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] , c.f. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA CERNAIA 20 50129 C.F._2
FIRENZE presso lo studio dell'avv.to RADDI STEFANO dal quale è rappresentato e difeso;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima all'esito della camera di consiglio del 19/11/2025 ha pronunciato, ha reso la seguente
SENTENZA avente per OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Richiamando in fatto e in diritto la sentenza n. 3325/2023 pubblicata in data
15/11/2023 che qui si intende riportata, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di procedere alla vendita “senza incanto” dell'immobile – identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Firenze al foglio n. 54, particella n. 335, sub. 3, cat. A/3, classe 3, consistenza 6 vani, rendita €. 898,64 – caduto in comunione ereditaria tra parte ricorrente e parte resistente al momento del decesso della madre di entrambe le parti del presente Persona_2
procedimento. Per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 – 590 – 591 bis c.p.c. veniva delegato il Notaio
[...]
Per_3
Il professionista delegato rilevava, mediante deposito dell'1/07/2024 e a seguito di esame dei registri immobiliari, la mancanza della continuità delle trascrizioni in quanto non risultava effettuata la trascrizione dell'accettazione dell'eredità della defunta. Rilevava altresì la mancanza della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di divisione e la necessità, al fine di poter procedere alla pubblicazione di un avviso di vendita e della conformità o meno dell'immobile dal punto di vista urbanistico e – eventualmente – dei costi necessari per la regolarizzazione, di un'integrazione della perizia depositata dal C.T.U. Arch.
Controparte_3
Il Giudice all'udienza del 6/09/2024 onerava parte attrice di procedere alla trascrizione mancante entro il termine stabilito e autorizzava il C.T.U. a procedere con l'accatastamento e la verifica di eventuali difformità.
All'udienza del 3/04/2025 il difensore di parte ricorrente faceva presenti le difficoltà economiche del proprio assistito alla luce delle quali, al fine di poter procedere al pagamento dell'imposta per la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, si rendeva necessaria autorizzazione del giudice tutelare. Il Giudice concedeva termine per procedere.
Mediante la deliberazione, assunta in data 2/05/2025 e depositata dal difensore di parte ricorrente in data 9/06/2025, il giudice tutelare invitava l'amministratore di sostegno di parte ricorrente a prendere contatti con il difensore di parte resistente al fine di verificare la
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disponibilità di quest'ultima a farsi carico delle spese di trascrizione dell'accettazione di eredità da restituire a scorporo all'esito della vendita del compendio ereditario, ma all'udienza tenuta in data 10/06/2025 parte resistente manifestava la propria indisponibilità a provvedere in tal senso.
Il Giudice, all'udienza tenuta in data 7/10/2025, assegnava termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica rimettendo, all'esito, la causa al collegio per la decisione.
Parte resistente eccepiva l'improcedibilità della domanda di divisione in ragione dell'assenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte del ricorrente. Simile mancanza veniva rilevata anche dal professionista delegato alla vendita, Notaio
[...]
che ravvisava, mediante i depositi del 1/07/2024 e del 7/03/2025, la necessità di Per_3
sanare la continuità delle trascrizioni al fine di poter procedere alla pubblicità.
Si rileva in proposito che, secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 2648 c.c.,
l'accettazione di eredità che importi l'acquisto dei diritti di cui all'art. 2643 n. 1-2-4 c.c. è atto soggetto a trascrizione e che proprio all'art. 2643 n.1 c.c. si fa riferimento all'acquisto del diritto di proprietà di beni immobili.
Dalla mancata trascrizione di cui all'art. 2648 c.c. consegue l'impossibilità, per eventuali trascrizioni successive, di produrre effetti, come disposto ai sensi dell'art. 2650 c.c., venendosi a creare così un'interruzione nella continuità delle trascrizioni che, nel caso di specie, impedisce di procedere alla vendita dell'immobile in comunione tra le parti del presente procedimento.
Difatti, da un lato la trascrizione dell'accettazione dell'eredità è l'unico atto idoneo a provare l'intervenuta acquisizione del bene ereditario nel patrimonio degli eredi e, dall'altro, la necessità di assicurare la continuità delle trascrizioni è funzionale all'esigenza di assicurare la stabilità dell'acquisto in caso di vendita giudiziale.
Non essendo stata raggiunta, con riferimento al caso in esame, la continuità delle trascrizioni, il presente procedimento non può proseguire in quanto mancante un
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adempimento necessario per procedere alla divisione essendo il compendio indivisibile in natura.
La domanda di divisione è dunque improcedibile.
Con riferimento invece alla ripartizione delle spese di lite appare opportuno effettuare una breve ricostruzione del presente giudizio.
La sentenza n. 3325/2023 pubblicata in data 15/11/2023 accertava la sussistenza di una lesione della quota di legittima spettante all'odierno ricorrente e, in virtù di ciò, riconosceva in capo allo stesso un diritto di credito nei confronti del resistente nella misura di € 17.314,00.
A seguito della rimessione della causa sul ruolo si è giunti alla dichiarazione di improcedibilità della domanda in relazione alla vendita dell'immobile caduto in comunione in ragione della mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità che mina la continuità delle trascrizioni.
Le cause di un simile epilogo per la seconda fase del presente procedimento sono attribuibili formalmente all'incapienza del patrimonio di parte ricorrente, onerata di provvedere alla suddetta trascrizione, ma concretamente alla condotta assunta da parte convenuta.
Nello specifico quest'ultima, sebbene si sia dimostrata disponibile a pagare la quota a lei spettante dell'imposta per la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, ha posto in essere una condotta volta a paralizzare il procedimento nel momento in cui ha espresso un pieno rifiuto innanzi alla richiesta di anticipare la quota il cui pagamento spettava in capo a parte attrice contrario al principio di buona fede.
Difatti, come si evince dagli atti di causa, il giudice tutelare, avanti alla richiesta dell'amministratore di sostegno dell'attore di autorizzare il pagamento dei costi della trascrizione, analizzata la situazione patrimoniale del beneficiario, invitava l'amministratore a prendere contatti con il difensore di parte convenuta al fine di verificare la disponibilità di quest'ultima a farsi carico delle spese di trascrizione dell'accettazione di eredità che le sarebbero poi state restituite a scorporo all'esito della vendita del compendio ereditario.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il netto rifiuto espresso dinnanzi a tale richiesta, tenendo conto anche del fatto che parte convenuta era già stata riconosciuta debitrice nei confronti di parte ricorrente per la somma di € 17.314,00, a fronte della sentenza n. 3325/2023 pubblicata in data 15/11/2023 e passata in giudicato (in relazione alla quale il difensore di parte ricorrente ha anche richiesto – in data
30/10/2024 – ed ottenuto la relativa annotazione), non può che apparire come pretestuoso e volto unicamente ad impedire la vendita dell'immobile di cui ha finora liberamente goduto in quanto titolare di un diritto di abitazione oggetto di un legato disposto mediante testamento olografo dalla , madre di entrambe le parti del presente procedimento. Persona_2
Si rinviene dunque un rapporto causale tra la condotta assunta da parte convenuta e la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità potendosi ritenere quest'ultima diretta conseguenza del comportamento del in quanto, a fronte del debito già Controparte_2
riconosciuto e gravante in capo allo stesso, sarebbe corretto secondo parametri di buona fede
– vista la mancata autorizzazione alla spesa del giudice tutelare - pagare la somma di €
147,00, pari alla quota parte dell'imposta per la trascrizione dell'accettazione dell'eredità spettante in capo al fratello, permettendo in tal modo di procedere alla vendita giudiziale dell'immobile in comunione.
Parte convenuta fronte di tale richiesta eccepisce altresì come il difetto della continuità delle trascrizioni vizi a monte l'intera domanda divisoria rendendo di fatto ineseguibile la sentenza n. 3325/2023 pubblicata in data 15/11/2023 per difetto di procedibilità.
Simile eccezione è tuttavia priva di fondamento dal momento che la sentenza in questione non si esprime sulla domanda di divisione ereditaria avente ad oggetto l'immobile caduto in successione – domanda in relazione alla quale il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo – limitandosi piuttosto ad accertare l'esistenza di una lesione della quota di legittima in capo a parte attrice, a dichiarare, conseguentemente, l'esistenza di un diritto di credito in capo alla stessa e a rigettare, da ultimo, la domanda di indennizzo avente ad oggetto l'occupazione dell'immobile, formulata da parte ricorrente, posta la titolarità del diritto di abitazione in capo al . Controparte_2
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Alla luce di quanto sopra appare dunque opportuno onerare del pagamento delle spese di lite, con riferimento all'intero procedimento, parte convenuta. Difatti, con riferimento alla prima fase del procedimento, conclusasi con la sentenza n. 3325/2023 pubblicata in data
15/11/2023, le spese del giudizio seguono la soccombenza. Con riferimento invece alla seconda fase del procedimento si ritiene opportuno adottare il principio di causalità e porre le spese di lite a carico di parte resistente, avendo reso di fatto quest'ultima, con la propria condotta, improcedibile la domanda di divisione.
Da ultimo, da quanto risulta agli atti entrambe le parti sono state ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
A tal proposito è bene rilevare che in capo a parte convenuta ha posto in essere un comportamento in malafede e colpa grave. Infatti pur formalmente non opponendosi alla domanda divisoria ha di fatto paralizzato la prosecuzione del giudizio. Il canone solidaristico della buona fede impone alle parti di salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio, evitando condotte emulative o abusive.
La violazione del dovere della parte di comportarsi in giudizio con lealtà si rinviene in quella condotta volta a ritardare o intralciare il regolare svolgimento del processo stante, ancora una volta, il rifiuto espresso avanti la richiesta di anticipare la quota dell'imposta per la trascrizione dell'accettazione dell'eredità spettante in capo a parte attrice pur nella consapevolezza che la somma in questione sarebbe stata restituita a scorporo all'esito della vendita del compendio ereditario.
Nella condotta assunta da parte convenuta è tuttavia riscontrabile anche un agire in mala fede, che consiste nella consapevolezza della parte di agire slealmente in quanto il contegno posto in essere è chiaramente riconducibile alla volontà di paralizzare il procedimento al fine di evitare la vendita dell'immobile in comunione di cui ha finora liberamente goduto in quanto titolare di un diritto di abitazione gravante sullo stesso.
Rientrando dunque tra le facoltà del Giudice la revoca, prevista all'art. 136 D.lgs. n.
115/2002, del provvedimento di ammissione nel caso in cui risulti l'insussistenza dei
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presupposti per l'ammissione ovvero nel caso in cui l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e avendo chiarito come nel comportamento posto in essere da parte resistente sia ravvisabile una condotta improntata a mala fede, si procederà, con separato decreto, alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato in capo al in virtù delle motivazioni sopra esposte Controparte_2
CONDANNA ALLE SPESE.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano poste a carico del convenuto, e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore del ricorrente in complessivi € 6.164,00, per onorari di avvocato, di cui €
851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico del resistente e ne ordina la rifusione in favore dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Persona_1 Controparte_2
1. Dichiara improcedibile la domanda di divisione proposta da Per_1
contro per le motivazioni esposte in parte
[...] Controparte_2
narrativa;
2. Condanna a rifondere ad Controparte_2 Per_1
, e per egli all'erario, le spese di lite che quantifica in complessivi €
[...]
6.164,00, oltre a esborsi documentati, spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Pone le spese ed onorari delle C.T.U. già liquidati in atti, definitivamente a carico del convenuto, rifondendo la parte già eventualmente anticipate dall'erario;
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Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Relatore
Dott. Massimiliano Sturiale
La Presidente Dott.ssa Barbara Fabbrini
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