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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6083 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 5.2.24
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. CASSINI ANGELA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito sanitario Parte_1 al fine dell'ottenimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992 (cfr CTU in atti )
Il CTU ha evidenziato come dallo studio della documentazione sanitaria agli atti e di quella successivamente esibita, dall'indagine anamnestica, nonché dall'esame obiettivo la sig.ra (affetta da segni di Parte_1 vasculopatia cerebrale, diabete mellito tipo II, artrosi polidistrettuale in artrite reumatoide, pregressi esiti di remota vertebroplastica D12 e cedimento di L2 e insufficienza venosa arti inferiori) il quadro motorio era caratterizzato da masse muscolari in linea per età e costituzione (e da limitazione dolorosa alla mobilizzazione passiva dei distretti articolari ai soli gradi estremi), che la perizianda era in grado di “passare dalla posizione assisa alla stazione eretta ricercando minimo appoggio a terzi” ed “in ortostasi non mostrava instabilità posturale e deambulava, a piccoli passi, ma in forma autonoma”; che sul versante neurologico era vigile, orientata nel tempo, nello spazio e verso le persone, non presentava né segni di declino cognitivo, né disturbi del comportamento, né alterazioni emotive ma solo saltuari deficit della memoria di rievocazione compatibili con l'età anagrafica ritenendo pertanto che -pur sussistenti difficoltà nello svolgere gli atti quotidiani della vita- le stesse non erano di entità tale da renderla bisognosa di assistenza continua nello svolgimento degli atti quotidiani o dell'aiuto costante di un accompagnatore né causa di una grave difficoltà di relazione sociale tale da determinare un processo di svantaggio sociale e relazionale.
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 6083 /2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott. ) Persona_1 in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 05/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 5.2.24
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. CASSINI ANGELA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito sanitario Parte_1 al fine dell'ottenimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dell'handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992 (cfr CTU in atti )
Il CTU ha evidenziato come dallo studio della documentazione sanitaria agli atti e di quella successivamente esibita, dall'indagine anamnestica, nonché dall'esame obiettivo la sig.ra (affetta da segni di Parte_1 vasculopatia cerebrale, diabete mellito tipo II, artrosi polidistrettuale in artrite reumatoide, pregressi esiti di remota vertebroplastica D12 e cedimento di L2 e insufficienza venosa arti inferiori) il quadro motorio era caratterizzato da masse muscolari in linea per età e costituzione (e da limitazione dolorosa alla mobilizzazione passiva dei distretti articolari ai soli gradi estremi), che la perizianda era in grado di “passare dalla posizione assisa alla stazione eretta ricercando minimo appoggio a terzi” ed “in ortostasi non mostrava instabilità posturale e deambulava, a piccoli passi, ma in forma autonoma”; che sul versante neurologico era vigile, orientata nel tempo, nello spazio e verso le persone, non presentava né segni di declino cognitivo, né disturbi del comportamento, né alterazioni emotive ma solo saltuari deficit della memoria di rievocazione compatibili con l'età anagrafica ritenendo pertanto che -pur sussistenti difficoltà nello svolgere gli atti quotidiani della vita- le stesse non erano di entità tale da renderla bisognosa di assistenza continua nello svolgimento degli atti quotidiani o dell'aiuto costante di un accompagnatore né causa di una grave difficoltà di relazione sociale tale da determinare un processo di svantaggio sociale e relazionale.
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 6083 /2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott. ) Persona_1 in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 05/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale