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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/10/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1173/2024 R.G.
TRA
con Avv. Catiuscia Lappano Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
RR e IL AV resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.3.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' esponendo: di essere stato alle dipendenze di Alitalia società CP_1 aerea italiana dal 1980 e successivamente di Alitalia CAI Spa a far data dal
5.12.2008 fino al 3.11.2014, data in cui gli veniva consegnata lettera raccomandata contenente il recesso del datore di lavoro ai sensi della L.
223/1991; di aver, in seguito al licenziamento, presentato all' domanda di CP_1 indennità di mobilità che era stata accolta e che i relativi ratei del periodo dal
5.11.2014 al 6/2020 erano stato liquidati e percepiti;
che aveva impugnato il licenziamento e che il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro a far data dal 31.10.2014 con condanna di Compagnia Aerea Italiana
s.p.a. alla corresponsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a n.
18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
che con sentenza n.
1 1537/2019 del 5.12.2019 della Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento del reclamo incidentale, il licenziamento era stato dichiarato illegittimo e disposta la tutela reale attenuata ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 con condanna del datore di lavoro alla reintegra ed al risarcimento del danno in misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi;
che in data 16.12.2019 il datore di lavoro aveva inviato comunicazione nella quale dava atto di una nuova risoluzione del rapporto con esso ricorrente;
che il ricorso per cassazione proposto dal datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro era stato rigettato con ordinanza del 31.3.2022; che con nota ricevuta il 24.9.2020 l' aveva CP_1 chiesto la restituzione di € 46.552,42 sul presupposto dell'indebita percezione di somme a titolo di indennità di mobilità; che con ulteriore nota in data
15.11.2021 l' aveva rideterminato l'importo asseritamente dovuto a tale CP_1 titolo in € 45.228,09 e con successiva nota del 10.12.2021 aveva chiesto in restituzione per il medesimo titolo il complessivo importo di € 71.789,51; che con missiva del 21.8.2023 l' aveva comunicato che “con lettera del CP_2
21.11.2021 le abbiamo comunicato che per il periodo dall'11/11/2014 al
11/11/2018 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione MOBILITÀ per un importo complessivo di euro € 43.903,76 per la seguente motivazione:
è stata corrisposta indennità di mobilità ordinaria non spettante a causa di reintegra al posto di lavoro a seguito di sentenza” con avviso che detto importo sarebbe stato recuperato sulla pensione VO in godimento mediante trattenute mensili;
che dall'1.10.2023 l' aveva iniziato a trattenere sulla pensione di CP_1 godimento l'importo mensile di € 379,47.
Tutto ciò premesso, lamentava la illegittimità della pretesa restitutoria azionata dall' per: 1) indeterminatezza del credito ed omessa esplicitazione delle CP_1 modalità di calcolo dell'importo chiesto in restituzione;
2) insussistenza ed irripetibilità dell'indebito per mancata reintegrazione e ricostituzione del rapporto di lavoro de iure e de facto e per buona fede e legittimo affidamento dell'accipiens.
In via subordinata sosteneva che: a) l'indebito poteva riguardare solo e soltanto il periodo coperto dalla condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria ovvero dalle 12 mensilità corrisposte dal datore di lavoro poiché
2 l'indennità di mobilità per il periodo eccedente le dette 12 mensilità aveva comunque svolto la propria funzione di sostegno del reddito;
b) che la restituzione doveva essere effettuata al netto delle trattenute previdenziali, assistenziali e contributive;
c) che trovava applicazione il termine di prescrizione quinquennale con conseguente prescrizione dei ratei di prestazione corrisposti da novembre 2014 a settembre 2015 avuto riguardo alla prima richiesta di restituzione dell' risalente al settembre 2020. CP_2
Concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare l'indeterminatezza del presunto credito e per l'effetto l'illegittimità della richiesta di restituzione da parte dell' con condanna alla restituzione di quanto illegittimamente CP_1 trattenuto sulla pensione di vecchiaia a far data dall'ottobre 2023;
2) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra il sig. e Parte_1
CAI SpA sebbene dichiarato illegittimo non è mai stato ripristinato de facto e, per l'effetto, dichiarare irripetibili le somme corrisposte a titolo di indennità di mobilità al sig. e disporre la restituzione di quanto Parte_1 illegittimamente trattenuto sulla pensione di vecchiaia a far data dall'ottobre
2023;
3) accertare e dichiarare inesigibile la pretesa dell' in ragione del legittimo CP_1 affidamento e della buona fede del ricorrente e dell'acquisizione nel proprio patrimonio in applicazione della CEDU e dell'art. 1 Prot. add. I, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto condannare l' alla restituzione di CP_1 quanto illegittimamente trattenuto sulla pensione del Sig. a far data Pt_1 dal mese di ottobre 2023;
4) in subordine, nella denegata ipotesi in cui venga dichiarato sussistente
l'indebito e ripetibili e/o esigibili le somme corrisposte a titolo di indennità di mobilità, accertare e dichiarare l'esclusiva dovutezza delle dodici mensilità corrisposte dal datore di lavoro a titolo di indennità risarcitoria in ogni caso al netto delle trattenute previdenziali, assistenziali e contributive;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare che nel caso di specie, per le ragioni di cui in narrativa, la prescrizione del diritto è quinquennale e per l'effetto della prima comunicazione del settembre 2020 deve essere dichiarato prescritto il diritto alla restituzione di quanto corrisposto al ricorrente tra ottobre 2014 e settembre 2015 [..]”.
3 L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la decadenza ex CP_1 art. 47 D.P.R. n. 639/1970 e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 15.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Deve, anzitutto, essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 sollevata dall' rilevando che qui si verte in CP_2 materia di accertamento negativo dell'indebito sicchè non trova applicazione il termine decadenziale previsto dalla citata norma.
Tanto precisato, non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che fa leva sulla indeterminatezza del credito ed omessa esplicitazione delle modalità di calcolo dell'importo chiesto in restituzione.
ricorrente si duole, in particolare, di ciò che l'Ente previdenziale gli ha Pt_2 notificato “[..] una serie di avvisi con importi differenti che hanno generato confusione e incertezza [..]” e che “[..] oltre a non indicare il quantum preciso della richiesta, non è affatto chiaro in quale modo tale importo sia stato calcolato [..]” (così alle pagg.
5-6 del ricorso).
In proposito si deve, tuttavia, rilevare che la causale della pretesa creditoria è chiara avendo l' , in ciascuna nota inviata al ricorrente, esplicitato che le CP_2 somme sono chieste in restituzione sul presupposto della loro natura indebita in ragione della reintegra sul posto di lavoro per effetto di sentenza;
quanto alla differenza degli importi indicati nelle note ricevute dal ricorrente si osserva che la diversa entità delle somme richieste in restituzione è motivata dal differente periodo di indebito preso in considerazione che, a seconda delle note, è quello dal 11.11.2014 al 11.11.2018 ovvero quello dal 11.11.2014 al
31.5.2020 (cfr. fasc. ricorrente) sicchè il quantum preteso è ben identificato essendo l'importo indicato nelle note diverso solo in ragione del periodo dell'indebito.
Ciò detto, assume parte ricorrente l'insussistenza e l'irripetibilità dell'indebito per mancata reintegrazione e ricostituzione del rapporto di lavoro de iure e de facto.
4 L'argomento difensivo di parte ricorrente è, in sostanza, quello secondo il quale solo in seguito all'effettiva reintegrazione (o de facto) nel posto di lavoro la richiesta dell' di restituzione delle indennità percepite può dirsi legittima CP_1
(così alle pagg.
8-9 del ricorso) non essendo, di contro, sufficiente la mera ricostituzione de iure del rapporto e, richiamando a sostegno dell'assunto precedenti di legittimità (Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904,
Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4/2007, Cass. civ., sez. lav. ord.
4.11.2019 n. 28280, Cass. n. 24950 del 15.9.2021), evidenzia che la ricostituzione del rapporto non è nella specie avvenuta;
assume, poi, il ricorrente che essendo stato nella specie disposta la reintegrazione ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 come modificato dalla L. n. 92/2012 (c.d. tutela reintegratoria attenuata) ed avendo egli, per effetto della sentenza, ricevuto soltanto un'indennità meramente risarcitoria senza essere reintegrato de facto
e senza che gli sia stata corrisposta alcuna retribuzione per il periodo che va dalla data del licenziamento alla data di presunta reintegrazione, non sussisterebbe alcun indebito (in tal senso alla pag. 10 del ricorso); sostiene, in ogni caso, il ricorrente che nella normativa che ha disciplinato l'indennità di mobilità l'unico riferimento alla restituzione sarebbe quello di cui al comma 5 dell'art. 7 della L. n. 223/1991 che prevede le ipotesi di anticipazione della mobilità laddove è disposto che il presupposto per la restituzione è la rioccupazione del lavoratore entro i 24 mesi dall'erogazione, circostanza questa che non è avvenuta nella specie (cfr. pag. 11).
L' sostiene, di contro, richiamando a sostegno diverse pronunce di CP_1 legittimità (Cass. n.11994/2024, Cass. n. 854/2024, Cass. n. 384/2024) che l'indennità di mobilità presuppone lo stato di disoccupazione involontaria - costituendo la disoccupazione l'evento determinante lo stato di bisogno alla cui liberazione mira la prestazione – e che laddove il licenziamento illegittimo sia annullato con ordinanza/sentenza di reintegra che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc viene meno la condizione di disoccupazione sicchè l'indennità di mobilità diviene ripetibile in quanto con la reintegrazione è venuto meno il presupposto in relazione al quale era stata avviata la mobilità.
Ritiene, pertanto, l' che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del CP_2 licenziamento con la condanna del datore di lavoro alla reintegra travolga
5 inesorabilmente il diritto all'indennità di mobilità con efficacia ex tunc sottoponendo l'interessato all'azione di ripetizione di indebito pure aggiungendo che è irrilevante che lo stato di disoccupazione involontaria di fatto sia stato solo coperto in parte dall'indennità risarcitoria, posto che, a seguito della reintegrazione sono pienamente dovuti i contributi previdenziali per il periodo ricostituito di lavoro.
Ora, le Sezioni Unite della Cassazione sono recentemente intervenute (cfr. sentenza n. 23476/2025) per dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto in merito al tema della possibilità o meno di assoggettare a restituzione all' CP_1 le somme erogate al lavoratore per lo stato di disoccupazione (indennità di mobilità o di disoccupazione) allorchè intervenga sentenza di condanna alla reintegrazione.
Affermano le Sezioni Unite che “[..] la giurisprudenza di legittimità si è divisa nel ritenere che a costituire la base legittimante la restituzione fosse la sola sentenza declaratoria della illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione-ripristino de iure- (da ultimo Cass.n.11994/2024;
Cass.n.854/2024; Cass.n. 384/2024), ovvero che fosse invece necessario il ripristino de facto del rapporto di lavoro per garantire la effettività della unica misura idonea a neutralizzare lo stato di disoccupazione
(Cass.n.9418/2007;Cass.n. 29295/2019;Cass.n. 24950/2021; Cass.n.
22850/2022; Cass n. 848/2024). Il primo orientamento si fonda sul presupposto che la pronuncia giudiziale abbia effetti ex tunc sulla operatività del rapporto di lavoro che, una volta ricostituito de iure, non può lasciare spazio ad una ipotesi di disoccupazione e dunque al legittimo mantenimento della indennità relativa. Una diversa prospettiva è invece offerta dal secondo orientamento allorchè ritiene invece indispensabile, per garantire l'effettività della tutela, che la reintegrazione sia attuata con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege [..]
La Corte, dopo avere evidenziato che “[..] entrambe le opzioni assegnano allo stato di disoccupazione rilievo centrale da cui muovere per il riconoscimento delle tutele previste dall'ordinamento [..]” e che l'indennità di mobilità è misura attuativa del disposto dell'art. 38, comma 2, della Costituzione riconducibile al
6 più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione rileva che “[..] La finalità da realizzare è dunque prospettata nell'ottica di garantire effettivamente forme di adeguatezza economica in situazioni oggettive che non la consentano. L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati, deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento
[..]” e che “[..] I principi contenuti nell'art. 38 Cost., assorbiti dalle specifiche disposizioni di legge e dagli strumenti in discussione, danno evidente rilievo al requisito della disoccupazione involontaria quale condizione di fatto priva di ulteriori connotazioni, e soltanto caratterizzata dalla situazione di bisogno cui apprestare rimedio. Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione [..]”.
Conclude, quindi, il giudice apicale affermando che “[..] Se tale risulta essere il senso della condizione considerata dalla disposizione costituzionale e dalle norme da essa discendenti, non può che tradursi, tale ratio, e con interpretazione fedele al dettato costituzionale, anche nelle tutele da apprestare. Queste non potranno che essere dirette a compensare l'assenza della retribuzione e così garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore. A ciò consegue che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della , è più corretto considerare CP_3 la situazione de facto che, determinata dalla decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale […]”.
La tesi difensiva patrocinata dall' non trova quindi avallo nella CP_2 menzionata pronuncia delle Sezioni Unite essendo stata, come visto, accordata preferenza all'orientamento che richiede, ai fini della restituzione all' delle CP_1 somme erogate, il ripristino de facto del rapporto di lavoro.
7 Sennonchè occorre qui considerare la circostanza fattuale – sottaciuta dal ricorrente ma evidenziata e documentata dall' (cfr. pag. 3 della memoria e CP_1 all. 4 fasc. resistente) – che il ricorrente, a fronte della sentenza n. 1537/2019 del 5.12.2019 della Corte d'Appello di Catanzaro, con nota datata 31.12.2019 indirizzata al datore di lavoro ha espressamente dichiarato di esercitare il diritto di opzione ex art. 18 L. n. 300/1970 chiedendo, in luogo della reintegrazione, la corresponsione della relativa indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Ebbene, l'esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore sterilizza/neutralizza l'obbligo di reintegra posto dall'ordine giudiziale in capo al datore di lavoro atteso che l'esercizio della facoltà accordata dalla legge al lavoratore licenziato (di chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) si pone come fatto idoneo ad elidere l'obbligo di reintegra, obbligo che, appunto, non deve essere più adempiuto dal datore di lavoro per la manifestazione di volontà in tal senso espressa dal lavoratore.
Nella situazione fattuale che ricorre dunque nella specie il ripristino de facto del rapporto non è avvenuto e non avrebbe potuto avvenire a fronte della determinazione assunta dal ricorrente, che ha chiesto al datore di lavoro di non essere reintegrato optando per la indennità sostitutiva della reintegra.
Non può, conseguentemente, parte ricorrente dolersi della mancata rioccupazione effettiva da parte del datore di lavoro, avendo egli, si ripete, manifestato la volontà contraria alla reintegra nel posto di lavoro.
Le somme corrisposte dall' a titolo di indennità di mobilità a fronte della CP_1 statuizione di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegra rimasto nella specie inattuato per quanto sin qui detto devono quindi essere restituite siccome indebite.
Né coglie nel segno l'argomento difensivo del ricorrente che fa leva sulla buona fede e legittimo affidamento nella spettanza delle somme ricevute.
Argomenta, in proposito, il ricorrente evidenziando che la prestazione assistenziale era stata corrisposta a partire dal novembre 2014 ed il licenziamento era stato dichiarato illegittimo il 5.12.2019, che egli a far data dal 9.9.2020 e fino al 21.8.2023 aveva ricevuto 4 comunicazioni da parte di
8 restituzione dell'indebito recanti importi differenti e che soltanto a far CP_1 data dal mese di ottobre 2023 erano state operate le relative trattenute sicchè il lasso temporale intercorso tra l'asserito venir meno del presupposto dell'indennità di mobilità e l'effettiva attività di recupero e l'indeterminatezza del presunto indebito - testimoniato da 4 distinte comunicazioni dell' CP_1 recanti differenti importi - avevano in lui ingenerato l'affidamento al legittimo acquisito del diritto all'indennità di mobilità ed alla corretta attribuzione della prestazione.
Sul punto, precisato che, come anticipato, non vi è alcuna incertezza sul quantum della pretesa restitutoria (essendo la diversa entità delle somme richieste in restituzione indicata nelle note motivata dal differente periodo di indebito preso in considerazione che, a seconda delle note, è quello dal
11.11.2014 al 11.11.2018 ovvero quello dal 11.11.2014 al 31.5.2020) è sufficiente rilevare che, trattandosi qui di indebito oggettivo, la condizione di buona fede dell'accipiens rileva sotto il profilo della decorrenza degli interessi e non già nel senso di escludere l'obbligo della restituzione delle somme oggettivamente non dovute siccome indebite.
Neppure è meritevole la tesi difensiva che, per sostenere la non ripetibilità delle somme chieste in restituzione, fa leva sulla previsione dell'art. 7 L.
223/1991 a mente del quale la restituzione è prevista in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi.
Al riguardo va osservato che nella specie l' non contesta affatto la CP_1 decadenza dal trattamento ma la natura indebita delle somme percepite in ragione della disposta reintegra.
Assume, poi, il ricorrente, in via subordinata, che “[..] l'indebito nel caso di specie può riguardare solo e soltanto il periodo coperto dalla condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria ovvero dalle 12 mensilità corrisposte dal datore di lavoro poiché l'indennità di mobilità per il periodo eccedente le dette
12 mensilità ha comunque svolto la sua propria funzione di sostegno del reddito [..]” (cfr. pag. 17 del ricorso).
L'assunto non è condivisibile.
Sul punto, come correttamente rileva l' , la giurisprudenza di legittimità CP_2 ha affermato che è irrilevante che lo stato di disoccupazione involontaria di
9 fatto sia stato solo coperto in parte dall'indennità risarcitoria, posto che, a seguito della reintegrazione, sono pienamente dovuti i contributi previdenziali per il periodo ricostituito di lavoro (cfr. Cass. n. 854/2024).
Sostiene, ancora, parte ricorrente che la restituzione delle somme dovrebbe essere effettuata al netto delle trattenute previdenziali, assistenziali e contributive e richiama a conforto dell'assunto l'art. 150 D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020, n. 77 che ha introdotto nell'art. 10 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR), il comma 2 bis.
Il richiamo normativo operato dal ricorrente è inconferente.
Ed invero, l'art. 150 D.L. n. 34/2020 ha disposto “All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili".
L'art. 10, comma 1, lettera d-bis del TUIR prevede “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: “[..] le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo
d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
[..]”.
Si tratta, come si vede, di disposizioni che regolamentano la deducibilità dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dal contribuente e dunque di norme che nulla hanno a che vedere con il tema dell'obbligo di restituzione di somme indebitamente percepite.
Priva di pregio è, infine, la doglianza di parte ricorrente incentrata sull'asserita parziale prescrizione del diritto alla restituzione delle somme, argomentata sull'assunto della natura quinquennale del termine di prescrizione in ragione di ciò che qui verrebbero in rilievo pagamenti periodici.
10 Sul punto appare sufficiente rilevare che trattandosi qui di indebito oggettivo il termine di prescrizione è, pacificamente, quello ordinario decennale sicchè, avuto riguardo alla circostanza che le somme chieste in restituzione sono quelle relative al periodo dall'11.11.2014 al 11.11.2018 (cfr. nota datata CP_1
21.8.2023 e memoria pag. 2 e conclusioni pag. 7) e che il termine è stato CP_1 utilmente interrotto con la missiva dell' datata 21.8.2023 ne consegue CP_2 che alcuna prescrizione del diritto è intervenuta.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità della vicenda e le ragioni della decisione consigliano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 30 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
11
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1173/2024 R.G.
TRA
con Avv. Catiuscia Lappano Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
RR e IL AV resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.3.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' esponendo: di essere stato alle dipendenze di Alitalia società CP_1 aerea italiana dal 1980 e successivamente di Alitalia CAI Spa a far data dal
5.12.2008 fino al 3.11.2014, data in cui gli veniva consegnata lettera raccomandata contenente il recesso del datore di lavoro ai sensi della L.
223/1991; di aver, in seguito al licenziamento, presentato all' domanda di CP_1 indennità di mobilità che era stata accolta e che i relativi ratei del periodo dal
5.11.2014 al 6/2020 erano stato liquidati e percepiti;
che aveva impugnato il licenziamento e che il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro a far data dal 31.10.2014 con condanna di Compagnia Aerea Italiana
s.p.a. alla corresponsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a n.
18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
che con sentenza n.
1 1537/2019 del 5.12.2019 della Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento del reclamo incidentale, il licenziamento era stato dichiarato illegittimo e disposta la tutela reale attenuata ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 con condanna del datore di lavoro alla reintegra ed al risarcimento del danno in misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi;
che in data 16.12.2019 il datore di lavoro aveva inviato comunicazione nella quale dava atto di una nuova risoluzione del rapporto con esso ricorrente;
che il ricorso per cassazione proposto dal datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro era stato rigettato con ordinanza del 31.3.2022; che con nota ricevuta il 24.9.2020 l' aveva CP_1 chiesto la restituzione di € 46.552,42 sul presupposto dell'indebita percezione di somme a titolo di indennità di mobilità; che con ulteriore nota in data
15.11.2021 l' aveva rideterminato l'importo asseritamente dovuto a tale CP_1 titolo in € 45.228,09 e con successiva nota del 10.12.2021 aveva chiesto in restituzione per il medesimo titolo il complessivo importo di € 71.789,51; che con missiva del 21.8.2023 l' aveva comunicato che “con lettera del CP_2
21.11.2021 le abbiamo comunicato che per il periodo dall'11/11/2014 al
11/11/2018 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione MOBILITÀ per un importo complessivo di euro € 43.903,76 per la seguente motivazione:
è stata corrisposta indennità di mobilità ordinaria non spettante a causa di reintegra al posto di lavoro a seguito di sentenza” con avviso che detto importo sarebbe stato recuperato sulla pensione VO in godimento mediante trattenute mensili;
che dall'1.10.2023 l' aveva iniziato a trattenere sulla pensione di CP_1 godimento l'importo mensile di € 379,47.
Tutto ciò premesso, lamentava la illegittimità della pretesa restitutoria azionata dall' per: 1) indeterminatezza del credito ed omessa esplicitazione delle CP_1 modalità di calcolo dell'importo chiesto in restituzione;
2) insussistenza ed irripetibilità dell'indebito per mancata reintegrazione e ricostituzione del rapporto di lavoro de iure e de facto e per buona fede e legittimo affidamento dell'accipiens.
In via subordinata sosteneva che: a) l'indebito poteva riguardare solo e soltanto il periodo coperto dalla condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria ovvero dalle 12 mensilità corrisposte dal datore di lavoro poiché
2 l'indennità di mobilità per il periodo eccedente le dette 12 mensilità aveva comunque svolto la propria funzione di sostegno del reddito;
b) che la restituzione doveva essere effettuata al netto delle trattenute previdenziali, assistenziali e contributive;
c) che trovava applicazione il termine di prescrizione quinquennale con conseguente prescrizione dei ratei di prestazione corrisposti da novembre 2014 a settembre 2015 avuto riguardo alla prima richiesta di restituzione dell' risalente al settembre 2020. CP_2
Concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare l'indeterminatezza del presunto credito e per l'effetto l'illegittimità della richiesta di restituzione da parte dell' con condanna alla restituzione di quanto illegittimamente CP_1 trattenuto sulla pensione di vecchiaia a far data dall'ottobre 2023;
2) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra il sig. e Parte_1
CAI SpA sebbene dichiarato illegittimo non è mai stato ripristinato de facto e, per l'effetto, dichiarare irripetibili le somme corrisposte a titolo di indennità di mobilità al sig. e disporre la restituzione di quanto Parte_1 illegittimamente trattenuto sulla pensione di vecchiaia a far data dall'ottobre
2023;
3) accertare e dichiarare inesigibile la pretesa dell' in ragione del legittimo CP_1 affidamento e della buona fede del ricorrente e dell'acquisizione nel proprio patrimonio in applicazione della CEDU e dell'art. 1 Prot. add. I, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto condannare l' alla restituzione di CP_1 quanto illegittimamente trattenuto sulla pensione del Sig. a far data Pt_1 dal mese di ottobre 2023;
4) in subordine, nella denegata ipotesi in cui venga dichiarato sussistente
l'indebito e ripetibili e/o esigibili le somme corrisposte a titolo di indennità di mobilità, accertare e dichiarare l'esclusiva dovutezza delle dodici mensilità corrisposte dal datore di lavoro a titolo di indennità risarcitoria in ogni caso al netto delle trattenute previdenziali, assistenziali e contributive;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare che nel caso di specie, per le ragioni di cui in narrativa, la prescrizione del diritto è quinquennale e per l'effetto della prima comunicazione del settembre 2020 deve essere dichiarato prescritto il diritto alla restituzione di quanto corrisposto al ricorrente tra ottobre 2014 e settembre 2015 [..]”.
3 L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la decadenza ex CP_1 art. 47 D.P.R. n. 639/1970 e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 15.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Deve, anzitutto, essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 sollevata dall' rilevando che qui si verte in CP_2 materia di accertamento negativo dell'indebito sicchè non trova applicazione il termine decadenziale previsto dalla citata norma.
Tanto precisato, non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che fa leva sulla indeterminatezza del credito ed omessa esplicitazione delle modalità di calcolo dell'importo chiesto in restituzione.
ricorrente si duole, in particolare, di ciò che l'Ente previdenziale gli ha Pt_2 notificato “[..] una serie di avvisi con importi differenti che hanno generato confusione e incertezza [..]” e che “[..] oltre a non indicare il quantum preciso della richiesta, non è affatto chiaro in quale modo tale importo sia stato calcolato [..]” (così alle pagg.
5-6 del ricorso).
In proposito si deve, tuttavia, rilevare che la causale della pretesa creditoria è chiara avendo l' , in ciascuna nota inviata al ricorrente, esplicitato che le CP_2 somme sono chieste in restituzione sul presupposto della loro natura indebita in ragione della reintegra sul posto di lavoro per effetto di sentenza;
quanto alla differenza degli importi indicati nelle note ricevute dal ricorrente si osserva che la diversa entità delle somme richieste in restituzione è motivata dal differente periodo di indebito preso in considerazione che, a seconda delle note, è quello dal 11.11.2014 al 11.11.2018 ovvero quello dal 11.11.2014 al
31.5.2020 (cfr. fasc. ricorrente) sicchè il quantum preteso è ben identificato essendo l'importo indicato nelle note diverso solo in ragione del periodo dell'indebito.
Ciò detto, assume parte ricorrente l'insussistenza e l'irripetibilità dell'indebito per mancata reintegrazione e ricostituzione del rapporto di lavoro de iure e de facto.
4 L'argomento difensivo di parte ricorrente è, in sostanza, quello secondo il quale solo in seguito all'effettiva reintegrazione (o de facto) nel posto di lavoro la richiesta dell' di restituzione delle indennità percepite può dirsi legittima CP_1
(così alle pagg.
8-9 del ricorso) non essendo, di contro, sufficiente la mera ricostituzione de iure del rapporto e, richiamando a sostegno dell'assunto precedenti di legittimità (Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904,
Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4/2007, Cass. civ., sez. lav. ord.
4.11.2019 n. 28280, Cass. n. 24950 del 15.9.2021), evidenzia che la ricostituzione del rapporto non è nella specie avvenuta;
assume, poi, il ricorrente che essendo stato nella specie disposta la reintegrazione ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 come modificato dalla L. n. 92/2012 (c.d. tutela reintegratoria attenuata) ed avendo egli, per effetto della sentenza, ricevuto soltanto un'indennità meramente risarcitoria senza essere reintegrato de facto
e senza che gli sia stata corrisposta alcuna retribuzione per il periodo che va dalla data del licenziamento alla data di presunta reintegrazione, non sussisterebbe alcun indebito (in tal senso alla pag. 10 del ricorso); sostiene, in ogni caso, il ricorrente che nella normativa che ha disciplinato l'indennità di mobilità l'unico riferimento alla restituzione sarebbe quello di cui al comma 5 dell'art. 7 della L. n. 223/1991 che prevede le ipotesi di anticipazione della mobilità laddove è disposto che il presupposto per la restituzione è la rioccupazione del lavoratore entro i 24 mesi dall'erogazione, circostanza questa che non è avvenuta nella specie (cfr. pag. 11).
L' sostiene, di contro, richiamando a sostegno diverse pronunce di CP_1 legittimità (Cass. n.11994/2024, Cass. n. 854/2024, Cass. n. 384/2024) che l'indennità di mobilità presuppone lo stato di disoccupazione involontaria - costituendo la disoccupazione l'evento determinante lo stato di bisogno alla cui liberazione mira la prestazione – e che laddove il licenziamento illegittimo sia annullato con ordinanza/sentenza di reintegra che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc viene meno la condizione di disoccupazione sicchè l'indennità di mobilità diviene ripetibile in quanto con la reintegrazione è venuto meno il presupposto in relazione al quale era stata avviata la mobilità.
Ritiene, pertanto, l' che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del CP_2 licenziamento con la condanna del datore di lavoro alla reintegra travolga
5 inesorabilmente il diritto all'indennità di mobilità con efficacia ex tunc sottoponendo l'interessato all'azione di ripetizione di indebito pure aggiungendo che è irrilevante che lo stato di disoccupazione involontaria di fatto sia stato solo coperto in parte dall'indennità risarcitoria, posto che, a seguito della reintegrazione sono pienamente dovuti i contributi previdenziali per il periodo ricostituito di lavoro.
Ora, le Sezioni Unite della Cassazione sono recentemente intervenute (cfr. sentenza n. 23476/2025) per dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto in merito al tema della possibilità o meno di assoggettare a restituzione all' CP_1 le somme erogate al lavoratore per lo stato di disoccupazione (indennità di mobilità o di disoccupazione) allorchè intervenga sentenza di condanna alla reintegrazione.
Affermano le Sezioni Unite che “[..] la giurisprudenza di legittimità si è divisa nel ritenere che a costituire la base legittimante la restituzione fosse la sola sentenza declaratoria della illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione-ripristino de iure- (da ultimo Cass.n.11994/2024;
Cass.n.854/2024; Cass.n. 384/2024), ovvero che fosse invece necessario il ripristino de facto del rapporto di lavoro per garantire la effettività della unica misura idonea a neutralizzare lo stato di disoccupazione
(Cass.n.9418/2007;Cass.n. 29295/2019;Cass.n. 24950/2021; Cass.n.
22850/2022; Cass n. 848/2024). Il primo orientamento si fonda sul presupposto che la pronuncia giudiziale abbia effetti ex tunc sulla operatività del rapporto di lavoro che, una volta ricostituito de iure, non può lasciare spazio ad una ipotesi di disoccupazione e dunque al legittimo mantenimento della indennità relativa. Una diversa prospettiva è invece offerta dal secondo orientamento allorchè ritiene invece indispensabile, per garantire l'effettività della tutela, che la reintegrazione sia attuata con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege [..]
La Corte, dopo avere evidenziato che “[..] entrambe le opzioni assegnano allo stato di disoccupazione rilievo centrale da cui muovere per il riconoscimento delle tutele previste dall'ordinamento [..]” e che l'indennità di mobilità è misura attuativa del disposto dell'art. 38, comma 2, della Costituzione riconducibile al
6 più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione rileva che “[..] La finalità da realizzare è dunque prospettata nell'ottica di garantire effettivamente forme di adeguatezza economica in situazioni oggettive che non la consentano. L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati, deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento
[..]” e che “[..] I principi contenuti nell'art. 38 Cost., assorbiti dalle specifiche disposizioni di legge e dagli strumenti in discussione, danno evidente rilievo al requisito della disoccupazione involontaria quale condizione di fatto priva di ulteriori connotazioni, e soltanto caratterizzata dalla situazione di bisogno cui apprestare rimedio. Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione [..]”.
Conclude, quindi, il giudice apicale affermando che “[..] Se tale risulta essere il senso della condizione considerata dalla disposizione costituzionale e dalle norme da essa discendenti, non può che tradursi, tale ratio, e con interpretazione fedele al dettato costituzionale, anche nelle tutele da apprestare. Queste non potranno che essere dirette a compensare l'assenza della retribuzione e così garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore. A ciò consegue che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della , è più corretto considerare CP_3 la situazione de facto che, determinata dalla decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale […]”.
La tesi difensiva patrocinata dall' non trova quindi avallo nella CP_2 menzionata pronuncia delle Sezioni Unite essendo stata, come visto, accordata preferenza all'orientamento che richiede, ai fini della restituzione all' delle CP_1 somme erogate, il ripristino de facto del rapporto di lavoro.
7 Sennonchè occorre qui considerare la circostanza fattuale – sottaciuta dal ricorrente ma evidenziata e documentata dall' (cfr. pag. 3 della memoria e CP_1 all. 4 fasc. resistente) – che il ricorrente, a fronte della sentenza n. 1537/2019 del 5.12.2019 della Corte d'Appello di Catanzaro, con nota datata 31.12.2019 indirizzata al datore di lavoro ha espressamente dichiarato di esercitare il diritto di opzione ex art. 18 L. n. 300/1970 chiedendo, in luogo della reintegrazione, la corresponsione della relativa indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Ebbene, l'esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore sterilizza/neutralizza l'obbligo di reintegra posto dall'ordine giudiziale in capo al datore di lavoro atteso che l'esercizio della facoltà accordata dalla legge al lavoratore licenziato (di chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) si pone come fatto idoneo ad elidere l'obbligo di reintegra, obbligo che, appunto, non deve essere più adempiuto dal datore di lavoro per la manifestazione di volontà in tal senso espressa dal lavoratore.
Nella situazione fattuale che ricorre dunque nella specie il ripristino de facto del rapporto non è avvenuto e non avrebbe potuto avvenire a fronte della determinazione assunta dal ricorrente, che ha chiesto al datore di lavoro di non essere reintegrato optando per la indennità sostitutiva della reintegra.
Non può, conseguentemente, parte ricorrente dolersi della mancata rioccupazione effettiva da parte del datore di lavoro, avendo egli, si ripete, manifestato la volontà contraria alla reintegra nel posto di lavoro.
Le somme corrisposte dall' a titolo di indennità di mobilità a fronte della CP_1 statuizione di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegra rimasto nella specie inattuato per quanto sin qui detto devono quindi essere restituite siccome indebite.
Né coglie nel segno l'argomento difensivo del ricorrente che fa leva sulla buona fede e legittimo affidamento nella spettanza delle somme ricevute.
Argomenta, in proposito, il ricorrente evidenziando che la prestazione assistenziale era stata corrisposta a partire dal novembre 2014 ed il licenziamento era stato dichiarato illegittimo il 5.12.2019, che egli a far data dal 9.9.2020 e fino al 21.8.2023 aveva ricevuto 4 comunicazioni da parte di
8 restituzione dell'indebito recanti importi differenti e che soltanto a far CP_1 data dal mese di ottobre 2023 erano state operate le relative trattenute sicchè il lasso temporale intercorso tra l'asserito venir meno del presupposto dell'indennità di mobilità e l'effettiva attività di recupero e l'indeterminatezza del presunto indebito - testimoniato da 4 distinte comunicazioni dell' CP_1 recanti differenti importi - avevano in lui ingenerato l'affidamento al legittimo acquisito del diritto all'indennità di mobilità ed alla corretta attribuzione della prestazione.
Sul punto, precisato che, come anticipato, non vi è alcuna incertezza sul quantum della pretesa restitutoria (essendo la diversa entità delle somme richieste in restituzione indicata nelle note motivata dal differente periodo di indebito preso in considerazione che, a seconda delle note, è quello dal
11.11.2014 al 11.11.2018 ovvero quello dal 11.11.2014 al 31.5.2020) è sufficiente rilevare che, trattandosi qui di indebito oggettivo, la condizione di buona fede dell'accipiens rileva sotto il profilo della decorrenza degli interessi e non già nel senso di escludere l'obbligo della restituzione delle somme oggettivamente non dovute siccome indebite.
Neppure è meritevole la tesi difensiva che, per sostenere la non ripetibilità delle somme chieste in restituzione, fa leva sulla previsione dell'art. 7 L.
223/1991 a mente del quale la restituzione è prevista in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi.
Al riguardo va osservato che nella specie l' non contesta affatto la CP_1 decadenza dal trattamento ma la natura indebita delle somme percepite in ragione della disposta reintegra.
Assume, poi, il ricorrente, in via subordinata, che “[..] l'indebito nel caso di specie può riguardare solo e soltanto il periodo coperto dalla condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria ovvero dalle 12 mensilità corrisposte dal datore di lavoro poiché l'indennità di mobilità per il periodo eccedente le dette
12 mensilità ha comunque svolto la sua propria funzione di sostegno del reddito [..]” (cfr. pag. 17 del ricorso).
L'assunto non è condivisibile.
Sul punto, come correttamente rileva l' , la giurisprudenza di legittimità CP_2 ha affermato che è irrilevante che lo stato di disoccupazione involontaria di
9 fatto sia stato solo coperto in parte dall'indennità risarcitoria, posto che, a seguito della reintegrazione, sono pienamente dovuti i contributi previdenziali per il periodo ricostituito di lavoro (cfr. Cass. n. 854/2024).
Sostiene, ancora, parte ricorrente che la restituzione delle somme dovrebbe essere effettuata al netto delle trattenute previdenziali, assistenziali e contributive e richiama a conforto dell'assunto l'art. 150 D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020, n. 77 che ha introdotto nell'art. 10 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR), il comma 2 bis.
Il richiamo normativo operato dal ricorrente è inconferente.
Ed invero, l'art. 150 D.L. n. 34/2020 ha disposto “All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili".
L'art. 10, comma 1, lettera d-bis del TUIR prevede “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: “[..] le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo
d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
[..]”.
Si tratta, come si vede, di disposizioni che regolamentano la deducibilità dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dal contribuente e dunque di norme che nulla hanno a che vedere con il tema dell'obbligo di restituzione di somme indebitamente percepite.
Priva di pregio è, infine, la doglianza di parte ricorrente incentrata sull'asserita parziale prescrizione del diritto alla restituzione delle somme, argomentata sull'assunto della natura quinquennale del termine di prescrizione in ragione di ciò che qui verrebbero in rilievo pagamenti periodici.
10 Sul punto appare sufficiente rilevare che trattandosi qui di indebito oggettivo il termine di prescrizione è, pacificamente, quello ordinario decennale sicchè, avuto riguardo alla circostanza che le somme chieste in restituzione sono quelle relative al periodo dall'11.11.2014 al 11.11.2018 (cfr. nota datata CP_1
21.8.2023 e memoria pag. 2 e conclusioni pag. 7) e che il termine è stato CP_1 utilmente interrotto con la missiva dell' datata 21.8.2023 ne consegue CP_2 che alcuna prescrizione del diritto è intervenuta.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità della vicenda e le ragioni della decisione consigliano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 30 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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