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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1119/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DEL BENE RI, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5179/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1397/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 2 e pubblicata il 21/03/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120015964402000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130016562413000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 15968 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 373/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta (sez. 2), la sig.ra Resistente_1 impugnava l'iscrizione di ipoteca immobiliare nr. registro generale 15968 – reg. part. 2120 - rep. 2580/2816 del 10/05/2016 per euro 29.714,38, di cui era venuta a conoscenza attraverso un'ispezione dei Registri in data 06/08/2024.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, specificando che l'iscrizione ipotecaria oggetto di impugnativa non faceva riferimento alle cartelle di pagamento asseritamente non notificate secondo la ricostruzione della ricorrente bensì a n. 2 vvisi di accertamento esecutivi (TEGM03490, anno 2013 e TEGM01893, anno 2014).
Nella sentenza impugnata, veniva inoltre evidenziato che l'Ufficio aveva provato “l'inoltro della intimazione a pagare, di cui al citato art. 50, con riferimento ai due avvisi di accertamento esecutivi n.
TEGM03490 anno 2013 e TEGM01893 anno 2014, avendo notificato a mani proprie preavviso di iscrizione ipotecaria, con intimazione a pagare entro 30 giorni, in data 21/05/2015”.
Secondo i primi giudici, quindi, non meritava accoglimento il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria con riferimento ai due atti impoesattivi di cui era stata provata la rituale notifica;
così come andava rigettato il ricorso avverso le cartelle di pagamento di cui la ricorrente lamentava l'omessa notifica e che non costituivano titolo per cui era stata emessa l'iscrizione ipotecaria.
Il ricorso quindi veniva accolto limitatamente a n.2 cartelle con la seguente motivazione: “Il ricorso va invece accolto con riferimento alle cartelle n. 028/2012/0015964402/000 e n. 028/2013/0016562413/000, citate nel preavviso, ma solo genericamente per relationem indicate nell'iscrizione”.
Proponeva appello l'Agenzia Entrate Riscossione sostenendo che la decisione impugnata era viziata nella parte in cui aveva annullato il credito fiscale relativo a n. 2 cartelle di pagamento regolarmente notificate, non impugnate e peraltro oggetto di parziale pagamento. L'appellante richiamava l'orientamento della Suprema Corte che aveva stabilito che l'iscrizione ipotecaria può anche non indicare le cartelle di pagamento riportanti il credito fiscale in esso recato purchè le stesse siano menzionate nel preavviso di iscrizione ipotecaria.
Nella specie, l'appellante insisteva che le due cartelle annullate erano state ritualmente notificate alla contribuente in data 06 e 13 giugno 2013.
Le stesse venivano regolarmente riportate sia nella comunicazione preventiva di ipoteca del
21.05.2015 sia nell'intimazione di pagamento datata 05.02.2018.
Si costituiva in giudizio la contribuente, depositando atto di controdeduzioni ed appello incidentale.
All'udienza del 19.01.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La decisione di accoglimento parziale del ricorso introduttivo sembra essere fondata su una motivazione apparente, di cui non si riesce a cogliere la ratio decidendi.
Secondo i primi giudici va annullato il credito fiscale riportato nelle due cartelle di pagamento
“genericamente per relationem indicate nell'iscrizione”.
Invero, la doglianza contenuta nel ricorso della contribuente afferiva all'omessa notifica di queste due cartelle di pagamento, che invero l'ufficio ha dimostrato essere state ritualmente notificate a controparte in data 06.06 e 13.06.2013 come da documentazione allegata agli atti.
Ne consegue che una volta comprovata la regolare notifica degli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria, non vi siano margini per l'accoglimento del ricorso tantomeno con la criptica motivazione soprariportata.
E' consolidato invero l'orientamento della suprema Corte che nell'ambito del contezioso tributario ha costantemente ribadito che: “L'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione” (cfr. Cass. n.22108/2024). Privo di alcun pregio è poi il ricorso incidentale della contribuente che vorrebbe sovvertire la sentenza impugnata nella parte a lei sfavorevole, dolendosi dell'omessa prova della notifica degli avvisi di accertamento esecutivi che pur espressamente richiamati nell'iscrizione ipotecaria impugnata non sono stati oggetto di impugnativa con il ricorso introduttivo. In buona sostanza, la ricorrente vorrebbe surrettiziamente contestare la ritualità della notifica degli avvisi di accertamento predetti che si ribadisce non sono stati oggetto di impugnativa con il ricorso introduttivo, come agevolmente desumibile dalle conclusioni dello stesso. Trattandosi all'evidenza di domanda nuova, l'appello incidentale va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e dichiara inammissibile quello incidentale e condanna parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado che si liquidano in 4500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Mauro De Luca
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DEL BENE RI, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5179/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1397/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 2 e pubblicata il 21/03/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120015964402000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130016562413000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 15968 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 373/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta (sez. 2), la sig.ra Resistente_1 impugnava l'iscrizione di ipoteca immobiliare nr. registro generale 15968 – reg. part. 2120 - rep. 2580/2816 del 10/05/2016 per euro 29.714,38, di cui era venuta a conoscenza attraverso un'ispezione dei Registri in data 06/08/2024.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, specificando che l'iscrizione ipotecaria oggetto di impugnativa non faceva riferimento alle cartelle di pagamento asseritamente non notificate secondo la ricostruzione della ricorrente bensì a n. 2 vvisi di accertamento esecutivi (TEGM03490, anno 2013 e TEGM01893, anno 2014).
Nella sentenza impugnata, veniva inoltre evidenziato che l'Ufficio aveva provato “l'inoltro della intimazione a pagare, di cui al citato art. 50, con riferimento ai due avvisi di accertamento esecutivi n.
TEGM03490 anno 2013 e TEGM01893 anno 2014, avendo notificato a mani proprie preavviso di iscrizione ipotecaria, con intimazione a pagare entro 30 giorni, in data 21/05/2015”.
Secondo i primi giudici, quindi, non meritava accoglimento il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria con riferimento ai due atti impoesattivi di cui era stata provata la rituale notifica;
così come andava rigettato il ricorso avverso le cartelle di pagamento di cui la ricorrente lamentava l'omessa notifica e che non costituivano titolo per cui era stata emessa l'iscrizione ipotecaria.
Il ricorso quindi veniva accolto limitatamente a n.2 cartelle con la seguente motivazione: “Il ricorso va invece accolto con riferimento alle cartelle n. 028/2012/0015964402/000 e n. 028/2013/0016562413/000, citate nel preavviso, ma solo genericamente per relationem indicate nell'iscrizione”.
Proponeva appello l'Agenzia Entrate Riscossione sostenendo che la decisione impugnata era viziata nella parte in cui aveva annullato il credito fiscale relativo a n. 2 cartelle di pagamento regolarmente notificate, non impugnate e peraltro oggetto di parziale pagamento. L'appellante richiamava l'orientamento della Suprema Corte che aveva stabilito che l'iscrizione ipotecaria può anche non indicare le cartelle di pagamento riportanti il credito fiscale in esso recato purchè le stesse siano menzionate nel preavviso di iscrizione ipotecaria.
Nella specie, l'appellante insisteva che le due cartelle annullate erano state ritualmente notificate alla contribuente in data 06 e 13 giugno 2013.
Le stesse venivano regolarmente riportate sia nella comunicazione preventiva di ipoteca del
21.05.2015 sia nell'intimazione di pagamento datata 05.02.2018.
Si costituiva in giudizio la contribuente, depositando atto di controdeduzioni ed appello incidentale.
All'udienza del 19.01.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La decisione di accoglimento parziale del ricorso introduttivo sembra essere fondata su una motivazione apparente, di cui non si riesce a cogliere la ratio decidendi.
Secondo i primi giudici va annullato il credito fiscale riportato nelle due cartelle di pagamento
“genericamente per relationem indicate nell'iscrizione”.
Invero, la doglianza contenuta nel ricorso della contribuente afferiva all'omessa notifica di queste due cartelle di pagamento, che invero l'ufficio ha dimostrato essere state ritualmente notificate a controparte in data 06.06 e 13.06.2013 come da documentazione allegata agli atti.
Ne consegue che una volta comprovata la regolare notifica degli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria, non vi siano margini per l'accoglimento del ricorso tantomeno con la criptica motivazione soprariportata.
E' consolidato invero l'orientamento della suprema Corte che nell'ambito del contezioso tributario ha costantemente ribadito che: “L'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione” (cfr. Cass. n.22108/2024). Privo di alcun pregio è poi il ricorso incidentale della contribuente che vorrebbe sovvertire la sentenza impugnata nella parte a lei sfavorevole, dolendosi dell'omessa prova della notifica degli avvisi di accertamento esecutivi che pur espressamente richiamati nell'iscrizione ipotecaria impugnata non sono stati oggetto di impugnativa con il ricorso introduttivo. In buona sostanza, la ricorrente vorrebbe surrettiziamente contestare la ritualità della notifica degli avvisi di accertamento predetti che si ribadisce non sono stati oggetto di impugnativa con il ricorso introduttivo, come agevolmente desumibile dalle conclusioni dello stesso. Trattandosi all'evidenza di domanda nuova, l'appello incidentale va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e dichiara inammissibile quello incidentale e condanna parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado che si liquidano in 4500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Mauro De Luca