Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02491/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2491 del 2025, proposto da
Anamul Hoque, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalisa D’Amaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del diniego del 7 agosto 2024, notificato il 19 febbraio 2025, della istanza volta al rilascio del titolo di soggiorno a seguito di nulla osta all’ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. CO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli in data 4 novembre 2021 nulla osta per motivi di lavoro subordinato, così facendo ingresso nel territorio nazionale in data 30 marzo 2022.
1.2. In data 12 aprile 2022 il ricorrente sottoscriveva il contratto di soggiorno per lavoro subordinato con il datore di lavoro che aveva presentato la primigenia istanza volta al rilascio del ridetto nulla osta.
1.3. Nel medesimo giorno il ricorrente formulava istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno avanti la Questura di Napoli.
1.4. Seguiva una articolata interlocuzione procedimentale, all’esito della quale, con provvedimento del 7 agosto 2024, notificato il 19 febbraio 2025, la resistente Autorità respingeva la istanza del ricorrente.
1.5. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione art. 2 l. 241/90 e dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. negligenza della pa. violazione art. 5, comma 9 tui, termini per il rilascio del permesso di soggiorno, stante la lunghissima durata del procedimento, la lesione dell’affidamento del ricorrente, senza tener conto, peraltro, dell’attività lavorativa comunque iniziata dal ricorrente nel territorio nazionale.
- Violazione art. 5 comma 5 TUI- mancata valutazione degli elementi sopravvenuti, attesa la impossibilità di iniziare regolarmente l’attività con il primigenio datore (svolta per pochi giorni, ma non ritualmente denunziata), cagionata da fatti non ascrivibili ad esso ricorrente, che avrebbe anzi effettivamente iniziato una nuova, diversa, attività lavorativa; dato illegittimamente trascurato dalla Amministrazione; di qui la irrilevanza anche del mancato versamento dei contributi “ per i pochi giorni in cui ha lavorato per il [primigenio] datore a nero e senza che siano stati versati i contributi ”
- Violazione art. 22 TUI, atteso che “ sebbene per pochi giorni e non in maniera regolare il rapporto di lavoro tra straniero e datore vi era stato e la omessa dichiarazione unilav e il mancato versamento dei contributi, non potevano e non possono costituire, se non una mera irregolarità amministrativa, tale da non poter far venire meno i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno in Italia e da non giustificare il rilascio del permesso di soggiorno ”;
- mancata traduzione nella lingua ufficiale e conosciuta dell’atto impugnato, “ sebbene il ricorrente parli e comprenda perfettamente la lingua italiana ”.
1.6. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 3 dicembre 2025.
2. Il ricorso è fondato, all’esito del congiunto scrutinio delle censure “di merito” che lo assistono –inammissibile, peraltro, appalesandosi la doglianza afferente alla mancata traduzione del provvedimento nella lingua “ufficiale e conosciuta” dal ricorrente che, di contro, allega la perfetta conoscenza della lingua italiana e, indi, la assenza in nuce di qualsiasi pregiudizio al diritto di difesa, ritualmente ed articolatamente dispiegatosi nel presente giudizio- siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da essa ricorrente in forza di nulla osta rilasciato in data 4 novembre 2021;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente definire il procedimento, senza peraltro tenere conto delle “sopravvenienze” maturate nelle more.
2.2. Di qui la ragionevolezza della pretesa del ricorrente afferente alla omessa valutazione della sussistenza delle condizioni per la adozione di un provvedimento positivo, di rilascio del permesso di soggiorno agognato, tenuto conto dell’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente nel territorio nazionale, svolgendo la propria attività alle dipendenze di diversi datori di lavoro, nel frattempo rinvenuti; e ciò, in disparte i “pochi giorni” di lavoro “irregolare” alle dipendenze del primigenio datore, tenuto altresì conto dei plurimi rapporti lavorativi intercorsi nelle more e già a far data dal novembre 2023, da esso ricorrente.
2.2.1. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- il ricorrente ha fatto il suo ingresso in Italia in data 30 marzo 2022, giusta nulla osta del dicembre 2021, sottoscrivendo il contratto di soggiorno ed instando per il rilascio del permesso per cui è causa nell’aprile 2022;
- la Amministrazione ha serbato per un lunghissimo spatium temporis un contegno inerte;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere:
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per diversi anni, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente;
- del resto, le criticità afferenti al primigenio rapporto, in massima parte ascrivibili al datore di lavoro, appaiono essere state prontamente rappresentate e denunziate dal ricorrente;
2.2.2. Non priva di significanza, di poi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore , lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere rinvenuto nuove occasioni lavorative e, in particolare e ancora da ultimo, una redditizia e duratura attività occasione lavorativa. Dalle allegazioni e dalle evidenze documentali quivi versate in atti -e dalla stessa relazione della Guardia di Finanza, per altro verso posta a fondamento del gravato diniego- emerge, nondimeno, il rinvenimento da parte del ricorrente di un nuovo, duraturo, rapporto di lavoro (cfr., buste paga da maggio 2024 a marzo 2025, contratti, con proroghe fino al settembre 2025, ed estratto contributivo) deponente per il suo pieno inserimento sociale e lavorativo nel territorio nazionale.
2.2.3. Talché, a fronte del decorso di quasi 4 anni dal rilascio del nulla osta, e di oltre tre anni dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno e dalla istanza volta al rilascio del permesso, l’Amministrazione, cui solo il decorso di siffatto lasso temporale era in definitiva da ascrivere, avrebbe dovuto valutare la possibilità di effettivamente rilasciare al ricorrente il richiesto titolo di soggiorno, tenuto conto dell’acclarato inserimento lavorativo del ricorrente.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
SA CU, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CO AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AM | SA CU |
IL SEGRETARIO