TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 17069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17069 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 1/12/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note conclusive e le precisazioni delle conclusioni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 2069 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, a cui è riunita la causa n.3121 del 2025 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. e P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Dott.
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), con sede legale in Roma, alla via dei Serpenti n. 6 (cfr. C.F._1 all. A), elettivamente domiciliata per il giudizio in Roma, al viale Guglielmo
Marconi n. 616, presso lo Studio dell'avv. Filippo Maria Fraschetti (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti C.F._2 apposta in calce al presente atto (all. B) e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Opponente nella causa 2069 del 2025
1 2
E
, (C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via dei
Serpenti n. 6, p. iva indirizzo PEC P.IVA_1 trappresentata, difesa e domiciliata dall''Avv. Email_2
Federico CC ( ) del Foro di Roma, giusta procura in C.F._3 calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: pec: ; Email_3
- Opponente nella causa 3121 del 2025 contro
nato a [...] il [...], cf Controparte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._4
IN ET , Codice Fiscale , in Sutri (VT), via C.F._5
PP AL n. 45 che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato,con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 125 comma 1 c.p.c. e dell'art. 136 comma 3 c.p.c. al seguente numero di
Fax 0761 600031, oppure tramite PEC :
Email_4
Opposto in entrambi i giudizi riuniti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo numero 15031/2024 emesso in data 11.11.2024 dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento civile iscritto al nr.g.a.c. 41448/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2 3
II. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14 ottobre 2024
[...]
ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma, nel procedimento iscritto CP_2 al n.r.g.a.c. 41448 del 2024, l'ingiunzione di pagamento di euro 3.466,07 a carico dell con sede in Roma via dei Serpenti 6 in persona del Parte_1 legale rappresentante pro- tempore ( p. iva ), oltre agli interessi P.IVA_1 legali e oltre alle spese della procedura, pari ad euro 500,00 per compensi, in euro 76,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., oltre alle successive occorrende.
A fondamento della domanda ha esposto ed allegato che:
<<…- in data 28 marzo 2022 era stato sottoscritto dalle parti un contratto di locazione avente ad oggetto due immobili siti in Roma, alla via dei Serpenti n. 6 (cfr. doc. 2);
- questo contratto prevedeva, all'art. 5 co. 2, l'adeguamento annuale del canone di locazione «senza bisogno di richiesta scritta» (cfr. doc. 2, spec. pag. 3);
- l'adeguamento automatico annuale del canone di locazione, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2023 e il 31 gennaio 2024 (cfr. doc. 3), non era stato versato dalla Parte_1
- la Società doveva quindi considerarsi debitrice nei confronti del Sig.
[...]
dell'importo di euro 3.466,07; tenuto conto che le richieste di CP_2 pagamento delle somme arretrate, formulate nelle date del 17 novembre 2023 e del 22 gennaio 2024 (cfr. doc. 4), erano rimaste prive di riscontro (cfr. doc. 1, spec. pag. 2)…>>.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 15031/2024, notificato in data 19.12.2024, ha proposto opposizione l'ingiunto con opposizione notificata e depositata in data 17.1.2025, iscritta al n.r.g.a.c.c. 2069 del 2025, nel quale ha precisato le seguenti conclusioni:
<<…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione:
- in via preliminare, dichiarare, anche con decreto inaudita altera parte, per i motivi sopra esposti, la nullità della notifica telematica del decreto ingiuntivo qui opposto, eseguita dalla controparte lo scorso 19 dicembre 2024, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 15031/2024, depositato in Cancelleria in data 11 novembre 2024 dalla Dott.ssa Esposito, della Sezione dei Decreti Ingiuntivi del Tribunale di Roma, all'esito della procedura monitoria iscritta al Ruolo Generale con il n. 41448/2024;
- in via principale e nel merito, dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità della clausola relativa all'adeguamento automatico annuale del canone di locazione, di cui all'art. 5 co. 2 del contratto del 28 marzo 2022, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza, nei confronti della del Parte_1 diritto di credito sotteso all'ingiunzione di pagamento;
conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo qui opposto n. 15031/2024, depositato in Cancelleria in data 11 novembre 2024 dalla Dott.ssa Esposito, della Sezione dei Decreti Ingiuntivi del Tribunale di Roma, all'esito della procedura monitoria iscritta al Ruolo Generale con il n. 41448/2024, e comunque rigettare integralmente l'avversa domanda,perché manifestamente infondata in fatto e diritto.
3 4
Con vittoria di spese e compensi di lite come per legge…>> A sostegno dell'opposizione ha dedotto ed eccepito:
<<…
1. Sul piano processuale si rileva la nullità della notifica telematica del decreto ingiuntivo opposto.
Difatti:
- nella relata di notifica manca l'indicazione del pubblico registro dal quale sarebbe stato estratto l'indirizzo di posta elettronica certificata della
[...]
in quanto nel documento si legge testualmente: «estratto da visura Parte_1 camerale» (cfr. all. C, spec. file denominato “relata Schellino”);
- nella stessa relata di notifica manca pure l'indicazione degli estremi del procedimento monitorio nell'ambito del quale veniva eseguita la notificazione del decreto ingiuntivo qui opposto (cfr. all. C, spec. file denominato “relata Schellino”);
- nel messaggio di posta elettronica certificata, e in particolare nell'oggetto, non è riportata la dizione «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» (cfr. all. C).
Tenuto dunque conto che questi requisiti sono espressamente richiesti dall'art.
3- bis legge n. 53/1994 e che la loro mancanza, lungi dal risolversi in una questione meramente formale, è sanzionata con la nullità - rilevabile d'ufficio - dall'art. 11 della medesima legge, si palesa di tutta evidenza che la notificazione telematica del decreto ingiuntivo qui opposto deve essere dichiarata nulla.
2. Da questa nullità deriva poi una fondamentale conseguenza: l'inefficacia del provvedimento monitorio impugnato.
Difatti, l'invalidità della notifica telematica si riflette sull'inosservanza del termine perentorio prescritto dall'art. 644 c.p.c., che, a sua volta, comporta l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Facendo quindi applicazione dei principi impressi negli artt.
3-bis e 11 legge n. 53/1994 e nell'art. 644 c.p.c., nel caso di specie deve concludersi che il decreto ingiuntivo opposto sia divenuto inefficace, in quanto il provvedimento monitorio impugnato non è stato (validamente) notificato nel termine di 60 giorni dalla sua emissione (dal momento che il messaggio di posta elettronica certificata dello scorso 19 dicembre 2024 è privo di validità, dovendo considerarsi tamquam non esset).
3. Né, in senso contrario a questa conclusione, potrebbe sostenersi che l'eccepita nullità della notifica telematica sia sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dal presente atto.
Difatti, l'odierna opposizione, lungi dal dimostrare il raggiungimento dello scopo della notificazione, mira piuttosto a far dichiarare, proprio per il tramite dell'invalidità del messaggio di posta elettronica certificata, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Inoltre, un'ipotetica sanatoria della nullità della notifica telematica comporterebbe un grave pregiudizio per la e per la decisione, Parte_1 in quanto permetterebbe al provvedimento monitorio impugnato di “riacquistare” efficacia, in violazione di una norma imperativa.
4 5
…
4. Anche nel merito la domanda monitoria si presenta manifestamente infondata;
tenuto conto che l'asserito diritto di credito, sotteso al provvedimento monitorio impugnato, non può dirsi esistente.
Come era stato eccepito al Sig. lo scorso 31 gennaio 2024 (cfr. Controparte_2 doc. 6), la clausola sull'adeguamento automatico del canone di locazione - nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'aggiornamento Istat nella misura del 75%, non vi sia necessità di richiesta preventiva («il canone sarà, automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato …») - è affetta da nullità, ai sensi degli artt. 32 e 79 legge n. 392/1978.
Facendo quindi applicazione di questi principi nel caso di specie, la clausola sull'adeguamento automatico annuale del canone di locazione deve essere dichiarata nulla;
con la conseguenza che l'asserito credito che da essa promanava, e che veniva azionato in sede monitoria, non può evidentemente ritenersi sussistente.
Detto in atri termini, la nullità del titolo comporta l'inesistenza del preteso credito sotteso al provvedimento monitorio impugnato.
Sicché il decreto ingiuntivo opposto merita di essere revocato.
5. Anche sotto altro profilo, strettamente connesso a quello che precede, la domanda monitoria si presenta manifestamente infondata;
visto che il Sig.
sta richiedendo l'adeguamento automatico arretrato del Controparte_2 canone di locazione per l'anno 2023 e considerato che una simile pretesa non è giuridicamente ammissibile.
Difatti, se anche si volesse ipotizzare per un istante che la clausola sull'adeguamento del canone di locazione sia stata formulata nel rispetto della previsione dell'art. 32 legge n.392/1978 (prevedendo l'espressa «richiesta del locatore», anziché il “meccanismo” automatico «senza bisogno di richiesta scritta»), e che quindi possa ritenersi per qualche ragione valida, circostanza di cui si dubita fortemente, la richiesta del locatore non potrebbe in nessun caso riguardare il pagamento degli importi arretrati.
La richiesta del locatore si porrebbe infatti come condizione per l'insorgenza del diritto all'adeguamento del canone di locazione, perché determinerebbe il momento esatto in cui sorgerebbe questo diritto…>>
Instauratosi il contraddittorio si è costituto con memoria del Controparte_2 10.10.2025 contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso di cui ha invocato il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni:
<< Voglia il Giudice adito
1) In via preliminare disporre il mutamento di rito con ogni conseguente provvedimento.
2) Nel merito, in via principale rigettare l'opposizione perchè infondata in fatto e in diritto confermando il decreto ingiuntivo opposto.
5 6
3) In subordine rigettare l'opposizione proposta e condannare la società opponente al pagamento della somma cosi come verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU a favore di . Controparte_2
4) Con vittoria di spese e onorari da liquidarsi a favore dell'avvocato IN ET che si dichiara antistatario>>.
Con separato ricorso in opposizione depositato in data 17.1.2025, iscritto al ruolo generale a.cc. n.3121 del 2025, la Controparte_1
, con sede in Roma, Via dei Serpenti n. 6, p. iva ,
[...] P.IVA_1 indirizzo PEC in persona del legale Email_5 rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa e domiciliata dall''Avv. Federico CC ( ) del Foro di Roma ha contestato il C.F._3 predetto decreto ingiuntivo allegando ed eccependo, in fatto ed in diritto che:
-con ricorso per decreto ingiuntivo del 09.10.2024 il Sig. aveva Controparte_2 richiesto l'emissione del titolo monitorio per la somma complessiva di euro 3.466,07 premettendo di aver concesso in locazione alla gli Parte_1 appartamenti siti in Roma, via dei Serpenti n. 6, piano III, scala U, interni 5 e 6, giusto contratto di locazione non abitativa stipulato in data 28.03.2022 per una durata di sei anni rinnovabile;
- in detto contratto, le parti avevano concordato un canone di locazione annuo di euro 79.200,00 (settantanovemiladuecento/00) da corrispondere in 12 rate mensili anticipate di euro 6.600,00 (seimilaseicento/00) ed all'art. 5 dello stesso veniva altresì concordato che “dall'inizio del secondo anno della locazione e così per ogni anno successivo, il canone sarà, automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in relazione alla variazione indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. La misura dell'aggiornamento sarà del 75%”;
- tuttavia, all'interno della richiesta di ingiunzione è presente il mese di marzo 2023, mentre la dicitura contrattuale poc'anzi riportata riferisce “dall'inizio del secondo anno”, ma il mese di marzo 2023 è l'ultimo mese della prima annualità quindi non calcolabile nel conteggio, non il primo della seconda annualità;
-inoltre, il ricorrente non ha mai richiesto alla società ingiunta l'aumento dell'Istat oggetto del ricorso;
tale aspetto è supportato dalla documentazione presentata in ricorso, i due solleciti di pagamento inviati in data 17.11.23 e 22.01.24 esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria (“PEO”) in alcun modo riconducibili alla Società conduttrice dell'immobile (All. 4);
-peraltro, le due comunicazioni trasmesse ai due indirizzi non della società ingiunta, sarebbero dei mesi novembre 2023 e gennaio 2024, quindi non sarebbero comunque dovuti tutti i mesi precedenti a tali comunicazioni;
-inoltre, la richiesta di adeguamento Istat inserita in ricorso, periodo di riferimento marzo 2023 - gennaio 2024 per un importo complessivo di euro 3.466,00, è calcolata utilizzando parametri errati (All. 3), considerato che è stato utilizzato come indice di riferimento l'interesse legale annuo (parametro relativo al deposito cauzionale), anziché l'indice ISTAT del mese relativo alla richiesta di aumento;
-successivamente, in data 19.12.2024, era stato notificato il decreto ingiuntivo n. 15031/2024, emesso dal Tribunale di Roma all'esito del procedimento R.G. n. 41448/2024;
-tuttavia, quanto notificato difetta di completezza in virtù della circostanza per la quale il credito vantato da controparte non è sicuramente, alla luce dei criteri
6 7
esposte certo, liquido ed esigibile sia perché l'invio dei solleciti di pagamento a mezzo PEO, relativi all'adeguamento Istat oggetto del titolo monitorio oggi opposto, non possono in alcun modo costituire “idoneo mezzo ad assicurarne la ricezione” atteso che attraverso tale sistema è impossibile verificare l'avvenuta consegna della comunicazione e, soprattutto, assicurare che il destinatario sia a conoscenza della stessa;
ancor più quando questi indirizzi di posta elettronica non risultano essere riferibili alla società conduttrice;
-inoltre, lo stesso credito già non dovuto per tutti i motivi suddetti risulta evidentemente incerto, posto l'evidente errore di calcolo nell'applicazione dei parametri relativi all'adeguamento ISTAT, considerato che il Sig. come CP_2 può evincersi dalla dicitura “servizio richiesto” (all. 3), su detta somma ha calcolato gli “interessi legali sul capitale rivalutato annualmente” in luogo della
“sola rivalutazione Istat”;
-pertanto, volendo applicare il corretto meccanismo di calcolo al capitale indicato dal Sig. , come anticipato evidentemente errato, si evidenzia come CP_2 quest'ultimo avrebbe potuto pretendere (con valida richiesta scritta non esistente nel caso odierno) non già la somma di euro 3.466,07 bensì la diversa e minor somma di euro 396,00 per il periodo aprile 2023-gennaio 2024, a titolo di adeguamento ISTAT, come da calcolo di cui all'allegato n. 5;
- la nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto di locazione nella parte nella quale prevede l'aggiornamento automatico e senza preventiva richiesta scritta del canone di locazione in relazione alla variazione dell'indice ISTAT;
tale clausola risulta evidentemente affetta da nullità in ragione del combinato disposto degli artt. 32 e 79 della L. 392/1978. Infatti, l'art. 32 della L. 392/1978 prevede che “Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira”; tale disposizione, ai fini dell'applicazione dell'adeguamento Istat prevede un duplice requisito: 1) la previsione contrattuale e 2) la specifica richiesta per iscritto del locatore. Stante la formulazione dell'art. 32 L. 392/78 (cfr. “Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore…”), l'adeguamento del canone al variare dell'ISTAT deve essere previsto nel contratto con specifica clausola, in assenza della quale il conduttore non è tenuto a corrispondere adeguamento alcuno neppure se richiesto dal locatore per iscritto. Dalla disamina del combinato disposto degli artt. 32 e 79 della L. 392/78, è possibile interpretare la normativa sostenendo che ogni clausola contrattuale che preveda l'aggiornamento annuale automatico del canone, è da considerarsi affetta da nullità, poiché gli aumenti del canone sono leciti solo se espressamente richiesti di volta in volta dal locatore.
-è possibile richiedere l'aumento Istat a partire dal secondo anno quindi dal mese di aprile 2023. Sulla scorta di ciò ha precisato le seguenti conclusioni: <<voglia l'ill.mo tribunale adìto, contriariis reiectis: < i>
-in via principale: in accoglimento della presente opposizione dichiarare nullo e/o inefficace o, comunque, annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 15031/2024, emesso dal Tribunale di Roma, Giudice estensore Dott.ssa Fulvia Esposito, in data 11.11.2024 e notificato in data 19.12.2024, stante l'inidoneità probatoria della documentazione e gli evidenti errori posti a fondamento del titolo monitorio;
7 8
-in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di cui alla presente opposizione, da ritenersi assorbenti, rideterminare le somme sulla base di quanto emergerà nel corso del giudizio. decreto ingiuntivo notificato;
contratto di locazione immobile via dei Serpenti n. 6; calcolo interessi legali su capitale rivalutato annualmente presentato dalla controparte;
solleciti di pagamento inviati a mezzo mail del 17.11.23 e del 22.01.24 presentati dalla controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre nei confronti del procuratore antistatario >>.
Instaurato il contraddittorio si è costituita la parte opposta disapprovando l'avversa ricostruzione e rassegnando le seguenti conclusioni:
<<voglia l'ill.mo tribunale adìto, contriariis reiectis: < i>
1) In via preliminare riunire il presente procedimento a quello avente numero di ruolo 2069/2025 pendente avanti lo stesso Giudice del Tribunale di Roma Dottoressa Febbraro con udienza indicata al 18.7.2025.
2) Nel merito, in via principale rigettare l'opposizione perchè infondata in fatto e in diritto confermando il decreto ingiuntivo opposto.
3) In subordine rigettare l'opposizione proposta e condannare la società opponente al pagamento della somma così come verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU a favore di . Controparte_2
4) Con vittoria di spese e onorari da liquidarsi a favore dell'avvocato IN ET che si dichiara antistatario. Si depositano i documenti richiamati in narrativa >>. In siffatta causa iscritta al n.r.g.a.a.c. 3121 del 2025, all'esito dell'udienza del 5.5.2025, il Giudice Unico ha ritenuto l'identità della stessa, soggettiva ed oggettiva, alla causa iscritta al ruolo 2069 del 2025; ha valutato la maturità della causa per la discussione, senza necessità di approfondimenti istruttori;
letto ed applicato l'art. 273 c.p.c., ne ha disposto la riunione alla più antica iscritta al n.r.g.a.c.c. 2069 del 2025; ha rigettato la richiesta di C.T.U. ed ha fissato per la discussione l'udienza del 1.12.2025 da tenersi ai sensi dell'art.83, co.7, lettera H del D.L.n°18/2020 e succ. modifiche ex lege Cartabia con l'art. 127 ter c.p.c., mediante scambio con deposito in pct di note scritte di udienza, contenenti istanze e conclusioni sino alle ore 23.59, depositate dai difensori in via telematica entro il termine perentorio coincidente con il giorno di udienza, e successivo provvedimento telematico del giudice;
ha concesso termine per note conclusionali;
ha avvisato i procuratori delle parti che per la prossima udienza, l'omesso deposito delle note scritte equivarrà alla mancata presenza in udienza e che l'assenza di tutte le parti (o dell'attore alla prima udienza, senza che il convenuto chieda che si proceda in sua assenza) determinerà l'applicazione dell'art. 309 c.p.c. rammentando che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eventuale estinzione comporterà ex art. 653 c.p.c. la declaratoria di esecutorietà del d.i. opposto (salvo che le parti non optino, nelle note anche congiunte di udienza scritta, per la espressa rinunzia/accettazione agli atti del ricorso monitorio, per la espressa rinunzia/accettazione agli atti dell'opposizione, con indicazione sul governo delle spese, per la eventuale espressa richiesta di revoca del d.i. o di conferma, con conseguente pronuncia giudiziale di estinzione non assoggetta ad imposta di registro)…etc..
8 9
Nel procedimento principale iscritto al n. 2069/2025 R.G., in epoca antecedente alla riunione ad esso del procedimento n.r.g.a.cc. 3121 del 2025, Società opponente ha rinunciato agli atti del giudizio di opposizione stante la pendenza di analogo giudizio di opposizione, iscritto al Ruolo Generale del Tribunale di Roma con il n. 3121/2025, avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento monitorio n. 15031/2024, in cui la società era rappresentata dall'Avv. Bocchino. In data il 6 maggio 2025 si è costituito nel giudizio indicato in epigrafe il Sig. , il quale ha chiesto, in via preliminare, il mutamento del Controparte_2 rito, e, in via principale, il rigetto dell'opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, con la condanna della al pagamento della somma che sarebbe stata accertata nel Parte_1 corso della causa (cfr. memoria . pag. 4); Parte_3 Disposto il mutamento del rito da ordinario in locatizio, la parte opposta ha accettato l'estinzione del giudizio. Le parti hanno poi depositato gli atti integrativi, le comparse conclusionali e le note di udienza. All'esito dell'udienza del 1.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con lettura del dispositivo e della motivazione. III. Va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità di entrambe le opposizioni depositate in pct nei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo impugnato.
IV. Preliminarmente non avendo la parte opposta la procura speciale ad accettare la rinunzia agli atti, l'estinzione non può essere pronunziata ex art. 306 c.p.c. nel giudizio principale. V. Va disattesa l'eccezione di inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c., per nullità della notifica telematica del provvedimento monitorio ai sensi degli artt.
3- bis, 11 e 16 legge n. 53/1994. L'art. 3 ammette che la notifica possa essere eseguita telematicamente alla condizione che l'indirizzo digitale del destinatario venga estratto da un Pubblico Elenco. I Pubblici Elenchi sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 16-ter d.leg. n. 179/2012 (secondo cui «ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia»). Nell'art. 16 co. 6 d.leg. n. 185/2008, istitutivo dell'Elenco dei domicili digitali delle imprese costituite in forma societaria tenuto presso il Registro delle Imprese, non si fa alcun riferimento alla visura camerale per cui secondo la prospettazione della parte opponente, facendo quindi applicazione di questi principi normativi nel caso di specie, la notificazione telematica del decreto ingiuntivo dovrebbe essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 11 legge n. 53/1994, perché non sarebbe stata rispettata la previsione dell'art.
3-bis co. 5 lett. f) della legge citata (secondo cui «la relazione deve contenere … l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto»).
9 10
Se ciò è vero, nella fattispecie, il decreto ingiuntivo appare regolarmente notificato all'indirizzo pec della società opponente risultante dal registro delle imprese, atteso che l'indirizzo pec indicato nella visura camerale aggiornato della società corrisponde perfettamente a quello estratto dall'indice pubblico Inipec: Siffatta circostanza non è contestata dalla Email_6 che si è costituita e difesa nei termini. Parte_1
Non essendo riscontrabile alcuna nullità nella notifica poiché eseguita a mezzo pec, nemmeno può parlarsi di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 ult. comma c.p.c. (“secondo il quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità̀ e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010).
All'esito della restaurazione del contraddittorio la domanda attorea deve ritenersi ammissibile. In ordine alla nullità della clausola di adeguamento automatico annuale del canone di locazione, la seguente è la pattuizione contrattuale intercorsa tra le parti e consacrata all'art. 5 del contratto:
<<…
…>>.
10 11
La clausola è nulla in parte qua poiché in contrasto con la previsione dell'art. 32 legge n. 392/1978, nella parte in cui esclude l'automatismo nell'adeguamento annuale del canone di locazione, a partire dal secondo anno e cioè, ex art. 4 del contratto, dal 1° aprile 2023, avendo la locazione “…durata di sei anni con inizio dal 1.4.2022…”. Facendo applicazione di siffatta valutazione al caso concreto il decreto ingiuntivo deve essere revocato posto che il locatore non avrebbe potuto domandare il pagamento dell'Istat in relazione al canone maturato da marzo 2023 a gennaio 2024. Marzo 2023 è l'ultimo mese del primo anno di locazione, per i mesi successivi da aprile a ottobre 2023 manca qualsivoglia domanda di aggiornamento Istat del canone. La giurisprudenza è granitica nello stabilire che la richiesta da parte del locatore di aggiornamento del canone secondo gli indici Istat, è condizione per il sorgere del diritto ad ottenerne il pagamento. (cfr. ex multis Cass. Civ., n. 6490/2017, 3014/2012, 24753/2008 e 14673/2003). A tanto non sopperiscono le missive ordinarie allegate dal locatore del 17 novembre 2023 e del 22 gennaio 2024; invero la prima non è corredata dalla prova della ricezione che è contestata dalla conduttrice;
la seconda invece risulta pervenuta all'indirizzo del locatario ma in epoca successiva alla scadenza della mensilità a cui si riferisce (come si ricava dalla lettera di contestazione del 30.1.2024).
L'opposizione va, pertanto, accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
IV. Il decreto di riunione emesso ai sensi dell'art. 273 c.p.c. non ha come effetto quello di determinare una vera e propria fusione dei procedimenti con la conseguenza che il giudice è tenuto a riunirle ma a trattarle separatamente, dando precedenza alla causa iniziata per prima – se ammissibile, procedibile e non perenta- che sarà decisa sulla scorta dei fatti tempestivamente allegati e del materiale istruttorio in essa e solo in essa raccolto (Cass. Civ. n. 9322/2025; Cass. Civ.. 20248/2023; Cass. Civ. 24529/2018).
La causa iniziata per seconda segue la sorte prescritta dalla legge per le ipotesi di litispendenza tra diversi uffici giudiziari e ne dev'essere, dunque, disposta la cancellazione dal ruolo ex art. 39 c.p.c. (v. sul punto Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09/04/2025, n. 9322 secondo cui, in motivazione: “… la riunione di cause identiche separatamente promosse non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale determinare il loro concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum e probandum e nella delimitazione dell'ambito dei mezzi di prova offerti al giudice, lasciando l'istituto intatta l'autonomia delle cause, con la conseguenza che, in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni, il giudice dovrà trattare solo quella anteriormente iniziata, decidendo sulla scorta dei fatti allegati e del materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione di quella successivamente instaurata. La necessità della riunione trova, infatti, giustificazione solo in tale funzione (per così dire "suppletiva") del procedimento successivamente instaurato, posto che, in caso contrario, risulterebbe del tutto incongrua la difformità di disciplina rispetto
11 12
all'istituto della litispendenza regolato dall'art. 39 cod. proc. civ., che, nell'ipotesi in cui la stessa causa sia proposta dinanzi a giudici diversi, prevede che il procedimento iniziato per secondo sia cancellato dal ruolo e non possa, pertanto, essere trattato, finendosi altrimenti per consentire la violazione dei doveri generali di lealtà e probità cui devono attenersi le parti ed i loro difensori, in quanto si favorirebbe l'abuso dello strumento processuale e si determinerebbe una lesione del diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni (Cass., Sez. 1, 15/1/2015, n. 567). L'impossibilità di aggirare le decadenze istruttorie verificatesi nel giudizio di primo grado o l'inammissibilità di quelle dedotte attraverso l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito trova limite, dunque, nel fatto che la prima causa non possa condurre ad una decisione nel merito, venendo in siffatta ipotesi meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata (Cass., Sez. 2, 14/7/2023, n. 20248; Cass., Sez. 3, 5/10/2018, n. 24529; Cass., Sez. 1, 15/1/2015, n. 567)…”. V. Le spese seguono la soccombenza della parte opposta e sono regolate mediante l'applicazione del d.m. n.55 del 2014 e succ. modifiche., con applicazione dei medi tariffari dell'indicato scaglione
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
A) nel giudizio più antico iscritto al ruolo 2069 del 2025: 1) dichiara la nullità, in parte qua, per contrasto con l'art. 32 e 79 della legge n.392 del 1978 dell'art. 5, comma 2, del contratto di locazione per cui è causa, nella parte in cui è pattuito l'aggiornamento automatico dell'Istat al 75% in luogo della necessaria richiesta del locatore;
2) accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto numero 15031/2024 emesso in data 11.11.2024 dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento civile iscritto al n. r.g.a.c.c. 41448/2024; 3) condanna, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposto alla refusione delle spese di lite in favore della società opponente che, in assenza di nota spese, liquida in euro 2.552,00 per compensi, euro 76,00 per spese, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
B) nel giudizio identico, più giovane, iscritto al ruolo 3121 del 2025, riunito ex art. 273 c.p.c. a quello 2069 del 2025:
1) dispone, per le ragioni di cui in motivazione, la cancellazione della causa identica dal ruolo del giudice;
2) spese irripetibili.
12 13
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza con trattazione scritta del 1.12.2025 Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
13
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 1/12/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note conclusive e le precisazioni delle conclusioni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 2069 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, a cui è riunita la causa n.3121 del 2025 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. e P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Dott.
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), con sede legale in Roma, alla via dei Serpenti n. 6 (cfr. C.F._1 all. A), elettivamente domiciliata per il giudizio in Roma, al viale Guglielmo
Marconi n. 616, presso lo Studio dell'avv. Filippo Maria Fraschetti (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti C.F._2 apposta in calce al presente atto (all. B) e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Opponente nella causa 2069 del 2025
1 2
E
, (C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via dei
Serpenti n. 6, p. iva indirizzo PEC P.IVA_1 trappresentata, difesa e domiciliata dall''Avv. Email_2
Federico CC ( ) del Foro di Roma, giusta procura in C.F._3 calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: pec: ; Email_3
- Opponente nella causa 3121 del 2025 contro
nato a [...] il [...], cf Controparte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._4
IN ET , Codice Fiscale , in Sutri (VT), via C.F._5
PP AL n. 45 che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato,con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 125 comma 1 c.p.c. e dell'art. 136 comma 3 c.p.c. al seguente numero di
Fax 0761 600031, oppure tramite PEC :
Email_4
Opposto in entrambi i giudizi riuniti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo numero 15031/2024 emesso in data 11.11.2024 dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento civile iscritto al nr.g.a.c. 41448/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2 3
II. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14 ottobre 2024
[...]
ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma, nel procedimento iscritto CP_2 al n.r.g.a.c. 41448 del 2024, l'ingiunzione di pagamento di euro 3.466,07 a carico dell con sede in Roma via dei Serpenti 6 in persona del Parte_1 legale rappresentante pro- tempore ( p. iva ), oltre agli interessi P.IVA_1 legali e oltre alle spese della procedura, pari ad euro 500,00 per compensi, in euro 76,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., oltre alle successive occorrende.
A fondamento della domanda ha esposto ed allegato che:
<<…- in data 28 marzo 2022 era stato sottoscritto dalle parti un contratto di locazione avente ad oggetto due immobili siti in Roma, alla via dei Serpenti n. 6 (cfr. doc. 2);
- questo contratto prevedeva, all'art. 5 co. 2, l'adeguamento annuale del canone di locazione «senza bisogno di richiesta scritta» (cfr. doc. 2, spec. pag. 3);
- l'adeguamento automatico annuale del canone di locazione, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2023 e il 31 gennaio 2024 (cfr. doc. 3), non era stato versato dalla Parte_1
- la Società doveva quindi considerarsi debitrice nei confronti del Sig.
[...]
dell'importo di euro 3.466,07; tenuto conto che le richieste di CP_2 pagamento delle somme arretrate, formulate nelle date del 17 novembre 2023 e del 22 gennaio 2024 (cfr. doc. 4), erano rimaste prive di riscontro (cfr. doc. 1, spec. pag. 2)…>>.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 15031/2024, notificato in data 19.12.2024, ha proposto opposizione l'ingiunto con opposizione notificata e depositata in data 17.1.2025, iscritta al n.r.g.a.c.c. 2069 del 2025, nel quale ha precisato le seguenti conclusioni:
<<…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione:
- in via preliminare, dichiarare, anche con decreto inaudita altera parte, per i motivi sopra esposti, la nullità della notifica telematica del decreto ingiuntivo qui opposto, eseguita dalla controparte lo scorso 19 dicembre 2024, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 15031/2024, depositato in Cancelleria in data 11 novembre 2024 dalla Dott.ssa Esposito, della Sezione dei Decreti Ingiuntivi del Tribunale di Roma, all'esito della procedura monitoria iscritta al Ruolo Generale con il n. 41448/2024;
- in via principale e nel merito, dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità della clausola relativa all'adeguamento automatico annuale del canone di locazione, di cui all'art. 5 co. 2 del contratto del 28 marzo 2022, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza, nei confronti della del Parte_1 diritto di credito sotteso all'ingiunzione di pagamento;
conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo qui opposto n. 15031/2024, depositato in Cancelleria in data 11 novembre 2024 dalla Dott.ssa Esposito, della Sezione dei Decreti Ingiuntivi del Tribunale di Roma, all'esito della procedura monitoria iscritta al Ruolo Generale con il n. 41448/2024, e comunque rigettare integralmente l'avversa domanda,perché manifestamente infondata in fatto e diritto.
3 4
Con vittoria di spese e compensi di lite come per legge…>> A sostegno dell'opposizione ha dedotto ed eccepito:
<<…
1. Sul piano processuale si rileva la nullità della notifica telematica del decreto ingiuntivo opposto.
Difatti:
- nella relata di notifica manca l'indicazione del pubblico registro dal quale sarebbe stato estratto l'indirizzo di posta elettronica certificata della
[...]
in quanto nel documento si legge testualmente: «estratto da visura Parte_1 camerale» (cfr. all. C, spec. file denominato “relata Schellino”);
- nella stessa relata di notifica manca pure l'indicazione degli estremi del procedimento monitorio nell'ambito del quale veniva eseguita la notificazione del decreto ingiuntivo qui opposto (cfr. all. C, spec. file denominato “relata Schellino”);
- nel messaggio di posta elettronica certificata, e in particolare nell'oggetto, non è riportata la dizione «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» (cfr. all. C).
Tenuto dunque conto che questi requisiti sono espressamente richiesti dall'art.
3- bis legge n. 53/1994 e che la loro mancanza, lungi dal risolversi in una questione meramente formale, è sanzionata con la nullità - rilevabile d'ufficio - dall'art. 11 della medesima legge, si palesa di tutta evidenza che la notificazione telematica del decreto ingiuntivo qui opposto deve essere dichiarata nulla.
2. Da questa nullità deriva poi una fondamentale conseguenza: l'inefficacia del provvedimento monitorio impugnato.
Difatti, l'invalidità della notifica telematica si riflette sull'inosservanza del termine perentorio prescritto dall'art. 644 c.p.c., che, a sua volta, comporta l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Facendo quindi applicazione dei principi impressi negli artt.
3-bis e 11 legge n. 53/1994 e nell'art. 644 c.p.c., nel caso di specie deve concludersi che il decreto ingiuntivo opposto sia divenuto inefficace, in quanto il provvedimento monitorio impugnato non è stato (validamente) notificato nel termine di 60 giorni dalla sua emissione (dal momento che il messaggio di posta elettronica certificata dello scorso 19 dicembre 2024 è privo di validità, dovendo considerarsi tamquam non esset).
3. Né, in senso contrario a questa conclusione, potrebbe sostenersi che l'eccepita nullità della notifica telematica sia sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dal presente atto.
Difatti, l'odierna opposizione, lungi dal dimostrare il raggiungimento dello scopo della notificazione, mira piuttosto a far dichiarare, proprio per il tramite dell'invalidità del messaggio di posta elettronica certificata, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Inoltre, un'ipotetica sanatoria della nullità della notifica telematica comporterebbe un grave pregiudizio per la e per la decisione, Parte_1 in quanto permetterebbe al provvedimento monitorio impugnato di “riacquistare” efficacia, in violazione di una norma imperativa.
4 5
…
4. Anche nel merito la domanda monitoria si presenta manifestamente infondata;
tenuto conto che l'asserito diritto di credito, sotteso al provvedimento monitorio impugnato, non può dirsi esistente.
Come era stato eccepito al Sig. lo scorso 31 gennaio 2024 (cfr. Controparte_2 doc. 6), la clausola sull'adeguamento automatico del canone di locazione - nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'aggiornamento Istat nella misura del 75%, non vi sia necessità di richiesta preventiva («il canone sarà, automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato …») - è affetta da nullità, ai sensi degli artt. 32 e 79 legge n. 392/1978.
Facendo quindi applicazione di questi principi nel caso di specie, la clausola sull'adeguamento automatico annuale del canone di locazione deve essere dichiarata nulla;
con la conseguenza che l'asserito credito che da essa promanava, e che veniva azionato in sede monitoria, non può evidentemente ritenersi sussistente.
Detto in atri termini, la nullità del titolo comporta l'inesistenza del preteso credito sotteso al provvedimento monitorio impugnato.
Sicché il decreto ingiuntivo opposto merita di essere revocato.
5. Anche sotto altro profilo, strettamente connesso a quello che precede, la domanda monitoria si presenta manifestamente infondata;
visto che il Sig.
sta richiedendo l'adeguamento automatico arretrato del Controparte_2 canone di locazione per l'anno 2023 e considerato che una simile pretesa non è giuridicamente ammissibile.
Difatti, se anche si volesse ipotizzare per un istante che la clausola sull'adeguamento del canone di locazione sia stata formulata nel rispetto della previsione dell'art. 32 legge n.392/1978 (prevedendo l'espressa «richiesta del locatore», anziché il “meccanismo” automatico «senza bisogno di richiesta scritta»), e che quindi possa ritenersi per qualche ragione valida, circostanza di cui si dubita fortemente, la richiesta del locatore non potrebbe in nessun caso riguardare il pagamento degli importi arretrati.
La richiesta del locatore si porrebbe infatti come condizione per l'insorgenza del diritto all'adeguamento del canone di locazione, perché determinerebbe il momento esatto in cui sorgerebbe questo diritto…>>
Instauratosi il contraddittorio si è costituto con memoria del Controparte_2 10.10.2025 contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso di cui ha invocato il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni:
<< Voglia il Giudice adito
1) In via preliminare disporre il mutamento di rito con ogni conseguente provvedimento.
2) Nel merito, in via principale rigettare l'opposizione perchè infondata in fatto e in diritto confermando il decreto ingiuntivo opposto.
5 6
3) In subordine rigettare l'opposizione proposta e condannare la società opponente al pagamento della somma cosi come verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU a favore di . Controparte_2
4) Con vittoria di spese e onorari da liquidarsi a favore dell'avvocato IN ET che si dichiara antistatario>>.
Con separato ricorso in opposizione depositato in data 17.1.2025, iscritto al ruolo generale a.cc. n.3121 del 2025, la Controparte_1
, con sede in Roma, Via dei Serpenti n. 6, p. iva ,
[...] P.IVA_1 indirizzo PEC in persona del legale Email_5 rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa e domiciliata dall''Avv. Federico CC ( ) del Foro di Roma ha contestato il C.F._3 predetto decreto ingiuntivo allegando ed eccependo, in fatto ed in diritto che:
-con ricorso per decreto ingiuntivo del 09.10.2024 il Sig. aveva Controparte_2 richiesto l'emissione del titolo monitorio per la somma complessiva di euro 3.466,07 premettendo di aver concesso in locazione alla gli Parte_1 appartamenti siti in Roma, via dei Serpenti n. 6, piano III, scala U, interni 5 e 6, giusto contratto di locazione non abitativa stipulato in data 28.03.2022 per una durata di sei anni rinnovabile;
- in detto contratto, le parti avevano concordato un canone di locazione annuo di euro 79.200,00 (settantanovemiladuecento/00) da corrispondere in 12 rate mensili anticipate di euro 6.600,00 (seimilaseicento/00) ed all'art. 5 dello stesso veniva altresì concordato che “dall'inizio del secondo anno della locazione e così per ogni anno successivo, il canone sarà, automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in relazione alla variazione indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. La misura dell'aggiornamento sarà del 75%”;
- tuttavia, all'interno della richiesta di ingiunzione è presente il mese di marzo 2023, mentre la dicitura contrattuale poc'anzi riportata riferisce “dall'inizio del secondo anno”, ma il mese di marzo 2023 è l'ultimo mese della prima annualità quindi non calcolabile nel conteggio, non il primo della seconda annualità;
-inoltre, il ricorrente non ha mai richiesto alla società ingiunta l'aumento dell'Istat oggetto del ricorso;
tale aspetto è supportato dalla documentazione presentata in ricorso, i due solleciti di pagamento inviati in data 17.11.23 e 22.01.24 esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria (“PEO”) in alcun modo riconducibili alla Società conduttrice dell'immobile (All. 4);
-peraltro, le due comunicazioni trasmesse ai due indirizzi non della società ingiunta, sarebbero dei mesi novembre 2023 e gennaio 2024, quindi non sarebbero comunque dovuti tutti i mesi precedenti a tali comunicazioni;
-inoltre, la richiesta di adeguamento Istat inserita in ricorso, periodo di riferimento marzo 2023 - gennaio 2024 per un importo complessivo di euro 3.466,00, è calcolata utilizzando parametri errati (All. 3), considerato che è stato utilizzato come indice di riferimento l'interesse legale annuo (parametro relativo al deposito cauzionale), anziché l'indice ISTAT del mese relativo alla richiesta di aumento;
-successivamente, in data 19.12.2024, era stato notificato il decreto ingiuntivo n. 15031/2024, emesso dal Tribunale di Roma all'esito del procedimento R.G. n. 41448/2024;
-tuttavia, quanto notificato difetta di completezza in virtù della circostanza per la quale il credito vantato da controparte non è sicuramente, alla luce dei criteri
6 7
esposte certo, liquido ed esigibile sia perché l'invio dei solleciti di pagamento a mezzo PEO, relativi all'adeguamento Istat oggetto del titolo monitorio oggi opposto, non possono in alcun modo costituire “idoneo mezzo ad assicurarne la ricezione” atteso che attraverso tale sistema è impossibile verificare l'avvenuta consegna della comunicazione e, soprattutto, assicurare che il destinatario sia a conoscenza della stessa;
ancor più quando questi indirizzi di posta elettronica non risultano essere riferibili alla società conduttrice;
-inoltre, lo stesso credito già non dovuto per tutti i motivi suddetti risulta evidentemente incerto, posto l'evidente errore di calcolo nell'applicazione dei parametri relativi all'adeguamento ISTAT, considerato che il Sig. come CP_2 può evincersi dalla dicitura “servizio richiesto” (all. 3), su detta somma ha calcolato gli “interessi legali sul capitale rivalutato annualmente” in luogo della
“sola rivalutazione Istat”;
-pertanto, volendo applicare il corretto meccanismo di calcolo al capitale indicato dal Sig. , come anticipato evidentemente errato, si evidenzia come CP_2 quest'ultimo avrebbe potuto pretendere (con valida richiesta scritta non esistente nel caso odierno) non già la somma di euro 3.466,07 bensì la diversa e minor somma di euro 396,00 per il periodo aprile 2023-gennaio 2024, a titolo di adeguamento ISTAT, come da calcolo di cui all'allegato n. 5;
- la nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto di locazione nella parte nella quale prevede l'aggiornamento automatico e senza preventiva richiesta scritta del canone di locazione in relazione alla variazione dell'indice ISTAT;
tale clausola risulta evidentemente affetta da nullità in ragione del combinato disposto degli artt. 32 e 79 della L. 392/1978. Infatti, l'art. 32 della L. 392/1978 prevede che “Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira”; tale disposizione, ai fini dell'applicazione dell'adeguamento Istat prevede un duplice requisito: 1) la previsione contrattuale e 2) la specifica richiesta per iscritto del locatore. Stante la formulazione dell'art. 32 L. 392/78 (cfr. “Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore…”), l'adeguamento del canone al variare dell'ISTAT deve essere previsto nel contratto con specifica clausola, in assenza della quale il conduttore non è tenuto a corrispondere adeguamento alcuno neppure se richiesto dal locatore per iscritto. Dalla disamina del combinato disposto degli artt. 32 e 79 della L. 392/78, è possibile interpretare la normativa sostenendo che ogni clausola contrattuale che preveda l'aggiornamento annuale automatico del canone, è da considerarsi affetta da nullità, poiché gli aumenti del canone sono leciti solo se espressamente richiesti di volta in volta dal locatore.
-è possibile richiedere l'aumento Istat a partire dal secondo anno quindi dal mese di aprile 2023. Sulla scorta di ciò ha precisato le seguenti conclusioni: <<voglia l'ill.mo tribunale adìto, contriariis reiectis: < i>
-in via principale: in accoglimento della presente opposizione dichiarare nullo e/o inefficace o, comunque, annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 15031/2024, emesso dal Tribunale di Roma, Giudice estensore Dott.ssa Fulvia Esposito, in data 11.11.2024 e notificato in data 19.12.2024, stante l'inidoneità probatoria della documentazione e gli evidenti errori posti a fondamento del titolo monitorio;
7 8
-in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di cui alla presente opposizione, da ritenersi assorbenti, rideterminare le somme sulla base di quanto emergerà nel corso del giudizio. decreto ingiuntivo notificato;
contratto di locazione immobile via dei Serpenti n. 6; calcolo interessi legali su capitale rivalutato annualmente presentato dalla controparte;
solleciti di pagamento inviati a mezzo mail del 17.11.23 e del 22.01.24 presentati dalla controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre nei confronti del procuratore antistatario >>.
Instaurato il contraddittorio si è costituita la parte opposta disapprovando l'avversa ricostruzione e rassegnando le seguenti conclusioni:
<<voglia l'ill.mo tribunale adìto, contriariis reiectis: < i>
1) In via preliminare riunire il presente procedimento a quello avente numero di ruolo 2069/2025 pendente avanti lo stesso Giudice del Tribunale di Roma Dottoressa Febbraro con udienza indicata al 18.7.2025.
2) Nel merito, in via principale rigettare l'opposizione perchè infondata in fatto e in diritto confermando il decreto ingiuntivo opposto.
3) In subordine rigettare l'opposizione proposta e condannare la società opponente al pagamento della somma così come verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU a favore di . Controparte_2
4) Con vittoria di spese e onorari da liquidarsi a favore dell'avvocato IN ET che si dichiara antistatario. Si depositano i documenti richiamati in narrativa >>. In siffatta causa iscritta al n.r.g.a.a.c. 3121 del 2025, all'esito dell'udienza del 5.5.2025, il Giudice Unico ha ritenuto l'identità della stessa, soggettiva ed oggettiva, alla causa iscritta al ruolo 2069 del 2025; ha valutato la maturità della causa per la discussione, senza necessità di approfondimenti istruttori;
letto ed applicato l'art. 273 c.p.c., ne ha disposto la riunione alla più antica iscritta al n.r.g.a.c.c. 2069 del 2025; ha rigettato la richiesta di C.T.U. ed ha fissato per la discussione l'udienza del 1.12.2025 da tenersi ai sensi dell'art.83, co.7, lettera H del D.L.n°18/2020 e succ. modifiche ex lege Cartabia con l'art. 127 ter c.p.c., mediante scambio con deposito in pct di note scritte di udienza, contenenti istanze e conclusioni sino alle ore 23.59, depositate dai difensori in via telematica entro il termine perentorio coincidente con il giorno di udienza, e successivo provvedimento telematico del giudice;
ha concesso termine per note conclusionali;
ha avvisato i procuratori delle parti che per la prossima udienza, l'omesso deposito delle note scritte equivarrà alla mancata presenza in udienza e che l'assenza di tutte le parti (o dell'attore alla prima udienza, senza che il convenuto chieda che si proceda in sua assenza) determinerà l'applicazione dell'art. 309 c.p.c. rammentando che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eventuale estinzione comporterà ex art. 653 c.p.c. la declaratoria di esecutorietà del d.i. opposto (salvo che le parti non optino, nelle note anche congiunte di udienza scritta, per la espressa rinunzia/accettazione agli atti del ricorso monitorio, per la espressa rinunzia/accettazione agli atti dell'opposizione, con indicazione sul governo delle spese, per la eventuale espressa richiesta di revoca del d.i. o di conferma, con conseguente pronuncia giudiziale di estinzione non assoggetta ad imposta di registro)…etc..
8 9
Nel procedimento principale iscritto al n. 2069/2025 R.G., in epoca antecedente alla riunione ad esso del procedimento n.r.g.a.cc. 3121 del 2025, Società opponente ha rinunciato agli atti del giudizio di opposizione stante la pendenza di analogo giudizio di opposizione, iscritto al Ruolo Generale del Tribunale di Roma con il n. 3121/2025, avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento monitorio n. 15031/2024, in cui la società era rappresentata dall'Avv. Bocchino. In data il 6 maggio 2025 si è costituito nel giudizio indicato in epigrafe il Sig. , il quale ha chiesto, in via preliminare, il mutamento del Controparte_2 rito, e, in via principale, il rigetto dell'opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, con la condanna della al pagamento della somma che sarebbe stata accertata nel Parte_1 corso della causa (cfr. memoria . pag. 4); Parte_3 Disposto il mutamento del rito da ordinario in locatizio, la parte opposta ha accettato l'estinzione del giudizio. Le parti hanno poi depositato gli atti integrativi, le comparse conclusionali e le note di udienza. All'esito dell'udienza del 1.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con lettura del dispositivo e della motivazione. III. Va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità di entrambe le opposizioni depositate in pct nei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo impugnato.
IV. Preliminarmente non avendo la parte opposta la procura speciale ad accettare la rinunzia agli atti, l'estinzione non può essere pronunziata ex art. 306 c.p.c. nel giudizio principale. V. Va disattesa l'eccezione di inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c., per nullità della notifica telematica del provvedimento monitorio ai sensi degli artt.
3- bis, 11 e 16 legge n. 53/1994. L'art. 3 ammette che la notifica possa essere eseguita telematicamente alla condizione che l'indirizzo digitale del destinatario venga estratto da un Pubblico Elenco. I Pubblici Elenchi sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 16-ter d.leg. n. 179/2012 (secondo cui «ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia»). Nell'art. 16 co. 6 d.leg. n. 185/2008, istitutivo dell'Elenco dei domicili digitali delle imprese costituite in forma societaria tenuto presso il Registro delle Imprese, non si fa alcun riferimento alla visura camerale per cui secondo la prospettazione della parte opponente, facendo quindi applicazione di questi principi normativi nel caso di specie, la notificazione telematica del decreto ingiuntivo dovrebbe essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 11 legge n. 53/1994, perché non sarebbe stata rispettata la previsione dell'art.
3-bis co. 5 lett. f) della legge citata (secondo cui «la relazione deve contenere … l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto»).
9 10
Se ciò è vero, nella fattispecie, il decreto ingiuntivo appare regolarmente notificato all'indirizzo pec della società opponente risultante dal registro delle imprese, atteso che l'indirizzo pec indicato nella visura camerale aggiornato della società corrisponde perfettamente a quello estratto dall'indice pubblico Inipec: Siffatta circostanza non è contestata dalla Email_6 che si è costituita e difesa nei termini. Parte_1
Non essendo riscontrabile alcuna nullità nella notifica poiché eseguita a mezzo pec, nemmeno può parlarsi di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 ult. comma c.p.c. (“secondo il quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità̀ e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010).
All'esito della restaurazione del contraddittorio la domanda attorea deve ritenersi ammissibile. In ordine alla nullità della clausola di adeguamento automatico annuale del canone di locazione, la seguente è la pattuizione contrattuale intercorsa tra le parti e consacrata all'art. 5 del contratto:
<<…
…>>.
10 11
La clausola è nulla in parte qua poiché in contrasto con la previsione dell'art. 32 legge n. 392/1978, nella parte in cui esclude l'automatismo nell'adeguamento annuale del canone di locazione, a partire dal secondo anno e cioè, ex art. 4 del contratto, dal 1° aprile 2023, avendo la locazione “…durata di sei anni con inizio dal 1.4.2022…”. Facendo applicazione di siffatta valutazione al caso concreto il decreto ingiuntivo deve essere revocato posto che il locatore non avrebbe potuto domandare il pagamento dell'Istat in relazione al canone maturato da marzo 2023 a gennaio 2024. Marzo 2023 è l'ultimo mese del primo anno di locazione, per i mesi successivi da aprile a ottobre 2023 manca qualsivoglia domanda di aggiornamento Istat del canone. La giurisprudenza è granitica nello stabilire che la richiesta da parte del locatore di aggiornamento del canone secondo gli indici Istat, è condizione per il sorgere del diritto ad ottenerne il pagamento. (cfr. ex multis Cass. Civ., n. 6490/2017, 3014/2012, 24753/2008 e 14673/2003). A tanto non sopperiscono le missive ordinarie allegate dal locatore del 17 novembre 2023 e del 22 gennaio 2024; invero la prima non è corredata dalla prova della ricezione che è contestata dalla conduttrice;
la seconda invece risulta pervenuta all'indirizzo del locatario ma in epoca successiva alla scadenza della mensilità a cui si riferisce (come si ricava dalla lettera di contestazione del 30.1.2024).
L'opposizione va, pertanto, accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
IV. Il decreto di riunione emesso ai sensi dell'art. 273 c.p.c. non ha come effetto quello di determinare una vera e propria fusione dei procedimenti con la conseguenza che il giudice è tenuto a riunirle ma a trattarle separatamente, dando precedenza alla causa iniziata per prima – se ammissibile, procedibile e non perenta- che sarà decisa sulla scorta dei fatti tempestivamente allegati e del materiale istruttorio in essa e solo in essa raccolto (Cass. Civ. n. 9322/2025; Cass. Civ.. 20248/2023; Cass. Civ. 24529/2018).
La causa iniziata per seconda segue la sorte prescritta dalla legge per le ipotesi di litispendenza tra diversi uffici giudiziari e ne dev'essere, dunque, disposta la cancellazione dal ruolo ex art. 39 c.p.c. (v. sul punto Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09/04/2025, n. 9322 secondo cui, in motivazione: “… la riunione di cause identiche separatamente promosse non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale determinare il loro concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum e probandum e nella delimitazione dell'ambito dei mezzi di prova offerti al giudice, lasciando l'istituto intatta l'autonomia delle cause, con la conseguenza che, in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni, il giudice dovrà trattare solo quella anteriormente iniziata, decidendo sulla scorta dei fatti allegati e del materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione di quella successivamente instaurata. La necessità della riunione trova, infatti, giustificazione solo in tale funzione (per così dire "suppletiva") del procedimento successivamente instaurato, posto che, in caso contrario, risulterebbe del tutto incongrua la difformità di disciplina rispetto
11 12
all'istituto della litispendenza regolato dall'art. 39 cod. proc. civ., che, nell'ipotesi in cui la stessa causa sia proposta dinanzi a giudici diversi, prevede che il procedimento iniziato per secondo sia cancellato dal ruolo e non possa, pertanto, essere trattato, finendosi altrimenti per consentire la violazione dei doveri generali di lealtà e probità cui devono attenersi le parti ed i loro difensori, in quanto si favorirebbe l'abuso dello strumento processuale e si determinerebbe una lesione del diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni (Cass., Sez. 1, 15/1/2015, n. 567). L'impossibilità di aggirare le decadenze istruttorie verificatesi nel giudizio di primo grado o l'inammissibilità di quelle dedotte attraverso l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito trova limite, dunque, nel fatto che la prima causa non possa condurre ad una decisione nel merito, venendo in siffatta ipotesi meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata (Cass., Sez. 2, 14/7/2023, n. 20248; Cass., Sez. 3, 5/10/2018, n. 24529; Cass., Sez. 1, 15/1/2015, n. 567)…”. V. Le spese seguono la soccombenza della parte opposta e sono regolate mediante l'applicazione del d.m. n.55 del 2014 e succ. modifiche., con applicazione dei medi tariffari dell'indicato scaglione
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
A) nel giudizio più antico iscritto al ruolo 2069 del 2025: 1) dichiara la nullità, in parte qua, per contrasto con l'art. 32 e 79 della legge n.392 del 1978 dell'art. 5, comma 2, del contratto di locazione per cui è causa, nella parte in cui è pattuito l'aggiornamento automatico dell'Istat al 75% in luogo della necessaria richiesta del locatore;
2) accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto numero 15031/2024 emesso in data 11.11.2024 dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento civile iscritto al n. r.g.a.c.c. 41448/2024; 3) condanna, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposto alla refusione delle spese di lite in favore della società opponente che, in assenza di nota spese, liquida in euro 2.552,00 per compensi, euro 76,00 per spese, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
B) nel giudizio identico, più giovane, iscritto al ruolo 3121 del 2025, riunito ex art. 273 c.p.c. a quello 2069 del 2025:
1) dispone, per le ragioni di cui in motivazione, la cancellazione della causa identica dal ruolo del giudice;
2) spese irripetibili.
12 13
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza con trattazione scritta del 1.12.2025 Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
13