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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO CE, OR
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 455/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3386/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDM17000131 TASSE AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1657/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, con atto notificato ad AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, propone appello avverso la sentenza n. 3386/2023, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria in data
27/04/2023, depositata il 20/06/2023.
Con la sentenza impugnata era stato rigettato, con compensazione delle spese, il ricorso proposto avverso avviso di accertamento n. TDM17000131, notificato in data 04.09.2021, con cui l'Agenzia delle Entrate di
Reggio Calabria aveva accertato il mancato pagamento dell'addizionale erariale Tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2017 per un importo pari ad € 4.167,99 comprensivo di interessi e sanzioni relativamente all'autovettura Alfa Romeo targata Targa_1
La Corte di primo grado rigettava l'eccezione di difetto di competenza dell'Agenzia delle Entrate di Reggio
Calabria per avere la stessa dato prova che il contribuente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi la residenza anagrafica in Reggio Calabria, rilevava che il ricorso era infondato anche nel merito non avendo il ricorrente dimostrato di avere rispettato i presupposti per beneficiare dell'esenzione, con riferimento all'annotazione tempestiva sulla carta di circolazione del certificato di rilevanza storica.
Con atto di appello la parte deduce che l'atto di accertamento sarebbe nullo in quanto emesso da Ufficio territorialmente incompetente in quanto, come risultante dal certificato di residenza storico, il domicilio fiscale del contribuente risulterebbe essere a Milano.
In proposito assume che l'indicazione della residenza anagrafica in Reggio Calabria sarebbe stata conseguenza di un errore dell'intermediario che ha inviato la dichiarazione.
Nel merito parte appellante sostiene che l'obbligo di annotazione sulla carta di circolazione ai fini dell'esonero dalla tassa automobilistica e dal superbollo è entrata in vigore dal' 01.01.2022, mentre l'iscrizione dell'autovettura al registro era avvenuta nel 2015, e comunque assume rilevanza solo nel caso in cui il soggetto che ha avuto rilasciato il certificato di rilevanza storica abbia poi ceduto il mezzo al solo fine di far mantenere l'esenzione al successivo proprietario.
Costituita Agenzia delle Entrate conclude per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza dell'ufficio, questa Corte rileva dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017 che parte ricorrente ha dichiarato la propria residenza anagrafica in
Indirizzo_1 di Reggio Calabria, che corrisponde al proprio domicilio fiscale e radica la competenza territoriale presso l'ufficio di Reggio Calabria.
Nel merito, va osservato che gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nel registro Automotoclub
Storico Italiano, costruiti da oltre trent' anni, sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa, a condizione che il relativo certificato di rilevanza storica venga annotato sulla carta di circolazione. Pertanto si deve condividere la sentenza di primo grado che ha escluso il beneficio una volta appurata la mancata annotazione del certificato di rilevanza storica sulla carta di circolazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 700,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, condannado l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da motivazione. Reggio
Calabria, 3 novembre 2025 Il Presidente Concettina Epifanio
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO CE, OR
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 455/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3386/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDM17000131 TASSE AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1657/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, con atto notificato ad AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, propone appello avverso la sentenza n. 3386/2023, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria in data
27/04/2023, depositata il 20/06/2023.
Con la sentenza impugnata era stato rigettato, con compensazione delle spese, il ricorso proposto avverso avviso di accertamento n. TDM17000131, notificato in data 04.09.2021, con cui l'Agenzia delle Entrate di
Reggio Calabria aveva accertato il mancato pagamento dell'addizionale erariale Tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2017 per un importo pari ad € 4.167,99 comprensivo di interessi e sanzioni relativamente all'autovettura Alfa Romeo targata Targa_1
La Corte di primo grado rigettava l'eccezione di difetto di competenza dell'Agenzia delle Entrate di Reggio
Calabria per avere la stessa dato prova che il contribuente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi la residenza anagrafica in Reggio Calabria, rilevava che il ricorso era infondato anche nel merito non avendo il ricorrente dimostrato di avere rispettato i presupposti per beneficiare dell'esenzione, con riferimento all'annotazione tempestiva sulla carta di circolazione del certificato di rilevanza storica.
Con atto di appello la parte deduce che l'atto di accertamento sarebbe nullo in quanto emesso da Ufficio territorialmente incompetente in quanto, come risultante dal certificato di residenza storico, il domicilio fiscale del contribuente risulterebbe essere a Milano.
In proposito assume che l'indicazione della residenza anagrafica in Reggio Calabria sarebbe stata conseguenza di un errore dell'intermediario che ha inviato la dichiarazione.
Nel merito parte appellante sostiene che l'obbligo di annotazione sulla carta di circolazione ai fini dell'esonero dalla tassa automobilistica e dal superbollo è entrata in vigore dal' 01.01.2022, mentre l'iscrizione dell'autovettura al registro era avvenuta nel 2015, e comunque assume rilevanza solo nel caso in cui il soggetto che ha avuto rilasciato il certificato di rilevanza storica abbia poi ceduto il mezzo al solo fine di far mantenere l'esenzione al successivo proprietario.
Costituita Agenzia delle Entrate conclude per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza dell'ufficio, questa Corte rileva dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017 che parte ricorrente ha dichiarato la propria residenza anagrafica in
Indirizzo_1 di Reggio Calabria, che corrisponde al proprio domicilio fiscale e radica la competenza territoriale presso l'ufficio di Reggio Calabria.
Nel merito, va osservato che gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nel registro Automotoclub
Storico Italiano, costruiti da oltre trent' anni, sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa, a condizione che il relativo certificato di rilevanza storica venga annotato sulla carta di circolazione. Pertanto si deve condividere la sentenza di primo grado che ha escluso il beneficio una volta appurata la mancata annotazione del certificato di rilevanza storica sulla carta di circolazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 700,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, condannado l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da motivazione. Reggio
Calabria, 3 novembre 2025 Il Presidente Concettina Epifanio