Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1601/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Avezzano
in persona del giudice, dott. Mario Cervellino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1601 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, trattenuta in decisione all'udienza del 9.6.2022 con lettura del dispositivo in udienza e vertente
TRA
(P.I. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo ANGELINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Avezzano (AQ), via Molise n. 9, giusta procura in atti
(appellante)
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Controparte_1 C.F._1
CORATTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Monte San Giovanni C.
(FR), via Carbonaro n.47, giusta procura in atti
(appellato)
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 342/2021 emessa dal Giudice di Pace di Avezzano e pubblicata in data 26.11.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 9.2.2022
* * *
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 342/2021, emessa dal Giudice di Pace di Avezzano e pubblicata in data 26.11.2021, con riferimento al solo capo relativo alle spese di lite, in quanto compensate tra le parti in assenza di idonea motivazione chiedendo condannarsi l'appellato al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 giudizio di primo grado oltre che del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio il quale si è opposto alla domanda di parte appellante avendo, Controparte_1
a suo dire, il giudice fatto buon uso del potere discrezionale riconosciutogli in punto di condanna delle spese ed ha insistito, anzi, per la compensazione delle spese di lite anche del presente giudizio. 1
2. L'appello è fondato e deve, dunque, trovare accoglimento.
Giova anzitutto precisare che il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l'opposizione ad una sanzione amministrativa, elevata mediante verbale n. 782/X/2021 comminata, all'odierno appellato, per violazione dell'art. 142 co. 9 c.d.s. per aver egli superato il limite di velocità previsto lungo la strada
SS690 all'altezza del km 38+640, nel territorio del Comune di . Parte_1
Tale giudizio si è concluso con il rigetto del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione alla luce della totale infondatezza delle difese del ciònonostante il giudice di primo grado ha compensato CP_1 le spese di lite “considerato anche che il ricorrente si è difeso personalmente e senza ausilio di un avvocato”.
Ciò premesso, dunque, occorre accertare, tenuto conto della materia trattata e della decisione adottata dal giudice di primo grado, se sussistano le condizioni per la compensazione delle spese di lite ex art. 92
c.p.c., commi 2 e 3, e se la motivazione addotta dal giudice di prime cure, limitata essenzialmente alla difesa personale in giudizio dell'appellato, possa ritenersi congrua al fine della detta compensazione.
Si rammenti, a tal proposito, che l'art. 92 c.p.c., prevede espressamente che la compensazione delle spese di lite possa essere disposta dal giudice in talune ipotesi, non elencate tassativamente, quali: a) la soccombenza reciproca tra le parti;
b) l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
c) la conciliazione tra le parti, salvo che le stesse abbiano, nel processo verbale di conciliazione, stabilito diversamente.
Ebbene, dalla lettura della sentenza appellata non si rinvengono ai sensi del disposto del citato art. 92
c.p.c., ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, avendo, il giudice di primo grado, esaminato una questione ordinariamente trattata dal Giudice di Pace in base alla propria competenza per materia e per valore e, comunque, non interessata da mutamenti giurisprudenziali sulle questioni dirimenti per la soluzione della controversia, né sussistono, evidentemente, le altre condizioni indicate dalla disposizione sopra citata quali la soccombenza reciproca o la conciliazione della lite.
Occorre, peraltro, tenere a mente che l'art. 92 c.p.c. è stato interessato anche dall'intervento della Corte
Costituzionale che, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma c.p.c. come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l.12 settembre 2014, n.
13 nella parte in cui non prevedeva per il giudice la possibilità di “compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La previsione di cui sopra ha inteso dare un significato restrittivo alle ragioni giustificative della compensazione, qualificando così tale decisione come un evento del tutto eccezionale;
dunque, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale ne deriva che il giudice, qualora decida di compensare le spese, per non risolversi in mero arbitrio, deve necessariamente motivare tale scelta (Cass. S.U., n.
2 20598/2008) che nel caso di specie appare assolutamente insufficiente e, in ogni caso, motivata sulla base di una ragione (la difesa personale in giudizio) non eccezionale.
Ne derivano, quindi, la fondatezza del motivo di gravame e il conseguente accoglimento dell'appello e, quindi, per l'effetto, la parziale riforma della sentenza impugnata in punto di pronuncia sulle spese di lite del primo grado che, pertanto, vanno liquidate in applicazione dei parametri stabiliti dal d.m. n. 55/2014
e poste a carico dell'appellato sulla base del principio della soccombenza.
3. L'appellato va, inoltre, condannato al pagamento delle spese della presente fase di appello che si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in applicazione dei parametri stabiliti dal d.m. n. 55/2014, sulla base del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, nella causa di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 342/2021 del 26.11.2021, emessa dal giudice di pace di Parte_1
Avezzano, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il ricorrente, odierno appellato, alla rifusione in favore dell'appellante comune delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 330,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Condanna la parte appellata alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite di questo grado che liquida in euro 630,00 per compensi e 91,50 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avezzano il giorno 9 giugno 2022
Il Giudice
Dott. Mario Cervellino
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