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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/09/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 113/2022 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 24/04/2025 e promossa in questo grado
Da
nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Calò presso il cui studio, in Gela, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV) (C.F. e P.I. Controparte_1
n. quale cessionaria dei crediti vantati da e per essa, quale P.IVA_1 Controparte_2
mandataria, società di diritto italiano, con sede legale in Verona, (c.f. CP_3
e p.i. ), domiciliata in Agrigento presso lo studio dell'Avv. A. P.IVA_2 P.IVA_3
Contrino che la rappresenta e difende come da procura in atti;
INTERVENIENTE ex art. 111 c.p.c. - APPELLATA
* * * * * *
Conclusioni delle parti
All'udienza del 24.04.2025 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (Cattuto) “Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto di appello ai fini della decisione e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Contesta ogni eventuale ulteriore deduzione e/o conclusione avversaria e ne chiede il rigetto”.
( ) “La comparente dichiara di precisare le conclusioni come in comparsa di CP_1
costituzione e risposta, e chiede che la causa venga posta in decisione, con la concessione dei termini ex art.190 C.p.c.”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto notificato il 18.03.2017, quale fideiussore della Parte_1
debitrice principale ITC s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del 25.02.2016, oppugnava il decreto ingiuntivo n. 30/17, con il quale il Tribunale di Gela gli aveva ingiunto di pagare in solido con altro fideiussore, la somma di € 976.980,29 alla Parte_2 CP_2
e, per essa, alla mandataria , oltre interessi maturati a decorrere dalla
[...] Parte_3
data di dichiarazione di fallimento della debitrice principale e sino al saldo.
Il credito azionato afferiva a diversi rapporti bancari (mutui, conto anticipo crediti, anticipo su fatture, etc.) intrattenuti dalla ITC s.r.l. e per i quali e Parte_2 [...]
con dichiarazioni sottoscritte in data 05.10.2010, 12.03.2010 e Parte_1
27.11.2011, si erano costituiti fideiussori della indicata società.
Eccependo l'inammissibilità della domanda monitoria per insussistenza delle condizioni di legge e la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova della pretesa creditoria, contestava la validità delle garanzie prestate nonché l'ammontare dell'importo richiesto a saldo, per il quale avanzava istanza di rideterminazione.
Nel giudizio così promosso si costituiva la creditrice opposta, la quale contestava
“funditus” tutte le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Radicatosi il contraddittorio si dava luogo alla fase istruttoria che si sostanziava nella produzione di documentazione conferente e nell'espletamento di una consulenza contabile.
All'esito, la causa trovava il suo epilogo nella sentenza n° 405/2021, il cui dispositivo così recita: “accoglie parzialmente l'opposizione di di Parte_4 fideiussore di I.T.C. s.r.l. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 30/2017 del
Tribunale emesso nei suoi confronti nel procedimento monitorio n. 1528/2016 R.G. e lo condanna a pagare a in persona del rappresentante legale p.t., e per essa Controparte_2
quale mandataria, (già già CP_3 Parte_3 [...]
(p.i. ) in persona del rappresentante legale, la Controparte_4 P.IVA_3 somma di € 623.202,78, oltre interessi moratori al tasso legale dal 25.02.2016 fino al soddisfo;
compensa parzialmente tra le parti le spese processuali e, per l'effetto, condanna n.q. di fideiussore di I.T.C. s.r.l., a pagare a Parte_1
in persona del rappresentante legale pro-tempore, e per essa quale Controparte_2
mandataria, a (già già CP_3 Parte_3 Controparte_4
, in persona del rappresentante legale p.t., la somma di € 23.525,70 per
[...]
compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna”.
Lamentando l'ingiustizia e l'erroneità del gravato provvedimento, Parte_1
con atto di appello notificato il 23.03.2022, ne ha chiesto l'integrale riforma
[...]
con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Si è costituita nella presente fase quale cessionaria (in forza di un contratto Controparte_1
di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna Parte II n. 52 del
05/05/2022) dei crediti vantati da contestando, perché infondate, le Controparte_2
censure che la parte appellante ha mosso alla gravata sentenza, della quale ha chiesto per contro la conferma, con vittoria delle spese del processo di appello.
Con ordinanza del 02.11.2022 la Corte ha disposto il rigetto dell'istanza di inibitoria avanzata dalla parte appellante ed ha rinviato la causa per la decisione.
All'udienza del 24.04.2025, mediante il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prioritariamente al merito, deve delibarsi l'infondatezza dell'eccezione preliminare di rito ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, atteso che il proposto gravame è formalmente esente dalla censura di omessa specificazione dei motivi e/o di indicazione delle “parti della sentenza che si intende impugnare”, e ciò in ragione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. SS. UU. n° 27199/2017) che escludono la necessità che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un “progetto alternativo” di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
Sempre in via preliminare, deve poi rilevarsi la ritualità della costituzione in giudizio del nuovo difensore come eseguita con il deposito dell'atto di nomina di nuovo difensore (del
07.03.2024), con allegata la procura notarile.
Secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, infatti, l'elencazione degli atti sui quali può essere conferita a norma dell'art. 83 c.p.c. la procura "ad litem" riguarda l'instaurazione del rapporto processuale e non anche il successivo svolgimento del processo, sicché la nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio, in aggiunta o sostituzione di altro, può essere effettuata - in ragione della diversa e più ampia portata dell'attività difensiva rispetto al momento iniziale del giudizio e delle finalità che in tale fase la procura alla lite deve assolvere - anche su un atto diverso da quelli indicati in detta norma, quale la comparsa conclusionale, che determini l'ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto "lato sensu" processuale, purché da esso risulti la volontà inequivoca della parte di conferire il mandato e la controparte non abbia tempestivamente sollevato specifiche contestazioni sulla regolarità della procura (cfr. Cass.civ.sez.3, 29 agosto 2011
n.17693; Cass.civ.sez.2, 24 aprile 2003 n.6515; Cass. civ.sez.1, 26 gennaio 1982 n.499).
Con il primo ed articolato motivo che sorregge il proposto gravame l'impugnante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per non avere disposto la liberazione del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c.
A sostegno della richiesta viene dedotto che la banca sarebbe stata a conoscenza delle difficoltà in cui versava la ITC s.r.l. e, nonostante ciò, avrebbe continuato ad erogare finanziamenti alla debitrice principale nella piena consapevolezza dell'insolvenza di quest'ultima.
L'affermazione è del tutto priva di fondamento giuridico, atteso che costituisce principio di diritto indiscusso nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale “il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, non può invocare, per ottenere la propria liberazione, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società”.
In tale situazione, infatti, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore, atteso che la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società
(mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti
(mediante l'anticipata revoca della fideiussione).
E in argomento dimorano numerosi pronunciamenti tanto di legittimità che di merito, tra i quali: “Il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell' articolo 1956 del codice civile , deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche;
l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale”. (Cassazione civile, sez. III, 13/03/2024 n. 6685).
“In tema di fideiussione, i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. in ordine alla liberazione del fideiussore non ricorrono se coesistono nella stessa persona le qualità di fideiussore e di legale rappresentante e amministratore della società debitrice principale. Infatti, in tale situazione la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”. (Tribunale Bari, sez. II, 07/02/2023 n. 397)
E dal momento che nel caso di specie è pacifico ed incontroverso che il non era Pt_1 solo socio al 50% della ITC s.r.l., ma anche legale rappresentante di quest'ultima, appare evidente l'infondatezza della dedotta doglianza, anche perché, dalle intercorse pattuizioni contrattuali, è emerso che era onere dell'impugnante informarsi sull'esposizione debitoria della società garantita, mentre sulla banca incombeva l'onere di informarlo solo su sua precisa richiesta, evento quest'ultimo che non si è mai verificato e neppure dedotto e provato.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia la nullità delle prestate fideiussioni “per essere state redatte su modulo uniforme ABI”.
Sostiene in particolare che il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la produzione degli atti amministrativi necessari ai fini del vaglio di tale eccezione, i quali non erano acquisibili d'ufficio in base al principio “iura novit curia”, valevole solo per gli atti normativi e giurisprudenziali.
Precisa al riguardo che la giurisprudenza si è più volte espressa in senso del tutto diverso, ed afferma che: “l'eccezione di nullità si deve ritenere tempestiva anche se sollevata in comparsa conclusionale” perché “contrariamente a quanto al riguardo affermato nell'impugnata sentenza, ……. le eccezioni in parola sono state sollevate nelle note di trattazione scritta del 11.03.2021, depositate in relazione all'udienza del 17.03.201, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenuta, come da provvedimento del
31.01.2021, in modalità cartolare;
nelle medesime note era stata fatta espressa riserva di ogni più compiuta illustrazione delle sollevate eccezioni in sede di comparsa conclusionale, così come puntualmente avvenuto”.
Evidenzia, infine, che le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990, il quale proibisce le intese tra imprese che abbiano l'oggetto o l'effetto di restringere e/o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale.
Anche il succitato profilo di nullità è infondato e non può essere favorevolmente apprezzato, dovendosi ritenere tardivo per come correttamente affermato dal giudice di prime cure.
Tale eccezione, infatti, è stata sollevata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, dopo che si era consumato e, quindi, esaurito, con il rituale deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., il potere della parte di provvedere agli incombenti in questione.
Non solo, ma in tale occasione la difesa dell'appellante ha, del tutto inammissibilmente, prodotto come documento il provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della NC d'LI, necessario per poter sostenere e comprovare la propria eccezione, con ciò violando l'ulteriore preclusione di natura probatoria, contrassegnata dalla scadenza del secondo dei termini di cui alla norma citata.
Vero è che le questioni di nullità sono soggette al rilievo d'ufficio ma è altrettanto vero che il fatto, su cui si fonderebbe la nullità, deve essere correttamente e tempestivamente allegato e provato nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie, preclusioni che qui non sono state affatto rispettate.
Il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, invero, va coordinato con le regole fondamentali del processo, tra le quali quella fondata sulle preclusioni processuali, sicché il potere-dovere del giudice di rilievo ufficioso delle questioni di nullità negoziale dev'essere esercitato sulla base e nei limiti degli elementi acquisiti in causa nel rispetto delle preclusioni del processo.
Quella del Tribunale, dunque, è una conclusione incontestabile che tiene correttamente conto del termine entro il quale l'eccezione di nullità di un contratto può essere dedotta
(dalla parte), così come rilevata (dal giudice), da quello dei fatti sulla base dei quali la stessa può essere in concreto accertata, valutata, ed eventualmente sanzionata.
Negli esposti sensi si è ancora una volta espressa la Suprema Corte: “In relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della NC d'LI e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità” (Cassazione civile, sez. I , 25/11/2024 n. 30383) Ma, anche a voler tutto concedere alla parte impugnante, va altresì osservato che, secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di merito - cui questa Corte ha già in passato aderito - "l'accertamento della NC d'LI, ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, ma non ha investito il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie” (si vedano: Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015; Corte Appello di Milano n. 3082/2022; etc.).
Nel mentovato provvedimento, invero, si legge che: “l''istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca".
Se questo è perciò il tenore letterale, chiaro ed inequivoco, della statuizione assunta dalla
NC d'LI appare evidente come esso non possa concernere affatto le fideiussioni specifiche, atteso che l'Autorità di vigilanza ha operato nell'occorso un espresso richiamo alle sole fideiussioni omnibus.
Giova infatti ricordare che il provvedimento della NC d'LI n. 55/2005 richiamato dagli appellanti limita la propria indagine al periodo temporale 2002-2005, mentre le fideiussioni in parola sono state sottoscritte in epoca successiva (2010-2011).
Era perciò onere del , che ha eccepito la nullità della fideiussione prestata, fornire Pt_1
la prova che ancora, nel biennio 2010-2011, un consistente numero di banche aveva effettivamente concluso contratti di fideiussione contenenti le suddette clausole;
l'appellante, invece, si è limitato ad insistere nella richiesta di declaratoria di nullità senza allegare fatti e/o produrre alcunché (sul punto è appena il caso di ricordare che non è sufficiente la mera produzione del provvedimento n° 55/2025 assunto dalla banca
d'LI) da cui potesse in qualche modo desumersi la prova necessaria del permanere, anche nel periodo dianzi indicato, del comportamento uniforme delle banche nella condotta anticoncorrenziale, così come evidenziata nel ripetuto provvedimento della
NC d'LI.
Se perciò da un lato è vero che l'eccezione di nullità è rilevabile d'ufficio ed è proponibile dalla parte per tutto il corso del giudizio, dall'altro non può dimenticarsi che, per essere accolta, “devono ad essa essere sottesi fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa (nella specie: prova delle intese anticoncorrenziali) secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga
l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito”. (si veda al riguardo:
Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2021, n. 36353).
Il provvedimento della NC d'LI del 2 maggio 2005, n. 55, invero, non ha natura di prova privilegiata, atteso che svolge la sua funzione sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria della NC d'LI (ottobre
2002-maggio 2005). Ne consegue che sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust gravava l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione: onere che qui non è stato in alcun modo assolto.
E non è di poco momento ricordare infine l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SS.UU. n° 41994/2021), con il quale si è posto fine all'intenso dibattito giurisprudenziale e dottrinario sulla questione in argomento.
Con il succitato provvedimento la Suprema Corte ha stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 tuf, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Dunque, anche a voler sostenere il contrario e cioè, in ipotesi, che la fideiussione in esame presenti clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, che siano investite dal provvedimento antitrust della
NC d'LI anche se stipulate in epoca successiva ed anche se qualificabili come fideiussioni specifiche, la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto in mancanza di allegazione e prova che quell'accordo, per l'assenza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Ma tale prova nel caso di specie non è emersa affatto, sicché, ricordato che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole ha, ai sensi dell'art. 1419 c.c., carattere eccezionale perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, e che detta estensione può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, deve osservarsi che, secondo l'interesse in concreto perseguito dalla banca contraente, la fideiussione oggetto del giudizio, pur privata delle clausole contrattuali illecite, si presenta idonea a garantire il rapporto a cui accede.
E non coglie nel segno neppure il quarto motivo di doglianza, laddove si lamenta il vizio di omessa motivazione ovvero di motivazione apparente che, come noto, si concretizza quando “la motivazione, pur essendo graficamente esistente, è elaborata in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento che ha condotto il giudice alla decisione”.
Con riferimento al caso di specie, infatti, è agevole osservare che il giudice di prime cure ha esaminato tutti i punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, e come il predetto abbia dato ampia ed esauriente giustificazione delle ragioni suffraganti il suo convincimento, rendendo percepibile, attraverso il richiamo dei basilari principi e delle disposizioni che regolano la materia, il fondamento della decisione assunta.
A nulla perciò rileva la difformità dello sviluppo logico del provvedimento rispetto a quelle che erano le attese e le deduzioni della parte appellante.
Di nessun pregio sono poi le contestazioni avanzate dall'odierno appellante “in ordine alla illegittimità degli addebiti per interessi e la susseguente richiesta di esclusione, in particolare di quelli successivi alla dichiarazione di fallimento, le quali dovevano, e devono, ritenersi legittime e fondate”.
Deve al riguardo considerarsi che l'art. 55 L. Fall. non può qui applicarsi in ragione dell'ormai costante giurisprudenza che si è formata sull'argomento e che così recita: “La sospensione del corso degli interessi, convenzionali o legali, sancita, agli effetti del concorso, dall'art. 55 della l. fall. non si estende al fideiussore del fallito, senza che rilevino, in senso contrario, i principi in ordine ai limiti ed all'oggetto della fideiussione di cui agli art. 1941 e 1942 c.c.”; (Cassazione civile sez. I, 08/08/2013, n.18951;
Cassazione civile, sez. III 12/11/1981 n. 5985).
E non meritano miglior sorte le ulteriori doglianze sollevate dalla parte appellante in relazione al dedotto anatocismo, alla commissione di massimo scoperto ed all'usurarietà dei tassi applicati, sia perché genericamente reiterative di considerazioni che il Tribunale ha opportunamente disatteso con condivisibili motivazioni che qui espressamente si richiamano, sia perché non si confrontano in alcun modo con il tessuto argomentativo della gravata sentenza. Destituito di ogni fondamento, infine, è anche l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante denuncia l'omessa esplicitazione dei motivi per i quali è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente dettato la disciplina delle spese in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., con ciò non essendo neppure tenuto a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione (Cass. 6 settembre 2021 n.
24056, Cass. 27 dicembre 2022 n. 37825, Cass. 27 aprile 2023 n. 11157, Cass. 13 febbraio
2020 n. 3641, Cass. 27 giugno 2018 n. 16893).
Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, l'appello non può essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 405/2021 emessa dal
Tribunale di Gela ed impugnata da . Parte_1
Condanna il predetto a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata che, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, liquida in € 10.000,00 (€ 3000,00 per la fase di studio, € 2000,00 per quella introduttiva ed €
5000,00 per quella decisoria), oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico di Parte_1
pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
[...]
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 08.09.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice