Articolo 2 della Legge 14 aprile 1982, n. 167
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 maggio 1982
Art. 2.
Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri previa presentazione del bilancio consuntivo dell'ente, deliberato in conformita' delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nello anno precedente.
Entrata in vigore il 8 maggio 1982