Articolo 4 della Legge 24 luglio 2019, n. 87
Articolo 3Articolo 5
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20 agosto 2019
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 20 agosto 2019