Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 06/02/2026, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00877/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 387 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Mastrandrea e dall’Avv. Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli -OMISSIS- “-OMISSIS-”, in persona del Rettore pro tempore , con sede in -OMISSIS-, -OMISSIS- ed Azienda Ospedaliera Universitaria -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
1. - del verbale della commissione esaminatrice n. -OMISSIS- del 04.11.2025, richiamato nel D.R. n. -OMISSIS- con cui è stato attestato il mancato superamento dell’esame di passaggio al IV anno di corso del Dott. -OMISSIS-, con l’indicazione nella sezione “Voto” della dicitura “Non ammesso”;
2. – del decreto Rettorale (D.R.) n. -OMISSIS- del 25.11.2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata disposta la risoluzione del contratto di formazione specialistica del ricorrente e la sua conseguente esclusione e decadenza dalla Scuola di Specializzazione in -OMISSIS- a decorrere dal 4 novembre 2025;
3. - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluse le eventuali schede di valutazione individuali e le deliberazioni della Scuola e del Consiglio della Scuola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AL OL MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 5 gennaio 2026 e depositato il successivo 20 gennaio 2026, il ricorrente – iscritto al terzo anno alla Scuola di Specializzazione in -OMISSIS- presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-” – impugnava, unitamente al sotteso giudizio di non ammissione all’anno successivo del corso di studi (verbale di esame del 4 novembre 2025), il provvedimento con cui l’Ateneo resistente aveva disposto la risoluzione del contratto di formazione specialistica e la sua conseguente esclusione e decadenza dalla Scuola di Specializzazione, a decorrere dal 4 novembre 2025;
- a sostegno del gravame, il ricorrente articolava vari ordini di censure, lamentando, in sintesi: 1) l’omessa motivazione alla base del provvedimento, non essendo stata peraltro verbalizzata, in sede di esame, alcuna griglia di valutazione specifica per l'esame annuale, né definiti i pesi da attribuire ai singoli parametri di giudizio; 2) la contraddittorietà del giudizio di non ammissione con i precedenti esiti favorevoli del primo e secondo anno; 3) la condotta persecutoria e discriminatoria posta in essere in suo danno;
- si costituiva in giudizio l’Università (23 gennaio 2026), successivamente depositando documenti (30 gennaio 2026);
- alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, il ricorso, previo avviso alle parti della possibile definizione ex art. 60 c.p.a., era trattenuto in decisione;
Considerato che:
- il ricorso è fondato sotto il dirimente profilo della dedotta carenza di motivazione, non evincendosi dal verbale di esame del 4 novembre 2025, che reca la sola dicitura “non ammesso”, né le specifiche domande sottoposte al candidato, né una qualsivoglia motivazione a sostegno del giudizio negativo, non essendo, in aggiunta, altrimenti palesati i criteri ed i parametri di valutazione;
- del resto, quanto dedotto dall’Amministrazione nella relazione difensiva in atti e corredata di allegati, integra all’evidenza un’inammissibile motivazione postuma, per come correttamente rilevato dal ricorrente nella memoria, depositata in vista della camera di consiglio, non potendo del resto supplire, alla carenza motivazionale dianzi evidenziata, le plurime criticità, pur significative, evidenziate dalle resistenti con riguardo al complessivo percorso accademico e professionale del ricorrente negli anni precedenti (primo, secondo e terzo anno di corso);
Ritenuto, pertanto:
- assorbiti gli ulteriori profili di censura, dall’esame dei quali il ricorrente non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità, di accogliere il ricorso, nei limiti della rilevata carenza di motivazione dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, da adottarsi in esito alla rinnovazione dell’esame sostenuto il 4 novembre 2025, previa riconvocazione della Commissione, in diversa composizione;
- in ragione della peculiarità della vicenda, di compensare tra le parti le spese di lite, fermo restando il rimborso del contributo unificato, nei limiti di quanto effettivamente versato da parte ricorrente, da porsi a carico delle parti resistenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, disponendo la rinnovazione dell’esame da parte della Commissione, in diversa composizione;
- compensa le spese di lite tra le parti, fermo restando il rimborso del contributo unificato, nei limiti di quanto effettivamente versato da parte ricorrente, da porsi a carico delle parti resistenti in solido.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
AL OL MI, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AL OL MI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.