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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. nr. 1949/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 1949/2025
promossa con ricorso da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
con l'avv. ALEXANDER SHUSTER
- ricorrente –
nei confronti del PUBBLICO MINISTERO
- interventore ex lege –
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 28.10.2025 sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente:
“insiste per l'accoglimento del ricorso”; e quindi: “ voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma
1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di nato in Parte_1
Stara Zagora, il 7 agosto 1990, di cittadinanza bulgara;
B. Per gli effetti, ordinare alle Amministrazioni pubbliche italiane di rettificare le generalità indicate negli atti inerenti alla ricorrente nel senso che riporti il sesso
«femminile» in luogo di «maschile», quale prenome « Per_1
in luogo di « e quale cognome « in luogo Pt_1 Parte_1
di « » provvedendo alle conferenti e susseguenti Pt_1
annotazioni;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale di anagrafe del Comune di
Montebelluna;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma
3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Con ogni più ampia riserva”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
persona di cittadinanza bulgara, priva Parte_1
di prole e non coniugata, residente a [...], ha
Pag. 2 di 10 adito l'intestato Tribunale proponendo domanda per la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e dell'articolo 31 D.lgs n. 150/2011, esponendo di essere persona di sesso biologico maschile che si riconosce nel genere femminile.
Poiché nel suo paese era da sempre discriminata, è venuta in Italia nel 2010 dove, nel 2014, iniziava un percorso che portava a certificare una disforia dell'identità di genere;
iniziava quindi una terapia ormonale raggiungendo un ottimo grado di femminilizzazione.
In ambito sociale, amicale, lavorativo, è ormai riconosciuta come persona di genere femminile;
rimanendo tuttavia il disagio derivante dall'incongruenza tra aspetto e sentire interiore (femminili) e dati contenuti nei propri documenti di identità.
La ricorrente ha chiesto pertanto che venga ordinato all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza
(Montebelluna)la riattribuzione di genere (rettificazione)
in ogni dato contenuto nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, con indicazione del sesso femminile e con il nome anziché ha chiesto che Per_1 Pt_1
venga modificato anche il cognome da a “ Per_2 Parte_1
***
Pag. 3 di 10 Ciò premesso, va innanzitutto considerato che parte ricorrente è cittadino bulgaro residente in Italia.
Il procedimento presenta pertanto elementi di estraneità
all'ordinamento giuridico italiano, che impongono la preliminare verifica in merito alla sussistenza della giurisdizione ed all'individuazione della legge sostanziale applicabile.
La giurisdizione italiana sussiste ai sensi dell'art. 3,
comma 2 della legge 218/1995 per il quale - per le materie non comprese nell'ambito di applicazione della Convenzione
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni (qual è quella in esame, concernente lo stato della persona) - la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. Ai
sensi dell'art. 31, 2° comma del D.Lgs. 150/2011, per le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso “è competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore”. Sulla scorta del criterio della residenza,
sussiste quindi la giurisdizione del giudice italiano essendo il ricorrente residente a [...].
Pag. 4 di 10 Quanto alla legge applicabile, posto che il diritto all'identità sessuale rientra tra i diritti della personalità, perché mira a realizzare fondamentali esigenze di carattere esistenziale della persona, trova applicazione l'art. 24 L. 218/1995: “l'esistenza e il contenuto dei
diritti della personalità sono regolati dalla legge
nazionale del soggetto”.
Nel nostro caso la legge applicabile è pertanto la legge bulgara.
Tuttavia la legge bulgara, per come ora costantemente interpretata dall'autorità giudiziaria bulgara, impedisce che persone transgender possano soddisfare tale diritto: si
è stabilito in sostanza che la legge non consente ai tribunali di autorizzare la modifica di dati del registro dello stato civile relativi a persona transgenger (si veda
Cassazione bulgara , sentenza nr 2/2020 del 20/2/2023).
Il Tribunale ritiene che la legge nazionale dello straniero che non consenta il mutamento di sesso sia contraria all'ordine pubblico interno, perché in contrasto con il fondamentale diritto all'identità di genere;
diritto della personalità che attiene ad esigenze di carattere essenziale della persona.
Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il diritto bulgaro quale legge nazionale del soggetto richiamata dall'art 24 della l 218/1995, bensì la lex fori.
Pag. 5 di 10 Ciò posto, sussistono tutti i presupposti perchè, in base alla legge italiana, debba essere accolta la domanda proposta dalla ricorrente.
In merito alla non obbligatorietà della preventiva esecuzione dell'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, si richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n. 221/15,
che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile
1982, n. 164, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3,
32, 117, primo comma, Cost., e 8 CEDU in quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali,
subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute. La Corte ha affermato che “tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale,
rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei
Pag. 6 di 10 diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale
esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità
attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione,
che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici,
comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.
Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire,
attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta,
quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla
Pag. 7 di 10 persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico,
in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi,
il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Nello stesso senso la pronuncia della Corte di Cassazione n
15138/2015: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge,
attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto,
ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Pag. 8 di 10 Nel caso in esame, parte ricorrente ha maturato da tempo la piena consapevolezza della propria condizione di transgender ed ha intrapreso un percorso di sostegno e supporto nonché di affermazione verso il genere femminile;
non solo con un adeguamento del proprio vestiario e con la richiesta di essere identificata con il suo nome di elezione;
ma anche ricorrendo a specialisti con i quali ha affrontato la tematica relativa alla propria identità di genere.
Dalla perizia allegata al ricorso e dalla documentazione successivamente depositata risulta che l'iter intrapreso è
frutto di una libera scelta, volta a superare la certificata disforia di genere;
e che la persona, grazie alla terapia ormonale, ha raggiunto già un “ottimo grado di femminilizzazione” (in particolare: doc. e doc. 4).
Dall'esame effettuato dal Giudice relatore in udienza, poi,
è emerso che parte ricorrente veste abiti e si presenta con tratti e caratteristiche marcatamente femminili;
appare lucida e determinata nella sua scelta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, visti gli artt. 1 e ss della legge 164/1982 e 31 D.Lgs n. 150/2011,
definitivamente pronunciando così provvede:
− dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di
(C.F. mediante Parte_1 C.F._1
Pag. 9 di 10 attribuzione del sesso femminile e del prenome “Kamelia in sostituzione di quello di “Krasimir”; e modifica del cognome “ ” in quello di “ ; Pt_1 Parte_1
− ordina la conseguente rettificazione presso i registri di stato civile del Comune di Montebelluna negli atti e documenti riguardanti (C.F. Parte_1
); C.F._1
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Dispone che in caso di diffusione della sentenza si ometta l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del
18/12/2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Susanna Menegazzi
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