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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/12/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.AN MA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1054 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. D'ALOISIO SILVIA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28, TRAPANI
-resistente-
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1
sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato, sussistendo in capo a le condizioni Parte_1
1 sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n.
18/80 e successive modifiche a decorrere da data successiva a quella della presentazione della domanda amministrativa.
Il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo a del requisito sanitario richiesto per il Parte_1
riconoscimento della provvidenza in esame, seppur soltanto a decorrere da 3 mesi prima delle operazioni peritali, alla luce della natura cronico degenerativa delle patologie.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la ricorrente è affetta, ha evidenziato che “sulla base della documentazione sanitaria posta in atti e dalle risultanze dell'attuale accertamento medico-legale, la Sig.ra , per Parte_1
la gravità delle affezioni morbose da cui è affetta, si ritiene che è invalida ultrasessantacinquenne con totale e permanente inabilità 100% e incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, possedendo i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere da 3 mesi prima delle attuali operazioni peritali, data la natura cronico degenerativa delle patologie da cui è affetta.”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto del fatto che il requisito sanitario è venuto in essere in corso di causa.
Le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' . CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
2 - Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_1
decreto
Trapani, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN MA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.AN MA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1054 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. D'ALOISIO SILVIA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28, TRAPANI
-resistente-
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1
sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato, sussistendo in capo a le condizioni Parte_1
1 sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n.
18/80 e successive modifiche a decorrere da data successiva a quella della presentazione della domanda amministrativa.
Il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo a del requisito sanitario richiesto per il Parte_1
riconoscimento della provvidenza in esame, seppur soltanto a decorrere da 3 mesi prima delle operazioni peritali, alla luce della natura cronico degenerativa delle patologie.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la ricorrente è affetta, ha evidenziato che “sulla base della documentazione sanitaria posta in atti e dalle risultanze dell'attuale accertamento medico-legale, la Sig.ra , per Parte_1
la gravità delle affezioni morbose da cui è affetta, si ritiene che è invalida ultrasessantacinquenne con totale e permanente inabilità 100% e incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, possedendo i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere da 3 mesi prima delle attuali operazioni peritali, data la natura cronico degenerativa delle patologie da cui è affetta.”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto del fatto che il requisito sanitario è venuto in essere in corso di causa.
Le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' . CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
2 - Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_1
decreto
Trapani, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN MA
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