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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 25.2.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 988 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ) nato Roma, il 20.12.1975, residente in Parte_1 C.F._1
Manziana (RM), Via Allumiere, 49, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea de Cadilhac
(c. f. ), domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Francesco C.F._2
Grimaldi, 47
RICORRENTE
E
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 Controparte_1
00144 Roma (RM), (in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIA RUPERTO in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37590 del 23/01/2023 ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Via Cesare Beccaria, 29 00196 ROMA presso l'Avvocatura dell' CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.5.2023 il ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo di
- Accertare il diritto del ricorrente alla percezione dell'Indennità di accompagnamento ex Art
1, L. 18/1980, dal 1.12.2021 ad oggi.
1 - Dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito per
CP_ la somma di € 6.280,78, comunicato con nota del 18.3.2022 anche alla luce della uccessiva nota dell' de 5.4.2022 con conseguente condanna dell' alla restituzione CP_1 CP_1
delle trattenute effettuate.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
-L'istante è titolare di Indennità di accompagnamento ex Art. 1, L. 18/1980, con decorrenza
1.7.2007.
- In data 10.12.2020 l'istante inviava il modello ICRIC indicando erroneamente le date di ricovero in strutture pubbliche dal 30.8.2019 al 1.9.2020 (un anno e 3 giorni) (in luogo delle corrette date dal 30.8.2019 al 1.9.2019 (n. 3 giorni) come risultanti dalla cartella clinica del detto ricovero
- che accortosi dell'errore l'istante provvedeva a presentare un'istanza di ricalcolo
- che dal 1.12.2021 l' ha iniziato ad operare delle trattenute di € 232,62 dalla CP_1 prestazione dell'istante.
- che le trattenute mensili perduravano alla data di deposito del ricorso.
- che con nota del 18.3.2022 l' comunicava al ricorrente la formazione di un DEBITO a CP_1
suo carico di € 6.280,78 per la seguente motivazione: “È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante. CP_
- che con nota del 5.4.2022 l' comunicava il ricalcolo della suddetta prestazione a decorrere dal 1.1.2019, a causa di: “variazioni periodi di ricovero in struttura pubblica e/o periodi di permanenza all'estero e/o periodi di irreperibilità. ”e Contestualmente comunicava la formazione di un CREDITO in favore dell'istante di € 6.283,98 fino 30.4.2022
- che le trattenute sono illegittime perché la somma percepita dal ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento non è indebita e comunque è irripetibile perché non ricevuta con dolo.
Si è costituita l deducendo “l'indebito per cui è causa risulta estinto per intervenuto CP_1
pagamento. Si allega- a tale proposito- l'estratto da cui si ricava non solo la circostanza dedotta, ma altresì la sussistenza di un conguaglio arretrati che a breve verrà rimborsato. si chiede al giudice, all'esito della verifica, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite”. L'istituto ha anche chiesto “di
CP_ disporre un breve rinvio allo scopo di consentire all' il deposito dell'ulteriore documentazione comprovante l'avvenuta restituzione delle somme indicate nell'estratto”.
2 Nonostante la concessione di due rinvii e l'espressa richiesta di chiarimenti da parte del giudice l' non ha mai depositato note di udienza, né documentazione utile a precisare la CP_1
propria posizione.
Nelle note depositate il 17.2.2025 il ricorrente ha dedotto che la somma di € 6.280,78, indebitamente trattenuta non è stata riaccreditata al ricorrente.
Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di seguito indicati.
La domanda volta all'accertamento del diritto attuale a percepire l'indennità di accompagnamento ex art 1 l 18/1980 non può essere accolta non avendo il ricorrente, neanche dedotto, di essere in possesso dei requisiti sanitari che costituiscono il presupposto per l'accertamento giudiziale del diritto. In mancanza di allegazione non può operare il principio di non contestazione di cui all'art 115 c.p.c.
Quanto alla domanda di accertamento negativo della natura indebita della somma di €
6.280,78 percepita a titolo di indennità di accompagnamento e della conseguente illegittimità delle trattenute operate da , la stessa è fondata e può trovare accoglimento. CP_1
In primo luogo, si rileva che non può essere dichiarata cessata la materia del contendere perché l' ha continuato ad effettuare le trattenute durante il giudizio e, ad oggi, non ha CP_1
ancora restituito la somma oggetto di causa.
CP_ Nel merito l' con la nota del 5.4.2022 e con la costituzione in giudizio ha, di fatto, riconosciuto il carattere non indebito della corresponsione della somma di € 6.283,98 a titolo di indennità di accompagnamento.
Le deduzioni dell' devono, infatti, essere interpretate alla luce delle allegazioni CP_1
contenute del ricorso e degli elementi probatori raccolti nel giudizio.
Il ricorrente ha allegato di aver erroneamente comunicato di essere stato ricoverato un anno e tre giorni in case di cura, circostanza che esclude il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art 1, ultimo comma, l 18/1980, nell'anno 2019-20 e di aver poi successivamente rettificato tale comunicazione, precisando all' che il ricovero era CP_1
durato solo tre giorni nell'anno 2019.
L' , che in conseguenza della prima erronea indicazione circa la degenza ospedaliera con CP_1
la nota del 18.3.2022 aveva comunicato al ricorrente un debito a suo carico di € 6.280,78, in data 5 aprile 2022, deve presumersi avendo preso atto della corretta indicazione da parte del beneficiario della prestazione, è tornata sui passi riconoscendo al ricorrente un credito pari al debito indicato in precedenza.
In realtà dall'esame delle note dell' si registra un credito di € 6.280,78 a fronte di un CP_1
debito a cario del ricorrente e un credito a suo favore di € 6 283,98.
3 In assenza di contestazioni da parte dell' della prospettazione di parte ricorrente e in CP_1
mancanza degli specifichi chiarimenti alla stessa richiesti dal giudice, deve ritenersi che le somme riconosciute a debito e a credito del ricorrente siano riconducibili al medesimo titolo, ovvero all'erronea considerazione del presupposto del ricovero sanitario prolungato, idoneo ad escludere il beneficio per parte dell'anno 2019 e dell'anno 2020.
La somma di € 6.280,78 non è stata pertanto indebitamente percepita dal ricorrente e pertanto l non aveva diritto a recuperarla mediante trattenuta, con conseguente necessitò di CP_1
condannare l'ente alla restituzione
La stessa resistente, ha peraltro, dato atto che intendeva restituire tali somme con un conguaglio arretrati, ad oggi tuttavia non versati.
L'accoglimento di una sola delle due domande proposte dal ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
RIGETTA la domanda relativa all'accertamento dei requisiti per la percezione dell0'indennità di accompagnamento ex art 1 l 18/1980.
DICHIARA che la somma di € 6.280,78 di cui alla nota del 18.3.2022è stata CP_1
legittimamente percepita dal ricorrente e non ha natura indebita.
CO l a versare a restituire al ricorrente la somma di € 6.280,78 . CP_1
SPESE compensate
Civitavecchia li 25.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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