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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/09/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4524/2025
r.g., decisa nell'udienza del 09/09/2025, promossa da
, con gli avv.ti Mario Soggia ed Alessandra Parte_1
Maranò; ricorrente contro
, non costituita;
Controparte_1
convenuta avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 6.5.2025, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi la società convenuta a pagare euro 2.988,57 a titolo di differenze retributive.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte convenuta, che a sua volta non si è costituita in giudizio.
Tanto determina l'improcedibilità della domanda.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.q.m.
dichiara improcedibile la domanda;
nulla per le spese
Taranto, 09/09/2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
2
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4524/2025
r.g., decisa nell'udienza del 09/09/2025, promossa da
, con gli avv.ti Mario Soggia ed Alessandra Parte_1
Maranò; ricorrente contro
, non costituita;
Controparte_1
convenuta avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 6.5.2025, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi la società convenuta a pagare euro 2.988,57 a titolo di differenze retributive.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte convenuta, che a sua volta non si è costituita in giudizio.
Tanto determina l'improcedibilità della domanda.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.q.m.
dichiara improcedibile la domanda;
nulla per le spese
Taranto, 09/09/2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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