Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02965/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04235/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4235 del 2025, proposto da
TI CI, Associazione Professionale a Carattere Sindacale Tra Militari (Apcsm) Si.Na.M, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Taffuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento
del provvedimento di rientro immediato dalla sede di Castellammare di stabia alla sede di SO allo scadere dell'assegnazione provvisoria ex art. 42-bis, D. Lgs. n. 151/2001,
nonché ogni atto conseguenziale o prodromico, ovvero connesso o confermativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa VI LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1 - Risulta dagli atti di causa che:
- a febbraio 2019 il ricorrente CI TI, in servizio alla Capitaneria di Porto di Salerno dal 2004, ha fatto istanza di assegnazione temporanea a Salerno ai sensi dell'articolo 42 bis d.lgs. n. 151/00; l'Amministrazione ha respinto tale istanza dando conto della circostanza che il beneficio non poteva essere riconosciuto con riferimento a quella che era già la sede di servizio del dipendente;
- in data 10 giugno 2019 il ricorrente è stato trasferito d’autorità a SO;
- nel luglio 2019 il CI ha formulato nuova istanza ai sensi dell'articolo 42 bis cit. accolta con provvedimento in data 7 agosto 2019 che ne ha disposto l'assegnazione temporanea per mesi 36 a Castellammare di Stabia con la precisazione che “in caso di revoca o decadenza del beneficio .. l’ordine di trasferimento d’autorità per la sede di SO … che è da intendersi confermato ma sospeso, riprenderà efficacia .. ”;
- il beneficio ex art. 42 bis è stato prorogato di ulteriori 36 mesi stante la nascita di un secondo figlio con provvedimento del 6 luglio 2022;
- con decreto n. 2/2025 del 10/4/2025 il Segretario Generale Nazionale del Sindacato Nazionale AR (APCSM) ha ratificato la nomina del CI a componente del Consiglio Direttivo Regionale della Campania (con mandato a scadere il 13/1/2028), nonché quale Responsabile del Dipartimento Compartimentale e Sicurezza del Lavoro e dei Lavoratori per la Sicurezza Militare del Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia, precisando che “ tutti i militari eletti ..assumono il ruolo e la denominazione di dirigenti sindacali con funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello regionale (areale) ”.
1.1 - Decorsi i prescritti 36 mesi, con nota in data 11/7/2025 il Capo Reparto Impiego Sottufficiali e Graduati ha comunicato “ alla data del 11/8/2025 riprendono efficacia le disposizioni di cui al TLDP in prosecuzione A), con il quale questo comando generale ha disposto l’impiego del 2° C° Aiutante NP CI TI presso la sede di SO con provvedimento d’Autorità, sospese in ragione dell’avvenuta attivazione del beneficio della temporanea assegnazione ex art. 42 bis .. ”.
1.2 - Avverso tale provvedimento di rientro alla sede di SO è insorto il CI unitamente all’Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM), deducendo – in estrema sintesi - la violazione dell’art. 1479 bis comma 1 lettera d) ed e) e art. 1477 ter commi 1 e 3 del C.O.M.
2 - Ha resistito all'impugnativa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendone il rigetto, non senza eccepire in via preliminare:
- l'incompetenza territoriale dell’adito TAR in favore del Tar Veneto essendo il ricorrente formalmente incardinato presso la sede di SO;
- l'inammissibilità dell'impugnativa, essendo stato già dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente al TAR Salerno avverso il trasferimento di autorità a SO, di cui l'atto impugnato costituisce mera attuazione.
3 - L'istanza cautelare, accolta dalla Sezione con ordinanza n. 2070/25, è stata poi respinta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4091/25.
4 - Con ordinanza 4525 del 2025 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per revocazione proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza numero 4091/2025.
5 - Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026 il ricorso è transitato in decisione.
6 - In limine litis , va confermato quanto già statuito dalla Sezione in merito alla sussistenza della competenza territoriale dell’adita A.G. nella ordinanza n. 2070/25, qui da intendersi richiamata sul punto.
7 - Va parimenti respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame siccome (nella prospettazione del Ministero) proposto avverso un atto meramente attuativo del provvedimento prot. U.0077876 del 10.06.2019, con il quale il Comando Generale Capitaneria di Porto aveva disposto il trasferimento del ricorrente dalla sede di Salerno a quella di SO, atto divenuto inoppugnabile giusta sentenza di improcedibilità n. 2841/2022 emessa dal Tar Campania – Salerno.
Ed invero, ai fini dell’interesse a ricorrere, non può obliterarsi che la posizione giuridica fatta valere nella presente sede è del tutto diversa da quella azionata nel precedente giudizio, essendo medio tempore intervenuto l’acquisto della qualifica di dirigente sindacale, in ragione della quale il CI aspira a non allontanarsi dall’attuale (nuova, ma precaria) sede di servizio.
In argomento, si rimarca che affinché il giudicato di cui alla sentenza n. 2841/2022 potesse spiegare effetti preclusivi rispetto all’azione intentata, la situazione di fatto e di diritto ivi considerata avrebbe dovuto rimanere immutata; per contro, al momento dell’instaurazione del presente giudizio, il ricorrente CI aveva da poco conseguito la nomina a membro del Consiglio Direttivo Regionale della Campania Si.NA.M, in base alla quale aspira ad un ulteriore differimento degli effetti del trasferimento disposto nel 2019 e – di fatto - mai attuato (per effetto del reiterato riconoscimento del beneficio di cui all’art. 42 bis cit. con assegnazione provvisoria a Castellammare di Stabia). Tali nuove circostanze legittimano, dunque, una nuova domanda giudiziale volta a paralizzare – ad altro titolo - gli effetti del già disposto trasferimento.
8 – Nel merito, il ricorso è infondato.
8.1 - Per quanto di rilievo ai fini del decidere, l’art. 1477 ter COM dispone:
“3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata”.
Il successivo art. 1479 bis statuisce: “1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell’articolo 1478: …
b) non possono essere trasferiti a un’altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell’incarico ricoperto al momento dell’elezione, se non previa intesa con l’APCSM alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l’avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;”.
8.2 - A quanto è dato comprendere dalla lettura del gravame (resa, per la verità, poco agevole dall’omessa specificazione dei motivi di ricorso imposta dall’art. 40 c.p.a. , in spregio ai principi di sinteticità e chiarezza sanciti dall’art. 3, comma 2, c.p.a.) parte ricorrente è dell’avviso che nel caso in esame, essendo il CI assegnato solo temporaneamente alla sede di Castellammare di Stabia ex art. 42 bis cit., non si applichi al suo mutamento di sede la garanzia sindacale della previa intesa con l’APCSM prevista dall’art. 1479 bis COM per i militari eletti che occupano una sede definitiva, ma che tuttavia il sistema imponga all’Amministrazione di bilanciare l’interesse del militare (e dell’associazione) all’esercizio della funzione sindacale con quello dell’Amministrazione al suo corretto funzionamento. In difetto, sarebbe dunque ravvisabile “ un eccesso di potere per condotta antisindacale ”.
Sarebbe altresì violato l’art. 1477 ter cit., dal momento che il mandato elettorale del militare verrebbe ad essere interrotto prima della sua naturale scadenza, assoggettandolo ad un trattamento deteriore rispetto a quello degli altri militari eletti.
8.3 - Il Collegio è dell’avviso che il ricorso non sia fondato.
Con riferimento a fattispecie analoga in cui parimenti il dipendente deduceva che il sopravvenuto incarico sindacale avrebbe imposto all’Amministrazione di bilanciare il suo interesse a permanere nella sede temporaneamente assegnata con quello organizzativo dell’Amministrazione, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano, in sede di esegesi dell’istituto dell’assegnazione provvisoria ex art. 42 bis cit., ha condivisibilmente osservato che “ il rientro del militare al termine del triennio di cui all’art. 42-bis, del d.lgs. n. 151/2001, è un effetto automatico ex lege, che non richiede alcuna nuova attività amministrativa, né l’adozione di un formale “ordine di rientro”.
23.11. Tale rientro, più correttamente definibile come adempimento dell’obbligo di servizio presso la sede di appartenenza ripristinato automaticamente per effetto della cessazione della sospensione dell’obbligo di servizio presso la sede originaria (-OMISSIS-) in favore del servizio presso la sede temporanea (-OMISSIS-), non sottende un atto amministrativo, consistendo piuttosto in una semplice presa d’atto dell’intervenuta scadenza naturale del temporaneo provvedimento di assegnazione per l’assistenza al figlio minore di età non superiore agli anni tre. Consistendo il rientro nel mero comportamento individuale di adempimento a un dovere di servizio previsto dallo status di militare regolato dal diritto pubblico, esso non corrisponde in alcun modo all’esercizio di un’attività amministrativa.
23.12. Ne consegue che non può essere ricondotto al concetto di formale “provvedimento di trasferimento” ai sensi dell’art. 1479-bis, primo comma, lett. b) citato.
23.13. Una volta venuti meno i presupposti legati al beneficio riconosciuto dall’art. 42-bis citato, l’Amministrazione non può tenere in considerazione quelle situazioni intervenute “medio tempore”, atteso che non rientra nelle previsioni della normativa in esame la valutazione di tali esigenze, che devono, eventualmente, costituire oggetto di una separata domanda di trasferimento e di un separato procedimento.
23.14. In questo senso, la missiva dd. -OMISSIS- spedita dal -OMISSIS- “-OMISSIS- di -OMISSIS-” intitolata “Perdita di forza… termine beneficio di temporanea assegnazione ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. n. 151/2001”, è una semplice comunicazione e presa d’atto. Essa si limita a constatare che, alla data indicata, il ricorrente era stato perso di forza dal reggimento -OMISSIS- per fare rientro presso il -OMISSIS- di -OMISSIS- (BZ). Si tratta, dunque, di un atto privo di contenuto autoritativo, che non incide direttamente sulla situazione giuridica dell’interessato, né modifica suoi diritti o obblighi.
23.15. L’obbligo di rientro, infatti, discende direttamente dalla cessazione della temporanea assegnazione e sorge automaticamente, quale effetto del venir meno del beneficio previsto dall’art. 42-bis.
23.16. Di conseguenza, un’eventuale sospensione o limitazione di tale obbligo - derivante nel caso all’esame dalla sopravvenuta nomina del militare a dirigente sindacale - non può essere conseguita attraverso un’interpretazione estensiva della nozione di “trasferimento” ex art. 1479-bis, in quanto, nella fattispecie in esame, non si è di fronte a un provvedimento amministrativo, ma a un effetto legale automatico (obbligo di rendere la prestazione lavorativa presso la sede di appartenenza), che involge un mero comportamento individuale di adempimento a un dovere di servizio previsto dallo status di militare (il rientro), insorto in seguito alla scadenza naturale del temporaneo provvedimento di assegnazione (per raggiunto limite d’età del figlio), e che perciò si colloca al di fuori del perimetro dell’attività amministrativa ” – sent. n. 172/2025.
8.3.1 - Stabilito, quindi, che il “rientro” del militare nella sede di servizio al termine del triennio considerato costituisce un automatismo previsto ex lege e non è, per contro, frutto di una “scelta” dell’Amministrazione finalizzata alla tutela degli interessi di cui essa è portatrice, va escluso in radice il collegamento con l’esercizio di un potere discrezionale il quale - solo – imporrebbe la ponderazione di contrapposti interessi.
L’automatismo del “rientro”, inoltre, elide già in astratto il rischio di uno “sviamento di potere” con la finalità di ledere il diritto del militare all’espletamento delle funzioni correlate alla propria carica elettiva (in termini, Tar Emilia Romagna, sez. 1, sent. n. 381/25).
8.3.2 – Non va infine sottaciuto che un’applicazione in termini non estensivi delle garanzie riservate ai militari che svolgono incarichi sindacali “ risulta giustificata (anche in termini di coerenza) dall’opportuno bilanciamento della libertà di associazionismo sindacale, anche costituzionalmente garantita, con le peculiarità dell’ordinamento militare, che trovano parimenti un referente costituzionale nell’art. 52 Cost. e i cui principi organizzativi –consustanziali alla struttura del corpo e qualificanti in modo necessario il rapporto di impiego in tale comparto- si informano alla gerarchia, obbedienza, prontezza, coerenza interna e compattezza (in termini, Consiglio di Stato, Sez. II, 18.5.2020, n. 3165) ” - Tar Lazio, Roma, sez. 1 bis, sent. n. 16386/25.
9 - Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.
10 - La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RA LE, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere
VI LE, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| VI LE | MA RA LE |
IL SEGRETARIO