Articolo 7 della Legge 30 novembre 1998, n. 413
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 dicembre 1998
Art. 7. 1. Al fine di favorire e riqualificare l'occupazione nell'industria navalmeccanica, le regioni possono avviare programmi specifici di formazione di manodopera qualificata.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni nelle quali hanno sede cantieri di costruzione e riparazione navale, stabilisce le quote di finanziamento a carico dello Stato per l'anno 1998 per lo svolgimento dei programmi di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1998