Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 398/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 13/01/2025 nella causa n. 398/2022 RGL, promossa da:
assistito dall'avv. TRIGGIANI GIANCARLO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-54857, con cui Parte_1
l ordinava di pagare la somma di € 19.000,00 a titolo di Controparte_2 sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento all'annualità 2013
(omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente ha eccepito il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981, la prescrizione dei crediti rivendicati dall , l'insussistenza del fatto contestato e comunque la CP_1 sproporzione della sanzione applicata rispetto alla violazione riscontrata e ha concluso chiedendo
“IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza CP_ ingiunzione n. OI-000054857 emessa dall di Alessandria.
NEL MERITO, annullare l'ordinanza ingiunzione de qua emessa CP_ dall di Alessandria.
IN VIA SUBORDINATA, disporre l'applicazione stazione entro il
1
minimo edittale di € 10 mila.
Vinte le spese.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l , a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato CP_1 atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate (rideterminata la sanzione in € 121,68), precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con nota depositata il 27/2/2024, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il
21/2/2024 (e così entro il termine di 60 giorni dalla data dell'udienza del 20/2/2024), al pagamento degli importi in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni siccome rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 13/1/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
2 RGL n. 398/2022
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