Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00273/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2025, proposto dalla società Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CA Ada De Tilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santo Stefano in Aspromonte, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui al Decreto ingiuntivo n. 228/2024 (R.G. n. 623/2024), emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 20 maggio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. RILEVATO CHE, con ricorso notificato in data 25.06.2025 e depositato in data 3.07.2025, la società ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 228/2024 del 20.05.2024 con cui il Tribunale Civile di Reggio Calabria ha condannato il Comune di Santo Stefano di Aspromonte al pagamento, in suo favore:
- della somma di 110.179,30 a titolo di capitale;
- degli interessi ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 231/2002, come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura sino al saldo;
- degli interessi anatocistici sugli interessi dovuti almeno da sei mesi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo;
- della somma di € 10.960,00, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, corrispondente all’importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale oggetto del procedimento monitorio;
- dell’ulteriore somma di € 53,82 per spese notarili;
- delle spese del monitorio, pari ad € 2.242,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., oltre alle successive occorrende;
RILEVATO CHE l’azionato decreto ingiuntivo, previo decreto di esecutorietà cronol. n. 737/2024 del 16/07/2024, ex art. 479 c.p.c., veniva rinotificato al Comune di Santo Stefano di Aspromonte in data 31.07.2024. È, dunque, decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- il Comune di Santo Stefano di Aspromonte, benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lo stesso abbia dato ad oggi integrale esecuzione al titolo giudiziale;
2. RITENUTA la sussistenza di tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
3. RITENUTO pertanto, di dover ordinare all’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato mediante il pagamento, in favore della società ricorrente, delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
4. RITENUTO di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta , il Segretario Comunale di Palmi, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza del ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari all’integrale adempimento del credito avente titolo nel decreto ingiuntivo per cui è ottemperanza, previa verifica degli eventuali pagamenti medio tempore avvenuti;
4.1 In particolare, il Commissario ad acta dovrà:
- procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Sono, altresì, dovute le somme corrispondenti alle spese strumentali all’instaurazione dell’odierno giudizio di ottemperanza, tra cui le spese connesse all’eventuale registrazione del titolo per cui è causa, se documentate. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
4.2 L’eventuale richiesta di proroga del termine assegnato per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d’ora, delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni;
5. RITENUTO, infine, di dovere liquidare le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- ordina al Comune di Santo Stefano in Aspromonte, in persona del Sindaco p.t., ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, ai sensi e nei termini di cui in motivazione, all’uopo assegnando al medesimo Comune il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Segretario Comunale di Palmi, con facoltà di delega, affinché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico del Comune stesso;
- condanna il Comune di Santo Stefano in Aspromonte al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (cinquecento/00) oltre spese generali ed accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Santo Stefano in Aspromonte, ancorché non costituito, al Segretario Comunale di Palmi, quale Commissario ad acta ;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA TI, Presidente
RO MA, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MA | CA TI |
IL SEGRETARIO