TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2965
TAR
Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
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Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1479 bis comma 1 lettera d) ed e) e art. 1477 ter commi 1 e 3 del C.O.M.

    Il rientro del militare al termine del periodo di assegnazione temporanea ex art. 42 bis è un effetto automatico previsto dalla legge, non un provvedimento amministrativo che richieda intesa sindacale ai sensi dell'art. 1479 bis COM. L'Amministrazione non può valutare situazioni intervenute medio tempore (come l'incarico sindacale) in questo contesto. L'applicazione non estensiva delle garanzie sindacali è giustificata dal bilanciamento con le peculiarità dell'ordinamento militare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2965
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2965
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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