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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 404/2024 R.G., avente ad oggetto: Recesso da contratto preliminare di vendita,
[...]
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di tutore del figlio (nato ad [...] il 6 CP_1 settembre 1971 - c.f. ), e , nato ad [...] il 5 C.F._2 Parte_2
agosto 1976 (c.f. ), rappr. e difesi dall'Avv. Salvatore Raffa. C.F._3
- Appellanti -
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), non CP_2 C.F._4 costituitasi in giudizio.
- Appellata -
______________________
Nell'udienza di discussione del 26 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 226/2024 del 31 gennaio 2024 (resa nel procedimento n. 408/2023
R.G.), il Tribunale di Siracusa (adito dagli attori , in proprio e nella Parte_1 qualità di tutore del figlio , e , quali eredi del CP_1 Parte_2
promittente venditore -in forza del contratto preliminare di vendita di Persona_1 immobili stipulato da quest'ultimo l'8 agosto 2020 con la convenuta promissaria acquirente così statuiva: CP_2
1) rigettava la domanda attrice di recesso -ex art. 1385 c.c.- dal contratto preliminare per inadempimento della promissaria acquirente;
2) dichiarava non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, in considerazione della contumacia della convenuta.
Con atto di citazione del 21 marzo 2024, , in proprio e nella qualità Parte_1 di tutore del figlio , e proponevano appello avverso la CP_1 Parte_2
menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
non si costituiva in giudizio. CP_2
Nell'udienza di discussione del 26 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata , non CP_2 costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della citazione.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono che il giudice di primo grado ha errato nel rigettare la proposta domanda di recesso -ex art. 1385 c.c.- dal contratto preliminare di vendita dell'8 agosto 2020, e rilevano che: a) lo stesso giudice ha ritenuto che essi attori non abbiano fornito prova, sebbene onerati, del proprio adempimento, non sussistendo agli atti alcun elemento idoneo a dimostrare i reiterati solleciti indirizzati alla promissaria acquirente volti a far luogo alla stipulazione del contratto definitivo;
b) invece, la diffida ad adempiere, versata in atti, unitamente alla mancata comparizione della parte a rendere il deferito interrogatorio formale, se correttamente valutate nella loro valenza giuridica, avrebbero potuto e dovuto condurre all'emanazione di una sentenza di accoglimento della domanda.
Il motivo è fondato.
Va invero osservato che: a) la sussistenza, in capo agli odierni appellanti (quali eredi di;
v. Persona_1
la relativa denuncia di successione del 25 gennaio 2021), della legittimazione ad agire per il recesso -ex art. 1385 c.c.- dal contratto preliminare di vendita
(degli immobili ivi indicati) stipulato dal loro dante causa (promittente venditore) l'8 agosto 2020 con la promissaria acquirente CP_2
(odierna appellata) è comprovata dalla prodotta copia del documento contrattuale in questione, sottoscritto dalle predette parti contraenti e costitutivo del relativo, valido (ex art. 1351 c.c.) vincolo negoziale tra le medesime parti;
b) la promissaria acquirente non risulta avere adempiuto l'assunta obbligazione di stipulazione del contratto definitivo di compravendita degli immobili in questione entro il pattuito termine del 31 dicembre 2021;
c) si tratta di un inadempimento di rilevante importanza (in quanto concernente la tipica e fondamentale obbligazione del contratto preliminare di vendita), come tale incidente negativamente (e significativamente) sulla funzionalità del sinallagma contrattuale, avuto riguardo all'evidente interesse della parte promittente venditrice al trasferimento, in favore della promissaria acquirente, della proprietà degli immobili promessi in vendita e alla conseguente riscossione dell'intero, pattuito prezzo di vendita;
d) tale inadempimento, oltre che presunto ex art. 1453 c.c. (Cass., sez. un., n.
13533/2001), deve ritenersi avvalorato dall'esito negativo della diffida stragiudiziale ad adempiere al riguardo inviata dal legale degli appellanti alla
Governo con la prodotta lettera raccomandata A.R. del 6/7 dicembre 2022, lettera pervenuta alla residenza della destinataria il 15 dicembre 2022 (con il rilascio di relativo avviso) e restituita al mittente per compiuta giacenza (e, a norma dell'art. 1335 c.c., le dichiarazioni dirette a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se, come nel caso di specie, questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia);
e) peraltro, avuto riguardo al detto, comprovato esito negativo della diffida ad adempiere, la mancata (e ingiustificata) comparizione della convenuta CP_2
(cui era stata ritualmente notificata -ex art. 292, comma primo, c.p.c.-
[...]
l'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio) all'udienza (del 14 dicembre 2023) fissata per l'assunzione del suo interrogatorio formale consente di ritenere come ammessi (ai sensi dell'art. 232, comma primo, c.p.c.) i fatti dedotti nello stesso interrogatorio e concernenti anche l'inadempimento della promissaria acquirente in ordine all'obbligazione di stipulazione del contratto definitivo di vendita.
In accoglimento del primo motivo dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, va quindi statuito nei seguenti termini:
a) va dichiarato risolto -per effetto del legittimo esercizio, ad opera della parte promittente venditrice, del diritto di recesso ex art. 1385 c.c.- il contratto preliminare di vendita stipulato da (dante causa degli appellanti) Persona_1
l'8 agosto 2020 con la promissaria acquirente;
CP_2
b) va conseguentemente dichiarato che gli appellanti (quali eredi del promittente venditore ) hanno diritto di ritenere -ex art. 1385, comma Persona_1
secondo, c.c.- la somma di euro 10.000,00, versata dalla promissaria acquirente a titolo caparra confirmatoria.
Anche in accoglimento (relativamente al primo grado) del secondo motivo di gravame, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al dichiarato valore (euro 10.000,00) di lite- seguono la soccombenza dell'appellata e vanno poste a carico della stessa.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 404/2024 R.G.A.C.,
in accoglimento del proposto appello, e in riforma dell'impugnata sentenza n.
226/2024 del 31 gennaio 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento n.
408/2023 R.G.), così statuisce:
a) dichiara risolto -per effetto del legittimo esercizio, ad opera della parte promittente venditrice, del diritto di recesso ex art. 1385 c.c.- il contratto preliminare di vendita stipulato da (dante causa degli appellanti) Persona_1
l'8 agosto 2020 con la promissaria acquirente;
CP_2 b) dichiara che gli appellanti (quali eredi del promittente venditore ) Persona_1
hanno diritto di ritenere -ex art. 1385, comma secondo, c.c.- la somma di euro
10.000,00, versata dalla promissaria acquirente a titolo caparra confirmatoria;
c) condanna l'appellata al rimborso, in favore degli appellanti, delle CP_2 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: 1) quanto al primo grado, in euro 264,00 per esborsi e in complessivi euro 2.540,00 per compensi di avvocato (di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
2) quanto al presente grado di appello, in euro 382,50 per esborsi e in complessivi euro 2.906,00 per compensi di avvocato (di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Così deciso in Catania il 10 dicembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 404/2024 R.G., avente ad oggetto: Recesso da contratto preliminare di vendita,
[...]
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di tutore del figlio (nato ad [...] il 6 CP_1 settembre 1971 - c.f. ), e , nato ad [...] il 5 C.F._2 Parte_2
agosto 1976 (c.f. ), rappr. e difesi dall'Avv. Salvatore Raffa. C.F._3
- Appellanti -
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), non CP_2 C.F._4 costituitasi in giudizio.
- Appellata -
______________________
Nell'udienza di discussione del 26 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 226/2024 del 31 gennaio 2024 (resa nel procedimento n. 408/2023
R.G.), il Tribunale di Siracusa (adito dagli attori , in proprio e nella Parte_1 qualità di tutore del figlio , e , quali eredi del CP_1 Parte_2
promittente venditore -in forza del contratto preliminare di vendita di Persona_1 immobili stipulato da quest'ultimo l'8 agosto 2020 con la convenuta promissaria acquirente così statuiva: CP_2
1) rigettava la domanda attrice di recesso -ex art. 1385 c.c.- dal contratto preliminare per inadempimento della promissaria acquirente;
2) dichiarava non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, in considerazione della contumacia della convenuta.
Con atto di citazione del 21 marzo 2024, , in proprio e nella qualità Parte_1 di tutore del figlio , e proponevano appello avverso la CP_1 Parte_2
menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
non si costituiva in giudizio. CP_2
Nell'udienza di discussione del 26 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata , non CP_2 costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della citazione.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono che il giudice di primo grado ha errato nel rigettare la proposta domanda di recesso -ex art. 1385 c.c.- dal contratto preliminare di vendita dell'8 agosto 2020, e rilevano che: a) lo stesso giudice ha ritenuto che essi attori non abbiano fornito prova, sebbene onerati, del proprio adempimento, non sussistendo agli atti alcun elemento idoneo a dimostrare i reiterati solleciti indirizzati alla promissaria acquirente volti a far luogo alla stipulazione del contratto definitivo;
b) invece, la diffida ad adempiere, versata in atti, unitamente alla mancata comparizione della parte a rendere il deferito interrogatorio formale, se correttamente valutate nella loro valenza giuridica, avrebbero potuto e dovuto condurre all'emanazione di una sentenza di accoglimento della domanda.
Il motivo è fondato.
Va invero osservato che: a) la sussistenza, in capo agli odierni appellanti (quali eredi di;
v. Persona_1
la relativa denuncia di successione del 25 gennaio 2021), della legittimazione ad agire per il recesso -ex art. 1385 c.c.- dal contratto preliminare di vendita
(degli immobili ivi indicati) stipulato dal loro dante causa (promittente venditore) l'8 agosto 2020 con la promissaria acquirente CP_2
(odierna appellata) è comprovata dalla prodotta copia del documento contrattuale in questione, sottoscritto dalle predette parti contraenti e costitutivo del relativo, valido (ex art. 1351 c.c.) vincolo negoziale tra le medesime parti;
b) la promissaria acquirente non risulta avere adempiuto l'assunta obbligazione di stipulazione del contratto definitivo di compravendita degli immobili in questione entro il pattuito termine del 31 dicembre 2021;
c) si tratta di un inadempimento di rilevante importanza (in quanto concernente la tipica e fondamentale obbligazione del contratto preliminare di vendita), come tale incidente negativamente (e significativamente) sulla funzionalità del sinallagma contrattuale, avuto riguardo all'evidente interesse della parte promittente venditrice al trasferimento, in favore della promissaria acquirente, della proprietà degli immobili promessi in vendita e alla conseguente riscossione dell'intero, pattuito prezzo di vendita;
d) tale inadempimento, oltre che presunto ex art. 1453 c.c. (Cass., sez. un., n.
13533/2001), deve ritenersi avvalorato dall'esito negativo della diffida stragiudiziale ad adempiere al riguardo inviata dal legale degli appellanti alla
Governo con la prodotta lettera raccomandata A.R. del 6/7 dicembre 2022, lettera pervenuta alla residenza della destinataria il 15 dicembre 2022 (con il rilascio di relativo avviso) e restituita al mittente per compiuta giacenza (e, a norma dell'art. 1335 c.c., le dichiarazioni dirette a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se, come nel caso di specie, questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia);
e) peraltro, avuto riguardo al detto, comprovato esito negativo della diffida ad adempiere, la mancata (e ingiustificata) comparizione della convenuta CP_2
(cui era stata ritualmente notificata -ex art. 292, comma primo, c.p.c.-
[...]
l'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio) all'udienza (del 14 dicembre 2023) fissata per l'assunzione del suo interrogatorio formale consente di ritenere come ammessi (ai sensi dell'art. 232, comma primo, c.p.c.) i fatti dedotti nello stesso interrogatorio e concernenti anche l'inadempimento della promissaria acquirente in ordine all'obbligazione di stipulazione del contratto definitivo di vendita.
In accoglimento del primo motivo dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, va quindi statuito nei seguenti termini:
a) va dichiarato risolto -per effetto del legittimo esercizio, ad opera della parte promittente venditrice, del diritto di recesso ex art. 1385 c.c.- il contratto preliminare di vendita stipulato da (dante causa degli appellanti) Persona_1
l'8 agosto 2020 con la promissaria acquirente;
CP_2
b) va conseguentemente dichiarato che gli appellanti (quali eredi del promittente venditore ) hanno diritto di ritenere -ex art. 1385, comma Persona_1
secondo, c.c.- la somma di euro 10.000,00, versata dalla promissaria acquirente a titolo caparra confirmatoria.
Anche in accoglimento (relativamente al primo grado) del secondo motivo di gravame, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al dichiarato valore (euro 10.000,00) di lite- seguono la soccombenza dell'appellata e vanno poste a carico della stessa.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 404/2024 R.G.A.C.,
in accoglimento del proposto appello, e in riforma dell'impugnata sentenza n.
226/2024 del 31 gennaio 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento n.
408/2023 R.G.), così statuisce:
a) dichiara risolto -per effetto del legittimo esercizio, ad opera della parte promittente venditrice, del diritto di recesso ex art. 1385 c.c.- il contratto preliminare di vendita stipulato da (dante causa degli appellanti) Persona_1
l'8 agosto 2020 con la promissaria acquirente;
CP_2 b) dichiara che gli appellanti (quali eredi del promittente venditore ) Persona_1
hanno diritto di ritenere -ex art. 1385, comma secondo, c.c.- la somma di euro
10.000,00, versata dalla promissaria acquirente a titolo caparra confirmatoria;
c) condanna l'appellata al rimborso, in favore degli appellanti, delle CP_2 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: 1) quanto al primo grado, in euro 264,00 per esborsi e in complessivi euro 2.540,00 per compensi di avvocato (di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
2) quanto al presente grado di appello, in euro 382,50 per esborsi e in complessivi euro 2.906,00 per compensi di avvocato (di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Così deciso in Catania il 10 dicembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro