Articolo 3 della Legge 14 febbraio 1994, n. 117
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 febbraio 1994
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.952.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1994