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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3891/2025
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3891 /2025
All'esito dell'udienza del 25 settembre 2025 nella quale le parti precisavano le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. LI ON
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. LI ON, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3891/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dom. Carmen Duca del foro di Brescia;
RICORRENTE contro
, in persona del titolare e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ; P.I. CP_1 C.F._2
); P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato a Controparte_1
, il ricorrente , chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] Parte_1
“In via principale: contraiis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del resistente in ordine al danneggiamento del divano e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno così come quantificato in complessivi Euro
17.245,32, ovvero nella diversa somma, minore e/o maggiore ritenuta dal Giudice, con interessi
e rivalutazione, come per legge dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria di spese
e competenze di causa oltre accessori come per legge. In via istruttoria: con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni, istanze e conclusioni anche di carattere istruttorio all'esito delle difese avverse”.
All'udienza del 25 settembre 2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente, il GI disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP n. r.g. 10436/2024 e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
La domanda svolta da parte ricorrente è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria svolta dal ricorrente Parte_1 nei confronti della resistente per lamentati danni al divano di Controparte_1 proprietà del ricorrente (“Minotti modello Hamilton composto da 3 elementi, due terminali da
157x p 104 e un modulo Hamilton Sofà da 208 x p 104”), accertati nell'espletato procedimento di ATP e quantificati in € 17.245,32.
Nel caso in esame, sussiste prova documentale del rapporto contrattuale intercorso inter partes (doc. 2).
All'esito dell'accertamento tecnico preventivo, il CTU, arch. ha accertato la Persona_1 sussistenza dei seguenti vizi e difetti lamentati dal ricorrente: “Il danneggiamento è evidente sia sul rivestimento sia nelle parti interne che compongono il divano. Il colore del rivestimento non è omogeneo e presenta macchie, striature e scoloriture;
al tatto il tessuto ha perso la sua caratteristica morbidezza e risulta ruvido. Anche le fodere interne dei cuscini, in tela di cotone bianca, ora presentano macchie giallognole. L'imbottitura di schienali e sedili non è più omogena e soffice. La struttura del divano risulta integra”.
Il perito ha poi accertato le cause del danneggiamento: “I danni accertati sono la CP_ conseguenza dell'intervento di igienizzazione operato dalla Ecotrattamenti di
[...]
come dichiarato dal sig. nella Denuncia di sinistro (doc. 5 agli atti). Nel CP_1 CP_1
pagina 3 di 5 Documento si legge che “durante le operazioni di lavaggio del divano di proprietà del sig.
fu utilizzato inavvertitamente un detergente troppo aggressivo Parte_1 danneggiando irrimediabilmente il colore e la tessitura del divano”.
Il CTU ha indicato le opere necessarie alla eliminazione dei vizi e difetti riscontrati al bene mobile: “Dato che il danno è “irrimediabile”, il CTU ritiene che per eliminare le problematiche sia necessario sostituire completamente il rivestimento, i cuscini di schienali
e di sedute comprensivi delle rispettive imbottiture”.
Il perito inoltre, previa consultazione di rivenditori autorizzati del medesimo bene, ne ha quantificato i costi di ripristino: “
1. Nuovo rivestimento di tutto il divano, comprese le fodere dei cuscini, con tessuto originale Minotti categoria H euro 7.615,00. 2. Rifacimento delle imbottiture interne originali MInotti euro 3.550,00. 3. Sfoderamento, foderamento della composizione, consegna e trasporto effettuata dal rivenditore euro 800,00. Totale iva inclusa euro 11.965,00. Poiché si tratta di un divano di pregio, il cui valore nuovo è di euro
16.325,00 iva inclusa (All.7), il C.T.U. ritiene che sia opportuno sostituire tutti gli elementi danneggiati con materiali originali Minotti che restituiscano le caratteristiche peculiari del prodotto in toto”.
Infine, il CTU ha accertato che i danni riscontrati al bene lo rendono “non idoneo all'uso per cui è destinato e ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, ma saranno risolti solo all'esito delle sostituzioni originali sopradescritte”.
Tali conclusioni, frutto di una indagine accurata all'esito di sopralluoghi e rilievi fotografici, nonché prive da vizi logico giuridici, vanno avvalorate dal Tribunale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art.
1460 c.c.” (cfr Cass. n. 25584/2018).
Nel caso in esame la resistente scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato ad allegare e provare eventuali fatti estintivi della pretesa, dell'adempimento o dell'eccezione di inadempimento.
Va pertanto riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno come accertato in sede pagina 4 di 5 di ATP e quantificato in € 11.965,00, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo.
Oltre al rimborso delle spese di CTU nel procedimento di ATP, liquidate giudizialmente in €
1.172,80, oltre accessori (doc. 18) e al rimborso delle spese legali di ATP, che si liquidano in €
2.337,00 oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), cpa ed iva come per legge (valori ai medi).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.547,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), cpa ed iva come per legge, valori medi, esclusa la fase istruttoria, non tenuta, ai minimi per la fase decisoria, stante la forma semplificata della decisione e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento della domanda del ricorrente
Condanna la resistente al risarcimento del danno di € 11.965,00, oltre interessi come in parte motiva.
Condanna parte resistente a rimborsare le spese di CTU in sede di ATP e rimborso delle spese legali in sede di ATP a carico della resistente, come liquidate in parte motiva, oltre eventuali spese dovute per anticipazioni.
Condanna la resistente al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite per anticipazioni e compensi, che si liquidano come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 22 ottobre 2025
Il Giudice
LI ON
pagina 5 di 5
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3891 /2025
All'esito dell'udienza del 25 settembre 2025 nella quale le parti precisavano le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. LI ON
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. LI ON, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3891/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dom. Carmen Duca del foro di Brescia;
RICORRENTE contro
, in persona del titolare e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ; P.I. CP_1 C.F._2
); P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato a Controparte_1
, il ricorrente , chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] Parte_1
“In via principale: contraiis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del resistente in ordine al danneggiamento del divano e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno così come quantificato in complessivi Euro
17.245,32, ovvero nella diversa somma, minore e/o maggiore ritenuta dal Giudice, con interessi
e rivalutazione, come per legge dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria di spese
e competenze di causa oltre accessori come per legge. In via istruttoria: con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni, istanze e conclusioni anche di carattere istruttorio all'esito delle difese avverse”.
All'udienza del 25 settembre 2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente, il GI disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP n. r.g. 10436/2024 e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
La domanda svolta da parte ricorrente è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria svolta dal ricorrente Parte_1 nei confronti della resistente per lamentati danni al divano di Controparte_1 proprietà del ricorrente (“Minotti modello Hamilton composto da 3 elementi, due terminali da
157x p 104 e un modulo Hamilton Sofà da 208 x p 104”), accertati nell'espletato procedimento di ATP e quantificati in € 17.245,32.
Nel caso in esame, sussiste prova documentale del rapporto contrattuale intercorso inter partes (doc. 2).
All'esito dell'accertamento tecnico preventivo, il CTU, arch. ha accertato la Persona_1 sussistenza dei seguenti vizi e difetti lamentati dal ricorrente: “Il danneggiamento è evidente sia sul rivestimento sia nelle parti interne che compongono il divano. Il colore del rivestimento non è omogeneo e presenta macchie, striature e scoloriture;
al tatto il tessuto ha perso la sua caratteristica morbidezza e risulta ruvido. Anche le fodere interne dei cuscini, in tela di cotone bianca, ora presentano macchie giallognole. L'imbottitura di schienali e sedili non è più omogena e soffice. La struttura del divano risulta integra”.
Il perito ha poi accertato le cause del danneggiamento: “I danni accertati sono la CP_ conseguenza dell'intervento di igienizzazione operato dalla Ecotrattamenti di
[...]
come dichiarato dal sig. nella Denuncia di sinistro (doc. 5 agli atti). Nel CP_1 CP_1
pagina 3 di 5 Documento si legge che “durante le operazioni di lavaggio del divano di proprietà del sig.
fu utilizzato inavvertitamente un detergente troppo aggressivo Parte_1 danneggiando irrimediabilmente il colore e la tessitura del divano”.
Il CTU ha indicato le opere necessarie alla eliminazione dei vizi e difetti riscontrati al bene mobile: “Dato che il danno è “irrimediabile”, il CTU ritiene che per eliminare le problematiche sia necessario sostituire completamente il rivestimento, i cuscini di schienali
e di sedute comprensivi delle rispettive imbottiture”.
Il perito inoltre, previa consultazione di rivenditori autorizzati del medesimo bene, ne ha quantificato i costi di ripristino: “
1. Nuovo rivestimento di tutto il divano, comprese le fodere dei cuscini, con tessuto originale Minotti categoria H euro 7.615,00. 2. Rifacimento delle imbottiture interne originali MInotti euro 3.550,00. 3. Sfoderamento, foderamento della composizione, consegna e trasporto effettuata dal rivenditore euro 800,00. Totale iva inclusa euro 11.965,00. Poiché si tratta di un divano di pregio, il cui valore nuovo è di euro
16.325,00 iva inclusa (All.7), il C.T.U. ritiene che sia opportuno sostituire tutti gli elementi danneggiati con materiali originali Minotti che restituiscano le caratteristiche peculiari del prodotto in toto”.
Infine, il CTU ha accertato che i danni riscontrati al bene lo rendono “non idoneo all'uso per cui è destinato e ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, ma saranno risolti solo all'esito delle sostituzioni originali sopradescritte”.
Tali conclusioni, frutto di una indagine accurata all'esito di sopralluoghi e rilievi fotografici, nonché prive da vizi logico giuridici, vanno avvalorate dal Tribunale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art.
1460 c.c.” (cfr Cass. n. 25584/2018).
Nel caso in esame la resistente scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato ad allegare e provare eventuali fatti estintivi della pretesa, dell'adempimento o dell'eccezione di inadempimento.
Va pertanto riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno come accertato in sede pagina 4 di 5 di ATP e quantificato in € 11.965,00, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo.
Oltre al rimborso delle spese di CTU nel procedimento di ATP, liquidate giudizialmente in €
1.172,80, oltre accessori (doc. 18) e al rimborso delle spese legali di ATP, che si liquidano in €
2.337,00 oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), cpa ed iva come per legge (valori ai medi).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.547,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), cpa ed iva come per legge, valori medi, esclusa la fase istruttoria, non tenuta, ai minimi per la fase decisoria, stante la forma semplificata della decisione e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento della domanda del ricorrente
Condanna la resistente al risarcimento del danno di € 11.965,00, oltre interessi come in parte motiva.
Condanna parte resistente a rimborsare le spese di CTU in sede di ATP e rimborso delle spese legali in sede di ATP a carico della resistente, come liquidate in parte motiva, oltre eventuali spese dovute per anticipazioni.
Condanna la resistente al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite per anticipazioni e compensi, che si liquidano come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 22 ottobre 2025
Il Giudice
LI ON
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