Sentenza 27 novembre 2009
Massime • 1
La esclusione dell'applicabilità dell'indulto prevista dall'art. 1, comma secondo, lett. b) L. 31 luglio 2006, n. 241, per determinate ipotesi aggravate di delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, deve ritenersi riferita esclusivamente ai reati consumati e non opera con riferimento ai corrispondenti delitti tentati.
Commentario • 1
- 1. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2009, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3200
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 27757/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
nei confronti di:
TT NO n. il 9 febbraio 1932;
avverso l'ordinanza 24 gennaio 2009 - Tribunale di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 24 gennaio 2009, depositata in cancelleria il 24 gennaio 2009, il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'opposizione proposta nell'interesse di TT NO avverso il provvedimento del Pubblico Ministero che in data 23 ottobre 2008 rigettava l'applicazione dell'indulto sulla pena inflitta con la sentenza 27 aprile 2000 del Tribunale di Roma per il reato di cui alla L. n. 685 del 1975, artt. 56 e 71, art. 74, comma 1, n. 2, applicava l'indulto dichiarando estinta la pena.
2. - Avverso il citato provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica circondariale chiedendo l'annullamento per il seguente profilo:
- per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); il tenore letterale della legge di clemenza consente l'estensione dei divieti anche alle fattispecie tentate là in particolare ove la norma non riporta gli articoli di legge relativi ai delitti, bensì fa riferimento al termine "reati".
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - Non si dubita che l'autonomia del tentativo rispetto al reato consumato sia principio oramai consolidato in dottrina e in giurisprudenza. Il delitto tentato è già un reato perfetto, presentando tutti gli elementi necessari e sufficienti per l'esistenza di un reato ed una condotta che ha già manifestato compiutamente tutta la propria carica, di disvalore. Ciò non significa, però, che, quando la legge richiama, per determinati effetti, la fattispecie, per così dire, principale, senza riferimento alla consumazione e/o al tentativo, la disposizione attenga sempre e soltanto al reato consumato. Al riguardo torna opportuno richiamare la statuizione di questa Corte (Cass., Sez. 2, 6 maggio 1965, n. 636), in cui è dato leggere: "Pur essendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, quando la legge faccia riferimento, senza alcuna distinzione o limitazione, all'ipotesi tipica, deve considerarsi in questa ricompresa la minore ipotesi del tentativo". Ed invero, relativamente agli interessi penalmente tutelati, consumazione e tentativo riflettono rispettivamente la lesione effettiva e la lesione potenziale dello stesso bene oggetto di protezione. Il dolo del tentativo è il dolo della consumazione così come sono identiche le modalità di esecuzione del delitto. È opportuno, tuttavia, non cedere alle generalizzazioni e, quindi, non pretendere di formulare principi formali rigidi quando non sia consentito da motivazioni logico-giuridiche incontrovertibili, ma collaudare, invece, l'interpretazione della norma, ricercando di volta in volta l'intenzione del legislatore, identificandone la ratio, onde stabilire se in essa sia compresa o meno l'ipotesi del tentativo.
Nell'ottica della necessità di indagare caso per caso l'intenzione del legislatore e di individuare la ratio della norma, vien fatto di osservare che questa, nel caso in esame, è di facile individuazione:
il tenore letterale del provvedimento di clemenza di cui alla L. n.241 del 2006, in particolare in relazione alle indicazioni di esclusione di cui all'art. 1, lett. a), legge citata, essendovi espresso riferimento agli articoli di legge dei relativi delitti, deve far legittimamente pensare a una non estensibilità dei reati consumati a quelli tentati, diversamente da quanto accade per l'indicazione nelle successive lettere ove si fa riferimento a delitti o a reati con una terminologia che non può essere casuale e che comprova anzi il maggior disfavore del legislatore verso i reati in materia di stupefacenti e per le aggravanti di cui alle lett. c), d) ed e).
Bene pertanto ha fatto il Tribunale a ritenere che il reato tentato oggetto del provvedimento di clemenza invocato, commesso a suo tempo dall'TT, ancorché relativo al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e dunque facente parte del catalogo dei reati esclusi, non ricadesse, proprio in quanto reato non consumato, nel novero delle preclusioni. È ben vero ciò che osserva il Procuratore della Repubblica impugnante vale a dire che la norma applicata richiama il termine omnicomprensivo "reati", ma è anche certo che, allorquando la disposizione diventa specifica, nell'elencazione dei reati titolarmente pretermessi, il tenore letterale di richiamo è operato per articoli. Secondo il noto principio dell'ubi voluit dixit, l'interpretazione appena enunciata, in carenza di un'esplicita esclusione della forma del tentativo, si prospetta come l'unica aderente alla ratio della legge.
3.2. - A completezza di quanto esposto va citata una sentenza non più recente, ma ancora valida nei suoi insegnamenti, secondo cui:
l'interpretazione delle disposizioni dei provvedimenti di amnistia, oltre ad essere regolata, come ogni norma penale, dal principio di specialità (art. 15 c.p.), è caratterizzata, per la natura delle disposizioni stesse, dal principio di tipicità o tassatività dei reati amnistiabili. Ciò va sostenuto per la certezza del diritto in tema di estinzione dei reati per la quale, stante la eccezionalità dell'istituto della abolitio criminis (i cui limiti vanno riferiti rigorosamente alla libera volontà dispositiva dell'organo concedente), va lasciata la minima possibile discrezionalità all'interprete ed acquista particolare rilevanza il criterio esegetico sovra richiamato dell'ubi voluit dixit, senza che possa essere pertinente il richiamo al principio generico del favor rei in una materia in cui il favor è stato già esercitato dal potere legislativo, ma con i limiti e le condizioni da esso fissate. In particolare, il principio della tipicità o tassatività dei reati amnistiabili va evidenziato quando vi sia la specifica indicazione degli stessi con loro specifico nomen iuris, non potendo questa avere funzione diversa dal dettare una norma esclusiva, nel senso che quei reati espressamente indicati abbiano quella specifica disciplina, e quella soltanto (Cass., Sez. 2,16 dicembre 1969, n. 2508, rv. 115263, Pino).
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010