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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/11/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9460/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 9460/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. DAL ZUFFO LAURA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con gli avv.ti FAVERO FABIO e NEGRELLO CHIARA, Controparte_1 come da mandato in atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473 bis 49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, ribadite nelle note scritte per l'udienza cartolare del 04.11.2025:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151, co. 1 cod. civ.;
• ordinare al Comune di Castelfranco Veneto (TV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione:
1) La casa familiare sita in Loreggia (PD) in via Venier n. 21 di proprietà del signor Pt_1
viene assegnata a quest'ultimo.
[...]
2) La signora rimarrà ad abitare nella casa coniugale rispettando la regolamentazione CP_1 dei tempi e degli spazi che i coniugi hanno infra disciplinato, fino al 31.12.2026 data entro e non oltre la quale dovrà rilasciare l'immobile libero da effetti personali e trasferirsi in altra abitazione ove fisserà la propria residenza entro 15 giorni dal trasferimento. Dalla ex casa coniugale la signora , oltre ai propri oggetti personali, asporterà i seguenti beni: CP_1 pentole AMC, corredo completo per la casa (coperta, trapunta, lenzuola, posateria), tende con binari, due biciclette da donna, ferro da stiro.
3) Le parti danno atto che l'eventuale fuoriuscita anticipata della moglie dalla casa coniugale rispetto al termine ultimo del 31.12.2026 autorizzerà il marito alla sostituzione della serratura di ingresso.
4) Fintantochè la signora abiterà nella casa coniugale, quest'ultima contribuirà dal CP_1 mese successivo alla sottoscrizione del presente atto al pagamento delle utenze nella misura complessiva forfettaria mensile di € 400,00 di cui € 150,00 in numerario con versamento diretto al marito a mezzo bonifico ed € 250,00 sotto forma di contribuzione domestica.
5) Il signor provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario del figlio Pt_1 Per_1
6) Le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute da entrambi i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Padova e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) 3
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Fermo restando quanto previsto nei precedenti punti, le spese per l'ottenimento della licenza di guida di saranno a carico del marito. Per_1
8) Nulla a titolo di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Il signor ha consegnato all'avv. Favero originale del libretto postale nr. 24917386 Pt_1 intestato alla signora , mentre l'originale del libretto postale nr. 28321762 intestato a CP_1
è stato consegnato dal padre a quest'ultimo; l'avv. Favero ha consegnato il Parte_2 libretto all'intestataria successivamente al deposito del ricorso. 4
La signora si impegna a non incassare le somme di cui al predetto libretto sino al CP_1 deposito della sentenza di separazione.
10) La signora si impegna a versare ai figli e l'importo di € CP_1 CP_2 Per_1
10.000,00 (euro diecimila/00) ciascuno, con tempi e modi da concordare direttamente con questi ultimi.
11) Le parti convengono che la signora dalla sottoscrizione del presente atto e CP_1 fintantoché occuperà la casa coniugale (e quindi nei termini sopra indicati), si trasferirà nella parte di casa coniugale adibita a taverna provvista di cucina, camera da letto e bagno al piano primo e si impegna all'eventuale utilizzo delle parti comuni in orari di assenza del marito.
Permanendo la coabitazione, le parti si obbligano al reciproco rispetto e ad evitare situazioni di conflitto.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario a Castelfranco Veneto (TV) in data 01.06.2002, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 28, Parte II, Serie A,
Anno 2002, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: il 12.10.2003, maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente, e il 07.07.2007, maggiorenne ma non Parte_2
ancora autosufficiente.
Entrambi i coniugi lavorano e sono economicamente indipendenti con reddito di circa € 1.500,00 mensili il marito, titolare dell'impresa individuale edile “
[...]
”, ed € 1.200,00 mensili la moglie, operaia con contratto a tempo Pt_1
indeterminato con la mansione di addetta alle pulizie presso Orchidea snc.
Il sig. è proprietario esclusivo dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Pt_1
Loreggia (PD) via Venier, n. 21, e di alcuni terreni agricoli siti nel comun e di residenza e nel territorio di San Martino di Lupari, in parte derivanti da donazione del padre ed, in parte, dalla successione ereditaria del sig. Parte_3 [...]
. Per_3 5
La sig.ra è proprietaria, per successione ereditaria del padre, di immobile CP_1
indiviso e di terreni agricoli in Comune di Castelfranco Veneto.
Il sig. è titolare dei seguenti rapporti bancari: conto Banco Posta n. 37404456 Pt_1
e del conto corrente c/ Unicredit n. 101256152. La sig.ra è titolare dei rapporti CP_1
bancari: conto corrente c/ banca Fideuram n. 1006600178733 e conto deposito titoli n.
1006600178733, la stessa inoltre è intestataria del libretto postale nr. 24917386.
Il sig. è proprietario di un'autovettura Kia Sportage del 2015 e di una Fiat Pt_1
Punto del 2011 in uso al figlio , oltre che di due auto storiche, di un autocarro e Per_1
di due motocicli;
la sig.ra è proprietaria di un'auto Volkswagen Golf CP_1
acquistata nel 2004 e altra Volkswagen Golf del 2015 in uso al figlio CP_2
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale Pt_1 CP_1
proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso ed essendo conformi all'interesse dei figli minori.
Il Tribunale prende, inoltre, atto delle condizioni sub 2), 3), 4), 7), 9), 10 e 11) che, pur facendo parte dell'accordo e della regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo. 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco Controparte_1 rispetto;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfranco Veneto (TV) di annotare la presente Sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 28,
Parte II, Serie A, Anno 2002;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate, ad eccezione delle condizioni 2), 3), 4), 7), 9), 10) e 11);
4. Spese di lite al definitivo;
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 11.11.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 9460/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. DAL ZUFFO LAURA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con gli avv.ti FAVERO FABIO e NEGRELLO CHIARA, Controparte_1 come da mandato in atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473 bis 49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, ribadite nelle note scritte per l'udienza cartolare del 04.11.2025:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151, co. 1 cod. civ.;
• ordinare al Comune di Castelfranco Veneto (TV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione:
1) La casa familiare sita in Loreggia (PD) in via Venier n. 21 di proprietà del signor Pt_1
viene assegnata a quest'ultimo.
[...]
2) La signora rimarrà ad abitare nella casa coniugale rispettando la regolamentazione CP_1 dei tempi e degli spazi che i coniugi hanno infra disciplinato, fino al 31.12.2026 data entro e non oltre la quale dovrà rilasciare l'immobile libero da effetti personali e trasferirsi in altra abitazione ove fisserà la propria residenza entro 15 giorni dal trasferimento. Dalla ex casa coniugale la signora , oltre ai propri oggetti personali, asporterà i seguenti beni: CP_1 pentole AMC, corredo completo per la casa (coperta, trapunta, lenzuola, posateria), tende con binari, due biciclette da donna, ferro da stiro.
3) Le parti danno atto che l'eventuale fuoriuscita anticipata della moglie dalla casa coniugale rispetto al termine ultimo del 31.12.2026 autorizzerà il marito alla sostituzione della serratura di ingresso.
4) Fintantochè la signora abiterà nella casa coniugale, quest'ultima contribuirà dal CP_1 mese successivo alla sottoscrizione del presente atto al pagamento delle utenze nella misura complessiva forfettaria mensile di € 400,00 di cui € 150,00 in numerario con versamento diretto al marito a mezzo bonifico ed € 250,00 sotto forma di contribuzione domestica.
5) Il signor provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario del figlio Pt_1 Per_1
6) Le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute da entrambi i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Padova e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) 3
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Fermo restando quanto previsto nei precedenti punti, le spese per l'ottenimento della licenza di guida di saranno a carico del marito. Per_1
8) Nulla a titolo di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Il signor ha consegnato all'avv. Favero originale del libretto postale nr. 24917386 Pt_1 intestato alla signora , mentre l'originale del libretto postale nr. 28321762 intestato a CP_1
è stato consegnato dal padre a quest'ultimo; l'avv. Favero ha consegnato il Parte_2 libretto all'intestataria successivamente al deposito del ricorso. 4
La signora si impegna a non incassare le somme di cui al predetto libretto sino al CP_1 deposito della sentenza di separazione.
10) La signora si impegna a versare ai figli e l'importo di € CP_1 CP_2 Per_1
10.000,00 (euro diecimila/00) ciascuno, con tempi e modi da concordare direttamente con questi ultimi.
11) Le parti convengono che la signora dalla sottoscrizione del presente atto e CP_1 fintantoché occuperà la casa coniugale (e quindi nei termini sopra indicati), si trasferirà nella parte di casa coniugale adibita a taverna provvista di cucina, camera da letto e bagno al piano primo e si impegna all'eventuale utilizzo delle parti comuni in orari di assenza del marito.
Permanendo la coabitazione, le parti si obbligano al reciproco rispetto e ad evitare situazioni di conflitto.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario a Castelfranco Veneto (TV) in data 01.06.2002, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 28, Parte II, Serie A,
Anno 2002, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: il 12.10.2003, maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente, e il 07.07.2007, maggiorenne ma non Parte_2
ancora autosufficiente.
Entrambi i coniugi lavorano e sono economicamente indipendenti con reddito di circa € 1.500,00 mensili il marito, titolare dell'impresa individuale edile “
[...]
”, ed € 1.200,00 mensili la moglie, operaia con contratto a tempo Pt_1
indeterminato con la mansione di addetta alle pulizie presso Orchidea snc.
Il sig. è proprietario esclusivo dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Pt_1
Loreggia (PD) via Venier, n. 21, e di alcuni terreni agricoli siti nel comun e di residenza e nel territorio di San Martino di Lupari, in parte derivanti da donazione del padre ed, in parte, dalla successione ereditaria del sig. Parte_3 [...]
. Per_3 5
La sig.ra è proprietaria, per successione ereditaria del padre, di immobile CP_1
indiviso e di terreni agricoli in Comune di Castelfranco Veneto.
Il sig. è titolare dei seguenti rapporti bancari: conto Banco Posta n. 37404456 Pt_1
e del conto corrente c/ Unicredit n. 101256152. La sig.ra è titolare dei rapporti CP_1
bancari: conto corrente c/ banca Fideuram n. 1006600178733 e conto deposito titoli n.
1006600178733, la stessa inoltre è intestataria del libretto postale nr. 24917386.
Il sig. è proprietario di un'autovettura Kia Sportage del 2015 e di una Fiat Pt_1
Punto del 2011 in uso al figlio , oltre che di due auto storiche, di un autocarro e Per_1
di due motocicli;
la sig.ra è proprietaria di un'auto Volkswagen Golf CP_1
acquistata nel 2004 e altra Volkswagen Golf del 2015 in uso al figlio CP_2
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale Pt_1 CP_1
proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso ed essendo conformi all'interesse dei figli minori.
Il Tribunale prende, inoltre, atto delle condizioni sub 2), 3), 4), 7), 9), 10 e 11) che, pur facendo parte dell'accordo e della regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo. 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco Controparte_1 rispetto;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfranco Veneto (TV) di annotare la presente Sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 28,
Parte II, Serie A, Anno 2002;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate, ad eccezione delle condizioni 2), 3), 4), 7), 9), 10) e 11);
4. Spese di lite al definitivo;
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 11.11.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato