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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale N. V.G. 3523/2024
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Domenico Rinaldi
e
, nata a [...], il [...], rappresentata Controparte_1 e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Antonio Bosna
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
* * * * * * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 02 luglio 2024, i ricorrenti (coniugi separati consensualmente, giusta decreto di omologa n. cronol 956/2023 del 16.01.2023, nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. 9573/2022) formulavano domanda per sentir dichiarare scioglimento del matrimonio civile da loro contratto, determinandone le condizioni relativamente alle residue questioni.
Si richiama integralmente, in questa sede, il contenuto del decreto organizzativo presidenziale del 28.09.2022, confermato dal successivo decreto del 13.01.2023, con il quale è stato disposto che la causa venga trattata “in assenza”. Le parti dichiaravano, con note di trattazione scritta depositate congiuntamente e telematicamente in data 4 dicembre 2024, di non volersi riconciliare e richiedevano, quindi, che il procedimento venisse riservato in decisione. Nella medesima sede, i ricorrenti insistevano per la omologazione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse concordate e, quindi, trasfuse nel corpo del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio, di cui trattasi, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
- inizio della separazione come lo stesso è desumibile dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile (v. sopra), da oltre 6 mesi a far tempo dal momento perfezionativo del procedimento di separazione personale consensuale, svoltosi, a sua volta, nelle forme della c.d. negoziazione assistita, indipendentemente dal fatto che si identifichi il dies a quo di riferimento nella data di stipula dell'accordo di separazione personale, così come quest'ultima è ufficialmente certificata nel relativo testo (14 gennaio 2022) oppure nella distinta e successiva data di rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Procura della Repubblica (18 gennaio 2022);
- mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e il fallimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata lo scioglimento del matrimonio, dal quale sono nati i figli (08.08.2015) e Persona_1
(10.09.2009). Persona_2
Le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, avendo, peraltro, i coniugi reciprocamente dichiarato di aver definito tra loro qualsiasi altro precedente rapporto economico.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi anzidetti in Casamassima (BA), il 30.12.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n.18, parte I, anno 2008;
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. dichiara efficaci tutte le condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il 02.07.2024, che qui si hanno per integralmente riprodotte e trascritte;
5. nulla statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 28.01.2025.
Il Giudice estensore
Sara Mazzotta
Il Presidente
Rosella Nocera
Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale N. V.G. 3523/2024
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Domenico Rinaldi
e
, nata a [...], il [...], rappresentata Controparte_1 e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Antonio Bosna
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 02 luglio 2024, i ricorrenti (coniugi separati consensualmente, giusta decreto di omologa n. cronol 956/2023 del 16.01.2023, nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. 9573/2022) formulavano domanda per sentir dichiarare scioglimento del matrimonio civile da loro contratto, determinandone le condizioni relativamente alle residue questioni.
Si richiama integralmente, in questa sede, il contenuto del decreto organizzativo presidenziale del 28.09.2022, confermato dal successivo decreto del 13.01.2023, con il quale è stato disposto che la causa venga trattata “in assenza”. Le parti dichiaravano, con note di trattazione scritta depositate congiuntamente e telematicamente in data 4 dicembre 2024, di non volersi riconciliare e richiedevano, quindi, che il procedimento venisse riservato in decisione. Nella medesima sede, i ricorrenti insistevano per la omologazione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse concordate e, quindi, trasfuse nel corpo del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio, di cui trattasi, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
- inizio della separazione come lo stesso è desumibile dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile (v. sopra), da oltre 6 mesi a far tempo dal momento perfezionativo del procedimento di separazione personale consensuale, svoltosi, a sua volta, nelle forme della c.d. negoziazione assistita, indipendentemente dal fatto che si identifichi il dies a quo di riferimento nella data di stipula dell'accordo di separazione personale, così come quest'ultima è ufficialmente certificata nel relativo testo (14 gennaio 2022) oppure nella distinta e successiva data di rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Procura della Repubblica (18 gennaio 2022);
- mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e il fallimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata lo scioglimento del matrimonio, dal quale sono nati i figli (08.08.2015) e Persona_1
(10.09.2009). Persona_2
Le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, avendo, peraltro, i coniugi reciprocamente dichiarato di aver definito tra loro qualsiasi altro precedente rapporto economico.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi anzidetti in Casamassima (BA), il 30.12.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n.18, parte I, anno 2008;
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. dichiara efficaci tutte le condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il 02.07.2024, che qui si hanno per integralmente riprodotte e trascritte;
5. nulla statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 28.01.2025.
Il Giudice estensore
Sara Mazzotta
Il Presidente
Rosella Nocera