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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/11/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G 808/2023
Il Giudice AB ZZ, all'udienza del 5/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da:
rappresentato e difeso dall'Avv.to GALASSI VALERIA Parte_1
Ricorrente
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SILVESTRE FRANCESCO CP_1
Resistente
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio trae origine dall'atto di precetto notificato a mezzo pec in data 16.2.2023 con cui intimava al di adempiere l'obbligo risultante dalla sentenza n. CP_1 Parte_1
405/2022 pubblicata il 13.4.2022 resa dalla Corte di Appello di Lecce (in riforma della sentenza n.
2907/2019 del Tribunale di Brindisi – n. 35/2018 r.g.l. pubblicata in data 11.12.2019) che così aveva statuito: “A) dichiara che l'incarico dirigenziale assegnato con provvedimento sindacale prot. n.
111839 del 30.12.2016 e con contratto individuale sottoscritto il 12.1.2017 ha avuto durata fino al
31.12.2019. B) Condanna il al risarcimento del danno patrimoniale subito da Parte_1
rapportato alla differenza tra quanto spettante e quanto percepito nei periodi in cui CP_1 non ha ricoperto l'incarico dirigenziale nell'arco temporale indicato sub a) oltre interessi legali dal dovuto al saldo. C) Condanna il al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese del doppio grado, liquidate per il primo grado in € 7.025,00 e per il secondo in € 6.615,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.”
Tale sentenza, spedita in forma esecutiva il 15.4.2022 e munita di formula, veniva notificata in data
21.4.2022 al che non vi dava esecuzione, ma anzi la impugnava con ricorso per Parte_1 cassazione (attualmente pendente).
In data 16.2.2023 l'Avv. notificava al atto di precetto, con cui intimava il CP_1 Parte_1 pagamento di € 110.940,00, a titolo di differenza tra quanto avrebbe percepito nel biennio 2018 e 2019 (ossia € 177.797,88) se avesse continuato a ricoprire l'incarico di dirigente e quanto aveva percepito nel medesimo periodo (ossia € 66.857,48) come funzionario di Categoria D, nonché delle spese dei due gradi di giudizio, per un totale di € 132.136,42 salvo e.& o., oltre interessi legali maturati e maturandi su ogni singolo rateo sino all'integrale soddisfo.
Avverso tale atto di precetto il spiegava la presente opposizione, eccependo, nel Parte_1 merito, in maniera pressoché assorbente, la nullità dell'atto impugnato non costituendo la sentenza in oggetto valido titolo esecutivo, in quanto sentenza di mero accertamento e non di condanna specifica;
opponeva, quindi, l'infondatezza della pretesa e l'esosità della stessa oltreché l'erroneità del quantum preteso;
allegava infine l'improcedibilità dell'azione esecutiva minacciata dal creditore, avendo il giusta deliberazione C.C. n. 127 del 30.9.2019 deliberato il ricorso alla procedura Parte_1 di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis comma l del T.U.EE.LL. (D. Lgs.
n.267/2000). Alla luce di tanto chiedeva, previa sospensione dell'atto di precetto impugnato, disporne la revoca, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio il resistente che contestava quanto allegato chiedendone il rigetto sull'assunto della chiarezza e determinazione del criterio - ben delineato nel titolo esecutivo portato in esecuzione
- che consentiva di definire correttamente il quantum debeatur all'odierno opposto. Tanto più che come da consolidata giurisprudenza “la sentenza che contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici (come nel caso di specie), costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.” (cfr sentenza n. 11066 del 2.7.2012). Parimenti infondate le ulteriori doglianze del ricorrente, instava per il rigetto.
All'esito dell'udienza del 10.5.2023, fissata per la delibazione della richiesta cautelare, il Giudice dichiarava il non luogo a provvedere per carenza dei presupposti e all'udienza di prima comparizione del 22.11.2023 invitava "il a quantificare le somme così come disposto dalla Parte_1
Corte di Appello secondo l'interpretazione che lo stesso ritiene conforme a legge", rinviando "al
15.5.2024 per la produzione di tale conteggio e l'eventuale tentativo di conciliazione".
Seguiva il rinvio della causa all'odierna udienza di discussione all'esito della quale la causa veniva decisa come da dispositivo.
***
Il ricorso in opposizione è in parte fondato e deve esser accolto nei limiti di seguito esposti.
Quanto alla validità della sentenza della Corte di Appello a rappresentare valido titolo esecutivo, in quanto sentenza di mero accertamento e non di condanna specifica, occorre evidenziare come qualora la sentenza di accertamento del diritto e di condanna (apparentemente) generica al pagamento, emessa all'esito della fase del giudizio di cognizione, indichi, nel dispositivo e/o nella motivazione, elementi sufficienti a consentire alla parte vittoriosa nel predetto giudizio, tramite meri calcoli aritmetici e senza la necessità di accertare l'esistenza di ulteriori fatti, una determinazione del quantum della prestazione obbligatoria correlata al predetto diritto già accertato, tale sentenza (apparentemente) generica ben può essere già utilizzata come titolo esecutivo, senza necessità di attivare una seconda fase di cognizione (tramite giudizio ordinario o monitorio), giacché la quantificazione della somma può essere effettuata direttamente nell'atto di precetto: le eventuali censure rivolte alla quantificazione effettuata dall'avente diritto possono invece essere risolte in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., su iniziativa del debitore a cui è notificato il precetto.
Orbene, nella specie, il dispositivo della sentenza della C.d.A. di Lecce (“dichiara che l'incarico dirigenziale assegnato con provvedimento sindacale prot. n. 111839 del 30.12.2016 e con contratto individuale sottoscritto il 12.1.2017 ha avuto durata fino al 31.12.2019. B) Condanna il Parte_1 al risarcimento del danno patrimoniale subito da rapportato alla differenza
[...] CP_1 tra quanto spettante e quanto percepito nei periodi in cui non ha ricoperto l'incarico dirigenziale nell'arco temporale indicato sub a) oltre interessi legali dal dovuto al saldo.”) ben individuava il parametro per quantificare le somme dovute, agevolmente ricavabile, con una semplice operazione aritmetica, volta a calcolare la differenza tra quanto percepito nel biennio 2018 e 2019 se avesse continuato a ricoprire l'incarico di dirigente e quanto percepito nel medesimo periodo come funzionario di Categoria D.
Le censure mosse dal appaiono pertanto infondate. Pt_1
Altrettanto irrilevante, infine, appare, ai fini del presene giudizio di opposizione, la circostanza addotta da parte opponente relativa alla sussistenza di una condizione di improcedibilità dell'azione ex art 243 bis TUEL.
Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16059 del 20/12/2001, “la procedura di risanamento finanziario degli enti locali dissestati si limita a demandare l'accertamento della situazione debitoria dell'ente ad un organo amministrativo (commissario straordinario liquidatore o commissione straordinaria di liquidazione), e a vietare la promozione di azioni esecutive in pendenza della fase di liquidazione, sicché - non essendo prevista una procedura di risoluzione delle contestazioni all'interno della fase liquidatoria - il creditore può sempre rinunziare all'inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione e proporre dinanzi al giudice ordinario una domanda di accertamento
e liquidazione dei crediti vantati verso il comune, da far valere in via esecutiva nei confronti del l'ente pubblico tornato In bonis, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Casa. 26 agosto 1997, n. 7997) restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto (Case. 26 novembre 1999, n. 13234). Tali conclusioni trovano un ulteriore elemento di riscontro nella considerazione che l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. 27 gennaio 2001, n. 1191), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione.”.
Deve, dunque, reputarsi pacifico, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che la dichiarazione di dissesto di un ente territoriale non lo spoglia della sua capacità processuale, atteso che il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione attribuisce a quest'ultimo la legittimazione processuale passiva limitatamente alle azioni esecutive e non si estende a quelle di cognizione (Cass. civ. Sez. 5,
Sent. n. 16959 del 11/08/2016).
Ebbene, posto che, nel caso di specie, l'azione esecutiva non risulta di fatto ancora intrapresa, ma solo preannunciata il richiamo effettuato dal alla normativa in materia di dissesto finanziario Pt_1 degli enti locali si rivela privo di fondamento ed inidoneo a giustificare l'accoglimento dell'opposizione svolta.
L'art. 243 bis, comma 4, TUEL, invocato dall'opponente, infatti non è applicabile in quanto lo stesso, prevedendo testualmente che 'le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale', presuppone la sussistenza di una procedura esecutiva che, nel caso di specie, non è ancora iniziata: invero, è stato notificato solo l'atto di precetto. Precisamente, l'esecuzione ha inizio con l'atto di pignoramento dei beni del debitore esecutato e non con l'atto di precetto che, anche se costituisce un atto dovuto, è comunque un atto sostanziale e prodromico all'inizio del procedimento esecutivo (in tal senso vedasi la Suprema Corte di Cassazione secondo cui 'l'esecuzione, ai sensi dell'art. 481 cod. proc. civ., inizia dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 cod. proc. civ.' cfr. Cass. civ. Sez. III, n.2473 del 30.01.2009).
Passando al merito e alle censure sul quantum debeatur sollevate dal il Tribunale, al fine di Pt_1 stabilire l'importo dovuto, ha disposto ctu contabile all'esito della quale il consulente ha precisato quanto segue “Alla luce dei dati analizzati e della documentazione in atti ed all'esito delle rielaborazioni riportate in dettaglio negli allegati in risposta al quesito posto ed alle indicazioni impartite, è stato determinato che il lavoratore sig. , ove avesse ricoperto incarico CP_1 dirigenziale nel periodo 01.01.2018 – 31.12.2019, avrebbe avuto diritto a un trattamento economico complessivo superiore rispetto a quanto percepito come Funzionario, per un differenziale economico lordo pari a € 104.815,43”.
Avverso tali risultanze pervenivano le sole osservazioni del opponente alle quali il ctu Pt_1 rispondeva prontamente rendendo le conclusioni di cui innanzi, confermando così ogni sua valutazione.
Segnatamente, il consulente nel rispondere alle osservazioni del Comune precisava come “In riscontro a tale osservazione, si evidenzia che per poter valutare compiutamente la natura di tale differenza di calcolo sarebbe stato utile da parte del consulente, aver effettuato un esame puntuale delle singole voci retributive di ciascuna busta paga così da poter analizzare la genesi della differenza emersa. In mancanza di ciò, al fine di dare riscontro a tale osservazione, potendo esaminare solo il prospetto riportato nella tabella a pagina 2 delle osservazioni, emerge che la maggiore differenza deriva dall'importo della retribuzione di posizione del 2019: euro 44.100,00 nella ricostruzione dell'elaborato peritale e 34.707,72 nella sommatoria delle retribuzioni percepita dall'avv. Orefice. Sul punto si evidenzia che l'importo della retribuzione di posizione è stata desunta delibere comunali allegate in atti da cui risulta che per l'incarico dirigenziale in questione fossero previsti i seguenti importi annuali lordi a titolo di Retribuzione di Posizione: - per l'anno 2018: €
37.600,00 - per l'anno 2019: € 44.100,00 (delibera G.C. n. 448 del 13.12.2019 – allegato n. 33 alla memoria di costituzione e risposta del procuratore del lavoratore del 20.04.2023). Atteso quanto innanzi, si ritiene di aver esaurientemente riscontrato quanto osservato e prodotto dal consulente di parte, e si confermano pertanto i risultati ottenuti come di seguito nuovamente riportati. Alla luce dei dati analizzati e della documentazione in atti ed all'esito delle rielaborazioni riportate in dettaglio negli allegati in risposta al quesito posto ed alle indicazioni impartite, è stato determinato che il lavoratore sig. , ove avesse ricoperto incarico dirigenziale nel periodo CP_1
01.01.2018 – 31.12.2019, avrebbe avuto diritto a un trattamento economico complessivo superiore rispetto a quanto percepito come Funzionario, per un differenziale economico lordo pari a €
104.815,43.”
Ciò detto, il Giudice ritiene di poter accertare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u., in quanto frutto di una meditata e approfondita valutazione degli elementi contabili e sorretto da esaustive considerazioni tecnico contabili, rispetto alle quali non v'è motivo di discostarsi.
Tanto premesso, considerato che la somma precettata era pari ad euro 110.940,40 mentre la somma accertata dal CTU è leggermente inferiore all'importo richiesto, il tribunale ritiene di dover accogliere parzialmente l'opposizione a precetto dichiarandolo inefficace e accettare che l'importo dovuto in favore dell'odierno opposto è pari all'importo di euro 104.815,43 con condanna del al Pt_1 pagamento della somma de qua. Alcuna condanna ai sensi dell'art 96 cpc potrà esser resa in favore dell'opposto atteso che, seppure in minima parte, l'opposizione a precetto è risultata fondata sotto l'aspetto del quantum debeatur.
Le spese di lite considerata la lieve entità della differenza tra importo precettato e importo dovuto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Spese di ctu a carico del Parte_1
PQM
- Accoglie in parte il ricorso in opposizione e dichiara la parziale inefficacia dell'atto di precetto impugnato esclusivamente per la somma di euro 6.124,57, per l'effetto riduce le somme in relazione alle quali il precetto è valido ed efficace all'importo di euro 104.815,43, per le ragioni di cui in narrativa,
- Condanna il opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro Pt_1
6.699,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge in favore dell'opposto;
- Spese di ctu a carico del opponente. Pt_1
Brindisi, 5/11/2025
Il Giudice
AB ZZ