Art. 2.
Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri previa presentazione del bilancio consuntivo dell'ente, deliberato in conformita' delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nello anno precedente.
Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri previa presentazione del bilancio consuntivo dell'ente, deliberato in conformita' delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nello anno precedente.