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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 742/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
, Persona_1 elettivamente domiciliato in Terni Via delle Portelle n. 23, presso lo studio dell'Avv. Manola Cascioli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente - E
Controparte_1 in persona del direttore reggente
[...]
p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_2
17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati
18/20
-resistente-
OGGETTO: infortunio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2024 e ritualmente notificato, , ha convenuto in giudizio l' Persona_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di avere
[...] infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio occorso il 30.03.2023 sono residuati postumi permanenti nella percentuale del 12% ovvero nella misura maggiore o minore di giustizia previo riesame e cumulo di tutte le invalidità già accertate, con adeguamento della rendita complessiva, con contestuale condanna dell' a corrispondere il dovuto indennizzo. CP_1
A fondamento del ricorso, ha dedotto: - che in data 30.03.2023 subiva un infortunio all'interno della Arvedi Ast, nel sito di Terni, durante il turno di lavoro come operaio del settore Metalmeccanica-Industria alle dipendenze della ILSERV SRL consociata Ast;
che, mentre eseguiva le mansioni di spillaggio veniva investito sulla parte destra del viso, da un esplosione causata dal distacco del tubo a pressione, che ne provocava rovinosamente la caduta a terra;
che, trasportato presso il P.S. dell'azienda Ospedaliera di Terni, gli veniva diagnosticato “trauma cranico ed auricolare” ed "iperemia congiuntivale"; - seguiva un iter clinico caratterizzato da diversi esami audiometrici di controllo e consulenze ORL;
- che in data 14.4.23 veniva sottoposto a visita specialistica da parte del dott. Persona_3 che riscontrava trauma acustico in particolare a destra con persistente sindrome vertiginosa ed acufeni (cfr. All.to 6); - che l' riconosceva la CP_1 natura di infortunio sul lavoro dell'evento, rilevando una inabilità temporanea fino al 23.5.23 ma nessuna menomazione all'integrità psicofisica (doc.11); in data 20.09.2023, presentava opposizione avverso la suddetta valutazione;
- con nota del 16.11.2023 l' a seguito di CP_1 visita collegiale, confermava il parere già espresso (cfr. All.to 12). Si costituiva l' sostenendo la correttezza della valutazione operata CP_1 dall'Istituto in via amministrativa, in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D.lgs. n. 38/2000 e che la richiesta di riconoscimento di un maggior grado di danno biologico è del tutto infondata perché disancorata dalla criteriologia medico- legale e sproporzionata alle effettive lesioni subite dall'istante, chiedendo il rigetto della domanda.
Veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica medico-legale, al fine di meglio valutare ed accertare il maggior grado di invalidità permanente subito dalla parte ricorrente in conseguenza dell'infortunio occorso in data 30/03/2023, e già riconosciuto dall' ad eziologia professionale;
quindi, CP_1 sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento per quanto di ragione.
È utile premettere in diritto che, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al
16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, risulta dai documenti di causa che parte ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro nel 2023 rispetto al quale l' ha rilevato una inabilità temporanea fino al 23.5.23, ma, nessuna CP_1 menomazione all'integrità psicofisica. Di contro, parte ricorrente sostiene che dall'evento occorso in data
30.03.2023, qualificabile come infortunio sul lavoro, siano residuati postumi permanenti del 12% (cfr. relazione medico legale, Dr. (all. 15 al Persona_3 ricorso). Premesso quanto sopra, accertato che trattasi di causa che riguarda esclusivamente aspetti e tematiche medico-legali così come evidenziato dalle parti in causa nei rispettivi atti, è stata disposta CTU medico legale rimettendo al consulente dott. il compito di accertare, quale Persona_4 sia la natura e l'entità delle lesioni nell'evento per cui è causa che possano aver determinato menomazioni valutabili quali postumi di natura permanente. Il Ctu ha, dapprima, accertato la natura di infortunio sul lavoro dell'evento patito dalla ricorrente evidenziando che: “l'evento traumatico del
30.03.2023 integra gli elementi medico-giuridici essenziali dell'infortunio sul lavoro indennizzabile, rappresentati nell'ordine dagli elementi eziologico, circostanziale e conseguenziale. L'elemento eziologico è rappresentato dal riscontro di una causa violenta tipizzata dai requisiti di esteriorità, di estraneità al normale andamento della prestazione lavorativa, di idoneità lesiva (tale da produrre lesioni corporee che interferiscano a tal punto con la prestazione lavorativa da determinarne il temporaneo abbandono) e di concentrazione cronologica (una causa esterna che agisca sull'organismo in un periodo di tempo ristretto, convenzionalmente circoscritto temporalmente alla durata di un turno di lavoro); l'elemento circostanziale che si sostanzia nella cosiddetta “occasione di lavoro”… che si concretizza quando è ravvisabile un preciso rapporto eziologico che si presenta ogni qual volta il lavoro genera il rischio esponendo il lavoratore ad un pericolo. L'elemento conseguenziale è, infine, identificabile nel rilievo, come conseguenza diretta dell'infortunio, di un quadro lesivo responsabile di una inabilità temporanea assoluta superiore ai tre giorni o della morte e di un complesso esitale comportante una invalidità permanente parziale.”. In merito alla valutazione della sussistenza di un danno biologico permanente, il CTU ha sottolineato che: “ il soggetto presenta attualmente, quale conseguenza diretta dell'infortunio sul lavoro del 30.03.2023, un quadro menomativo esitale ormai a carattere permanente, sintetizzabile nella diagnosi medico-legale di esiti di trauma cranico semplice e di intenso barotrauma acustico con lieve ipoacusia neurosensoriale destra post- trauma acustico acuto, acufeni a destra per danno cocleare irreversibile ed una sindrome vertiginosa con correlati disturbi psichici del genere insonnia, in terapia farmacologica specifica di associazione.”. Alla luce di tali risultanze, quindi, il CTU, Dott. facendo richiamo Per_4 alla voce n. 310 (sordità completa unilaterale: danno biologico permanente
12%), voce n. 313 (acufeni: gli acufeni sono compresi nel danno ipoacusico tabellato e non danno luogo ad indennizzo qualora concorrano nella loro forma ordinaria) e voce n. 314 (vertigine parossistica posizionale benigna: danno biologico permanente fino a 4%) della tabella delle menomazioni di cui al Dlgs 38/2000, ha proceduto alla valutazione del danno biologico attuale quantificandolo nella misura del 6% (3,0% per lieve ipoacusia neurosensoriale destra complicata da acufeni ipsilateralie, 3,0% per sindrome vertiginosa correlati psichici) e, operato il cumulo con le preesistenti menomazioni già accertate e riconosciute nella misura del 6% per esiti di due infortuni sul lavoro (trauma distorsivo al rachide cervicale:
3%; trauma distorsivo al pollice destro: 3%;), ha valutato il danno biologico complessivo attuale nella misura del 12%. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, il consulente di parte ricorrente esprimeva parere concorde mentre pervenivano note di replica dal consulente di parte resistente, secondo cui la valutazione di danno biologico complessiva, operato il cumulo, corrisponderebbe alla somma aritmetica delle rispettive percentuali attuali con preesistenze e “non seguirebbe criteri usuali di proporzionalità secondo prassi valutativa m-l per l'incrementare dei danni”. Il perito ha convincentemente evidenziato che: “Per quanto attiene il cumulo tra menomazioni plurime policrone ... nel caso di specie è stato applicato un arrotondamento per eccesso del calcolo riduzionistico.. arrotondato a 12%. Ai postumi dell'infortunio sul lavoro del 30.03.2023 il cumulo al 6,0% è stato effettuato utilizzando sempre la formula riduzionistica a scalare con applicazione di un arrotondamento per eccesso.
Tra le varie formule medico legali di cumulo tra menomazioni, la formula riduzionistica a scalare o di Balthazard non soltanto è quella più utilizzata in ambito di assicurazione sociale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma è anche quella più penalizzante per il lavoratore”. Orbene, il metodo logico seguito dall'ausiliario appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 12% dal 31.05.2023, data della comunicazione di assenza di postumi permanenti correlati con CP_1 l'infortunio sul lavoro del 30.03.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. n. 742/2024, Per_1 CP_1 disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dall'infortunio sul lavoro, occorso alla ricorrente in data 30.03.2023, è derivato un danno biologico pari al 6% e, per effetto del cumulo con esiti di due infortuni sul lavoro (trauma distorsivo al rachide cervicale: 3%; trauma distorsivo al pollice destro: 3%), complessivamente del 12% con decorrenza dal 31.05.2023, data della comunicazione di CP_1 assenza di postumi permanenti correlati con l'infortunio sul lavoro del 30.03.2023; b) condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per l'infortunio occorso in data 30.03.2023, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6% e, per effetto del cumulo con menomazioni pregresse, complessivamente del 12% con decorrenza dal 31.05.2023 oltre accessori di legge dal dovuto fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Manola Cascioli, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Lì 30 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 742/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
, Persona_1 elettivamente domiciliato in Terni Via delle Portelle n. 23, presso lo studio dell'Avv. Manola Cascioli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente - E
Controparte_1 in persona del direttore reggente
[...]
p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_2
17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati
18/20
-resistente-
OGGETTO: infortunio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2024 e ritualmente notificato, , ha convenuto in giudizio l' Persona_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di avere
[...] infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio occorso il 30.03.2023 sono residuati postumi permanenti nella percentuale del 12% ovvero nella misura maggiore o minore di giustizia previo riesame e cumulo di tutte le invalidità già accertate, con adeguamento della rendita complessiva, con contestuale condanna dell' a corrispondere il dovuto indennizzo. CP_1
A fondamento del ricorso, ha dedotto: - che in data 30.03.2023 subiva un infortunio all'interno della Arvedi Ast, nel sito di Terni, durante il turno di lavoro come operaio del settore Metalmeccanica-Industria alle dipendenze della ILSERV SRL consociata Ast;
che, mentre eseguiva le mansioni di spillaggio veniva investito sulla parte destra del viso, da un esplosione causata dal distacco del tubo a pressione, che ne provocava rovinosamente la caduta a terra;
che, trasportato presso il P.S. dell'azienda Ospedaliera di Terni, gli veniva diagnosticato “trauma cranico ed auricolare” ed "iperemia congiuntivale"; - seguiva un iter clinico caratterizzato da diversi esami audiometrici di controllo e consulenze ORL;
- che in data 14.4.23 veniva sottoposto a visita specialistica da parte del dott. Persona_3 che riscontrava trauma acustico in particolare a destra con persistente sindrome vertiginosa ed acufeni (cfr. All.to 6); - che l' riconosceva la CP_1 natura di infortunio sul lavoro dell'evento, rilevando una inabilità temporanea fino al 23.5.23 ma nessuna menomazione all'integrità psicofisica (doc.11); in data 20.09.2023, presentava opposizione avverso la suddetta valutazione;
- con nota del 16.11.2023 l' a seguito di CP_1 visita collegiale, confermava il parere già espresso (cfr. All.to 12). Si costituiva l' sostenendo la correttezza della valutazione operata CP_1 dall'Istituto in via amministrativa, in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D.lgs. n. 38/2000 e che la richiesta di riconoscimento di un maggior grado di danno biologico è del tutto infondata perché disancorata dalla criteriologia medico- legale e sproporzionata alle effettive lesioni subite dall'istante, chiedendo il rigetto della domanda.
Veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica medico-legale, al fine di meglio valutare ed accertare il maggior grado di invalidità permanente subito dalla parte ricorrente in conseguenza dell'infortunio occorso in data 30/03/2023, e già riconosciuto dall' ad eziologia professionale;
quindi, CP_1 sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento per quanto di ragione.
È utile premettere in diritto che, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al
16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, risulta dai documenti di causa che parte ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro nel 2023 rispetto al quale l' ha rilevato una inabilità temporanea fino al 23.5.23, ma, nessuna CP_1 menomazione all'integrità psicofisica. Di contro, parte ricorrente sostiene che dall'evento occorso in data
30.03.2023, qualificabile come infortunio sul lavoro, siano residuati postumi permanenti del 12% (cfr. relazione medico legale, Dr. (all. 15 al Persona_3 ricorso). Premesso quanto sopra, accertato che trattasi di causa che riguarda esclusivamente aspetti e tematiche medico-legali così come evidenziato dalle parti in causa nei rispettivi atti, è stata disposta CTU medico legale rimettendo al consulente dott. il compito di accertare, quale Persona_4 sia la natura e l'entità delle lesioni nell'evento per cui è causa che possano aver determinato menomazioni valutabili quali postumi di natura permanente. Il Ctu ha, dapprima, accertato la natura di infortunio sul lavoro dell'evento patito dalla ricorrente evidenziando che: “l'evento traumatico del
30.03.2023 integra gli elementi medico-giuridici essenziali dell'infortunio sul lavoro indennizzabile, rappresentati nell'ordine dagli elementi eziologico, circostanziale e conseguenziale. L'elemento eziologico è rappresentato dal riscontro di una causa violenta tipizzata dai requisiti di esteriorità, di estraneità al normale andamento della prestazione lavorativa, di idoneità lesiva (tale da produrre lesioni corporee che interferiscano a tal punto con la prestazione lavorativa da determinarne il temporaneo abbandono) e di concentrazione cronologica (una causa esterna che agisca sull'organismo in un periodo di tempo ristretto, convenzionalmente circoscritto temporalmente alla durata di un turno di lavoro); l'elemento circostanziale che si sostanzia nella cosiddetta “occasione di lavoro”… che si concretizza quando è ravvisabile un preciso rapporto eziologico che si presenta ogni qual volta il lavoro genera il rischio esponendo il lavoratore ad un pericolo. L'elemento conseguenziale è, infine, identificabile nel rilievo, come conseguenza diretta dell'infortunio, di un quadro lesivo responsabile di una inabilità temporanea assoluta superiore ai tre giorni o della morte e di un complesso esitale comportante una invalidità permanente parziale.”. In merito alla valutazione della sussistenza di un danno biologico permanente, il CTU ha sottolineato che: “ il soggetto presenta attualmente, quale conseguenza diretta dell'infortunio sul lavoro del 30.03.2023, un quadro menomativo esitale ormai a carattere permanente, sintetizzabile nella diagnosi medico-legale di esiti di trauma cranico semplice e di intenso barotrauma acustico con lieve ipoacusia neurosensoriale destra post- trauma acustico acuto, acufeni a destra per danno cocleare irreversibile ed una sindrome vertiginosa con correlati disturbi psichici del genere insonnia, in terapia farmacologica specifica di associazione.”. Alla luce di tali risultanze, quindi, il CTU, Dott. facendo richiamo Per_4 alla voce n. 310 (sordità completa unilaterale: danno biologico permanente
12%), voce n. 313 (acufeni: gli acufeni sono compresi nel danno ipoacusico tabellato e non danno luogo ad indennizzo qualora concorrano nella loro forma ordinaria) e voce n. 314 (vertigine parossistica posizionale benigna: danno biologico permanente fino a 4%) della tabella delle menomazioni di cui al Dlgs 38/2000, ha proceduto alla valutazione del danno biologico attuale quantificandolo nella misura del 6% (3,0% per lieve ipoacusia neurosensoriale destra complicata da acufeni ipsilateralie, 3,0% per sindrome vertiginosa correlati psichici) e, operato il cumulo con le preesistenti menomazioni già accertate e riconosciute nella misura del 6% per esiti di due infortuni sul lavoro (trauma distorsivo al rachide cervicale:
3%; trauma distorsivo al pollice destro: 3%;), ha valutato il danno biologico complessivo attuale nella misura del 12%. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, il consulente di parte ricorrente esprimeva parere concorde mentre pervenivano note di replica dal consulente di parte resistente, secondo cui la valutazione di danno biologico complessiva, operato il cumulo, corrisponderebbe alla somma aritmetica delle rispettive percentuali attuali con preesistenze e “non seguirebbe criteri usuali di proporzionalità secondo prassi valutativa m-l per l'incrementare dei danni”. Il perito ha convincentemente evidenziato che: “Per quanto attiene il cumulo tra menomazioni plurime policrone ... nel caso di specie è stato applicato un arrotondamento per eccesso del calcolo riduzionistico.. arrotondato a 12%. Ai postumi dell'infortunio sul lavoro del 30.03.2023 il cumulo al 6,0% è stato effettuato utilizzando sempre la formula riduzionistica a scalare con applicazione di un arrotondamento per eccesso.
Tra le varie formule medico legali di cumulo tra menomazioni, la formula riduzionistica a scalare o di Balthazard non soltanto è quella più utilizzata in ambito di assicurazione sociale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma è anche quella più penalizzante per il lavoratore”. Orbene, il metodo logico seguito dall'ausiliario appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 12% dal 31.05.2023, data della comunicazione di assenza di postumi permanenti correlati con CP_1 l'infortunio sul lavoro del 30.03.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. n. 742/2024, Per_1 CP_1 disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dall'infortunio sul lavoro, occorso alla ricorrente in data 30.03.2023, è derivato un danno biologico pari al 6% e, per effetto del cumulo con esiti di due infortuni sul lavoro (trauma distorsivo al rachide cervicale: 3%; trauma distorsivo al pollice destro: 3%), complessivamente del 12% con decorrenza dal 31.05.2023, data della comunicazione di CP_1 assenza di postumi permanenti correlati con l'infortunio sul lavoro del 30.03.2023; b) condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per l'infortunio occorso in data 30.03.2023, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6% e, per effetto del cumulo con menomazioni pregresse, complessivamente del 12% con decorrenza dal 31.05.2023 oltre accessori di legge dal dovuto fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Manola Cascioli, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Lì 30 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi