Ordinanza collegiale 18 luglio 2012
Sentenza 4 aprile 2013
Ordinanza cautelare 16 luglio 2013
Parere definitivo 22 maggio 2014
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2015
Ordinanza collegiale 28 maggio 2019
Decreto decisorio 11 maggio 2022
Accoglimento
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/07/2025, n. 6226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6226 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06226/2025REG.PROV.COLL.
N. 04000/2013 REG.RIC.
N. 05681/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di ST
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4000 del 2013, proposto da
Lances Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Clemente Maria Mannucci, Federico Mannucci, con domicilio eletto presso lo studio Clemente Maria Mannucci in Roma, largo Nicola Spinelli n. 5;
contro
IO GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ludovisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Maestro Gaetano Capocci,24;
IO GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ludovisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rodolfo Murra, Antonio Ciavarella, domiciliataria ex lege in Roma, via del Tempio di Giove n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 5681 del 2013, proposto da
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rodolfo Murra, Antonio Ciavarella, domiciliataria ex lege in Roma, via del Tempio di Giove n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IO GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ludovisi, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Ludovisi in Roma, via Maestro Gaetano Capocci,24;
IO GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ludovisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lances Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Clemente Maria Mannucci, Federico Mannucci, con domicilio eletto presso lo studio Federico Mannucci in Roma, viale G.Mazzini n.11;
Lances Costruzioni S.r.l., non costituito in giudizio;
quanto al ricorso n. 4000 del 2013:
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Seconda) n. 03404/2013, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia in sanatoria;
quanto al ricorso n. 5681 del 2013:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Seconda) n. 03404/2013, resa tra le parti, diniego concessione edilizia in sanatoria
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IO GI e di Roma Capitale e di IO GI e di IO GI e di Lances Costruzioni S.r.l. e di IO GI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Clemente Maria Mannucci Clemente Maria Mannucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il primo appello di cui in epigrafe la società Lances costruzioni impugnava la sentenza di cui in epigrafe del Tar Lazio, recante accoglimento dell’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalla parte odierna appellata, al fine di ottenere l’annullamento dell’atto di reiezione della istanza di condono a suo tempo presentata dal genitore, per opere abusive realizzate per attività connesse con la conduzione agricola insistenti su un'area adibita a pollaio.
All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva il ricorso con l’annullamento degli atti impugnati ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni per il rilascio del richiesto condono.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata;
- errore nei fatti presupposti in relazione alla consistenza dell’ampliamento ed alla data della sua realizzazione;
- area vincolata e assenza del relativo parere;
- violazione dell’art. 35 l. 47 del 1985 e realizzazione di nuovi interventi prima del rilascio del condono.
L’appellato si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con ordinanza n. 2750 del 2013 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
Con il secondo appello di cui in epigrafe il Comune di Roma impugnava la medesima sentenza predetta.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- violazione dell’art. 41 l. 47 cit.;
- violazione degli artt. 31 e 35 l. 47 cit.;
- violazione dell'art. 32 L. 47/85 ed errata valutazione del regime vincolistico.
Anche in tale gravame l’appellato originario ricorrente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Si costituiva, in termini adesivi, anche la società appellante di cui al primo gravame predetto.
Con successiva ordinanza n. 5423 del 2015 le cause venivano riunite e se ne disponeva la sospensione ai sensi degli artt. 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ. fino alla definizione, con efficacia di giudicato, della causa civile pendente fra le stesse parti in ordine alla questione relativa alla proprietà (di una parte) dell’area di sedime dell’opera abusiva ed alla relativa accessione invertita.
Con ulteriore ordinanza n. 3477 del 2019 veniva reiterata la sospensione del giudizio, fino alla definizione, con efficacia di giudicato, della causa pregiudiziale civile, in quanto la questione dell’accessione invertita ex art. 938 cod. civ. – la cui soluzione è pregiudiziale rispetto all’oggetto del presente giudizio, per le ragioni esposte nell’ordinanza n. 5423/2015 – pende tutt’ora dinanzi alla Corte di Cassazione (mentre è passata in giudicato la sola domanda di rilascio per occupazione senza titolo di un’area di ca. 60 mq, scoperta e non interessata dalla costruzione di cui è causa, come evincibile dalla sentenza della Corte d’appello di Roma e dal ricorso per cassazione proposto avverso tale sentenza).
Con decreto presidenziale n. 909 del 2022 veniva richiesto alle parti di fornire informazioni in ordine allo sviluppo della vicenda sostanziale e processuale da cui origina la presente controversia, accertando l’eventuale definizione, con efficacia di giudicato, della causa civile di cui in motivazione.
Veniva quindi presentata in data 12 giugno 2024 istanza di fissazione di udienza in quanto, a seguito della decisione della Suprema Corte n. 12402/2023 del 9.5.2023), con cui è stato parzialmente accolto il ricorso della Lances Costruzioni, la Corte d'Appello in sede di rinvio, con la sentenza n. 2083/2024 del 20.3.2024 ha definito il giudizio civile pendente tra le parti.
Alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, in vista delle quali le parti depositavano memorie, le cause passavano in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va confermata la disposta riunione degli appelli in esame, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
2. Sempre in via preliminare, in relazione all’eccezione concernente la evocata carenza di una procura della società succeduta all’originaria parte processuale, va evidenziato come tale atto sia stato da ultimo prodotto dalla difesa di parte appellante.
2.1 Ai sensi dell' art. 40, comma 1, c.p.a., al fine dell'introduzione di un'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo occorre necessariamente una procura ad litem di tipo speciale conferita anteriormente o contestualmente alla data di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, pena la sua radicale nullità sancita dall'art. 44, comma 1, lettera a), del medesimo Codice, che rende l'impugnazione inammissibile; se per un verso tale procura esisteva per l’originaria appellante, la società succeduta la ha poi prodotta, cosicchè assume rilievo ulteriore il principio di aui all' art. 182, comma 2, c.p.c. , che si applica al processo amministrativo, per cui il vizio può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti (cfr. ad es. Consiglio di ST , sez. IV , 03/09/2024 , n. 7370).
3. Nel merito gli appelli, connessi, sono fondati sotto i seguenti profili assorbenti, in ordine agli effetti derivanti dalla mancanza del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo esistente in loco.
3.1 In termini di emergenze documentali, è pacifico che l’area coinvolta sia soggetta ad un duplice vincolo paesaggistico.
L'area oggetto della domanda di condono rientra, infatti, all’interno del Parco Naturale Regionale di Veio istituito con L.R. 29/1997, sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della L. 1497/1939, nonché vincolato in base alle delibere regionali nn. 556/07 e 1025/07 istitutive del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
3.2 In linea di diritto la giurisprudenza è consolidata nel senso che in materia edilizia, deve rilevarsi come il vincolo paesaggistico su un'area, ancorché sopravvenuto all'intervento edilizio, non può restare senza conseguenze sul piano giuridico, dovendo ritenersi sussistente l'onere procedimentale di acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo in ordine all'assentibilità della domanda di sanatoria Consiglio di ST , sez. VI , 03/04/2024 , n. 3047 e Consiglio di ST , sez. II , 09/10/2020 , n. 5994). Infatti, il procedimento preordinato al rilascio del condono o della sanatoria di abusi edilizi incidenti su aree tutelate, ai sensi dell' art. 32, l. n. 47 del 1985 , è subordinato al parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo a prescindere dall'epoca della sua introduzione; il previo ottenimento del parere favorevole è necessario anche per opere eseguite prima dell'apposizione del vincolo
3.3 Peraltro va condivisa la deduzione di parte appellante nel senso che, anche nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l'amministrazione competente ad esaminare l'istanza di condono proposta ai sensi della l. 47 del 1985 deve acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi (cfr. ad es. Consiglio di ST , sez. VII , 25/06/2024 , n. 5606).
3.4 Nel caso di specie, in pacifica assenza del predetto parere, il rilasciato condono è illegittimo, con conseguente erroneità della sentenza impugnata sotto il predetto profilo assorbente e dirimente.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono gli appelli riuniti vanno pertanto accolti sotto gli assorbenti profili dedotti; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
5. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di ST in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore delle parti appellanti, liquidate per ciascuna in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO