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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 20/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3788/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1757/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. RE 20230430585152497173383 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'ingiunzione di pagamento deve essere annullata in quanto gli avvisi di accertamento, prodromici all'ingiunzione, non risultano notificati in assenza di prova del rilascio dell'avviso di giacenza
Resistente/Appellato: conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello presentato dalla contribuente Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 1757/12/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, che aveva respinto il ricorso contro l'ingiunzione di pagamento n. IMU RE 20230430585152497173383 notificata dal Comune di Milano a seguito di quattro avvisi di accertamento emessi per gli anni 2014 - 2017 per insufficiente versamento dell'IMU in relazione ad un'abitazione sita in Indirizzo_1 con box in Indirizzo_2, avvisi divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Con l'atto di appello, la ricorrente deduce un unico motivo, già oggetto del ricorso introduttivo e respinto dai primi giudici: l'ingiunzione di pagamento deve essere annullata in quanto gli avvisi di accertamento, prodromici all'ingiunzione, non erano stati portati a conoscenza della contribuente in quanto non correttamente notificati ai sensi della Legge n. 890 del 1982. In particolare, perché non risultava provato il rilascio dell'indispensabile avviso di giacenza, non essendo sufficiente il deposito in giudizio di semplici fotocopie delle buste che avrebbero dovuto contenere gli avvisi di accertamento. Chiede, in subordine, di essere rimessa in termini non avendo avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lei non imputabile.
Richiama la sentenza. N. 10012/2021 delle Sezioni Unite della Cassazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano osservando che è inconferente il richiamo alla Legge n. 890 del 1982, che la notificazione in materia di tributi locali è regolata dal comma 161 dell'art. 1 della Legge n.
296 del 2006 che stabilisce che gli enti impositori locali procedono alla notifica diretta dei propri atti tributari attraverso il servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, e, infine, che l'art. 40 del DPR
n. 655 del 1982 e il D.M. 1 ottobre 2008 prevedono, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, che debba essere dato solo avviso della giacenza per il successivo ritiro presso l'Ufficio postale. Procedura che
è stata rispettata nel caso di specie, come risulta dall'annotazione apposta sui plichi restituiti dall'incaricato della consegna degli invii postali, assistita da particolare fede. In effetti, sottolinea l'Ufficio, il regolamento non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il rilascio dell'avviso di giacenza. Richiama le sentenze della Corte di cassazione n. 13147 del 2018 e n. 2047 del 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In tema di notifica diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza di deposito presso l'Ufficio Postale, trovando applicazione in detto procedimento semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (Cass.
Ord. n. 10131 del 28.5.2020) e non la Legge n. 890 del 1982, che concerne le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha prodotto in giudizio copia della busta della raccomandata restituita al mittente, raccomandata il cui numero corrisponde al numero riportato sugli avvisi di accertamento indicati nell'ingiunzione, sulla quale risulta apposta l'annotazione dell'incaricato della consegna dei plichi postali relativa all'avvenuto rilascio dell'avviso di giacenza presso la residenza della contribuente, annotazione che fa fede fino a querela di falso. Quanto alla richiesta di rimessione in termini ex art. 53 c.p.c., la contribuente non ha dimostrato di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lei non imputabile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese in favore del Comune di Milano, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, oltre accessori di legge se dovuti. Il Presidente estensore Daniela Borgonovo
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3788/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1757/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. RE 20230430585152497173383 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'ingiunzione di pagamento deve essere annullata in quanto gli avvisi di accertamento, prodromici all'ingiunzione, non risultano notificati in assenza di prova del rilascio dell'avviso di giacenza
Resistente/Appellato: conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello presentato dalla contribuente Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 1757/12/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, che aveva respinto il ricorso contro l'ingiunzione di pagamento n. IMU RE 20230430585152497173383 notificata dal Comune di Milano a seguito di quattro avvisi di accertamento emessi per gli anni 2014 - 2017 per insufficiente versamento dell'IMU in relazione ad un'abitazione sita in Indirizzo_1 con box in Indirizzo_2, avvisi divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Con l'atto di appello, la ricorrente deduce un unico motivo, già oggetto del ricorso introduttivo e respinto dai primi giudici: l'ingiunzione di pagamento deve essere annullata in quanto gli avvisi di accertamento, prodromici all'ingiunzione, non erano stati portati a conoscenza della contribuente in quanto non correttamente notificati ai sensi della Legge n. 890 del 1982. In particolare, perché non risultava provato il rilascio dell'indispensabile avviso di giacenza, non essendo sufficiente il deposito in giudizio di semplici fotocopie delle buste che avrebbero dovuto contenere gli avvisi di accertamento. Chiede, in subordine, di essere rimessa in termini non avendo avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lei non imputabile.
Richiama la sentenza. N. 10012/2021 delle Sezioni Unite della Cassazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano osservando che è inconferente il richiamo alla Legge n. 890 del 1982, che la notificazione in materia di tributi locali è regolata dal comma 161 dell'art. 1 della Legge n.
296 del 2006 che stabilisce che gli enti impositori locali procedono alla notifica diretta dei propri atti tributari attraverso il servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, e, infine, che l'art. 40 del DPR
n. 655 del 1982 e il D.M. 1 ottobre 2008 prevedono, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, che debba essere dato solo avviso della giacenza per il successivo ritiro presso l'Ufficio postale. Procedura che
è stata rispettata nel caso di specie, come risulta dall'annotazione apposta sui plichi restituiti dall'incaricato della consegna degli invii postali, assistita da particolare fede. In effetti, sottolinea l'Ufficio, il regolamento non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il rilascio dell'avviso di giacenza. Richiama le sentenze della Corte di cassazione n. 13147 del 2018 e n. 2047 del 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In tema di notifica diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza di deposito presso l'Ufficio Postale, trovando applicazione in detto procedimento semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (Cass.
Ord. n. 10131 del 28.5.2020) e non la Legge n. 890 del 1982, che concerne le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha prodotto in giudizio copia della busta della raccomandata restituita al mittente, raccomandata il cui numero corrisponde al numero riportato sugli avvisi di accertamento indicati nell'ingiunzione, sulla quale risulta apposta l'annotazione dell'incaricato della consegna dei plichi postali relativa all'avvenuto rilascio dell'avviso di giacenza presso la residenza della contribuente, annotazione che fa fede fino a querela di falso. Quanto alla richiesta di rimessione in termini ex art. 53 c.p.c., la contribuente non ha dimostrato di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lei non imputabile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese in favore del Comune di Milano, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, oltre accessori di legge se dovuti. Il Presidente estensore Daniela Borgonovo