Sentenza breve 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 07/04/2026, n. 6212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6212 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariolina Bisceglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari
- del provvedimento impugnato avente ad oggetto il verbale prot.n. -OMISSIS- di non idoneità al concorso notificato il 21.11.2025 mezzo pec dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Concorsi per l'assunzione di 4918 Allievi Carabinieri con ferma quadriennale - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento -Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici in persona del legale rapp.te p.t. a seguito del quale il ricorrente è risultato “non idoneo” ;
-ove lesivo dell'interesse del ricorrente, dell'art. 11 punto 7/c del bando di concorso;
-ove esistente, della graduatoria provvisoria di merito, di cui non si conoscono estremi e contenuto, del Concorso per l'assunzione di 4918 Allievi Carabinieri con ferma quadriennale nella parte in cui non inserisce il ricorrente tra gli idonei vincitori;
-ove esistente, della graduatoria definitiva di merito, di cui non si conoscono estremi e contenuto, del Concorso per l'assunzione di 4918 Allievi Carabinieri con ferma quadriennale nella parte in cui non inserisce il ricorrente tra gli idonei vincitori;
-di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque collegato, e di qualsiasi altro atto medio tempore adottato;
con la conseguente declaratoria di riammissione del ricorrente, anche in sovrannumero visto il decreto aumento posti del 29.12.25, alle ulteriori fasi del concorso per l'assunzione di 4918 Allievi Carabinieri con ferma quadriennale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Interno e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa IA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto ricorso, notificato il 17 gennaio 2026 e depositato il successivo 18 gennaio 2026, il soggetto in epigrafe ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21 novembre 2025 – allo stesso comunicato via PEC in pari data – recante il giudizio di non idoneità reso nei suoi confronti all’esito dei previsti accertamenti psico-fisici nell’ambito della procedura selettiva in rilievo (rappresentata dal concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale), per effetto del quale il medesimo candidato non è stato ammesso a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
1.1. In via preliminare parte ricorrente rileva come il gravato provvedimento rechi a sostegno dell’espresso giudizio di inidoneità una serie di motivazioni: da un lato, la non compatibilità dei valori di composizione corporea riscontrati (PBF in misura pari a 29,3%) rispetto a quelli normativamente previsti (fissati nel limite del 22%, ai sensi del richiamato articolo 587 d.P.R. n. 90/2010 e dell’evocato d.P.R. n. 207/2015) e l’ulteriore non compatibilità del profilo sanitario richiesto avendo il medesimo candidato riportato il coefficiente 3 nell’apparato “CO” in ragione della diagnosi resa nei suoi confronti, attinente al valore di IMC riscontrato, pari a 28,8, e dunque superiore all’individuato limite di 28; dall’altro, l’accertata presenza di un tatuaggio posizionato nella regione del polso sinistro e visibile con uniforme, assunta quale causa di inidoneità ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. c), del bando concorsuale (e delle corrispondenti previsioni recate dalle relative norme tecniche).
1.2. Ciò premesso, il ricorrente articola due motivi di gravame, incentrati sui dedotti profili di violazione normativa e di eccesso di potere sotto vari aspetti.
1.2.1. Nello specifico, lamenta innanzitutto l’erroneità della misurazione effettuata in sede concorsuale sia in relazione alla massa grassa (FAT) sia in relazione all’indice di massa corporea, deducendo come gli anzidetti valori – all’esito dei nuovi esami compiuti dallo stesso ricorrente e come attestato dalla relazione medica versata in atti – siano risultati inferiori a quelli riscontrati nel corso della visita medica svolta in ambito concorsuale e corrispondenti, in particolare, ai valori di 22,9 % per la massa grassa e 27,4 per l’indice di massa corporea, deducendone per l’effetto la compatibilità con i valori previsti ai fini del relativo giudizio di idoneità.
1.2.2. Sostiene, inoltre, che il tatuaggio presente si trovasse già in fase avanzata di rimozione, avendo lo stesso ricorrente intrapreso a partire dall’anno 2023 un percorso di rimozione dei tatuaggi esistenti con la tecnica laser.
1.3. Parte ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento dei gravati atti previa sospensiva ai fini dell’ammissione allo svolgimento delle ulteriori prove concorsuali.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo una relazione tecnica proveniente dal Centro nazionale di reclutamento – ufficio sanitario del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, corredata della relativa documentazione.
3. Parte ricorrente ha depositato memoria, ribadendo e sviluppando le censure mosse in ricorso, nonché successive note di udienza.
4. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, previo avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata come riportato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio, nel ravvisare la sussistenza nel caso di specie dei presupposti individuati dall’articolo 60 cod. proc. amm. per la definizione della controversia in esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata, ritiene il proposto ricorso non suscettibile di accoglimento, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
6. Al riguardo giova preliminarmente evidenziare come il gravato provvedimento presenti carattere “plurimotivato”: l’avversato giudizio di inidoneità reso nei confronti dell’odierno ricorrente poggia, infatti, su una pluralità di ragioni giustificative, tra loro indipendenti, ciascuna delle quali risulta sufficiente a supportare in via autonoma l’esito del giudizio espresso.
Le anzidette ragioni risiedono, per quanto emerge dal tenore dell’atto impugnato, in un duplice ordine di circostanze: i) da un lato, il riscontrato superamento dei limiti massimi consentiti per i candidati di genere maschile in relazione alla percentuale di massa grassa (PBF) e all’indice di massa corporea (IMC), all’esito degli accertamenti condotti sulla persona del ricorrente nel corso della visita medica svolta in sede concorsuale, con conseguente attribuzione di un coefficiente 3 per l’apparato “CO” (morfologia generale), inferiore a quello richiesto ai fini della relativa idoneità sanitaria; dall’altro, l’accertata presenza, nel corso della visita medica generale condotta in sede concorsuale, di un tatuaggio collocato sul polso sinistro, “… visibile con l’uniforme ”, assunto come ragione di inidoneità secondo quanto previsto dall’articolo 11 del bando concorsuale (cfr. doc. n. 1 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione in data 13 febbraio 2026 e doc. n. 1 e 2 uniti all’atto di ricorso, recanti il gravato provvedimento).
7. Ciò posto, nel valorizzare il rilevato carattere “plurimotivato” dell’atto impugnato e in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr. Cons. St., Ad. plen., sent. n. 5 /2015, in specie punti 5.3 e 9.3.4.3.), il Collegio intende muovere dalla disamina del secondo motivo di gravame, focalizzato sulla contestazione dell’ulteriore indicazione motivazionale recata nel provvedimento impugnato – nella specie costituita dalla riscontrata presenza di un tatuaggio “… in regione: sul polso sinistro, visibile con l’uniforme ” (cfr. doc. n. 1 cit.) – ritenendolo infondato per le ragioni di seguito esposte.
7.1. Sul punto va evidenziato che, sulla base di quanto consta dagli atti della procedura selettiva prodotti in giudizio, l’accertamento espletato in sede concorsuale poggia sulla constatazione che l’anzidetto tatuaggio, consistente nel disegno di una corona, pur in fase di rimozione sia “… ancora visibile ed identificabile ” (cfr. verbale di visita medica generale, di cui all’allegato n. 2 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione, in specie pagina 1).
7.1.1. La riscontrata visibilità dell’anzidetto tatuaggio all’esito dell’ispezione della superficie corporea dell’interessato condotta nell’ambito della visita medica effettuata in sede concorsuale emerge altresì dall’unita documentazione fotografica agli atti della medesima procedura concorsuale, prodotta in giudizio dalla resistente Amministrazione: dall’anzidetta documentazione si evince, infatti, la persistenza di una significativa quantità di pigmento tale da rendere riconoscibile il disegno e dunque visibile il corrispondente tatuaggio (cfr. doc. n. 8 incluso nella produzione documentale della stessa Amministrazione).
7.1.2. Ad una conclusione diversa non può pervenirsi sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente a supporto della predicata non visibilità del tatuaggio medesimo in conseguenza del dedotto stato di avanzamento del percorso di rimozione: in disparte la mancanza di elementi certi attestanti l’effettiva datazione sul piano temporale della relativa documentazione fotografica (cfr. doc. nn. 9, 11 e 15 uniti all’atto di ricorso), in ogni caso non può assumere rilievo la situazione fattuale esistente, secondo l’allegazione documentale sul punto fornita dal ricorrente, in un momento temporale successivo (nella specie, alla data del 8 gennaio 2026 secondo quanto ivi indicato: cfr. doc. n. 11 e n. 15 uniti all’atto di ricorso) rispetto a quello dell’effettuata ispezione in sede concorsuale, risalente al 21 novembre 2025 (cfr. allegato n. 2, cit., incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione).
7.2. In proposito il Collegio intende infatti ribadire, in linea con il costante indirizzo giurisprudenziale sul punto, come la presenza di un tatuaggio in una zona del corpo che lo rende visibile con un qualsiasi capo dell’uniforme costituisca una ragione sufficiente a giustificare il giudizio di non idoneità, e rispetto all’anzidetto elemento alla Commissione in sede concorsuale è demandato un mero accertamento tecnico in ordine alla localizzazione del tatuaggio e alla sua visibilità con l’uniforme (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 24 dicembre 2024, n. 10384, in specie punto 8).
Inoltre, per quanto rileva ai fini della fattispecie in esame, la consolidata giurisprudenza maturata in materia ha precisato che “ i requisiti fisiopsichici concorsuali vanno accertati al momento della visita svolta dalla Commissione ” per cui “ non può essere presa in considerazione la rimozione del tatuaggio avvenuta in un momento successivo ” (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 6 febbraio 2026, n. 2353), con l’ulteriore precisazione secondo cui, affinchè la presenza dell’anzidetto tatuaggio in fase di rimozione non costituisca causa di inidoneità “… è necessario che di esso ne sia stata in toto eliminata la visibilità (per consistenza, dimensione e nitidezza dell’immagine impressa sulla cute), rilevando in definitiva l’esito della rimozione ovvero un tale stadio di avanzamento del processo da aver fatto del tutto venir meno la visibilità del tatuaggio, trasformandolo in un mero esito cicatriziale ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 24 luglio 2025, n. 14681, unitamente ai pronunciamenti ivi citati di cui alle sentenze Cons. St., sez. II, nn. 10443/2023 e 9583/2023), quali evenienze non ricorrenti nel caso di specie, sulla base degli elementi sopra evidenziati.
8. L’accertata infondatezza dello scrutinato motivo di gravame conduce all’assorbimento delle restanti censure (articolate con il primo motivo di ricorso), in considerazione del rilevato carattere “plurimotivato” del provvedimento oggetto di impugnazione, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ Per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 2 febbraio 2026, n. 840, in specie punto 3).
8.1. Per completezza espositiva, si osserva come le censure articolate con il primo motivo di ricorso risulterebbero comunque nel merito infondate, per la dirimente circostanza che le contestazioni mosse poggiano esclusivamente sull’allegazione di valori differenti degli indicati parametri – rispettivamente, della percentuale di massa grassa (PBF) e dell’indice di massa corporea (IMC) – all’esito della ripetuta misurazione degli stessi a distanza di un arco temporale di quasi venti giorni (ossia, in data 9 dicembre 2025: cfr. doc. nn. 5 e 6 uniti all’atto di ricorso) rispetto alla visita medica effettuata in ambito concorsuale (il 21 novembre 2025), quale circostanza non suscettibile di rilievo nella specie in quanto i parametri interessati, involgenti le misurazioni del peso e della percentuale di massa grassa, risultano soggetti a variazione nel tempo e dunque non sono replicabili a parità di condizioni e, pertanto, in linea di principio non possono considerarsi ripetibili fuori dal contesto concorsuale (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 25 luglio 2023, n. 12566 e Cons. St., sez. II, sent. 3 gennaio 2023, n. 59).
9. Per le esposte ragioni, il ricorso va pertanto respinto.
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del resistente Ministero della Difesa, che liquida forfetariamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
IA AV, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AV | AN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.